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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 6353/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative al contributo economico in favore del figlio maggiorenne nato il [...] fuori dal matrimonio, Per_1 presentato il 05/06/2025 congiuntamente da:
con i difensori avv.ti SINACORI MASSIMILIANO e IVANKA BONDZIC Controparte_1
e con il difensore avv. DIANA LUCA CP_2
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
• Il sig. provvederà al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non CP_2 Per_1 economicamente autosufficiente;
• Le parti concordano che le spese straordinarie continueranno ad essere dovute al 50% da ciascun genitore, come da protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Udine dd. 28.08.2015, con la precisazione di cui al punto che segue;
• Il sig. riconosce che il suo debito nei confronti della sig.ra al 01.08.2024 CP_2 CP_1 ammonta ad € 30.000,00 e si impegna ad estinguerlo nei seguenti termini: dall'importo dovuto verrà progressivamente dedotto il 50% di spettanza della madre per le spese straordinarie che il sig. sosterrà integralmente;
CP_2
• Il sig. si impegna a rendicontare entro il 31 dicembre di ogni anno la sig.ra a CP_2 CP_1 mezzo e-mail all'indirizzo trasmettendo i giustificativi delle spese Email_1 straordinarie;
• Ove il debito di € 30.000,00 non fosse stato saldato alla cessazione del diritto a percepire l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie a favore di il sig. si obbliga Per_1 CP_2
a versare il residuo alla sig.ra entro 30 giorni. CP_1
• Le spese di lite del presente procedimento compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il figlio il 03.01.2004, riconosciuto da entrambi i genitori.
Con decreto del 20.12.2018 l'intestato Tribunale disponeva, tra le varie cose, che il padre Per_ contribuisse al mantenimento del figlio allora minorenne, mediante corresponsione alla madre della somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo dell'Osservatorio
Nazionale sul diritto di Famiglia, sezione territoriale di Udine, dd 28.08.2016.
Con ricorso di cui in epigrafe, domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di Per_ mantenimento allora stabilite con riferimento al figlio in considerazione della variata situazione di fatto tra le parti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, stante l'ormai raggiunta maggiore età del figlio Per_1
Le spese di lite sono poste a carico del sig. come da accordi tra le parti. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie il ricorso presentato congiuntamente da CP_1
e e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni stabilite
[...] CP_2 dall'intestato Tribunale con decreto del 20.12.2018, cron.n. 5081/2018 sub R.G. 704/2017, con riferimento al punto relativo al mantenimento del figlio così provvede: Per_1
• Dispone che il sig. provveda al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non CP_2 Per_1 economicamente autosufficiente. • le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Udine dd. 28.08.2015, con la precisazione di cui al punto che segue.
• Dà atto che il sig. riconosce che il suo debito nei confronti della sig.ra al 01.08.2024 CP_2 CP_1 ammonta ad € 30.000,00 e si impegna ad estinguerlo nei seguenti termini: dall'importo dovuto verrà progressivamente dedotto il 50% di spettanza della madre per le spese straordinarie che il sig. CP_2 sosterrà integralmente.
• Dà atto che il sig. si impegna a rendicontare entro il 31 dicembre di ogni anno la sig.ra CP_2
a mezzo e-mail all'indirizzo trasmettendo i giustificativi delle CP_1 Email_1 spese straordinarie;
• Dà atto che, ove il debito di € 30.000,00 non fosse stato saldato alla cessazione del diritto a percepire l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie a favore di il sig. si obbliga a versare Per_1 CP_2 il residuo alla sig.ra entro 30 giorni. CP_1
Le spese di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 08.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative al contributo economico in favore del figlio maggiorenne nato il [...] fuori dal matrimonio, Per_1 presentato il 05/06/2025 congiuntamente da:
con i difensori avv.ti SINACORI MASSIMILIANO e IVANKA BONDZIC Controparte_1
e con il difensore avv. DIANA LUCA CP_2
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
• Il sig. provvederà al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non CP_2 Per_1 economicamente autosufficiente;
• Le parti concordano che le spese straordinarie continueranno ad essere dovute al 50% da ciascun genitore, come da protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Udine dd. 28.08.2015, con la precisazione di cui al punto che segue;
• Il sig. riconosce che il suo debito nei confronti della sig.ra al 01.08.2024 CP_2 CP_1 ammonta ad € 30.000,00 e si impegna ad estinguerlo nei seguenti termini: dall'importo dovuto verrà progressivamente dedotto il 50% di spettanza della madre per le spese straordinarie che il sig. sosterrà integralmente;
CP_2
• Il sig. si impegna a rendicontare entro il 31 dicembre di ogni anno la sig.ra a CP_2 CP_1 mezzo e-mail all'indirizzo trasmettendo i giustificativi delle spese Email_1 straordinarie;
• Ove il debito di € 30.000,00 non fosse stato saldato alla cessazione del diritto a percepire l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie a favore di il sig. si obbliga Per_1 CP_2
a versare il residuo alla sig.ra entro 30 giorni. CP_1
• Le spese di lite del presente procedimento compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il figlio il 03.01.2004, riconosciuto da entrambi i genitori.
Con decreto del 20.12.2018 l'intestato Tribunale disponeva, tra le varie cose, che il padre Per_ contribuisse al mantenimento del figlio allora minorenne, mediante corresponsione alla madre della somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo dell'Osservatorio
Nazionale sul diritto di Famiglia, sezione territoriale di Udine, dd 28.08.2016.
Con ricorso di cui in epigrafe, domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di Per_ mantenimento allora stabilite con riferimento al figlio in considerazione della variata situazione di fatto tra le parti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, stante l'ormai raggiunta maggiore età del figlio Per_1
Le spese di lite sono poste a carico del sig. come da accordi tra le parti. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie il ricorso presentato congiuntamente da CP_1
e e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni stabilite
[...] CP_2 dall'intestato Tribunale con decreto del 20.12.2018, cron.n. 5081/2018 sub R.G. 704/2017, con riferimento al punto relativo al mantenimento del figlio così provvede: Per_1
• Dispone che il sig. provveda al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non CP_2 Per_1 economicamente autosufficiente. • le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Udine dd. 28.08.2015, con la precisazione di cui al punto che segue.
• Dà atto che il sig. riconosce che il suo debito nei confronti della sig.ra al 01.08.2024 CP_2 CP_1 ammonta ad € 30.000,00 e si impegna ad estinguerlo nei seguenti termini: dall'importo dovuto verrà progressivamente dedotto il 50% di spettanza della madre per le spese straordinarie che il sig. CP_2 sosterrà integralmente.
• Dà atto che il sig. si impegna a rendicontare entro il 31 dicembre di ogni anno la sig.ra CP_2
a mezzo e-mail all'indirizzo trasmettendo i giustificativi delle CP_1 Email_1 spese straordinarie;
• Dà atto che, ove il debito di € 30.000,00 non fosse stato saldato alla cessazione del diritto a percepire l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie a favore di il sig. si obbliga a versare Per_1 CP_2 il residuo alla sig.ra entro 30 giorni. CP_1
Le spese di lite del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 08.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini