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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 26.5.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 4457/2023 r.g., è presente l'avv. Giulia Romanelli per parte ricorrente, , Controparte_1 CP_2
e nessuno è comparso per parte resistente. È presente per la pratica Controparte_3 forense la dott.ssa . L'avv. Romanelli discute oralmente la causa Persona_1 riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiede l'accoglimento. Fa presente che la valutazione della indennità è stata fatta sulla base di una relazione di una agenzia immobiliare, si rimette al giudice sulla disposizione di una eventuale C.T.U., benché i conteggi non siano stati contestati. Il difensore indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore di parte ricorrente, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.00 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4457/2023 r.g., proposta
DA
, e rappresentati e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Giulia Romanelli,
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_4
-resistente contumace-
All'udienza del 26.5.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte costituita, come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
, e con ricorso ex art. 281 decies Controparte_1 CP_2 Controparte_3
c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di AN , allegando che, Controparte_4 unitamente al germano e al resistente fossero comproprietari della quota Persona_2 pari ad 1/5 cadauno dell'immobile sito a Barletta, in via Gorizia n. 24, foglio 139, particella 71, sub. 6, ereditato dalla madre , deceduta in data 21.4.2022. Persona_3
Nonostante l'immobile fosse in comproprietà tra i germani, quali coeredi, il resistente lo aveva sempre occupato, escludendo la possibilità di usufruirne, Controparte_4 seppur pro-quota. In data 14.7.2022, i coeredi presentavano dichiarazione di CP_1 successione n. 310175, volume 88888, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di
2 Barletta e, con missiva del 25.7.2023, i coeredi richiedevano a CP_1 Controparte_4 la consegna delle chiavi di accesso all'immobile in comproprietà, volendo prenderne possesso, avvertendolo che in mancanza di consegna avrebbe dovuto versare una somma periodica per l'occupazione dell'immobile.
Concludevano chiedendo di dichiarare la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. da parte di , utilizzatore in maniera esclusiva dell'immobile sito a Barletta Controparte_4 in via Gorizia n. 24, foglio 139, particella 71, sub 6, di cui sono comproprietari i ricorrenti, condannare il a rilasciare libero e sgombro da persone l'immobile sito in Controparte_4
Barletta alla Via Gorizia n. 22, 24, 26, 28 mettendo nel pieno e legittimo possesso i ricorrenti, fissando contestualmente la data di esecuzione del rilascio, accertare il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'indennità di occupazione a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di successione a seguito della morte della madre
, con condanna di al pagamento dell'indennità di Persona_3 Controparte_4 occupazione relativa all'immobile sito in Barletta, alla via Gorizia n.24, foglio 139, p.lla
71, sub 6, quantificata in € 1.100,00 mensili in favore dei ricorrenti nei limiti CP_1 della quota di 1/5 per ciascun ricorrente.
Non costituitosi in giudizio il resistente, con provvedimento del 3.1.2025 ne era dichiarata la contumacia.
La causa era ritenuta matura per la decisione, per cui era fissata udienza per la discussione e decisione. All'odierna udienza, a seguito della discussione orale della parte ricorrente, unica costituita, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
In punto di diritto giova premettere che l'azione volta ad accertare l'occupazione sine titulo di un immobile, in termini astratti, può essere proposta o come azione di rivendicazione, avente natura reale, o come azione di restituzione, avente natura personale.
Nel primo caso l'attore mira a far accertare il proprio diritto di proprietà e, per l'effetto, agisce contro chi ne eserciti il possesso illegittimo sul bene al fine di esserne reintegrato;
nella seconda ipotesi, l'attore non chiede di accertare il proprio diritto di proprietà, ma si limita a chiedere la restituzione del bene da parte di chi lo detenga perché gli sia stato consegnato e il titolo di consegna sia venuto meno, come nel caso del contratto di locazione scaduto.
L'inquadramento dell'azione proposta nell'una o nell'altra fattispecie presenta importanti implicazioni in punto di onere della prova gravante sull'attore ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto nel primo caso si richiede che l'attore provi il diritto di proprietà
3 sulla cosa, risalendo anche attraverso i propri danti causa ad un acquisto a titolo originario (o provando di aver egli stesso posseduto fino al compimento dell'usucapione:
è questa la cd. probatio diabolica), e il convenuto ha, invece, l'onere di provare il titolo in forza del quale la detiene o possiede;
nell'azione personale, invece, l'attore non ha l'onere di provare il diritto di proprietà, spettando solo al convenuto provare il proprio titolo che legittima il possesso del bene.
Si intende dire che l'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
ecco che da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (in questo senso, ex plurimis Cass. Sez. 2, 10.10.2018, n. 25052).
Anche la domanda con cui il comproprietario o i comproprietari chiedano di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione (pro quota) di un immobile di loro proprietà da parte di altro comproprietario, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione.
Sotto il profilo qualificatorio trattasi, dunque, di azione di rivendica ex art. 948 c.c. del comproprietario nei confronti di altro comproprietario.
“Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 cod. civ. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero della utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario”
(Cass. Sez. 2, 24.2.2004, n. 3648).
Ciò posto, è da rilevarsi che la domanda proposta dai ricorrenti non possa trovare accoglimento, tenuto conto che gli stessi non hanno fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.. A sostegno della loro domanda hanno meramente depositato la denuncia di successione relativa alla de cuius e le visure Persona_3
4 catastali dell'immobile in Barletta, alla via Gorizia. I ricorrenti hanno omesso, tuttavia, il deposito dei titoli di provenienza del bene.
Non è provata, pertanto la appartenenza dell'immobile alla de cuius, conseguentemente la proprietà in capo ai ricorrenti e la permanenza della proprietà dello stesso in capo alle parti.
All'uopo va detto che le visure non costituiscono alcuna prova della proprietà né, tantomeno, la denuncia di successione, avente il contenuto di una dichiarazione ed efficacia ai meri fini fiscali.
La contumacia del resistente non permette neppure di applicare alcuna attenuazione della probatio diabolica, perché inapplicabile è l'art. 115 c.p.c., che fa riferimento alle parti costituite, per cui non può discorrersi di mancata contestazione di un titolo originario comune.
Le domande di parte ricorrente non possono, pertanto, essere accolte.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3,
14.3.2023, n. 7361).
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e Controparte_1 CP_2 CP_3 nei confronti di :
[...] Controparte_4
- rigetta le domande;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in AN, il 26.5.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
5
Sezione Civile
All'udienza del 26.5.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 4457/2023 r.g., è presente l'avv. Giulia Romanelli per parte ricorrente, , Controparte_1 CP_2
e nessuno è comparso per parte resistente. È presente per la pratica Controparte_3 forense la dott.ssa . L'avv. Romanelli discute oralmente la causa Persona_1 riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiede l'accoglimento. Fa presente che la valutazione della indennità è stata fatta sulla base di una relazione di una agenzia immobiliare, si rimette al giudice sulla disposizione di una eventuale C.T.U., benché i conteggi non siano stati contestati. Il difensore indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore di parte ricorrente, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.00 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4457/2023 r.g., proposta
DA
, e rappresentati e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Giulia Romanelli,
-ricorrente-
CONTRO
, Controparte_4
-resistente contumace-
All'udienza del 26.5.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte costituita, come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
, e con ricorso ex art. 281 decies Controparte_1 CP_2 Controparte_3
c.p.c., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di AN , allegando che, Controparte_4 unitamente al germano e al resistente fossero comproprietari della quota Persona_2 pari ad 1/5 cadauno dell'immobile sito a Barletta, in via Gorizia n. 24, foglio 139, particella 71, sub. 6, ereditato dalla madre , deceduta in data 21.4.2022. Persona_3
Nonostante l'immobile fosse in comproprietà tra i germani, quali coeredi, il resistente lo aveva sempre occupato, escludendo la possibilità di usufruirne, Controparte_4 seppur pro-quota. In data 14.7.2022, i coeredi presentavano dichiarazione di CP_1 successione n. 310175, volume 88888, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di
2 Barletta e, con missiva del 25.7.2023, i coeredi richiedevano a CP_1 Controparte_4 la consegna delle chiavi di accesso all'immobile in comproprietà, volendo prenderne possesso, avvertendolo che in mancanza di consegna avrebbe dovuto versare una somma periodica per l'occupazione dell'immobile.
Concludevano chiedendo di dichiarare la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. da parte di , utilizzatore in maniera esclusiva dell'immobile sito a Barletta Controparte_4 in via Gorizia n. 24, foglio 139, particella 71, sub 6, di cui sono comproprietari i ricorrenti, condannare il a rilasciare libero e sgombro da persone l'immobile sito in Controparte_4
Barletta alla Via Gorizia n. 22, 24, 26, 28 mettendo nel pieno e legittimo possesso i ricorrenti, fissando contestualmente la data di esecuzione del rilascio, accertare il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'indennità di occupazione a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di successione a seguito della morte della madre
, con condanna di al pagamento dell'indennità di Persona_3 Controparte_4 occupazione relativa all'immobile sito in Barletta, alla via Gorizia n.24, foglio 139, p.lla
71, sub 6, quantificata in € 1.100,00 mensili in favore dei ricorrenti nei limiti CP_1 della quota di 1/5 per ciascun ricorrente.
Non costituitosi in giudizio il resistente, con provvedimento del 3.1.2025 ne era dichiarata la contumacia.
La causa era ritenuta matura per la decisione, per cui era fissata udienza per la discussione e decisione. All'odierna udienza, a seguito della discussione orale della parte ricorrente, unica costituita, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
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In punto di diritto giova premettere che l'azione volta ad accertare l'occupazione sine titulo di un immobile, in termini astratti, può essere proposta o come azione di rivendicazione, avente natura reale, o come azione di restituzione, avente natura personale.
Nel primo caso l'attore mira a far accertare il proprio diritto di proprietà e, per l'effetto, agisce contro chi ne eserciti il possesso illegittimo sul bene al fine di esserne reintegrato;
nella seconda ipotesi, l'attore non chiede di accertare il proprio diritto di proprietà, ma si limita a chiedere la restituzione del bene da parte di chi lo detenga perché gli sia stato consegnato e il titolo di consegna sia venuto meno, come nel caso del contratto di locazione scaduto.
L'inquadramento dell'azione proposta nell'una o nell'altra fattispecie presenta importanti implicazioni in punto di onere della prova gravante sull'attore ai fini dell'accoglimento della domanda, in quanto nel primo caso si richiede che l'attore provi il diritto di proprietà
3 sulla cosa, risalendo anche attraverso i propri danti causa ad un acquisto a titolo originario (o provando di aver egli stesso posseduto fino al compimento dell'usucapione:
è questa la cd. probatio diabolica), e il convenuto ha, invece, l'onere di provare il titolo in forza del quale la detiene o possiede;
nell'azione personale, invece, l'attore non ha l'onere di provare il diritto di proprietà, spettando solo al convenuto provare il proprio titolo che legittima il possesso del bene.
Si intende dire che l'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
ecco che da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (in questo senso, ex plurimis Cass. Sez. 2, 10.10.2018, n. 25052).
Anche la domanda con cui il comproprietario o i comproprietari chiedano di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione (pro quota) di un immobile di loro proprietà da parte di altro comproprietario, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione.
Sotto il profilo qualificatorio trattasi, dunque, di azione di rivendica ex art. 948 c.c. del comproprietario nei confronti di altro comproprietario.
“Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 cod. civ. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene - agisca per ottenere - previo accertamento della comunione - il recupero della utilizzazione della cosa - di cui lamenti di essere stato privato - attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario”
(Cass. Sez. 2, 24.2.2004, n. 3648).
Ciò posto, è da rilevarsi che la domanda proposta dai ricorrenti non possa trovare accoglimento, tenuto conto che gli stessi non hanno fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.. A sostegno della loro domanda hanno meramente depositato la denuncia di successione relativa alla de cuius e le visure Persona_3
4 catastali dell'immobile in Barletta, alla via Gorizia. I ricorrenti hanno omesso, tuttavia, il deposito dei titoli di provenienza del bene.
Non è provata, pertanto la appartenenza dell'immobile alla de cuius, conseguentemente la proprietà in capo ai ricorrenti e la permanenza della proprietà dello stesso in capo alle parti.
All'uopo va detto che le visure non costituiscono alcuna prova della proprietà né, tantomeno, la denuncia di successione, avente il contenuto di una dichiarazione ed efficacia ai meri fini fiscali.
La contumacia del resistente non permette neppure di applicare alcuna attenuazione della probatio diabolica, perché inapplicabile è l'art. 115 c.p.c., che fa riferimento alle parti costituite, per cui non può discorrersi di mancata contestazione di un titolo originario comune.
Le domande di parte ricorrente non possono, pertanto, essere accolte.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3,
14.3.2023, n. 7361).
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , e Controparte_1 CP_2 CP_3 nei confronti di :
[...] Controparte_4
- rigetta le domande;
- nulla sulle spese.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in AN, il 26.5.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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