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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6214/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6214/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUSATIN Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SIGNORI MARINA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia a Codesto Eccellentissimo Giudice adito, contrariis rejectis:
-) in via preliminare di rito, accertata/dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della convenuta opposta o la non spettanza alla stessa del diritto azionato in sede monitoria, per le ragioni di cui in atti e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto rigettare qualsivoglia pretesa azionata da CP_2
[...]
-) in via pregiudiziale di merito, accertare / dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., dell'avversa pretesa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 8 -) nel merito, comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza della avversa pretesa in fatto e diritto, per le ragioni tutte di cui in atti di causa, tra cui in principalità l'intervenuto accordo transattivo non risolto, di cui l'opponente ha dichiarato di volersi avvalere, rigettandosi le avverse domande;
-) nel merito, in via subordinata, diminuire grandemente le avverse pretese per le ragioni di cui in atti;
-) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96
c.p.c, commi I e III.
Per parte convenuta: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto nr. 1068/2023 con il quale gli era stato ingiunto, in qualità di fideiussore di Pt_2
il pagamento della somma di euro 542.134,58, oltre interessi e spese, a favore della convenuta
[...]
opposta in forza della risoluzione di un contratto di leasing concluso tra e IN Lease Parte_2
(Italia) S.p.A.
Parte attrice, eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la nullità della fideiussione e la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ., la carenza di prova scritta del credito azionato monitoriamente, l'estinzione del credito,
o, in ogni caso, la sua riduzione a fronte della conclusione di un accordo transattivo, la non debenza della penale contrattuale o, in subordine, la sua manifesta eccessività.
All'esito della costituzione della convenuta opposta, che contestava la fondatezza delle argomentazioni attoree, e del deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
pagina 2 di 8 I. Il procedimento di mediazione
Questo Giudice condivide l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale “in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto” (cfr. C. Cass. 15200/2018).
La Suprema Corte ha altresì statuito che “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs.
n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. C.
Cass. 31209/22).
In considerazione dei precedenti di cui sopra, alla cui motivazione si rinvia, il presente procedimento non può ritenersi sottoposto alla condizione di procedibilità del previo espletamento del procedimento di mediazione.
II. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Allega la convenuta opposta che, in forza della scissione parziale di IN AN in favore di Reno Lease
S.r.l., a quest'ultima sono stati trasferiti, tra gli altri, il contratto di leasing per cui è causa e il relativo immobile.
Tale circostanza è comprovata dall'atto di scissione nonché dall'estratto dell'atto stesso, con le pagine degli allegati ove viene riportato esattamente il numero di contratto e la descrizione dell'immobile ceduto (cfr. doc. 20 e 7 allegati alla comparsa).
Allega la resistente che con il contratto del 13 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, è divenuta cessionaria dei Controparte_2
crediti già vantati da in relazione ai contratti di leasing oggetto della citata CP_3
pagina 3 di 8 operazione di cartolarizzazione, tra i quali, come visto, è compreso quello per cui è causa.
A sostegno delle proprie allegazioni in merito alla cessione del credito parte conventa opposta ha prodotto copia della Gazzetta Ufficiale con l'avviso della cessione nonchè le comunicazioni con le quali ha informato la società e i relativi garanti, che, a far data dall'1 luglio CP_3 Pt_2
2019 tutti i crediti dalla prima vantati nei confronti dei secondi sarebbero stati ceduti a Controparte_2
(cfr. doc. 21), nonché la dichiarazione con la quale IN AN conferma l'avvenuta cessione dei crediti nascenti dal contratto di leasing de quo in favore di (doc. 23). CP_2
Premesso che non si verte in tema di legittimazione attiva (in quanto il presupposto processuale è integrato dalle mere allegazioni delle parti) ma di titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio
(questione che attiene al merito), secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass.
17944/2023).
Nel caso in esame, priva di significativo valore probatorio è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione, considerando che l'avviso è stato pubblicato su incarico della cessionaria e non già della cedente.
In ogni caso ritiene questo Giudice che la prova della cessione, che è a forma libera e non a forma vincolata, come riconosciuto dalla Suprema Corte, nel caso in esame possa ritenersi raggiunta a fronte delle dichiarazioni prodotte sub doc. 21 e 23 di parte convenuta costituenti la comunicazione della cessione effettuata dalla stessa cedente e da dichiarazione di cessione ad opera della stessa, a sostanziale conferma della comunicazione.
Trattasi di documenti che, nel contesto del principio della libertà delle forme, possono ritenersi idonei alla prova della cessione, anche considerando che l'eccezione di difetto di titolarità non è volta a contestare l'an ed il quantum del credito ma solo la sua titolarità dal lato attivo.
L'eccezione è finalizzata al compimento di un efficace pagamento liberatorio, per evitare il rischio del doppio pagamento dello stesso debito una volta al (preteso) cessionario e un'ulteriore volta al creditore che dovesse provare di non aver ceduto il credito.
pagina 4 di 8 È evidente che, nel caso in esame, la dichiarazione della banca cedente scongiura il pericolo del duplice pagamento per lo stesso debito.
III. L'estinzione del credito
Parte attrice opponente, dichiarato di volersi avvalere della transazione conclusa dalla dante causa della convenuta opposta e dalla utilizzatrice ha eccepito l'estinzione del credito;
estinzione Parte_2 contestata dalla convenuta che ha allegato l'intervenuta risoluzione della transazione per inadempimento dell'utilizzatrice o, in ogni caso, la sua inefficacia.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che il 28 giugno 2019, in data successiva alla risoluzione del contratto di leasing, le parti contrattuali concludevano un atto di transazione. In tale atto le parti, dopo aver premesso che aveva presentato un'offerta per l'acquisto dell'immobile Parte_2 al prezzo di euro 820.000,00 pattuivano che l'atto definitivo di compravendita, da stipularsi entro la data del 30 settembre 2019 ed il relativo contratto preliminare, da sottoscriversi entro la data del 30 maggio 2019, sarebbero stati stipulati al prezzo di euro 820.000,00.
Pattuivano, altresì, che con la sottoscrizione della convenzione transattiva e “condizionatamente al perfezionamento della compravendita degli immobili in favore di , nonché all'incasso integrale Pt_2 da parte di IN del prezzo di vendita entro i termini pattuiti” le parti non avrebbero avuto altro da pretendere.
La clausola successiva precisa che la mancata stipula dell'atto definitivo di compravendita o il mancato integrale e puntuale incasso del prezzo avrebbero determinato “l'immediata risoluzione” della transazione (cfr. documento prodotto in data 20 dicembre 2023 da parte convenuta opposta).
Il bene è stato alienato in data 22 settembre 2020 da Reno Lease s.r.l. (avente causa di IN lease) alla società (cfr. doc. 12 di parte attrice). Parte_3
Nel contratto di compravendita è riportato che con preliminare di compravendita sottoscritto in data 28 giugno 2019 la società " - ora "RENO LEASE S.R.L." ha Controparte_4
promesso di vendere alla società " , che ha promesso di acquistare per sé, persona o Parte_2
società da nominare, la piena proprietà dell'immobile per il prezzo di euro 820.000
(ottocentoventimila), oltre IVA e che, “così come consentito dal succitato preliminare”, la società
in data 12 dicembre 2019, ha indicato quale soggetto che avrebbe acquistato i diritti Parte_2
nascenti dal contratto preliminare la società " e che la Reno Lease s.r.l., con Parte_3
comunicazione a mezzo pec in data 7 settembre 2020, ha dichiarato di non opporsi alla suddetta pagina 5 di 8 nomina “ed anzi di esprimere il proprio espresso consenso a che l'acquisto del bene in oggetto avvenga da parte della società " ” Parte_3
E' inoltre precisato che “è oggi interesse della società " , acquisire l'immobile, meglio infra Parte_3
specificato, ma ad un prezzo inferiore - seppure di poco - a quello indicato nel contratto preliminare e cioè per la minor somma di euro 780.000 (settecentottantamila)” e che “la società "RENO LEASE
S.R.L." acconsente a tale modifica del contratto preliminare, mantenendo comunque l'interesse ad alienare l'immobile in oggetto”.
Tanto premesso vi è da chiedersi se, a fronte della modifica pattizia dei termini del contratto preliminare nel momento della stipula del definitivo, l'atto di transazione debba ritenersi risolto o comunque inefficace, come allegato dalla convenuta opposta, o debba ritenersi efficace e regolarmente adempiuto, seppure nei termini come modificati, come allegato da parte opponente.
Sul punto si osserva, in via preliminare, che non può esservi dubbio in merito al collegamento negoziale esistente tra l'atto di transazione per cui è causa e il contratto preliminare e il contratto definitivo aventi ad oggetto l'immobile già oggetto del contratto di leasing precedentemente risolto.
Le pattuizioni contrattuali contenute nell'atto di transazione sono di indubbio tenore in merito all'esistenza di tale collegamento.
La clausola 3.1 prevede che “… condizionatamente al perfezionamento della compravendita degli immobili in favore di nonché all'incasso integrale da parte di IN del prezzo di vendita entro i Pt_2 termini pattuiti … dichiarano di non avere più a pretendere reciprocamente in relazione al contratto….” e la successiva clausola 3.2 prevede che “… la mancata stipula, per qualsiasi ragione, dell'Atto Definitivo di compravendita ovvero il mancato integrale e puntuale incasso del prezzo di vendita comporteranno l'immediata risoluzione della presente transazione…”.
In disparte dalla circostanza che il medesimo evento pare essere stato dedotto sia quale condizione sospensiva sia quale condizione risolutiva di efficacia è indubbio che le parti della transazione abbiano inteso dare forte valenza al collegamento tra l'atto di transazione che si accingevano a sottoscrivere e i contratti preliminare e definitivo di futura conclusione.
Come ben precisato dalla Suprema Corte “…. le espressioni “collegamento negoziale” o “negozi collegati” – estranee al codice civile del '42 e richiamate solo negli anni Novanta dalla legislazione speciale di impronta europea – non designano un insieme di disposizioni volte a disciplinare una determinata materia, ma rappresentano un concetto di elaborazione dottrinale e un criterio di impiego giurisprudenziale diretti alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi ed alla soluzione dei
pagina 6 di 8 conflitti ad essi relativi. Infatti, “il 'contratto collegato' non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti” (Cass. n. 8844/2001); ciò che si definisce collegamento negoziale non è che un particolare atteggiarsi dell'uno o dell'altro contratto in vista di un certo risultato.. Nel collegamento negoziale “atipico” si esprime invero in pieno l'esercizio dell'autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negoziali composte da plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse…. Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità, in particolare, il collegamento tra i contratti “è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia” (Cass. n. 7524/2007)….pertanto …. in caso di collegamento funzionale tra più contratti, “la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi 'simul stabunt, simul cadent'"
(Cass. n. 7255/2013), in quanto “le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia" (Cass. n. 321/1988; n. 7524/2007, cit.; n. 13888/2015)” (cfr. C. Cass. 28324/2023 in parte motiva).
Evidente il collegamento voluto dalle parti ritiene questo Giudice che la decisione delle parti di modificare il contratto definitivo con riguardo alla pattuizione del prezzo (oltre che nel termine indicato nella transazione), come non determina inadempimento del contratto preliminare, così non può determinare la risoluzione o, comunque, l'inefficacia dell'atto di transazione, ripercuotendosi le modifiche pattizie al contratto definitivo nella regolamentazione della oggetto della transazione con conseguenza del collegamento negoziale voluto dalla parti.
Sia che la conclusione e il regolare adempimento del contratto definitivo sia evento dedotto quale condizione sospensiva di efficacia della transazione sia che la mancata conclusione e il mancato adempimento costituisca condizione risolutiva di efficacia, a fronte della conclusione del definitivo
(pur per un prezzo diverso) e del suo regolare adempimento (che si ricava dal fatto che la stessa opposta ha defalcato dall'importo richiesto a titolo di penale quanto ricavato dalla vendita) la transazione deve ritenersi efficace.
IV. La revoca del decreto ingiuntivo e le spese di lite pagina 7 di 8 Avendo parte opponente dichiarato di volersi avvalere della transazione il decreto ingiuntivo non può che essere revocato, dovendo tutte le ulteriori eccezioni ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate in euro 18.420,00 per compenso (ridotti alle metà i compensi per la fase di trattazione ed istruttoria, perché solo documentale, e decisionale, perché svolta in forma semplificata con argomentazioni già oggetto dei precedenti atti), oltre rimborso forfettario, rimborso marca, CU e accessori di legge.
La peculiarità della vicenda, che impone la non agevole valutazione in merito all'incidenza delle pattuizioni assunte in sede di contratto definitivo su un diverso contratto, non può comportare il riconoscimento di alcuna somma ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6214/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUSATIN Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZINI AUGUSTO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SIGNORI MARINA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia a Codesto Eccellentissimo Giudice adito, contrariis rejectis:
-) in via preliminare di rito, accertata/dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della convenuta opposta o la non spettanza alla stessa del diritto azionato in sede monitoria, per le ragioni di cui in atti e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto rigettare qualsivoglia pretesa azionata da CP_2
[...]
-) in via pregiudiziale di merito, accertare / dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., dell'avversa pretesa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 8 -) nel merito, comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza della avversa pretesa in fatto e diritto, per le ragioni tutte di cui in atti di causa, tra cui in principalità l'intervenuto accordo transattivo non risolto, di cui l'opponente ha dichiarato di volersi avvalere, rigettandosi le avverse domande;
-) nel merito, in via subordinata, diminuire grandemente le avverse pretese per le ragioni di cui in atti;
-) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96
c.p.c, commi I e III.
Per parte convenuta: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto nr. 1068/2023 con il quale gli era stato ingiunto, in qualità di fideiussore di Pt_2
il pagamento della somma di euro 542.134,58, oltre interessi e spese, a favore della convenuta
[...]
opposta in forza della risoluzione di un contratto di leasing concluso tra e IN Lease Parte_2
(Italia) S.p.A.
Parte attrice, eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la nullità della fideiussione e la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ., la carenza di prova scritta del credito azionato monitoriamente, l'estinzione del credito,
o, in ogni caso, la sua riduzione a fronte della conclusione di un accordo transattivo, la non debenza della penale contrattuale o, in subordine, la sua manifesta eccessività.
All'esito della costituzione della convenuta opposta, che contestava la fondatezza delle argomentazioni attoree, e del deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe formulate.
pagina 2 di 8 I. Il procedimento di mediazione
Questo Giudice condivide l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale “in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto” (cfr. C. Cass. 15200/2018).
La Suprema Corte ha altresì statuito che “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs.
n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n.
58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (cfr. C.
Cass. 31209/22).
In considerazione dei precedenti di cui sopra, alla cui motivazione si rinvia, il presente procedimento non può ritenersi sottoposto alla condizione di procedibilità del previo espletamento del procedimento di mediazione.
II. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Allega la convenuta opposta che, in forza della scissione parziale di IN AN in favore di Reno Lease
S.r.l., a quest'ultima sono stati trasferiti, tra gli altri, il contratto di leasing per cui è causa e il relativo immobile.
Tale circostanza è comprovata dall'atto di scissione nonché dall'estratto dell'atto stesso, con le pagine degli allegati ove viene riportato esattamente il numero di contratto e la descrizione dell'immobile ceduto (cfr. doc. 20 e 7 allegati alla comparsa).
Allega la resistente che con il contratto del 13 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, è divenuta cessionaria dei Controparte_2
crediti già vantati da in relazione ai contratti di leasing oggetto della citata CP_3
pagina 3 di 8 operazione di cartolarizzazione, tra i quali, come visto, è compreso quello per cui è causa.
A sostegno delle proprie allegazioni in merito alla cessione del credito parte conventa opposta ha prodotto copia della Gazzetta Ufficiale con l'avviso della cessione nonchè le comunicazioni con le quali ha informato la società e i relativi garanti, che, a far data dall'1 luglio CP_3 Pt_2
2019 tutti i crediti dalla prima vantati nei confronti dei secondi sarebbero stati ceduti a Controparte_2
(cfr. doc. 21), nonché la dichiarazione con la quale IN AN conferma l'avvenuta cessione dei crediti nascenti dal contratto di leasing de quo in favore di (doc. 23). CP_2
Premesso che non si verte in tema di legittimazione attiva (in quanto il presupposto processuale è integrato dalle mere allegazioni delle parti) ma di titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio
(questione che attiene al merito), secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass.
17944/2023).
Nel caso in esame, priva di significativo valore probatorio è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione, considerando che l'avviso è stato pubblicato su incarico della cessionaria e non già della cedente.
In ogni caso ritiene questo Giudice che la prova della cessione, che è a forma libera e non a forma vincolata, come riconosciuto dalla Suprema Corte, nel caso in esame possa ritenersi raggiunta a fronte delle dichiarazioni prodotte sub doc. 21 e 23 di parte convenuta costituenti la comunicazione della cessione effettuata dalla stessa cedente e da dichiarazione di cessione ad opera della stessa, a sostanziale conferma della comunicazione.
Trattasi di documenti che, nel contesto del principio della libertà delle forme, possono ritenersi idonei alla prova della cessione, anche considerando che l'eccezione di difetto di titolarità non è volta a contestare l'an ed il quantum del credito ma solo la sua titolarità dal lato attivo.
L'eccezione è finalizzata al compimento di un efficace pagamento liberatorio, per evitare il rischio del doppio pagamento dello stesso debito una volta al (preteso) cessionario e un'ulteriore volta al creditore che dovesse provare di non aver ceduto il credito.
pagina 4 di 8 È evidente che, nel caso in esame, la dichiarazione della banca cedente scongiura il pericolo del duplice pagamento per lo stesso debito.
III. L'estinzione del credito
Parte attrice opponente, dichiarato di volersi avvalere della transazione conclusa dalla dante causa della convenuta opposta e dalla utilizzatrice ha eccepito l'estinzione del credito;
estinzione Parte_2 contestata dalla convenuta che ha allegato l'intervenuta risoluzione della transazione per inadempimento dell'utilizzatrice o, in ogni caso, la sua inefficacia.
Dalla documentazione prodotta in atti si evince che il 28 giugno 2019, in data successiva alla risoluzione del contratto di leasing, le parti contrattuali concludevano un atto di transazione. In tale atto le parti, dopo aver premesso che aveva presentato un'offerta per l'acquisto dell'immobile Parte_2 al prezzo di euro 820.000,00 pattuivano che l'atto definitivo di compravendita, da stipularsi entro la data del 30 settembre 2019 ed il relativo contratto preliminare, da sottoscriversi entro la data del 30 maggio 2019, sarebbero stati stipulati al prezzo di euro 820.000,00.
Pattuivano, altresì, che con la sottoscrizione della convenzione transattiva e “condizionatamente al perfezionamento della compravendita degli immobili in favore di , nonché all'incasso integrale Pt_2 da parte di IN del prezzo di vendita entro i termini pattuiti” le parti non avrebbero avuto altro da pretendere.
La clausola successiva precisa che la mancata stipula dell'atto definitivo di compravendita o il mancato integrale e puntuale incasso del prezzo avrebbero determinato “l'immediata risoluzione” della transazione (cfr. documento prodotto in data 20 dicembre 2023 da parte convenuta opposta).
Il bene è stato alienato in data 22 settembre 2020 da Reno Lease s.r.l. (avente causa di IN lease) alla società (cfr. doc. 12 di parte attrice). Parte_3
Nel contratto di compravendita è riportato che con preliminare di compravendita sottoscritto in data 28 giugno 2019 la società " - ora "RENO LEASE S.R.L." ha Controparte_4
promesso di vendere alla società " , che ha promesso di acquistare per sé, persona o Parte_2
società da nominare, la piena proprietà dell'immobile per il prezzo di euro 820.000
(ottocentoventimila), oltre IVA e che, “così come consentito dal succitato preliminare”, la società
in data 12 dicembre 2019, ha indicato quale soggetto che avrebbe acquistato i diritti Parte_2
nascenti dal contratto preliminare la società " e che la Reno Lease s.r.l., con Parte_3
comunicazione a mezzo pec in data 7 settembre 2020, ha dichiarato di non opporsi alla suddetta pagina 5 di 8 nomina “ed anzi di esprimere il proprio espresso consenso a che l'acquisto del bene in oggetto avvenga da parte della società " ” Parte_3
E' inoltre precisato che “è oggi interesse della società " , acquisire l'immobile, meglio infra Parte_3
specificato, ma ad un prezzo inferiore - seppure di poco - a quello indicato nel contratto preliminare e cioè per la minor somma di euro 780.000 (settecentottantamila)” e che “la società "RENO LEASE
S.R.L." acconsente a tale modifica del contratto preliminare, mantenendo comunque l'interesse ad alienare l'immobile in oggetto”.
Tanto premesso vi è da chiedersi se, a fronte della modifica pattizia dei termini del contratto preliminare nel momento della stipula del definitivo, l'atto di transazione debba ritenersi risolto o comunque inefficace, come allegato dalla convenuta opposta, o debba ritenersi efficace e regolarmente adempiuto, seppure nei termini come modificati, come allegato da parte opponente.
Sul punto si osserva, in via preliminare, che non può esservi dubbio in merito al collegamento negoziale esistente tra l'atto di transazione per cui è causa e il contratto preliminare e il contratto definitivo aventi ad oggetto l'immobile già oggetto del contratto di leasing precedentemente risolto.
Le pattuizioni contrattuali contenute nell'atto di transazione sono di indubbio tenore in merito all'esistenza di tale collegamento.
La clausola 3.1 prevede che “… condizionatamente al perfezionamento della compravendita degli immobili in favore di nonché all'incasso integrale da parte di IN del prezzo di vendita entro i Pt_2 termini pattuiti … dichiarano di non avere più a pretendere reciprocamente in relazione al contratto….” e la successiva clausola 3.2 prevede che “… la mancata stipula, per qualsiasi ragione, dell'Atto Definitivo di compravendita ovvero il mancato integrale e puntuale incasso del prezzo di vendita comporteranno l'immediata risoluzione della presente transazione…”.
In disparte dalla circostanza che il medesimo evento pare essere stato dedotto sia quale condizione sospensiva sia quale condizione risolutiva di efficacia è indubbio che le parti della transazione abbiano inteso dare forte valenza al collegamento tra l'atto di transazione che si accingevano a sottoscrivere e i contratti preliminare e definitivo di futura conclusione.
Come ben precisato dalla Suprema Corte “…. le espressioni “collegamento negoziale” o “negozi collegati” – estranee al codice civile del '42 e richiamate solo negli anni Novanta dalla legislazione speciale di impronta europea – non designano un insieme di disposizioni volte a disciplinare una determinata materia, ma rappresentano un concetto di elaborazione dottrinale e un criterio di impiego giurisprudenziale diretti alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi ed alla soluzione dei
pagina 6 di 8 conflitti ad essi relativi. Infatti, “il 'contratto collegato' non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti” (Cass. n. 8844/2001); ciò che si definisce collegamento negoziale non è che un particolare atteggiarsi dell'uno o dell'altro contratto in vista di un certo risultato.. Nel collegamento negoziale “atipico” si esprime invero in pieno l'esercizio dell'autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negoziali composte da plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse…. Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità, in particolare, il collegamento tra i contratti “è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia” (Cass. n. 7524/2007)….pertanto …. in caso di collegamento funzionale tra più contratti, “la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi 'simul stabunt, simul cadent'"
(Cass. n. 7255/2013), in quanto “le vicende dell'uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia" (Cass. n. 321/1988; n. 7524/2007, cit.; n. 13888/2015)” (cfr. C. Cass. 28324/2023 in parte motiva).
Evidente il collegamento voluto dalle parti ritiene questo Giudice che la decisione delle parti di modificare il contratto definitivo con riguardo alla pattuizione del prezzo (oltre che nel termine indicato nella transazione), come non determina inadempimento del contratto preliminare, così non può determinare la risoluzione o, comunque, l'inefficacia dell'atto di transazione, ripercuotendosi le modifiche pattizie al contratto definitivo nella regolamentazione della oggetto della transazione con conseguenza del collegamento negoziale voluto dalla parti.
Sia che la conclusione e il regolare adempimento del contratto definitivo sia evento dedotto quale condizione sospensiva di efficacia della transazione sia che la mancata conclusione e il mancato adempimento costituisca condizione risolutiva di efficacia, a fronte della conclusione del definitivo
(pur per un prezzo diverso) e del suo regolare adempimento (che si ricava dal fatto che la stessa opposta ha defalcato dall'importo richiesto a titolo di penale quanto ricavato dalla vendita) la transazione deve ritenersi efficace.
IV. La revoca del decreto ingiuntivo e le spese di lite pagina 7 di 8 Avendo parte opponente dichiarato di volersi avvalere della transazione il decreto ingiuntivo non può che essere revocato, dovendo tutte le ulteriori eccezioni ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate in euro 18.420,00 per compenso (ridotti alle metà i compensi per la fase di trattazione ed istruttoria, perché solo documentale, e decisionale, perché svolta in forma semplificata con argomentazioni già oggetto dei precedenti atti), oltre rimborso forfettario, rimborso marca, CU e accessori di legge.
La peculiarità della vicenda, che impone la non agevole valutazione in merito all'incidenza delle pattuizioni assunte in sede di contratto definitivo su un diverso contratto, non può comportare il riconoscimento di alcuna somma ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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