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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/12/2024, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 95/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai SI.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE ConSIliere
3) dr.ssa Federica RENDE ConSIliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 95/2019 R.G.A.C., vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Sbarre Centrali n. 532 presso lo studio dell'avv. Alfredo Nostro che la rappresenta e difende giusta procura in allegato al presente atto
APPELLANTE
E
(C.F.: ,) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Controparte_1 P.IVA_1 via G. De Nava 134 presso lo studio dell'Avv. Attilio Bandiera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore,
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alle parti il 25.10.2007, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, la compagnia assicurativa e la Controparte_1 Controparte_3
al fine di essere condannati in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali
[...] riportate nell'incidente stradale avvenuto in data 31.01.2006. Esponeva l'attrice che in data 31.01.2006, mentre era alla guida della propria autovettura Lancia Y
10 tg VE A82518, e percorreva la Sp3 con direzione Melito P.S. – Bagaladi, giunta nei pressi dell'officina Bonvicini, Comune di San Lorenzo, veniva violentemente investita alla parte anteriore sinistra dal pullman tg. RC 431550, di proprietà di Controparte_2
A seguito del violento urto tra i due automezzi, l'autovettura della ricorrente veniva proiettata contro la parete rocciosa esistente ai margini della strada, sulla destra, in senso di marcia.
Immediatamente veniva soccorsa e tirata fuori dalla vettura dal figlio e, successivamente, Per_1 trasportata presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo.
Al Pronto Soccorso i medici accertavano un “trauma cranico facciale. Contusioni escoriate regione parietale sx. Contusione regione mandibolare dx e sx. F.L.C. lato interno labbro sup. trauma CP_ toracico. Cervicalgia traumatica. Algie post traumatiche arti inferiori. Prognosi 20 gg. .
Si costituiva in giudizio la la quale contestava gli assunti di fatto e di diritto Controparte_1 rassegnati e chiedeva il rigetto della domanda.
Veniva effettuata escussione testi e disposte due consulenze tecniche medico-legali.
Con sentenza n. 1648/2018 pubblicata in data 13.11.2018, il Tribunale di Reggio Calabria così decideva:
“ACCOGLIE la domanda e condanna i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere all'attrice la somma complessiva, rivalutata all'attualità, di Euro 22.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo saldo;
- Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in € 500,00 per spese e € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario;
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu, liquidate con separati decreti.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 01.02.2019, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1648/2018 emessa in data 13.11.2018 dal Tribunale di Reggio Calabria.
Parte appellante lamentava che il giudice di prime cure aveva riportato integralmente in sentenza le risultanze della perizia ed evidenziava che la ctu, a firma del dott. era nulla poiché: Pt_2
- non aveva tenuto conto delle diagnosi mediche emesse da strutture sanitarie pubbliche che avevano riconosciuto alla un disturbo post traumatico da stress;
Pt_1
- non aveva riconosciuto le ulteriori patologie insorte in capo all'attrice in seguito all'incidente;
- non aveva dato risposta al quesito posto dal giudice relativo alla capacità lavorativa dell'istante. Concludeva chiedendo, la rinnovazione della ctu al fine di accertare la misura del danno biologico, la durata dell'I.T.T. e di quella parziale con la relativa quantificazione monetaria e la misura del danno patrimoniale, le malattie insorte in dipendenza delle lesioni personali riportate, nonché se fossero suscettibili di peggioramento nel futuro e se incidono, ed in quale misura, sull'attuale attività lavorativa. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 251.300,00, o a quella somma maggiore o minore, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, , si costituiva con atto depositato in data 12.06.2019 ed eccepiva Controparte_1 che:
- nel corso del primo grado di giudizio erano state effettuate due consulenze mediche al fine di accertare le lesioni patite dalla;
Pt_1
- la consulenza medica effettuata dal dott. utilizzata dal giudice ai fini della redazione Pt_2 della sentenza, era ben dettagliata e motivata in ogni punto;
- nella perizia il ctu ha dichiarato di aver esaminato altri distretti anatomici, ma di non aver ravvisato alcun accertamento strumentale che possa consentire di dare un giudizio sul cursus clinico e sul nesso causale;
- in merito al lamentato disturbo post traumatico da stress il ctu non lo aveva riconosciuto poiché non ne ricorrevano i presupposti;
- in riferimento ai postumi invalidanti che impediscono all'attrice di svolgere in tutto o in parte l'attività lavorativa, il giudice aveva riconosciuto la personalizzazione della somma a lei dovuta;
- l'assicurazione aveva già corrisposto all'attrice la somma complessiva di euro Controparte_1
29.766,04.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
*
In data 11.07.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato , il cui atto di Controparte_2 appello è stato notificato in data 01.02.2019.
1- Sulla richiesta di rinnovazione della ctu
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha provveduto alla rinnovazione della ctu e ha errato nella parte in cui ha emesso la sentenza riportandosi integralmente alle risultanze della seconda perizia svolta in quanto risulta essere affetta dal vizio di nullità.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (tra le più recenti Cass. n. 15147 del
11/06/2018; Cass. n. 30364 del 21/11/2019; Cass. n. 25671/2021).
Peraltro, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili, se non altro in quanto influenzate dall'eSIenza di sostenere le ragioni del preponente
(Cassazione civile, sez. II, 18/12/2012, n. 23362 ile 2007, n. 8355).
In siffatto ambito, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili soltanto mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche;
in altri termini,
l'autorità giudiziaria può affidare al consulente tecnico anche l'incarico di accertare i fatti dedotti in controversia e, le relative risultanze, consentono al giudice, ove egli ritenga di condividerle, di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Nondimeno, deve anche evidenziarsi che, nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.
