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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2024, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 510/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2024 davanti al giudice monoc dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Kraus, e, l'avv. Bonetti. I procuratori delle parti danno atto che l' soddisfatto la pretese del ricorrente. Chiedono concordemente dichiar la cessazione della materia del contendere. L'avv. Kraus chiede la condanna dell' al pagamento delle spese processuali. L'avv. Bonetti chiede la compensazio
Il Giudice Pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 510/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 avv. Elisabetta Kraus, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 22.03.2023, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 novembre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000001857 relativa ad atto di accertamento n. 8500.04/11/2021.0212039 del 04.11.2021 riferito CP_1 all'anno 2019 notificata in data 08.10.2024 L' si è costituito in giudizio dando atto d'aver provveduto all'annullamento con provvedimento dell'11.11.2024. Conformemente all'indicazione delle parti, va perciò dichiarata la cessazione tra loro della materia del contendere. È rimasta controversa la questione relativa alle spese processuali, di cui la ricorrente ha chiesto la rifusione e di cui l' ha chiesto la compensazione. Sul punto, in ragione del criterio della soccombenza virtuale, va valorizzato il fatto che l'Ente abbia provveduto in autotutela solo dopo l'avvio del processo. Va perciò condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, con applicazione della massima riduzione prevista dall'art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014 in ragione della semplicità dell'attività svolta e del mancato svolgimento d'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali, oltre contributo unificato e accessori di legge. Gorizia, 18 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2024 davanti al giudice monoc dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Kraus, e, l'avv. Bonetti. I procuratori delle parti danno atto che l' soddisfatto la pretese del ricorrente. Chiedono concordemente dichiar la cessazione della materia del contendere. L'avv. Kraus chiede la condanna dell' al pagamento delle spese processuali. L'avv. Bonetti chiede la compensazio
Il Giudice Pronuncia sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 510/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 avv. Elisabetta Kraus, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 22.03.2023, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 18.12.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 novembre 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000001857 relativa ad atto di accertamento n. 8500.04/11/2021.0212039 del 04.11.2021 riferito CP_1 all'anno 2019 notificata in data 08.10.2024 L' si è costituito in giudizio dando atto d'aver provveduto all'annullamento con provvedimento dell'11.11.2024. Conformemente all'indicazione delle parti, va perciò dichiarata la cessazione tra loro della materia del contendere. È rimasta controversa la questione relativa alle spese processuali, di cui la ricorrente ha chiesto la rifusione e di cui l' ha chiesto la compensazione. Sul punto, in ragione del criterio della soccombenza virtuale, va valorizzato il fatto che l'Ente abbia provveduto in autotutela solo dopo l'avvio del processo. Va perciò condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, con applicazione della massima riduzione prevista dall'art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014 in ragione della semplicità dell'attività svolta e del mancato svolgimento d'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali, oltre contributo unificato e accessori di legge. Gorizia, 18 dicembre 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri