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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1196/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
ER RC, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 348/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9165/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016501355 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 9165/09/2024, depositata il 09/07/2024, di rigetto del ricorso presentato dallo stesso contribuente contro gli avvisi di accertamento n. TK3016501355 IRPEF-ALTRO 2016, IVA-ALTRO 2016 e IRAP 2016, contestati dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Legale.
2. L'appellante propone i seguenti motivi: a) insussistenza dell'obbligo dell'appellante di presentare in Italia alcuna dichiarazione stante la comprovata residenza fiscale in Spagna, come statuito dalla sentenza irrevocabile del Tribunale Penale di Tivoli n. 1346/2024. Applicabilità di tale sentenza anche nel presente giudizio tributario ex art. 21 bis, d.lgs. n. 74/2000, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria dello
Stato italiano nei confronti dell'appellante, in assenza del requisito della residenza fiscale in Italia dello stesso;
b) illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per inesistenza della notifica;
c) vizio nella notifica estera dell'accertamento, avendo l'Agenzia delle Entrate ritenuto “fittizia” la residenza in Spagna del Ricorrente_1, e quindi anche l'indirizzo ove, tuttavia, in aperta contraddizione con sé stessa, ha poi tentato la notifica dell'avviso di accertamento. Omessa pronuncia da parte della CGT.
3. Si è costituita l'Agenzia delle entrate con richiesta di conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello del contribuente non merita accoglimento.
Infatti, la ratio decidendi della sentenza del primo Giudice deve essere confermata.
Le contestazioni formulate dal contribuente non trovano, infatti, giustificazione alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di cassazione che ha chiarito la differenza tra ritualità e scopo, tra forma e sostanza della notificazione: “La validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che Banca_1 un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore” (Corte di cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 12051 del 6 marzo 2008). Ne deriva che la notifica dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso – come appunto avvenuto nella specie - così rendendo applicabile l'art. 160 del codice di rito, il quale a sua volta, attraverso il rinvio al precedente art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
In effetti, anche a prescindere della contestata ritualità della notifica degli avvisi indicati, risulta che, nella sostanza, di detti avvisi il contribuente è comunque venuto a conoscenza, con impugnativa degli stessi;
donde, l'incontestato raggiungimento dello scopo circa l'effettuata notifica consistente nell'avvenuta conoscenza da parte del contribuente della pretesa tributaria contestata, peraltro, all'interno dell'arco temporale di persistente esigibilità della pretesa medesima, risultando, per tabulas, che, alla data del 20 dicembre 2023, momento dell'impugnazione degli atti contestati, il diritto erariale azionato dall'Ufficio non era comunque venuto meno per prescrizione.
Né, il contribuente oppone motivi di merito circa la debenza dell'obbligazione tributaria allo stesso contestata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il grado, in euro 3.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Le spese a carico di parte soccombente sono liquidate in euro 3000, per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA IA, Presidente
ER RC, Relatore
D'URSO IA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 348/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9165/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016501355 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della C.G.T. di primo grado di Roma n. 9165/09/2024, depositata il 09/07/2024, di rigetto del ricorso presentato dallo stesso contribuente contro gli avvisi di accertamento n. TK3016501355 IRPEF-ALTRO 2016, IVA-ALTRO 2016 e IRAP 2016, contestati dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Legale.
2. L'appellante propone i seguenti motivi: a) insussistenza dell'obbligo dell'appellante di presentare in Italia alcuna dichiarazione stante la comprovata residenza fiscale in Spagna, come statuito dalla sentenza irrevocabile del Tribunale Penale di Tivoli n. 1346/2024. Applicabilità di tale sentenza anche nel presente giudizio tributario ex art. 21 bis, d.lgs. n. 74/2000, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria dello
Stato italiano nei confronti dell'appellante, in assenza del requisito della residenza fiscale in Italia dello stesso;
b) illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per inesistenza della notifica;
c) vizio nella notifica estera dell'accertamento, avendo l'Agenzia delle Entrate ritenuto “fittizia” la residenza in Spagna del Ricorrente_1, e quindi anche l'indirizzo ove, tuttavia, in aperta contraddizione con sé stessa, ha poi tentato la notifica dell'avviso di accertamento. Omessa pronuncia da parte della CGT.
3. Si è costituita l'Agenzia delle entrate con richiesta di conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello del contribuente non merita accoglimento.
Infatti, la ratio decidendi della sentenza del primo Giudice deve essere confermata.
Le contestazioni formulate dal contribuente non trovano, infatti, giustificazione alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di cassazione che ha chiarito la differenza tra ritualità e scopo, tra forma e sostanza della notificazione: “La validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che Banca_1 un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore” (Corte di cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 12051 del 6 marzo 2008). Ne deriva che la notifica dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso – come appunto avvenuto nella specie - così rendendo applicabile l'art. 160 del codice di rito, il quale a sua volta, attraverso il rinvio al precedente art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
In effetti, anche a prescindere della contestata ritualità della notifica degli avvisi indicati, risulta che, nella sostanza, di detti avvisi il contribuente è comunque venuto a conoscenza, con impugnativa degli stessi;
donde, l'incontestato raggiungimento dello scopo circa l'effettuata notifica consistente nell'avvenuta conoscenza da parte del contribuente della pretesa tributaria contestata, peraltro, all'interno dell'arco temporale di persistente esigibilità della pretesa medesima, risultando, per tabulas, che, alla data del 20 dicembre 2023, momento dell'impugnazione degli atti contestati, il diritto erariale azionato dall'Ufficio non era comunque venuto meno per prescrizione.
Né, il contribuente oppone motivi di merito circa la debenza dell'obbligazione tributaria allo stesso contestata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il grado, in euro 3.000,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Le spese a carico di parte soccombente sono liquidate in euro 3000, per il grado, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.