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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3631/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3631/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO Parte_1 C.F._1 DIEGO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMOLLIA 140 53100 SIENApresso il difensore avv. VACCARO DIEGO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 11.10.2024 ha citato Parte_1
a giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro il esponendo: Controparte_2
a) di essere docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado per l' insegnamento di
Scienze Motorie e Sportive,
b) di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza mediante la CP_1
stipula di contratti d'insegnamento a tempo determinato, nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 svolgendo, nei predetti anni scolastici, piu' supplenze con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
c) di non avere percepito, negli anni scolastici suindicati, con riferimento alle supplenze effettuate, la retribuzione professionale docenti ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal CP_1
1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “ 1) Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato per supplenze temporanee negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2) per l'effetto, condannare il convenuto in persona del ministro pro tempore CP_1
a corrispondere all' odierna ricorrente le differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio reso negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, pari ad euro 898,00 ,oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
4) condannare il in persona del pro-tempore al pagamento delle CP_1 CP_3
spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art.93 c.p.c..
Si è costituito in giudizio il , contestando nel merito il ricorso Controparte_2
e chiedendone la reiezione perchè infondato, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La tesi sostenuta in ricorso è stata condivisa dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla
2 clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Il suddetto principio è stato ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui : “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto
3 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il
Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del
21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento del ricorso e quindi l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente Controparte_2
condanna di quest' ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificati in ricorso in complessivi
€ 898,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia decisa in prima udienza - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, negli anni 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_2
4 2) Per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della CP_1
ricorrente, delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro
898,00 oltre interessi;
3) condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 650,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all' esito del deposito delle note di trattazione scritta ex. Art.
127-ter c.p.c. resa ex art. 429 c.p.c.
Firenze, 3 Aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3631/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VACCARO Parte_1 C.F._1 DIEGO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMOLLIA 140 53100 SIENApresso il difensore avv. VACCARO DIEGO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 11.10.2024 ha citato Parte_1
a giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro il esponendo: Controparte_2
a) di essere docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado per l' insegnamento di
Scienze Motorie e Sportive,
b) di essere stata utilizzata dal resistente in attività di docenza mediante la CP_1
stipula di contratti d'insegnamento a tempo determinato, nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 svolgendo, nei predetti anni scolastici, piu' supplenze con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
c) di non avere percepito, negli anni scolastici suindicati, con riferimento alle supplenze effettuate, la retribuzione professionale docenti ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal CP_1
1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “ 1) Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato per supplenze temporanee negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2) per l'effetto, condannare il convenuto in persona del ministro pro tempore CP_1
a corrispondere all' odierna ricorrente le differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio reso negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, pari ad euro 898,00 ,oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
4) condannare il in persona del pro-tempore al pagamento delle CP_1 CP_3
spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art.93 c.p.c..
Si è costituito in giudizio il , contestando nel merito il ricorso Controparte_2
e chiedendone la reiezione perchè infondato, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
La tesi sostenuta in ricorso è stata condivisa dalla Suprema Corte che, riguardo alla corretta interpretazione della norma oggetto di causa ha chiarito: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla
2 clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” ( così testualmente Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
Il suddetto principio è stato ribadito da Cass. S.L. ordinanza n. 6293/2020 secondo cui : “ è conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto
3 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”
Su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa si è già pronunciato anche il
Tribunale di Firenze con plurime concordi decisioni (cfr Tribunale di Firenze sentenza del 06.04.2022 n. 239, estensore Dr.ssa Fraccalvieri;
sentenze del
21.04.2022 n. 280 e del 15.09.2022 n. 587, estensore Dr. Gualano) le cui condivise motivazioni devono intendersi in questa sede richiamate.
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito comporta l'accoglimento del ricorso e quindi l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , con conseguente Controparte_2
condanna di quest' ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificati in ricorso in complessivi
€ 898,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia decisa in prima udienza - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, negli anni 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_2
4 2) Per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore della CP_1
ricorrente, delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi euro
898,00 oltre interessi;
3) condanna il resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 650,00 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza pronunciata all' esito del deposito delle note di trattazione scritta ex. Art.
127-ter c.p.c. resa ex art. 429 c.p.c.
Firenze, 3 Aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anita Maria Brigida Davia
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