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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 613/2024
Il Tribunale di Avellino – II sezione civile – in persona del giudice designato Michela Palladino, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. 613/2024 avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c.
TRA
Avv. Carmine Matarazzo, rappresentato e difeso da se medesimo
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., art. 15 D.lgs. 150/2011 e artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 del
28.02.2024, l'Avv. Carmine Matarazzo ha proposto opposizione avverso il provvedimento datato 16 febbraio
2024 e notificato in data 19 febbraio, a mezzo del quale il Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro – disponeva:
• la revoca dell'ammissione della SI.ra al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
• la revoca del decreto di liquidazione del compenso professionale emesso in data 07 dicembre 2023 in favore del difensore, Avv. Matarazzo, per l'attività espletata nel procedimento n. 149/2020 R.G. del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro.
Il ricorrente ha rappresentato di avere assistito la predetta SI.ra , quale esercente la responsabilità Pt_1
genitoriale sul minore , ed ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato, nell'ambito del predetto procedimento avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 CP_ bis c.p.c. promosso contro l' per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
All'esito del giudizio, conclusosi con decreto di omologa in data 6 maggio 2021, il ricorrente avv. Matarazzo ha presentato istanza di liquidazione delle competenze professionali ex art. 82 del D.P.R. 115/2002, cui ha fatto seguito il provvedimento del 7 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Avellino ha liquidato in favore del predetto la somma di € 584,25, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A (totale compenso professionale
€ 700,85) come per legge, ponendola definitivamente a carico dell'Erario.
Tuttavia, successivamente all'emissione del decreto di liquidazione, sulla base della relazione della Guardia di Finanza di Avellino del 1° febbraio 2024 (da cui risultava, per l'anno 2022, un reddito del nucleo familiare dell'interessata pari a € 19.969,76, e quindi superiore alla soglia di legge per l'anno di riferimento, fissata in € 12.838,01), il Tribunale provvedeva a revocare sia l'ammissione della al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, sia il decreto di liquidazione del compenso al difensore.
L'Avv. Matarazzo ha impugnato tale provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 82, 84 e 170 del
D.P.R. 115/2002, chiedendone la revoca e/o l'annullamento integrale con il conseguente accertamento del diritto alla liquidazione del compenso professionale maturato per l'attività di difesa e rappresentanza processuale prestata in favore della SI.ra , nella misura di cui all'istanza di Parte_2
liquidazione o in quella ritenuta di giustizia.
Parte resistente, benché regolarmente citata, non si è costituita.
L'opposizione è fondata.
In materia di patrocinio a spese dello Stato, è pacifico che l'ammissione al beneficio possa essere successivamente revocata sia per difetto originario che sopravvenuto dei requisiti reddituali, con efficacia retroattiva, come stabilito dall'art. 114, comma 2, del D.P.R. 115/2002.
Tuttavia, ciò non comporta l'automatica caducazione del decreto di pagamento del compenso al difensore eventualmente già intervenuto in costanza del provvedimento di ammissione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ha costantemente affermato che il decreto di liquidazione del compenso al difensore, seppur connesso alla pregressa ammissione al beneficio, è atto dotato di autonomia funzionale e natura giurisdizionale, insuscettibile di essere revocato o modificato d'ufficio.
In numerose pronunce, infatti, il Supremo Consesso ha statuito come “la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione”. Inoltre: “Il provvedimento di liquidazione non può formare oggetto di revoca d'ufficio ma è annullabile unicamente nell'ambito di un procedimento oppositivo”(Cass. Pen. Sez. 4, Sent. n. 10159/2021)
La Giurisprudenza ha anche chiarito come la natura giurisdizionale del decreto di pagamento comporta la consumazione del potere decisorio in capo al giudice che lo ha emesso e l'esclusione dell'autotutela con la conseguenza che la sola via di modifica o revoca è quella giurisdizionale, mediante impugnazione da parte di uno dei soggetti legittimati, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge (artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002).
Tale principio trova ulteriore conferma in Cass. Sez. 6 – 2, Ord. n. 1196 del 18.01.2017 e n. 12795 del 6.6.2014, che escludono il potere dell'autorità giudiziaria di rimettere in discussione un decreto giurisdizionale di pagamento al di fuori del rito oppositivo. Ne deriva che il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Avellino in data
16.02.2024 deve considerarsi illegittimo, perché emesso in violazione del principio del giudicato interno e dell'insussistenza del potere di autotutela in capo al giudice che ha liquidato il compenso.
Al contrario, resta ferma la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese in ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Michela Palladino:
Dichiara la Contumacia del . Controparte_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. Carmine Matarazzo e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione dei compensi, datato 7.12.2023;
2. Conferma il decreto di liquidazione della somma di € 584,25 per competenze legali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore del ricorrente procuratore avv. Carmine
Matarazzo.
3. Dispone che il pagamento sia posto a carico dell'Erario.
4. Compensa le spese tra le parti;
Si comunichi.
Avellino, lì 29.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio dei Magistrati onorari in tirocinio Dott. Marco Nigro e
Dott. Luigi Mogavero.
Il Tribunale di Avellino – II sezione civile – in persona del giudice designato Michela Palladino, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al N. 613/2024 avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c.
TRA
Avv. Carmine Matarazzo, rappresentato e difeso da se medesimo
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., art. 15 D.lgs. 150/2011 e artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 del
28.02.2024, l'Avv. Carmine Matarazzo ha proposto opposizione avverso il provvedimento datato 16 febbraio
2024 e notificato in data 19 febbraio, a mezzo del quale il Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro – disponeva:
• la revoca dell'ammissione della SI.ra al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
• la revoca del decreto di liquidazione del compenso professionale emesso in data 07 dicembre 2023 in favore del difensore, Avv. Matarazzo, per l'attività espletata nel procedimento n. 149/2020 R.G. del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro.
Il ricorrente ha rappresentato di avere assistito la predetta SI.ra , quale esercente la responsabilità Pt_1
genitoriale sul minore , ed ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato, nell'ambito del predetto procedimento avente ad oggetto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 CP_ bis c.p.c. promosso contro l' per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
All'esito del giudizio, conclusosi con decreto di omologa in data 6 maggio 2021, il ricorrente avv. Matarazzo ha presentato istanza di liquidazione delle competenze professionali ex art. 82 del D.P.R. 115/2002, cui ha fatto seguito il provvedimento del 7 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Avellino ha liquidato in favore del predetto la somma di € 584,25, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A (totale compenso professionale
€ 700,85) come per legge, ponendola definitivamente a carico dell'Erario.
Tuttavia, successivamente all'emissione del decreto di liquidazione, sulla base della relazione della Guardia di Finanza di Avellino del 1° febbraio 2024 (da cui risultava, per l'anno 2022, un reddito del nucleo familiare dell'interessata pari a € 19.969,76, e quindi superiore alla soglia di legge per l'anno di riferimento, fissata in € 12.838,01), il Tribunale provvedeva a revocare sia l'ammissione della al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, sia il decreto di liquidazione del compenso al difensore.
L'Avv. Matarazzo ha impugnato tale provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 82, 84 e 170 del
D.P.R. 115/2002, chiedendone la revoca e/o l'annullamento integrale con il conseguente accertamento del diritto alla liquidazione del compenso professionale maturato per l'attività di difesa e rappresentanza processuale prestata in favore della SI.ra , nella misura di cui all'istanza di Parte_2
liquidazione o in quella ritenuta di giustizia.
Parte resistente, benché regolarmente citata, non si è costituita.
L'opposizione è fondata.
In materia di patrocinio a spese dello Stato, è pacifico che l'ammissione al beneficio possa essere successivamente revocata sia per difetto originario che sopravvenuto dei requisiti reddituali, con efficacia retroattiva, come stabilito dall'art. 114, comma 2, del D.P.R. 115/2002.
Tuttavia, ciò non comporta l'automatica caducazione del decreto di pagamento del compenso al difensore eventualmente già intervenuto in costanza del provvedimento di ammissione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ha costantemente affermato che il decreto di liquidazione del compenso al difensore, seppur connesso alla pregressa ammissione al beneficio, è atto dotato di autonomia funzionale e natura giurisdizionale, insuscettibile di essere revocato o modificato d'ufficio.
In numerose pronunce, infatti, il Supremo Consesso ha statuito come “la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione”. Inoltre: “Il provvedimento di liquidazione non può formare oggetto di revoca d'ufficio ma è annullabile unicamente nell'ambito di un procedimento oppositivo”(Cass. Pen. Sez. 4, Sent. n. 10159/2021)
La Giurisprudenza ha anche chiarito come la natura giurisdizionale del decreto di pagamento comporta la consumazione del potere decisorio in capo al giudice che lo ha emesso e l'esclusione dell'autotutela con la conseguenza che la sola via di modifica o revoca è quella giurisdizionale, mediante impugnazione da parte di uno dei soggetti legittimati, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge (artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002).
Tale principio trova ulteriore conferma in Cass. Sez. 6 – 2, Ord. n. 1196 del 18.01.2017 e n. 12795 del 6.6.2014, che escludono il potere dell'autorità giudiziaria di rimettere in discussione un decreto giurisdizionale di pagamento al di fuori del rito oppositivo. Ne deriva che il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Avellino in data
16.02.2024 deve considerarsi illegittimo, perché emesso in violazione del principio del giudicato interno e dell'insussistenza del potere di autotutela in capo al giudice che ha liquidato il compenso.
Al contrario, resta ferma la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese in ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Michela Palladino:
Dichiara la Contumacia del . Controparte_1
1. Accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'Avv. Carmine Matarazzo e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione dei compensi, datato 7.12.2023;
2. Conferma il decreto di liquidazione della somma di € 584,25 per competenze legali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore del ricorrente procuratore avv. Carmine
Matarazzo.
3. Dispone che il pagamento sia posto a carico dell'Erario.
4. Compensa le spese tra le parti;
Si comunichi.
Avellino, lì 29.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio dei Magistrati onorari in tirocinio Dott. Marco Nigro e
Dott. Luigi Mogavero.