A tali principi si è uniformato il Tribunale che, con la gravata sentenza, ha chiaramente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
A questo proposito è importante individuare quali siano le corrette modalità di impugnazione della sentenza di primo grado che censuri le risultanze della ctu fatte proprie dal primo giudicante, alla luce dei principi di cui all'art. 342 c.p.c. che, come noto, descrive le forme di appello ammissibile.
La sentenza delle Sezioni unite n. 27199/2017 scardina il contrasto sulla esatta interpretazione dell'articolo 342 c.p.c. nel testo introdotto dalla riforma del 2012 (legge 34/2012 di conversione in legge del dl 83/2012). In essa è stato affermato il principio di diritto per cui gli artt. 342 e 434 “..vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando la parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In motivazione la Suprema Corte, dopo avere sostanzialmente affermato che non molto è cambiato rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 342 c.p.c. prima della riforma, laddove anche lì si richiedeva la specificità dei motivi di appello (e fatta salva la specifica sanzione di inammissibilità) rileva che, l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, cioè di descrizione delle parti della sentenza che si intendono censurare, ed una parte argomentativa, cioè indicativa delle ragioni di fatto e/o di diritto che sorreggono la censura alle parti impugnate espressamente.
A ciò necessariamente si deve affiancare la ulteriore parte descrittiva del nesso di causalità tra la parte argomentativa e censoria e la modifica della sentenza nel senso che si auspica. In questo senso la
Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, 15 gennaio 2013: “A seguito della novella introdotta con legge n. 134/2012, per superare il vaglio di inammissibilità, l'appello deve essere redatto quasi come una sentenza, deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo), suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo) e precisare il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità)”.
Un altro richiamo assai interessante è contenuto nella sentenza n. 27199/2017, laddove le S.U. rilevano che “la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze… sarà pertanto diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere con i dovuti adattamenti in una ripresa delle linee difensive di primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”.
Viene così introdotto ed affermato il cosiddetto “principio di simmetria” della impugnazione “in fatto” e non “in rito” della ctu, le cui conclusioni sono state assunte quale motivo di decisione dalla sentenza impugnata.
Il principio di simmetria è il principio sotteso all'ordinanza della sesta sezione della Cassazione n.
97/2019. In sintesi, il principio enucleabile è quello per cui laddove la sentenza abbia recepito la ctu, senza valutare le deduzioni contrarie e senza neppure riportarsi alle definitive conclusioni del ctu che abbiano tenuto conto della procedimentalizzazione del rito e delle eventuali osservazioni formulate dal c.t. di parte in tale procedimento, per concretarsi sufficienza del motivo di impugnazione, è bastevole il richiamo alle contestazioni svolte in primo grado.
Di contro deve ritenersi che laddove alle critiche dei consulenti di parte il ctu abbia congruamente risposto nella relazione finale e il giudice di primo grado abbia richiamato anche sinteticamente le considerazioni espresse in risposta alla richiesta di chiarimenti, la mera reiterazione delle difese già valutate, debba portare alla pronuncia di inammissibilità. Perciò, in presenza di corretto svolgimento della ctu nei suoi passaggi procedimentali, bozza-osservazioni-relazione finale, la mera reiterazione delle osservazioni alla ctu, già superate dalla stessa consulenza e condivise dal giudice di primo grado non integra specificità della contestazione.
La Cassazione con la sentenza del 12 febbraio 2013, n. 3302 invoca quale fondamento della necessità della specificità dei motivi di appello, la eSIenza che essi non siano ricercati dal giudice e dalle parti, mediante un'attività di interpretazione che non è consentita e che potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. “Tale eSIenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU − che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso.
L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
Con la conseguenza che restano estranee al dibattito processuale del giudizio di appello le considerazioni critiche, pur mosse dalle parti al CTU sulla base delle osservazioni del proprio CTP, che non siano però trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni, stabilite dall'art. 342 c.p.c.”.
Definitivamente può affermarsi che, alla luce del principio di simmetria, deve tenersi in conto che si impugna la sentenza e non la ctu, che più è stringente e specifica e approfondita la motivazione della sentenza laddove recepisce i risultati della ctu, maggiormente specifica deve essere la censura, la quale non può consistere né nella generica affermazione di non condivisione dei risultati, né nella reiterazione dei chiarimenti richiesti in sede di procedimento di consulenza e ai quali il ctu prima ed il giudice poi hanno dato congrua risposta.
Nel caso specifico, nel giudizio di primo grado sono state svolte ben due consulenze mediche. In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver rilevato le osservazioni di parte attrice alla prima consulenza svolta e rimesso la causa su ruolo, ha reputato necessario effettuare un'ulteriore perizia sulla SI.ra . Pt_1
In quest'ultima si legge che: “La perizianda SI.ra , risulta affetto da Sdr Parte_1 psicoreattiva post- traumatica di lieve entità.
Risulta verosimile il nesso di causalità tra evento e lesioni, fra lesioni accertate e menomazioni, avendo analizzato gli atti presentati, e la storia anamnestica, risultando rispettati il nesso dell'efficienza lesiva, e quello di esclusione di altre cause.
Invalidità Temporanea totale: 20 giorni
Invalidità Temporanea Parziale 75%: 30 giorni
Invalidità Temporanea Parziale 50%: 30 giorni
Invalidità Temporanea Parziale 25%: 50 giorni
Sussiste un rapporto causale tra le lesioni rilevate ed un peggioramento permanente delle condizioni generali del paziente, in assenza di fattori concorrenti o comorbilità.
I postumi di natura soggettiva, algico-disfunzionali, possono essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate. In assenza di accertamenti strumentali relativi all'attuale quadro clinico dell'attrice, la valutazione circa la risarcibilità del DBP, avuto riguardo alla normativa attualmente vigente alle recenti modifiche dell'art. 139 del Dlgs 209/2005 per come introdotte dalla legge
124/2017, si rimanda all'Ill.mo Sig. Giudice per superiore competenza in materia.
A causa delle predette lesioni sono derivati al danneggiato esiti di carattere permanente.
I postumi riportati dalla perizianda SI.ra , in seguito all'evento traumatico Parte_1 occorsogli in data 31/01/2006, in atto sono da ritenere stabilizzati.
I postumi riportati, inficiano le attività quotidiane del paziente.
Le spese documentate allegate alla documentazione risultano compatibili, con la storia clinica della SI.ra . Pt_1
In considerazione quindi di quanto esposto sopra, del danno biologico subito, della persistenza della suddetta sintomatologia si può affermare che ne è residuato un danno micro-permanente valutabile nella misura dell'8% (otto percento), come da bareme consultati.”
Ed ancora: “Il sottoscritto all'esame obiettivo, come correttamente sottolineato dal Legale di parte attrice, ha fatto riferimento ad altri distretti anatomici, interessati dall'evento traumatico.
A carico di tali distretti non vi è alcun accertamento strumentale, che possa consentire al sottoscritto di dare un giudizio, sul cursus clinico e sul nesso causale.
Pertanto, facendo riferimento ai decreti legislativi su menzionati, i lievi postumi a carico della colonna cervicale, che potrebbero essere assimilati alla voce tabellare “Esiti di colpo di frusta senza lesioni scheletrico ligamentose con rachialgia e modesta limitazione funzionale antalgica”, quantificabile percentualmente ad un valore massimo del 2%, se valutato da solo e nella misura dell'1-1,5% se valutato insieme agli altri postumi, non possono determinare una modifica del giudizio finale che rappresenta una valutazione complessiva del danno biologico permanente subito.”
Ebbene, parte attrice lamenta la mancata analisi da parte del ctu della documentazione clinica effettuata presso strutture pubbliche dalla in cui le veniva diagnosticata un disturbo da stress Pt_1 post traumatico.
A rigor del vero, nella perizia risulta che tutta la documentazione portata in visione al consulente è stata vagliata: “Dalla documentazione allegata risulta evidente il quadro patologico del periziando, caratterizzato da Sdr psicoreattiva post-traumatica di lieve entità.”
Ancora, “Prendendo in adeguata considerazione tali strumenti medico legali, è possibile inquadrare il quadro clinico della perizianda, in assenza degli elementi diagnostici caratteristici della sindrome post-traumatica da stress, come una sindrome ansioso reattiva di lieve entità.
In assenza di accertamenti strumentali relativi all'attuale quadro clinico dell'attrice, la valutazione circa la risarcibilità del DBP, avuto riguardo alla normativa attualmente vigente alle recenti modifiche dell'art. 139 del Dogs 209/2005 per come introdotte dalla legge 124/2017, si rimanda all'Ill.mo Sig. Giudice per superiore competenza in materia.
La documentazione multidisciplinare allegata, pur essendo limitata e relativa a circa 11 anni addietro, risulta abbastanza esaustiva nel delineare il quadro clinico della perizianda, grazie alla valutazione del cursus clinico, che consente al sottoscritto di dare una valutazione quantitativa del danno permanente.”
Pertanto, si può affermare che il ctu ha utilizzato tutti gli strumenti messi a sua disposizione, analisi cliniche e documentazione sanitaria a lui esibita, al fine di rispondere correttamente a tutti i quesiti posti dal giudice.
L'appellante nello specifico lamenta che il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado non abbia tenuto conto delle certificazioni mediche, rilasciate da strutture sanitarie pubbliche, che attestano l'esistenza di un disturbo post traumatico da stress e di quelle da cui è possibile desumere una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Quanto alla prima doglianza, il ctu ha correttamente motivato l'iter logico che lo ha condotto a non riconoscere il lamentato disturbo da stress post traumatico: “Il disturbo post-traumatico da stress, condizione nosografia individuata attraverso valutazione specialistica, fin dall'inizio della storia post-traumatica della paziente, per rispondere ai criteri diagnostici del DSM, deve essere causato da incidenti la cui dinamica sia contraddistinta da fattori psicotraumatici di adeguata e consistente efficienza lesiva, in stretta relazione con situazioni concretamente idonee a far temere come imminente la morte o che abbiano fatto sperimentare di persona la morte di congiunti ovvero decessi di altre persone….”
Il consulente nominato, dunque, in esito agli accertamenti eseguiti, non ha ritenuto sussistente un disturbo post traumatico da stress, rilevando come “Notevole importanza è inoltre assunta, dal fatto che, poiché un life event può essere seguito nel tempo da una efficace metabolizzazione dell'esperienza psico-lesiva- talora con scomparsa praticamente completa della susseguente alterazione della sfera psichica, altre volte con soltanto marginali residui ed altre ancora con postumi permanenti- prima di quantificarne gli effetti invalidanti è necessario graduare l'entità dell'esperienza negativa, utilizzando un sistema di proporzionalmente modellato sulle predette scale di matrice psicologica.” Conclude, quindi, affermando che “Prendendo in adeguata considerazione tali strumenti medico legali, è possibile inquadrare il quadro clinico della perizianda, in assenza degli elementi diagnostici caratteristici della sindrome post-traumatica da stress, come una sindrome ansioso reattiva di lieve entità.”
Non valgono a scalfire tali conclusioni i certificati medici indicati da parte appellante. Al riguardo, Cont quello emesso dall' attesta che la , il 4 dicembre 2006, è stata sottoposta a visita Pt_1 medica, all'esito della quale è stata posta la diagnosi di “disturbo post traumatico da stress”, nulla dice il certificato in ordine alla circostanza che tale disturbo abbia assunto le caratteristiche del disturbo cronico.
Il secondo certificato, emesso dal medico curante, attesta l'esistenza di un disturbo post traumatico da stress cronico, tuttavia esso è privo di data e neppure è possibile desumere in esito a quali accertamenti tale disturbo sia stato diagnosticato (“la paziente riferisce insonnia e paure immotivate”).
Altresì, parte appellante si duole del mancato riconoscimento della perdita della capacità lavorativa.
Al riguardo, il giudice di prime cure in sentenza ha riconosciuto alla “difficoltà a continuare Pt_1
a lavorare in conseguenza dello stesso,” e ha provveduto alla personalizzazione della somma dovuta all'attrice in base alla quantificazione ministeriali delle lesioni micropermanenti riportate.
Tale decisione appare essere immune da censure atteso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito. (Tanto richiamato, ha evidenziato la Suprema Corte, il giudice d'appello ha concluso, affermando in difetto di adeguati elementi probatori sul punto, non avendo l'appellante dimostrato né il reddito in precedenza conseguito, né l'effettivo, documentabile, decremento subito, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non può quindi essere liquidato. Tuttavia l'innegabile compromissione della capacita lavorativa riscontrata dalla Ctu induce a pervenire alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in termini di aumento della percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale. In conclusione, la Corte territoriale, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, debitamente richiamati, in tema di riparto degli oneri probatori gravanti sul danneggiato nell'ipotesi di asserita incidenza del danno subito sulla capacità lavorativa specifica).” (Cassazione civile sez. III,
25/07/2023, n.22360).
Dunque, benché il consulente tecnico non abbia specificatamente fatto riferimento ad una diminuita capacità lavorativa, ha tuttavia evidenziato come tali postumi “inficiano le attività quotidiane” della paziente e tale valutazione, in uno alle deposizioni rese nel corso del giudizio, hanno indotto il giudice di prime cure a considerare la diminuita capacità lavorativa in sede di personalizzazione.
Neppure appare essere meritevole di censura la circostanza che il consulente abbia fatto applicazione dell'art. 139 del codice dell'assicurazione non applicando il teste vigente al momento del sinistro (31.01.2006), piuttosto quello in vigore al momento dell'esecuzione delle operazioni.
Al riguardo, la Suprema Corte rileva che: “In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità,
l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 l.
n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale” (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25274).
Dunque, la necessità di effettuare un accertamento clinico strumentale per le lesioni di lievi entità, era già stato previsto nel 2012.
La Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che i criteri di accertamento del danno biologico, evocati dalla normativa vigente, stanno complessivamente a SInificare la necessità di condurre a una obiettività dell'accertamento medico legale che riguardi le lesioni ed i relativi postumi, ed ha precisato che le modifiche legislative del 2012 hanno assunto come obiettivo quello di rimarcare l'imprescindibilità di un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza di dette patologie, anche quando normativamente di modesta entità (id est, inferiori al 9%).
Nel caso di specie, emerge che il consulente abbia esaminato la documentazione medica prodotta, visitato la paziente e verificato l'assenza di ulteriori accertamenti strumentali relativi all'attuale quadro clinico.
A fronte di tale valutazione, né l'atto di appello, né la consulenza di parte evidenziano di quali elementi il consulente non avrebbe adeguatamente tenuto conto nel valutare gli esiti permanenti residuati in capo alla . Pt_1
Al riguardo, è da evidenziare che, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (Cassazione civile sez. III,
05/09/2022, n. 26104).
In termini analoghi: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
(Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, che si traduceva in una inammissibile critica del convincimento del giudice).” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34395 del
11/12/2023).
Quanto alla lamentata patologia successivamente insorta, consistente in una malattia tiroidea, parte appellante non fornisce alcun elemento da cui poter desumere che tale patologia sia in qualche modo eziologicamente riconducibile al sinistro in esame.
È altresì da rilevare che la prima consulenza tecnica eseguita avesse quantificato il danno biologico permanente nella misura del 5-6%.
La seconda consulenza effettuata nel giudizio di primo grado e utilizzata dal giudice di prime cure in sentenza, appare corretta, adeguatamente motivata e assolutamente condivisibile.
In tal senso si evidenzia che “Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.” Sez. 2 - , Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020 (Rv. 659724 - 01).
Per i motivi espressi, si ravvisano elementi di nullità della consulenza eseguita, né censure tali da rendere necessario l'espletamento di un'ulteriore consulenza. Su tali basi, l'appello deve essere rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (considerato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Sez.
1 - Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021))– tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore della parte appellata devono essere liquidate in complessivi € 10.313,00 così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_2
provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata,
3. Condanna il alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
in complessivi € 10.313,00; oltre alle spese generali in misura pari al 15% del
[...] compenso totale ed IVA e CP come per legge.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 11 dicembre 2024
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai SI.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE ConSIliere
3) dr.ssa Federica RENDE ConSIliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 95/2019 R.G.A.C., vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Sbarre Centrali n. 532 presso lo studio dell'avv. Alfredo Nostro che la rappresenta e difende giusta procura in allegato al presente atto
APPELLANTE
E
(C.F.: ,) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Controparte_1 P.IVA_1 via G. De Nava 134 presso lo studio dell'Avv. Attilio Bandiera, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore,
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alle parti il 25.10.2007, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, la compagnia assicurativa e la Controparte_1 Controparte_3
al fine di essere condannati in solido al risarcimento dei danni per le lesioni personali
[...] riportate nell'incidente stradale avvenuto in data 31.01.2006. Esponeva l'attrice che in data 31.01.2006, mentre era alla guida della propria autovettura Lancia Y
10 tg VE A82518, e percorreva la Sp3 con direzione Melito P.S. – Bagaladi, giunta nei pressi dell'officina Bonvicini, Comune di San Lorenzo, veniva violentemente investita alla parte anteriore sinistra dal pullman tg. RC 431550, di proprietà di Controparte_2
A seguito del violento urto tra i due automezzi, l'autovettura della ricorrente veniva proiettata contro la parete rocciosa esistente ai margini della strada, sulla destra, in senso di marcia.
Immediatamente veniva soccorsa e tirata fuori dalla vettura dal figlio e, successivamente, Per_1 trasportata presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Melito Porto Salvo.
Al Pronto Soccorso i medici accertavano un “trauma cranico facciale. Contusioni escoriate regione parietale sx. Contusione regione mandibolare dx e sx. F.L.C. lato interno labbro sup. trauma CP_ toracico. Cervicalgia traumatica. Algie post traumatiche arti inferiori. Prognosi 20 gg. .
Si costituiva in giudizio la la quale contestava gli assunti di fatto e di diritto Controparte_1 rassegnati e chiedeva il rigetto della domanda.
Veniva effettuata escussione testi e disposte due consulenze tecniche medico-legali.
Con sentenza n. 1648/2018 pubblicata in data 13.11.2018, il Tribunale di Reggio Calabria così decideva:
“ACCOGLIE la domanda e condanna i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere all'attrice la somma complessiva, rivalutata all'attualità, di Euro 22.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo saldo;
- Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, che si liquidano in € 500,00 per spese e € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario;
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu, liquidate con separati decreti.”
Con atto di citazione in appello notificato in data 01.02.2019, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1648/2018 emessa in data 13.11.2018 dal Tribunale di Reggio Calabria.
Parte appellante lamentava che il giudice di prime cure aveva riportato integralmente in sentenza le risultanze della perizia ed evidenziava che la ctu, a firma del dott. era nulla poiché: Pt_2
- non aveva tenuto conto delle diagnosi mediche emesse da strutture sanitarie pubbliche che avevano riconosciuto alla un disturbo post traumatico da stress;
Pt_1
- non aveva riconosciuto le ulteriori patologie insorte in capo all'attrice in seguito all'incidente;
- non aveva dato risposta al quesito posto dal giudice relativo alla capacità lavorativa dell'istante. Concludeva chiedendo, la rinnovazione della ctu al fine di accertare la misura del danno biologico, la durata dell'I.T.T. e di quella parziale con la relativa quantificazione monetaria e la misura del danno patrimoniale, le malattie insorte in dipendenza delle lesioni personali riportate, nonché se fossero suscettibili di peggioramento nel futuro e se incidono, ed in quale misura, sull'attuale attività lavorativa. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 251.300,00, o a quella somma maggiore o minore, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata, , si costituiva con atto depositato in data 12.06.2019 ed eccepiva Controparte_1 che:
- nel corso del primo grado di giudizio erano state effettuate due consulenze mediche al fine di accertare le lesioni patite dalla;
Pt_1
- la consulenza medica effettuata dal dott. utilizzata dal giudice ai fini della redazione Pt_2 della sentenza, era ben dettagliata e motivata in ogni punto;
- nella perizia il ctu ha dichiarato di aver esaminato altri distretti anatomici, ma di non aver ravvisato alcun accertamento strumentale che possa consentire di dare un giudizio sul cursus clinico e sul nesso causale;
- in merito al lamentato disturbo post traumatico da stress il ctu non lo aveva riconosciuto poiché non ne ricorrevano i presupposti;
- in riferimento ai postumi invalidanti che impediscono all'attrice di svolgere in tutto o in parte l'attività lavorativa, il giudice aveva riconosciuto la personalizzazione della somma a lei dovuta;
- l'assicurazione aveva già corrisposto all'attrice la somma complessiva di euro Controparte_1
29.766,04.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.
*
In data 11.07.2024, con provvedimento notificato alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato , il cui atto di Controparte_2 appello è stato notificato in data 01.02.2019.
1- Sulla richiesta di rinnovazione della ctu
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha provveduto alla rinnovazione della ctu e ha errato nella parte in cui ha emesso la sentenza riportandosi integralmente alle risultanze della seconda perizia svolta in quanto risulta essere affetta dal vizio di nullità.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (tra le più recenti Cass. n. 15147 del
11/06/2018; Cass. n. 30364 del 21/11/2019; Cass. n. 25671/2021).
Peraltro, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili, se non altro in quanto influenzate dall'eSIenza di sostenere le ragioni del preponente
(Cassazione civile, sez. II, 18/12/2012, n. 23362 ile 2007, n. 8355).
In siffatto ambito, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili soltanto mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche;
in altri termini,
l'autorità giudiziaria può affidare al consulente tecnico anche l'incarico di accertare i fatti dedotti in controversia e, le relative risultanze, consentono al giudice, ove egli ritenga di condividerle, di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Nondimeno, deve anche evidenziarsi che, nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.
A tali principi si è uniformato il Tribunale che, con la gravata sentenza, ha chiaramente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
A questo proposito è importante individuare quali siano le corrette modalità di impugnazione della sentenza di primo grado che censuri le risultanze della ctu fatte proprie dal primo giudicante, alla luce dei principi di cui all'art. 342 c.p.c. che, come noto, descrive le forme di appello ammissibile.
La sentenza delle Sezioni unite n. 27199/2017 scardina il contrasto sulla esatta interpretazione dell'articolo 342 c.p.c. nel testo introdotto dalla riforma del 2012 (legge 34/2012 di conversione in legge del dl 83/2012). In essa è stato affermato il principio di diritto per cui gli artt. 342 e 434 “..vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando la parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
In motivazione la Suprema Corte, dopo avere sostanzialmente affermato che non molto è cambiato rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 342 c.p.c. prima della riforma, laddove anche lì si richiedeva la specificità dei motivi di appello (e fatta salva la specifica sanzione di inammissibilità) rileva che, l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, cioè di descrizione delle parti della sentenza che si intendono censurare, ed una parte argomentativa, cioè indicativa delle ragioni di fatto e/o di diritto che sorreggono la censura alle parti impugnate espressamente.
A ciò necessariamente si deve affiancare la ulteriore parte descrittiva del nesso di causalità tra la parte argomentativa e censoria e la modifica della sentenza nel senso che si auspica. In questo senso la
Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, 15 gennaio 2013: “A seguito della novella introdotta con legge n. 134/2012, per superare il vaglio di inammissibilità, l'appello deve essere redatto quasi come una sentenza, deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo), suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo) e precisare il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità)”.
Un altro richiamo assai interessante è contenuto nella sentenza n. 27199/2017, laddove le S.U. rilevano che “la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze… sarà pertanto diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere con i dovuti adattamenti in una ripresa delle linee difensive di primo grado;
mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa”.
Viene così introdotto ed affermato il cosiddetto “principio di simmetria” della impugnazione “in fatto” e non “in rito” della ctu, le cui conclusioni sono state assunte quale motivo di decisione dalla sentenza impugnata.
Il principio di simmetria è il principio sotteso all'ordinanza della sesta sezione della Cassazione n.
97/2019. In sintesi, il principio enucleabile è quello per cui laddove la sentenza abbia recepito la ctu, senza valutare le deduzioni contrarie e senza neppure riportarsi alle definitive conclusioni del ctu che abbiano tenuto conto della procedimentalizzazione del rito e delle eventuali osservazioni formulate dal c.t. di parte in tale procedimento, per concretarsi sufficienza del motivo di impugnazione, è bastevole il richiamo alle contestazioni svolte in primo grado.
Di contro deve ritenersi che laddove alle critiche dei consulenti di parte il ctu abbia congruamente risposto nella relazione finale e il giudice di primo grado abbia richiamato anche sinteticamente le considerazioni espresse in risposta alla richiesta di chiarimenti, la mera reiterazione delle difese già valutate, debba portare alla pronuncia di inammissibilità. Perciò, in presenza di corretto svolgimento della ctu nei suoi passaggi procedimentali, bozza-osservazioni-relazione finale, la mera reiterazione delle osservazioni alla ctu, già superate dalla stessa consulenza e condivise dal giudice di primo grado non integra specificità della contestazione.
La Cassazione con la sentenza del 12 febbraio 2013, n. 3302 invoca quale fondamento della necessità della specificità dei motivi di appello, la eSIenza che essi non siano ricercati dal giudice e dalle parti, mediante un'attività di interpretazione che non è consentita e che potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. “Tale eSIenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU − che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso.
L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
Con la conseguenza che restano estranee al dibattito processuale del giudizio di appello le considerazioni critiche, pur mosse dalle parti al CTU sulla base delle osservazioni del proprio CTP, che non siano però trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni, stabilite dall'art. 342 c.p.c.”.
Definitivamente può affermarsi che, alla luce del principio di simmetria, deve tenersi in conto che si impugna la sentenza e non la ctu, che più è stringente e specifica e approfondita la motivazione della sentenza laddove recepisce i risultati della ctu, maggiormente specifica deve essere la censura, la quale non può consistere né nella generica affermazione di non condivisione dei risultati, né nella reiterazione dei chiarimenti richiesti in sede di procedimento di consulenza e ai quali il ctu prima ed il giudice poi hanno dato congrua risposta.
Nel caso specifico, nel giudizio di primo grado sono state svolte ben due consulenze mediche. In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver rilevato le osservazioni di parte attrice alla prima consulenza svolta e rimesso la causa su ruolo, ha reputato necessario effettuare un'ulteriore perizia sulla SI.ra . Pt_1
In quest'ultima si legge che: “La perizianda SI.ra , risulta affetto da Sdr Parte_1 psicoreattiva post- traumatica di lieve entità.
Risulta verosimile il nesso di causalità tra evento e lesioni, fra lesioni accertate e menomazioni, avendo analizzato gli atti presentati, e la storia anamnestica, risultando rispettati il nesso dell'efficienza lesiva, e quello di esclusione di altre cause.
Invalidità Temporanea totale: 20 giorni
Invalidità Temporanea Parziale 75%: 30 giorni
Invalidità Temporanea Parziale 50%: 30 giorni
Invalidità Temporanea Parziale 25%: 50 giorni
Sussiste un rapporto causale tra le lesioni rilevate ed un peggioramento permanente delle condizioni generali del paziente, in assenza di fattori concorrenti o comorbilità.
I postumi di natura soggettiva, algico-disfunzionali, possono essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate. In assenza di accertamenti strumentali relativi all'attuale quadro clinico dell'attrice, la valutazione circa la risarcibilità del DBP, avuto riguardo alla normativa attualmente vigente alle recenti modifiche dell'art. 139 del Dlgs 209/2005 per come introdotte dalla legge
124/2017, si rimanda all'Ill.mo Sig. Giudice per superiore competenza in materia.
A causa delle predette lesioni sono derivati al danneggiato esiti di carattere permanente.
I postumi riportati dalla perizianda SI.ra , in seguito all'evento traumatico Parte_1 occorsogli in data 31/01/2006, in atto sono da ritenere stabilizzati.
I postumi riportati, inficiano le attività quotidiane del paziente.
Le spese documentate allegate alla documentazione risultano compatibili, con la storia clinica della SI.ra . Pt_1
In considerazione quindi di quanto esposto sopra, del danno biologico subito, della persistenza della suddetta sintomatologia si può affermare che ne è residuato un danno micro-permanente valutabile nella misura dell'8% (otto percento), come da bareme consultati.”
Ed ancora: “Il sottoscritto all'esame obiettivo, come correttamente sottolineato dal Legale di parte attrice, ha fatto riferimento ad altri distretti anatomici, interessati dall'evento traumatico.
A carico di tali distretti non vi è alcun accertamento strumentale, che possa consentire al sottoscritto di dare un giudizio, sul cursus clinico e sul nesso causale.
Pertanto, facendo riferimento ai decreti legislativi su menzionati, i lievi postumi a carico della colonna cervicale, che potrebbero essere assimilati alla voce tabellare “Esiti di colpo di frusta senza lesioni scheletrico ligamentose con rachialgia e modesta limitazione funzionale antalgica”, quantificabile percentualmente ad un valore massimo del 2%, se valutato da solo e nella misura dell'1-1,5% se valutato insieme agli altri postumi, non possono determinare una modifica del giudizio finale che rappresenta una valutazione complessiva del danno biologico permanente subito.”
Ebbene, parte attrice lamenta la mancata analisi da parte del ctu della documentazione clinica effettuata presso strutture pubbliche dalla in cui le veniva diagnosticata un disturbo da stress Pt_1 post traumatico.
A rigor del vero, nella perizia risulta che tutta la documentazione portata in visione al consulente è stata vagliata: “Dalla documentazione allegata risulta evidente il quadro patologico del periziando, caratterizzato da Sdr psicoreattiva post-traumatica di lieve entità.”
Ancora, “Prendendo in adeguata considerazione tali strumenti medico legali, è possibile inquadrare il quadro clinico della perizianda, in assenza degli elementi diagnostici caratteristici della sindrome post-traumatica da stress, come una sindrome ansioso reattiva di lieve entità.
In assenza di accertamenti strumentali relativi all'attuale quadro clinico dell'attrice, la valutazione circa la risarcibilità del DBP, avuto riguardo alla normativa attualmente vigente alle recenti modifiche dell'art. 139 del Dogs 209/2005 per come introdotte dalla legge 124/2017, si rimanda all'Ill.mo Sig. Giudice per superiore competenza in materia.
La documentazione multidisciplinare allegata, pur essendo limitata e relativa a circa 11 anni addietro, risulta abbastanza esaustiva nel delineare il quadro clinico della perizianda, grazie alla valutazione del cursus clinico, che consente al sottoscritto di dare una valutazione quantitativa del danno permanente.”
Pertanto, si può affermare che il ctu ha utilizzato tutti gli strumenti messi a sua disposizione, analisi cliniche e documentazione sanitaria a lui esibita, al fine di rispondere correttamente a tutti i quesiti posti dal giudice.
L'appellante nello specifico lamenta che il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado non abbia tenuto conto delle certificazioni mediche, rilasciate da strutture sanitarie pubbliche, che attestano l'esistenza di un disturbo post traumatico da stress e di quelle da cui è possibile desumere una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Quanto alla prima doglianza, il ctu ha correttamente motivato l'iter logico che lo ha condotto a non riconoscere il lamentato disturbo da stress post traumatico: “Il disturbo post-traumatico da stress, condizione nosografia individuata attraverso valutazione specialistica, fin dall'inizio della storia post-traumatica della paziente, per rispondere ai criteri diagnostici del DSM, deve essere causato da incidenti la cui dinamica sia contraddistinta da fattori psicotraumatici di adeguata e consistente efficienza lesiva, in stretta relazione con situazioni concretamente idonee a far temere come imminente la morte o che abbiano fatto sperimentare di persona la morte di congiunti ovvero decessi di altre persone….”
Il consulente nominato, dunque, in esito agli accertamenti eseguiti, non ha ritenuto sussistente un disturbo post traumatico da stress, rilevando come “Notevole importanza è inoltre assunta, dal fatto che, poiché un life event può essere seguito nel tempo da una efficace metabolizzazione dell'esperienza psico-lesiva- talora con scomparsa praticamente completa della susseguente alterazione della sfera psichica, altre volte con soltanto marginali residui ed altre ancora con postumi permanenti- prima di quantificarne gli effetti invalidanti è necessario graduare l'entità dell'esperienza negativa, utilizzando un sistema di proporzionalmente modellato sulle predette scale di matrice psicologica.” Conclude, quindi, affermando che “Prendendo in adeguata considerazione tali strumenti medico legali, è possibile inquadrare il quadro clinico della perizianda, in assenza degli elementi diagnostici caratteristici della sindrome post-traumatica da stress, come una sindrome ansioso reattiva di lieve entità.”
Non valgono a scalfire tali conclusioni i certificati medici indicati da parte appellante. Al riguardo, Cont quello emesso dall' attesta che la , il 4 dicembre 2006, è stata sottoposta a visita Pt_1 medica, all'esito della quale è stata posta la diagnosi di “disturbo post traumatico da stress”, nulla dice il certificato in ordine alla circostanza che tale disturbo abbia assunto le caratteristiche del disturbo cronico.
Il secondo certificato, emesso dal medico curante, attesta l'esistenza di un disturbo post traumatico da stress cronico, tuttavia esso è privo di data e neppure è possibile desumere in esito a quali accertamenti tale disturbo sia stato diagnosticato (“la paziente riferisce insonnia e paure immotivate”).
Altresì, parte appellante si duole del mancato riconoscimento della perdita della capacità lavorativa.
Al riguardo, il giudice di prime cure in sentenza ha riconosciuto alla “difficoltà a continuare Pt_1
a lavorare in conseguenza dello stesso,” e ha provveduto alla personalizzazione della somma dovuta all'attrice in base alla quantificazione ministeriali delle lesioni micropermanenti riportate.
Tale decisione appare essere immune da censure atteso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga una attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto sia diminuito. (Tanto richiamato, ha evidenziato la Suprema Corte, il giudice d'appello ha concluso, affermando in difetto di adeguati elementi probatori sul punto, non avendo l'appellante dimostrato né il reddito in precedenza conseguito, né l'effettivo, documentabile, decremento subito, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica non può quindi essere liquidato. Tuttavia l'innegabile compromissione della capacita lavorativa riscontrata dalla Ctu induce a pervenire alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa generica, in termini di aumento della percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale. In conclusione, la Corte territoriale, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, debitamente richiamati, in tema di riparto degli oneri probatori gravanti sul danneggiato nell'ipotesi di asserita incidenza del danno subito sulla capacità lavorativa specifica).” (Cassazione civile sez. III,
25/07/2023, n.22360).
Dunque, benché il consulente tecnico non abbia specificatamente fatto riferimento ad una diminuita capacità lavorativa, ha tuttavia evidenziato come tali postumi “inficiano le attività quotidiane” della paziente e tale valutazione, in uno alle deposizioni rese nel corso del giudizio, hanno indotto il giudice di prime cure a considerare la diminuita capacità lavorativa in sede di personalizzazione.
Neppure appare essere meritevole di censura la circostanza che il consulente abbia fatto applicazione dell'art. 139 del codice dell'assicurazione non applicando il teste vigente al momento del sinistro (31.01.2006), piuttosto quello in vigore al momento dell'esecuzione delle operazioni.
Al riguardo, la Suprema Corte rileva che: “In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità,
l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 l.
n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale” (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25274).
Dunque, la necessità di effettuare un accertamento clinico strumentale per le lesioni di lievi entità, era già stato previsto nel 2012.
La Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che i criteri di accertamento del danno biologico, evocati dalla normativa vigente, stanno complessivamente a SInificare la necessità di condurre a una obiettività dell'accertamento medico legale che riguardi le lesioni ed i relativi postumi, ed ha precisato che le modifiche legislative del 2012 hanno assunto come obiettivo quello di rimarcare l'imprescindibilità di un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza di dette patologie, anche quando normativamente di modesta entità (id est, inferiori al 9%).
Nel caso di specie, emerge che il consulente abbia esaminato la documentazione medica prodotta, visitato la paziente e verificato l'assenza di ulteriori accertamenti strumentali relativi all'attuale quadro clinico.
A fronte di tale valutazione, né l'atto di appello, né la consulenza di parte evidenziano di quali elementi il consulente non avrebbe adeguatamente tenuto conto nel valutare gli esiti permanenti residuati in capo alla . Pt_1
Al riguardo, è da evidenziare che, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (Cassazione civile sez. III,
05/09/2022, n. 26104).
In termini analoghi: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
(Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, che si traduceva in una inammissibile critica del convincimento del giudice).” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34395 del
11/12/2023).
Quanto alla lamentata patologia successivamente insorta, consistente in una malattia tiroidea, parte appellante non fornisce alcun elemento da cui poter desumere che tale patologia sia in qualche modo eziologicamente riconducibile al sinistro in esame.
È altresì da rilevare che la prima consulenza tecnica eseguita avesse quantificato il danno biologico permanente nella misura del 5-6%.
La seconda consulenza effettuata nel giudizio di primo grado e utilizzata dal giudice di prime cure in sentenza, appare corretta, adeguatamente motivata e assolutamente condivisibile.
In tal senso si evidenzia che “Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.” Sez. 2 - , Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020 (Rv. 659724 - 01).
Per i motivi espressi, si ravvisano elementi di nullità della consulenza eseguita, né censure tali da rendere necessario l'espletamento di un'ulteriore consulenza. Su tali basi, l'appello deve essere rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal successivo D.M. 13 agosto 2022 n.147, atteso che la fase decisionale si è conclusa in epoca successiva al 23.10.22 (Cass. 21704/21).
Applicando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (considerato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.” (Sez.
1 - Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021))– tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i criteri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata effettivamente svolta– le spese a favore della parte appellata devono essere liquidate in complessivi € 10.313,00 così determinati: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_2
provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata,
3. Condanna il alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
in complessivi € 10.313,00; oltre alle spese generali in misura pari al 15% del
[...] compenso totale ed IVA e CP come per legge.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 11 dicembre 2024
La cons. est. La Presidente dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito