Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, delegata alla materia con decreto del Presidente della Corte prot. 7261 del 20 ottobre 2017, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Ginevra Chinè, ha emesso il seguente
Decreto
Nell' interesse di , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 residente in [...], fraz. Gallina, cap 89131 codice fiscale
[...]
, elettivamente domiciliato in LL (RC) alla via Giuffrè II Trav. Priv. n. 41 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ravenda (CF ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende: pec: Email_1
Contro
, in persona del Ministro, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via del Plebiscito 15.
Con atto depositato in data 8.05.2025, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 comma 2 legge 89 del 2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 848 del 1955.
Il ricorrente chiede la condanna del al pagamento di un'equa Controparte_1 riparazione in relazione alla durata del procedimento penale n° 1831/2012 R.G.N.R.- 704/14 R.G.T., istaurato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Monocratico, per il reato previsto e punito dall'art. 392 c.p. imputato al sig.
[...]
, procedimento definito in prime cure con sentenza di condanna n.1577/2017 del Parte_2
27.10.2017.
Detta sentenza è stata impugnata innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, Prima Sezione Penale, con atto di citazione in appello notificato il 7.3.2018, R.G. n. 1217/2018, procedimento di seconde cure che si è concluso con sentenza n. 2463/2024, depositata il 24.10.2024 con la quale veniva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell' odierno inputato per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è tempestivo.
Il giudizio, ha avuto una durata complessiva di anni 9 mesi 2
dalla costituzione di parte civile dell' odierno istante avvenuta in data 14.4.2015 alla data del deposito della sentenza di prime cure del 27.10.2017, dunque anni 2 mesi 6 e giorni 13 dalla notifica della citazione in appello del 7.3.2018 al deposito della sentenza di secondo grado del 24.10.2024, dunque anni 6 mesi 7 e giorni 17
da cui va detratto ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis, il termine ragionevole di tre anni per il primo grado e di due anni per il secondo. residuano dunque anni 4 mesi 2 da parificare a 4 anni (frazione residua inferiore a sei mesi)
Valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento vale a dire richiesta di risarcimento del danno, la natura della controversia, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere ovvero a contribuire alla sua definizione;
tenuto conto degli interessi coinvolti e della rilevanza della causa, anche in considerazione delle condizioni personali della parte, si ritiene equo,– ai sensi dell'art. 2056 c.c. – riconoscere il montante annuo medio di € 400,00 per i primi 3 anni di supero della ragionevole durata (1200) 440 per il successivo anno di supero della ragionevole durata del processo.
L'importo dell'indennizzo è quindi pari ad una somma complessiva di euro 1.640,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del 2016).
Nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale in quanto non documentato dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi della tabella n. 8, rubricata
“procedimenti monitori”, allegata al dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto con chiarezza ritenuto dalla recente sentenza della Cassazione n. 16512 del 2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato senza mezzi termini che <Si applica alla fase de-stinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8>>.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 236,5 per onorario , euro 27 per marca da bollo iscrizione a ruolo ed euro 43,26 per spese vive, (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva, del I scaglione), oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Per questi motivi
ingiunge al il pagamento senza dilazione della somma di euro Controparte_1
1.640,00 in favore di oltre interessi legali dal deposito del ricorso Parte_1 sino al soddisfo,
Ingiunge al il rimborso delle spese del presente procedimento, Controparte_1 liquidate in euro 236,5 per onorario, euro 27 per marca da bollo iscrizione a ruolo ed euro 43,26 per spese vive oltre i.v.a., c.p.a. e il 15% per spese generali e che distrae ex art. 93 c.p.c in favore dell'avv.Giuseppe Ravenda
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria 12.6.25 La Consigliera
(Dott.ssa Ginevra Chinè)