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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca CocCO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs.150/2011 la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione
nella causa civile iscritta al R.G. n. 86/2022, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato sino al 28 gennaio 2025 per il deposito delle note di trattazione di trattazione scritta, vertente tra
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ); Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Sciullo
-appellanti-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila;
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 188/2023 del Tribunale di Sulmona, pubblicata in data 26 giugno 2023.
CONCLUSIONI: la parte appellante:
“Chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con conseguenziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sulmona n. 188/2023 per tutte le motivazioni di cui agli scritti richiamati e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione ricorsa e che la causa venga trattenuta in decisione”; la parte appellata:
“si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare le domande attoree, nei termini e per le ragioni di cui in narrativa, poiché integralmente infondate in fatto e in diritto.
Con tutte le conseguenze di legge, nonché con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
Le parti costituite hanno discusso e rassegnato le conclusioni attraverso lo scambio di note di trattazione scritta e in data 28 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa con il deposito telematico della sentenza con contestuale motivazione.
Fatto e diritto
1. Sentenza impugnata.
Con sentenza n. 188/2023, pubblicata il 26 giugno 2023, il Tribunale di Sulmona decideva sul ricorso ex art. 6 d.lgs 1.09.2011 n. 150, proposto da Pt_1
nella qualità di trasgressore, e e
[...] Parte_2 Parte_3
quali obbligati in solido, in opposizione alla ordinanza ingiunzione n.
DPC017/1116 del 24 dicembre 2021 (Pr 18413 del 31.12.2021), emessa dalla
Controparte_2
, notificata il 31 dicembre 2021, a
[...]
pag. 2/9 seguito di verbale di accertamento e contestazione n. 08 del 22 giugno 2021 emesso dal Raggruppamento Carabinieri Parchi-Stazione Parco di Pacentro
(AQ), inerente a violazione dell'art. 101, co. 1, del D.lgs. 152/2006, rilevata sul campione di acqua di scarico prelevato il 21 marzo 2021 sull'impianto di depurazione, sito in località Fiume Vella, del Comune di Pacentro (AQ).
La sanzione, dell'importo di euro 18.000,00, era stata irrogata per superamento dei limiti di cui alla Tabella 1 e 3, All. 5, parte III del d.lgs. n. 152/2006.
Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza in questa sede appellata, nel contraddittorio con la , respingeva il ricorso ritenendolo Controparte_1
infondato.
2. Appello. Avverso tale decisione hanno proposto appello Parte_1
e sulla base dei seguenti motivi. Parte_2 Parte_3
2.1. Nullità della sentenza “per totale carenza di motivazioni”. Con tale motivo di gravame affermano gli appellanti la nullità della sentenza in quanto del tutto priva della motivazione.
2.2. Nullità della sentenza “per non aver valutato la richiesta di nullità della ordinanza per nullità del propedeutico verbale posto in violazione dell'art.
14 comma 2° della Legge 689/81”. Eccepiscono gli appellanti la tardiva notificazione, oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 co. II della l.n. 689/1981 per la contestazione della violazione allorquando la stessa non possa essere eseguita nell'immediatezza: risultando nel caso di specie gli accertamenti effettuati in data 21 marzo 2021, ed avendo l CP_3
trasmesso l'esito delle analisi all'organo accertatore in data 23 aprile 2021, il verbale di contestazione avrebbe dovuto esser notificato al più tardi il 22 luglio 2021, con la conseguenza che doveva ritenersi tardiva la successiva notifica effettuata solo nelle date del 3 e del 5 agosto 2021, da ciò conseguendo l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
2.3. Erroneità della sentenza “per non aver valutato la nullità dell'ordinanza impugnata per omesso invito alle operazioni di accertamento irripetibili”.
pag. 3/9 Sotto tale profilo censurano la sentenza appellata per aver omesso di ravvisare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nonostante il procedimento di accertamento propedeutico fosse irrimediabilmente viziato dall'omesso avviso agli interessati sia dell'effettuazione dei prelievi, sia della sottoposizione degli stessi ad analisi dell CP_4
[...
. Erroneità della sentenza “per non accoglimento dell'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per erronea individuazione del trasgressore”.
Contestano, infine, gli appellanti la decisione di primo grado laddove aveva implicitamente disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza per erronea individuazione del trasgressore in in difetto di decreto di Parte_1
nomina di tale dipendente del Comune di Pacentro (AQ), quale responsabile dell'impianto di depurazione.
3. Nella propria comparsa di costituzione la Regione Abruzzo ha contestato partitamente i motivi di appello invocandone il rigetto.
****
4. L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
4.1. Ritiene la Corte fondata la censura di nullità della sentenza mossa dagli appellanti nel rilevato difetto assoluto di motivazione della pronuncia gravata.
Emerge, invero, dalla lettura del provvedimento che al termine dell'udienza del 26 giugno 2023 il Giudice del Tribunale di Sulmona decideva la causa come da separato dispositivo di cui veniva data lettura in udienza. Pronunciava, quindi, il dispositivo rigettando il ricorso e confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta, con compensazione delle spese di lite. La pronuncia, denominata dallo stesso decidente come “dispositivo”, non conteneva alcuna motivazione contestuale, né i motivi del decidere venivano redatti e depositati in epoca successiva.
Poiché, dunque, secondo la previsione contenuta nell'art. 132 c.p.c. la sentenza deve contenere, tra l'altro, “4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendo necessariamente concorrere ad integrare la decisione sia il dispositivo che la motivazione, intesa quest'ultima come descrizione del processo cognitivo attraverso cui il giudice ha conosciuto dei fatti ed ha enucleato la regola del pag. 4/9 giudizio da applicare al caso concreto, ne consegue che, difettando l'uno o l'altra, la sentenza è radicalmente nulla.
4.2 Non integrando la prevista nullità ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354
c.p.c., occorre dunque procedere all'esame del merito delle censure mosse all'ordinanza-ingiunzione.
Con la prima di tali contestazioni si lamenta la tardiva notificazione, oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 co. II della l.n. 689/1981 per la contestazione della violazione, allorquando la stessa non possa essere eseguita nell'immediatezza.
Sostengono, in particolare, gli appellanti che, risultando nel caso di specie gli accertamenti effettuati in data 21 marzo 2021, ed avendo l trasmesso l'esito CP_3 delle analisi all'organo accertatore in data 23 aprile 2021, il verbale di contestazione avrebbe dovuto esser notificato al più tardi il 22 luglio 2021, con la conseguenza che doveva ritenersi tardiva la successiva notifica effettuata solo nelle date del 3 e del 5 agosto 2021, da ciò conseguendo l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
E' opportuno in proposito evidenziar che “sul punto l'orientamento della Corte è costante, essendosi chiarito che l'art. 14 della l. 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui la violazione amministrativa deve essere contestata al contravventore immediatamente, quando è possibile, ovvero mediante notifica dei suoi estremi nel termine di novanta giorni o in quello di trecentosessanta giorni dall'accertamento, avuto riguardo al luogo di residenza del contravventore - non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione. Ciò, peraltro, non significa che l'autorità amministrativa è arbitra di fissare il termine iniziale della notifica della contravvenzione in modo del tutto svincolato dal tempo occorso per l'accertamento: in realtà, nell'attività di accertamento richiesta dalla norma rientra il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione e compete al giudice del merito di apprezzarne la congruità, in relazione alla concrete contingenze (Cass., 16 settembre 1993 n. 9554; 6 agosto 1992 n. 9318; v. anche Cass.,
2 febbraio 1999 n. 865); il relativo apprezzamento del giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass., 28 aprile 1992 n. 5052). Nell'effettuare
pag. 5/9 questa vantazione il giudice del merito deve valutare, appunto, la congruità del tempo impiegato per gli accertamenti;
non può però sostituire le proprie valutazioni, in ordine alla opportunità di sentire questa o quella persona eventualmente informata dei fatti, a quelle dell'autorità amministrativa procedente;
a meno di non rilevare la evidente superfluità di alcune indagini per essere manifestamente già accertati tempi, entità ed altre modalità delle violazioni, anche con riguardo, quando si tratti di illeciti in materia di lavoro, a possibili connesse violazioni contributive” (Cass. 16642 del 2005; conformi
Cass. n.8326 del 2018 e Cass. n. 20977 del 2024, seppur nel tema più specifico delle plurime violazioni connesse).
Di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 1775 del 2020, richiamando precedente ordinanza n. 28108/2018, ha affermato in fattispecie analoga a quella in esame che
“Sulla premessa corretta che il termine perentorio previsto dalla L. n. 689 del
1981 , art. 14 decorre dall'accertamento della violazione, e cioè dal momento di completamento di tutte le indagini ritenute necessarie all'acquisizione della piena conoscenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte dell'autorità procedente (ex plurimis, Cass. 16 aprile 2018, n. 9254; Cass. 02 dicembre 2011, n.
25836; a partire da Cass., sez. un., 9 marzo 2007, n. 5395), la Corte d'appello ha rilevato che solo in data 3 agosto 2007, a seguito dell'esame di tutti i referti analitici dei campionamenti trasmessi da Genova Acque e dall'(omissis),
l è stato in grado di acquisire la piena conoscenza Controparte_5
della violazione per cui è causa, così che alla data della notificazione del verbale
(16 agosto 2007) il termine di novanta giorni non era ancora scaduto. La valutazione di congruità del tempo necessario a tradurre la constatazione in accertamento integra d'altro canto un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove assistito, come nella specie, dal crisma della plausibilità (v. Cass. 28108/2018 sopra ricordata)”.
Nel caso di specie, sebbene l'accesso sia avvenuto in data 21.3.2021 e sebbene alla medesima data risalga il prelievo dei campioni, i risultati delle relative analisi risultano trasmessi dall il 23.4.2021. All'esito degli accertamenti svolti in data CP_3
21.03.2021, a valle della analisi, scaturivano quindi: a) il verbale n. 7 del 22.06.2021, relativo al superamento del solo limite batteriologico HE CO (valore 19.000
pag. 6/9 UFC/100 ml, anziché 5000 UFC/100 ml come da limite fissato in autorizzazione – come risulta dal Rapporto di Prova dell'A.R.T.A. Abruzzo n. AQ/002905/21), per il quale si adottava l'ordinanza-ingiunzione n. DPC017/1115 del 24.12.2021, non opposta;
b) il verbale n. 8 del 22.06.2021, relativo al superamento del limite in punto di tensioattivi antionici (MBAS) nella misura di 2,7 mg/l, oltreché di tensioattivi cationici nella misura di mg/l < 0,2 e di tensioattivi non ionici nella misura di mg/l 04 (come da
Rapporto di Prova dell'A.R.T.A Abruzzo n. AQ/002905/21); sostanze, queste, che non si sarebbero dovute rilevare nelle acque esaminate, in quanto non contemplate nell'autorizzazione regionale concessa per l'impianto di depurazione comunale (di cui alla Determinazione n. DPC024/382 del 13.09.2017 della Giunta Regionale d'Abruzzo).
Con riferimento a tale ultima violazione, con il verbale n. 8 del 22.06.2021, i
Carabinieri procedevano a contestare la violazione dell'art. 101, co. 1, d.lgs. n.
152/2006. Mentre il verbale di contestazione deve ritenersi tempestivamente emesso il
22.6.2021, tardiva risulta tuttavia la relativa notifica agli interessati nelle date del 3 (per gli obbligati in solido) e del 5 agosto (per 2021, e dunque oltre il Persona_1
termine di novanta giorni la cui decorrenza va al più tardi individuata nel 23 aprile
2021, giorno in cui l'organo accertatore risultava in possesso di tutti gli elementi per elevare la contestazione.
Né l'amministrazione resistente ha tempestivamente contestato di esser stata sin dal 23 aprile 2021 in possesso di tutti gli elementi necessari per contestare la violazione. Si legge, anzi, proprio nelle difese di primo grado che “In relazione a tale motivo di impugnativa si rappresenta che, come opportunamente controdedotto dai Carabinieri,
l'accertamento della violazione ex art. 14 legge 689/81 è avvenuto all'esito del
Rapporto di prova dell'ARTA n. AQ/002906 emesso in data 22.04.2021. I Carabinieri ne hanno avuto conoscenza in data 23.04.2021. La contestazione della violazione in capo ai ricorrenti è avvenuta in data 22.06.2021, data in cui è stato elevato il verbale n.
8. La notificazione del verbale è avvenuta per il trasgressore in data 05.08.2021, per i coobligati in data 03 e 04.08.2021”, erroneamente derivandone il rispetto del termine di novanta giorni in quanto impropriamente riferito al tempo trascorso tra l'emissione del verbale e la notifica dello stesso, anziché allo spazio intercorrente tra l'accertamento di tutti gli elementi della violazione e la notifica della contestazione agli interessati.
pag. 7/9 Tale motivo di impugnazione dell'ordinanza deve ritenersi, pertanto, fondato.
4.3 Quello appena evidenziato non è, tuttavia, l'unico vizio che inficia irrimediabilmente l'ordinanza sanzionatoria.
Si dolgono gli opponenti della erronea individuazione del trasgressore nella persona di all'epoca dipendente del Comune di Pacentro (AQ). Parte_1
Risulta, in proposito, che con il verbale in esame, recante n. 8 del 22.06.2021, i
Carabinieri della Stazione Parco di Pacentro (AQ) hanno contestato la violazione dell'art. 101, co. 1, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti di:
a) nella qualità di trasgressore principale, poiché dipendente del Parte_1
comune di Pacentro (AQ), quale operaio e responsabile tecnico della rete idrica e di depurazione;
b) nella qualità di coobbligato ex art. 6 l.n. 689/81, anch'egli Pt_2 Parte_2 dipendente dell'ente e responsabile del Servizio Tecnico Comunale e del Servizio
Idrico;
c) quale coobbligato nella qualità di Sindaco pro tempore, del Parte_3
, “ente titolare/gestore dell'impianto di depurazione comunale”. Controparte_6
Premesso che non è in contestazione la gestione del depuratore, all'epoca dei fatti, in capo al Comune di Pacentro (AQ), parte resistente affida l'individuazione del trasgressore al verbale di Deliberazione n. 19 del 05.03.2019 del Comune medesimo, relativo all'affidamento del servizio di gestione del depuratore comunale;
con tale
Deliberazione il sarebbe indicato, secondo la prospettazione difensiva della Pt_1
come responsabile tecnico della rete idrica e di depurazione, al quale CP_1
spettavano compiti di coordinamento, controllo e gestione del complesso di reti ed impianti appartenenti al servizio idrico integrato. Un tale verbale non risulta, tuttavia, acquisito agli atti del primo grado di giudizio né del presente, con la conseguenza che prova alcuna risulta offerta in merito alla responsabilità del Pt_1
Non solo. La materia è disciplinata dagli artt. 50 e 109 del D.Lgs 267/2000. Ai sensi dell'art. 50, comma 10 “Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 …”. Secondo quanto stabilito dall'art. 109 comma II“ Nei comuni
pag. 8/9 privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e
3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici
o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. La nomina a Responsabile del servizio deve avvenire, dunque, con provvedimento motivato del Sindaco. In atti, come evidenziato, non risulta alcun valido provvedimento di nomina del come responsabile del depuratore Pt_1
comunale.
4.2. Le rilevate irregolarità risultano tali da inficiare irrimediabilmente il procedimento di accertamento e contestazione con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata.
4.2. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico della Abruzzo e liquidate sulla CP_1
base del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, per i quali appaiono congrui i valori minimi.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) accoglie integralmente l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza del
Tribunale di Sulmona n. 188/2023, pubblicata il 26 giugno 2023, e annulla l'ordinanza ingiunzione n. DPC017/1116 del 24 dicembre 2021;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1
appellante, che liquida in euro 264,00 per esborsi e euro 2540,00 per compensi del primo grado ed in euro 2906,00 per compensi del presente, oltre Iva, Cap e spese generali al 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca CocCO Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca CocCO Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs.150/2011 la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione
nella causa civile iscritta al R.G. n. 86/2022, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato sino al 28 gennaio 2025 per il deposito delle note di trattazione di trattazione scritta, vertente tra
(C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ); Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Sciullo
-appellanti-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila;
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 188/2023 del Tribunale di Sulmona, pubblicata in data 26 giugno 2023.
CONCLUSIONI: la parte appellante:
“Chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con conseguenziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sulmona n. 188/2023 per tutte le motivazioni di cui agli scritti richiamati e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione ricorsa e che la causa venga trattenuta in decisione”; la parte appellata:
“si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia rigettare le domande attoree, nei termini e per le ragioni di cui in narrativa, poiché integralmente infondate in fatto e in diritto.
Con tutte le conseguenze di legge, nonché con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
Le parti costituite hanno discusso e rassegnato le conclusioni attraverso lo scambio di note di trattazione scritta e in data 28 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa con il deposito telematico della sentenza con contestuale motivazione.
Fatto e diritto
1. Sentenza impugnata.
Con sentenza n. 188/2023, pubblicata il 26 giugno 2023, il Tribunale di Sulmona decideva sul ricorso ex art. 6 d.lgs 1.09.2011 n. 150, proposto da Pt_1
nella qualità di trasgressore, e e
[...] Parte_2 Parte_3
quali obbligati in solido, in opposizione alla ordinanza ingiunzione n.
DPC017/1116 del 24 dicembre 2021 (Pr 18413 del 31.12.2021), emessa dalla
Controparte_2
, notificata il 31 dicembre 2021, a
[...]
pag. 2/9 seguito di verbale di accertamento e contestazione n. 08 del 22 giugno 2021 emesso dal Raggruppamento Carabinieri Parchi-Stazione Parco di Pacentro
(AQ), inerente a violazione dell'art. 101, co. 1, del D.lgs. 152/2006, rilevata sul campione di acqua di scarico prelevato il 21 marzo 2021 sull'impianto di depurazione, sito in località Fiume Vella, del Comune di Pacentro (AQ).
La sanzione, dell'importo di euro 18.000,00, era stata irrogata per superamento dei limiti di cui alla Tabella 1 e 3, All. 5, parte III del d.lgs. n. 152/2006.
Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza in questa sede appellata, nel contraddittorio con la , respingeva il ricorso ritenendolo Controparte_1
infondato.
2. Appello. Avverso tale decisione hanno proposto appello Parte_1
e sulla base dei seguenti motivi. Parte_2 Parte_3
2.1. Nullità della sentenza “per totale carenza di motivazioni”. Con tale motivo di gravame affermano gli appellanti la nullità della sentenza in quanto del tutto priva della motivazione.
2.2. Nullità della sentenza “per non aver valutato la richiesta di nullità della ordinanza per nullità del propedeutico verbale posto in violazione dell'art.
14 comma 2° della Legge 689/81”. Eccepiscono gli appellanti la tardiva notificazione, oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 co. II della l.n. 689/1981 per la contestazione della violazione allorquando la stessa non possa essere eseguita nell'immediatezza: risultando nel caso di specie gli accertamenti effettuati in data 21 marzo 2021, ed avendo l CP_3
trasmesso l'esito delle analisi all'organo accertatore in data 23 aprile 2021, il verbale di contestazione avrebbe dovuto esser notificato al più tardi il 22 luglio 2021, con la conseguenza che doveva ritenersi tardiva la successiva notifica effettuata solo nelle date del 3 e del 5 agosto 2021, da ciò conseguendo l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
2.3. Erroneità della sentenza “per non aver valutato la nullità dell'ordinanza impugnata per omesso invito alle operazioni di accertamento irripetibili”.
pag. 3/9 Sotto tale profilo censurano la sentenza appellata per aver omesso di ravvisare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nonostante il procedimento di accertamento propedeutico fosse irrimediabilmente viziato dall'omesso avviso agli interessati sia dell'effettuazione dei prelievi, sia della sottoposizione degli stessi ad analisi dell CP_4
[...
. Erroneità della sentenza “per non accoglimento dell'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per erronea individuazione del trasgressore”.
Contestano, infine, gli appellanti la decisione di primo grado laddove aveva implicitamente disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza per erronea individuazione del trasgressore in in difetto di decreto di Parte_1
nomina di tale dipendente del Comune di Pacentro (AQ), quale responsabile dell'impianto di depurazione.
3. Nella propria comparsa di costituzione la Regione Abruzzo ha contestato partitamente i motivi di appello invocandone il rigetto.
****
4. L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
4.1. Ritiene la Corte fondata la censura di nullità della sentenza mossa dagli appellanti nel rilevato difetto assoluto di motivazione della pronuncia gravata.
Emerge, invero, dalla lettura del provvedimento che al termine dell'udienza del 26 giugno 2023 il Giudice del Tribunale di Sulmona decideva la causa come da separato dispositivo di cui veniva data lettura in udienza. Pronunciava, quindi, il dispositivo rigettando il ricorso e confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta, con compensazione delle spese di lite. La pronuncia, denominata dallo stesso decidente come “dispositivo”, non conteneva alcuna motivazione contestuale, né i motivi del decidere venivano redatti e depositati in epoca successiva.
Poiché, dunque, secondo la previsione contenuta nell'art. 132 c.p.c. la sentenza deve contenere, tra l'altro, “4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendo necessariamente concorrere ad integrare la decisione sia il dispositivo che la motivazione, intesa quest'ultima come descrizione del processo cognitivo attraverso cui il giudice ha conosciuto dei fatti ed ha enucleato la regola del pag. 4/9 giudizio da applicare al caso concreto, ne consegue che, difettando l'uno o l'altra, la sentenza è radicalmente nulla.
4.2 Non integrando la prevista nullità ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354
c.p.c., occorre dunque procedere all'esame del merito delle censure mosse all'ordinanza-ingiunzione.
Con la prima di tali contestazioni si lamenta la tardiva notificazione, oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 co. II della l.n. 689/1981 per la contestazione della violazione, allorquando la stessa non possa essere eseguita nell'immediatezza.
Sostengono, in particolare, gli appellanti che, risultando nel caso di specie gli accertamenti effettuati in data 21 marzo 2021, ed avendo l trasmesso l'esito CP_3 delle analisi all'organo accertatore in data 23 aprile 2021, il verbale di contestazione avrebbe dovuto esser notificato al più tardi il 22 luglio 2021, con la conseguenza che doveva ritenersi tardiva la successiva notifica effettuata solo nelle date del 3 e del 5 agosto 2021, da ciò conseguendo l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
E' opportuno in proposito evidenziar che “sul punto l'orientamento della Corte è costante, essendosi chiarito che l'art. 14 della l. 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui la violazione amministrativa deve essere contestata al contravventore immediatamente, quando è possibile, ovvero mediante notifica dei suoi estremi nel termine di novanta giorni o in quello di trecentosessanta giorni dall'accertamento, avuto riguardo al luogo di residenza del contravventore - non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione. Ciò, peraltro, non significa che l'autorità amministrativa è arbitra di fissare il termine iniziale della notifica della contravvenzione in modo del tutto svincolato dal tempo occorso per l'accertamento: in realtà, nell'attività di accertamento richiesta dalla norma rientra il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione e compete al giudice del merito di apprezzarne la congruità, in relazione alla concrete contingenze (Cass., 16 settembre 1993 n. 9554; 6 agosto 1992 n. 9318; v. anche Cass.,
2 febbraio 1999 n. 865); il relativo apprezzamento del giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass., 28 aprile 1992 n. 5052). Nell'effettuare
pag. 5/9 questa vantazione il giudice del merito deve valutare, appunto, la congruità del tempo impiegato per gli accertamenti;
non può però sostituire le proprie valutazioni, in ordine alla opportunità di sentire questa o quella persona eventualmente informata dei fatti, a quelle dell'autorità amministrativa procedente;
a meno di non rilevare la evidente superfluità di alcune indagini per essere manifestamente già accertati tempi, entità ed altre modalità delle violazioni, anche con riguardo, quando si tratti di illeciti in materia di lavoro, a possibili connesse violazioni contributive” (Cass. 16642 del 2005; conformi
Cass. n.8326 del 2018 e Cass. n. 20977 del 2024, seppur nel tema più specifico delle plurime violazioni connesse).
Di recente la Suprema Corte, con sentenza n. 1775 del 2020, richiamando precedente ordinanza n. 28108/2018, ha affermato in fattispecie analoga a quella in esame che
“Sulla premessa corretta che il termine perentorio previsto dalla L. n. 689 del
1981 , art. 14 decorre dall'accertamento della violazione, e cioè dal momento di completamento di tutte le indagini ritenute necessarie all'acquisizione della piena conoscenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte dell'autorità procedente (ex plurimis, Cass. 16 aprile 2018, n. 9254; Cass. 02 dicembre 2011, n.
25836; a partire da Cass., sez. un., 9 marzo 2007, n. 5395), la Corte d'appello ha rilevato che solo in data 3 agosto 2007, a seguito dell'esame di tutti i referti analitici dei campionamenti trasmessi da Genova Acque e dall'(omissis),
l è stato in grado di acquisire la piena conoscenza Controparte_5
della violazione per cui è causa, così che alla data della notificazione del verbale
(16 agosto 2007) il termine di novanta giorni non era ancora scaduto. La valutazione di congruità del tempo necessario a tradurre la constatazione in accertamento integra d'altro canto un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove assistito, come nella specie, dal crisma della plausibilità (v. Cass. 28108/2018 sopra ricordata)”.
Nel caso di specie, sebbene l'accesso sia avvenuto in data 21.3.2021 e sebbene alla medesima data risalga il prelievo dei campioni, i risultati delle relative analisi risultano trasmessi dall il 23.4.2021. All'esito degli accertamenti svolti in data CP_3
21.03.2021, a valle della analisi, scaturivano quindi: a) il verbale n. 7 del 22.06.2021, relativo al superamento del solo limite batteriologico HE CO (valore 19.000
pag. 6/9 UFC/100 ml, anziché 5000 UFC/100 ml come da limite fissato in autorizzazione – come risulta dal Rapporto di Prova dell'A.R.T.A. Abruzzo n. AQ/002905/21), per il quale si adottava l'ordinanza-ingiunzione n. DPC017/1115 del 24.12.2021, non opposta;
b) il verbale n. 8 del 22.06.2021, relativo al superamento del limite in punto di tensioattivi antionici (MBAS) nella misura di 2,7 mg/l, oltreché di tensioattivi cationici nella misura di mg/l < 0,2 e di tensioattivi non ionici nella misura di mg/l 04 (come da
Rapporto di Prova dell'A.R.T.A Abruzzo n. AQ/002905/21); sostanze, queste, che non si sarebbero dovute rilevare nelle acque esaminate, in quanto non contemplate nell'autorizzazione regionale concessa per l'impianto di depurazione comunale (di cui alla Determinazione n. DPC024/382 del 13.09.2017 della Giunta Regionale d'Abruzzo).
Con riferimento a tale ultima violazione, con il verbale n. 8 del 22.06.2021, i
Carabinieri procedevano a contestare la violazione dell'art. 101, co. 1, d.lgs. n.
152/2006. Mentre il verbale di contestazione deve ritenersi tempestivamente emesso il
22.6.2021, tardiva risulta tuttavia la relativa notifica agli interessati nelle date del 3 (per gli obbligati in solido) e del 5 agosto (per 2021, e dunque oltre il Persona_1
termine di novanta giorni la cui decorrenza va al più tardi individuata nel 23 aprile
2021, giorno in cui l'organo accertatore risultava in possesso di tutti gli elementi per elevare la contestazione.
Né l'amministrazione resistente ha tempestivamente contestato di esser stata sin dal 23 aprile 2021 in possesso di tutti gli elementi necessari per contestare la violazione. Si legge, anzi, proprio nelle difese di primo grado che “In relazione a tale motivo di impugnativa si rappresenta che, come opportunamente controdedotto dai Carabinieri,
l'accertamento della violazione ex art. 14 legge 689/81 è avvenuto all'esito del
Rapporto di prova dell'ARTA n. AQ/002906 emesso in data 22.04.2021. I Carabinieri ne hanno avuto conoscenza in data 23.04.2021. La contestazione della violazione in capo ai ricorrenti è avvenuta in data 22.06.2021, data in cui è stato elevato il verbale n.
8. La notificazione del verbale è avvenuta per il trasgressore in data 05.08.2021, per i coobligati in data 03 e 04.08.2021”, erroneamente derivandone il rispetto del termine di novanta giorni in quanto impropriamente riferito al tempo trascorso tra l'emissione del verbale e la notifica dello stesso, anziché allo spazio intercorrente tra l'accertamento di tutti gli elementi della violazione e la notifica della contestazione agli interessati.
pag. 7/9 Tale motivo di impugnazione dell'ordinanza deve ritenersi, pertanto, fondato.
4.3 Quello appena evidenziato non è, tuttavia, l'unico vizio che inficia irrimediabilmente l'ordinanza sanzionatoria.
Si dolgono gli opponenti della erronea individuazione del trasgressore nella persona di all'epoca dipendente del Comune di Pacentro (AQ). Parte_1
Risulta, in proposito, che con il verbale in esame, recante n. 8 del 22.06.2021, i
Carabinieri della Stazione Parco di Pacentro (AQ) hanno contestato la violazione dell'art. 101, co. 1, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti di:
a) nella qualità di trasgressore principale, poiché dipendente del Parte_1
comune di Pacentro (AQ), quale operaio e responsabile tecnico della rete idrica e di depurazione;
b) nella qualità di coobbligato ex art. 6 l.n. 689/81, anch'egli Pt_2 Parte_2 dipendente dell'ente e responsabile del Servizio Tecnico Comunale e del Servizio
Idrico;
c) quale coobbligato nella qualità di Sindaco pro tempore, del Parte_3
, “ente titolare/gestore dell'impianto di depurazione comunale”. Controparte_6
Premesso che non è in contestazione la gestione del depuratore, all'epoca dei fatti, in capo al Comune di Pacentro (AQ), parte resistente affida l'individuazione del trasgressore al verbale di Deliberazione n. 19 del 05.03.2019 del Comune medesimo, relativo all'affidamento del servizio di gestione del depuratore comunale;
con tale
Deliberazione il sarebbe indicato, secondo la prospettazione difensiva della Pt_1
come responsabile tecnico della rete idrica e di depurazione, al quale CP_1
spettavano compiti di coordinamento, controllo e gestione del complesso di reti ed impianti appartenenti al servizio idrico integrato. Un tale verbale non risulta, tuttavia, acquisito agli atti del primo grado di giudizio né del presente, con la conseguenza che prova alcuna risulta offerta in merito alla responsabilità del Pt_1
Non solo. La materia è disciplinata dagli artt. 50 e 109 del D.Lgs 267/2000. Ai sensi dell'art. 50, comma 10 “Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 …”. Secondo quanto stabilito dall'art. 109 comma II“ Nei comuni
pag. 8/9 privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e
3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici
o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. La nomina a Responsabile del servizio deve avvenire, dunque, con provvedimento motivato del Sindaco. In atti, come evidenziato, non risulta alcun valido provvedimento di nomina del come responsabile del depuratore Pt_1
comunale.
4.2. Le rilevate irregolarità risultano tali da inficiare irrimediabilmente il procedimento di accertamento e contestazione con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata.
4.2. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, sono poste a carico della Abruzzo e liquidate sulla CP_1
base del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, per i quali appaiono congrui i valori minimi.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) accoglie integralmente l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza del
Tribunale di Sulmona n. 188/2023, pubblicata il 26 giugno 2023, e annulla l'ordinanza ingiunzione n. DPC017/1116 del 24 dicembre 2021;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1
appellante, che liquida in euro 264,00 per esborsi e euro 2540,00 per compensi del primo grado ed in euro 2906,00 per compensi del presente, oltre Iva, Cap e spese generali al 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca CocCO Il Presidente
Barbara Del Bono
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