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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Plagio evolutivo: il Tribunale di Napoli su produzione tardiva dell'opera e onere probatorioAccesso limitatoMarco Botteghi · https://www.altalex.com/ · 27 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11216 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa nella seguente composizione collegiale: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel. dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 22244/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
( ), con sede in Napoli, Piazza Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Dante n. 89, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
CI (Cod. Fisc. ) con studio in Napoli alla via Duomo n. 296 CodiceFiscale_1
- ATTRICE -
E
(CF: , rappresentato e difeso dal prof. avv. GIANLUCA Controparte_1 C.F._2
CC ( ) con studio in Castellamare di Stabia alla Piazza Spartaco 27 C.F._3
- CONVENUTO –
NONCHE'
), sede in SCAFATI (SA) VIA PAOLO VI 35 in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele A. Calogero
( ) con studio in Castellammare di Stabia alla Piazza Spartaco 27 C.F._4
- CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per l'attrice come da note di trattazione scritta depositate in data 10.2.2025 ossia:
1
1. Accertare la violazione delle norme a tutela del diritto d'autore da parte del sig. di cui ha CP_1 beneficiato anche la in relazione alle opere edite dall'attrice Controparte_2 indicate in atto;
2. Inibire ai convenuti l'ulteriore utilizzo del materiale estratto dai manuali dell'attrice;
3. Condannare il sig. e, per il periodo compreso dal 11/11/2021 ad oggi, quest'ultimo CP_1 unitamente alla in via solidale o ciascuno in solido per la propria Controparte_2 quota, al risarcimento del danno per violazione del diritto morale di autore, anche in considerazione delle perdite economiche patite dall'attrice, quantificabile nella somma di €
500.000,00 o comunque a quella somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ma non riduttiva;
4. Fissare la somma che sarà dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza constatata della legge sul diritto d'autore nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
5. Disporre la pubblicazione della sentenza ad integrale spese dei convenuti su due quotidiani di tiratura nazionale, sul proprio sito per almeno 60 giorni consecutivi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a diffondere la reale paternità del contenuto attinto dai manuali della deducente.
6. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come dovute per legge.”
Per il convenuto come da note di trattazione scritta depositate in data 5.2.2025 Controparte_1 ossia :
In Via Processuale
A- Ammettersi i mezzi istruttori articolati in questa e nelle precedenti memorie, con ogni riserva di integrazione e variazione nei termini delle memorie ex art 183 VI co cpc III Termine ed all'esito della condotta di controparte
B- Non Ammettersi i mezzi istruttori ex adverso richiesti afferenti circostanza di fatto non compiutamente precisate nel termine del deposito delle memorie ex art 183 VI co cpc I per Pt_3 essersi consumata la relativa facoltà assertiva della parte né mezzi istruttori che siano stati articolati successivamente allo scadere del termine delle memorie ex art 183 VI co cpc II Pt_3 per essersi consumato il relativo potere istruttorio
IN SUBORDINE
C- Assegnare la procedura in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc
NEL MERITO
2 I ) Rigettarsi in toto tutte le domande formulate dall'attrice, per essere infondate in fatto ed in diritto, in ragione di quanto dedotto e della celebranda istruttoria
II) In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare il risarcimento richiesto in ragione all'effettivo numero di Corsisti del Corso TFA SOSTEGNO pari n
617 (Seicentodiciassette) Unità ed in ragione del solo mandato guadagno e/o del ROI ( rate of investiment) per singolo volume in ragione dell'afferente prezzo di copertina e della documentazione contabile prodotta
III) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Per la convenuta come da note di trattazione scritta depositate in Controparte_2 data 11.2.2025 ossia:
I) Rigettarsi in toto tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della
Comparente, per essere infondate in fatto ed in diritto, in ragione di quanto dedotto e di quanto emergerà nella celebranda istruttoria
II) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.9.2022 e in data 22.9.2022 la Parte_1
(d'ora in poi , conveniva in giudizio e la
[...] Parte_2 Pt_1 Controparte_1
(d'ora in poi allegando che: Controparte_2 Controparte_2
- essendo società già attiva nei settori delle scienze naturali, biologiche, chimiche, fisiche principalmente nella manualistica universitaria, da tempo si era specializzata nella produzione di testi finalizzati alla preparazione per le prove di ammissioni universitarie, di abilitazione professionale e di preparazione dei concorsi pubblici;
- nel gennaio 2018 , presentatosi come docente universitario presso l'università Controparte_1 telematica e-campus e come tutor responsabile dell'orientamento presso l'Università Suor Orsola
Benincasa, la contattava, chiedendo una copia omaggio di alcuni testi di preparazione ai concorsi, lasciando intendere che li avrebbe potuti consigliare a centinaia di studenti;
. dopo svariate insistenze, in prossimità del concorso per la selezione al TFA sostegno (percorso abilitante per l'insegnamento nella scuola) si era risolta a consegnare una copia digitale del proprio testo dal titolo “TFA Sostegno didattico nelle scuole di ogni ordine e grado – Manuale di preparazione”.
3 - dopo pochi mesi nel luglio 2020 era stata contattata dalla dott.ssa la quale, Persona_1 affermando di aver acquistato il manuale della sopra indicato e di essersi iscritta ad un Pt_1 corso on-line di preparazione per il concorso, segnalava di aver riscontrato identità di contenuti tra il manuale ed il corso online origine concorsi per TFA sostegno e di aver, altresì, notato Pt_1 commenti denigratori verso e le due maggiori case editrici di tali tipologie di testi. Pt_1 CP_3
La inviava, quindi, una serie di screenshot del materiale accessibile all'acquisto del corso Per_1 online, indicando specificamente le pagine del manuale dalle quali tale materiale era stato Pt_1 copiato.
La proseguiva evidenziando di aver provveduto a presentare di tre denunce- querele Pt_1
(denuncia-querela del 6.8.2020; integrazione del 7.8.2020; integrazione del 21.10.2020), ma che l'attività dei concorrenti era purtroppo ancora in corso. Invero, l'TE che aveva iniziato ad operare nel mercato dei corsi di preparazione on line in questione in modo personale, pubblicizzando la sua attività attraverso la creazione di una semplice pagina web - il portale
“Origineconcorsi – e di pagine Facebook , aveva di poi provveduto ad organizzare la propria fiorente attività in forma sociale, costituendo in data 11.11.2021 la Controparte_2
Il portale web risultava ancora aperto e i responsabili continuavano ad offrire agli
[...] utenti corsi di preparazione.
Ebbene, deducendo che tutti i testi del proprio catalogo erano protetti dal diritto d'autore e, che pertanto, era la a beneficiare, in via esclusiva, dei diritti di utilizzazione economica e dei Pt_1 diritti morali delle opere, l'attrice deduceva che , dapprima quale singola persona Controparte_1 fisica e, poi, quale unico socio della appropriandosi abusivamente della Controparte_2 paternità dei testi e sfruttandone illecitamente i contenuti, aveva violato, tanto il diritto morale d'autore, quanto quello di utilizzazione economica di cui essa era titolare.
Inoltre, l'TE, nelle dedotte qualità era venuto meno al principio di diligenza professionale, ponendo in essere pratiche commerciali scorrette, promuovendo la propria offerta formativa screditando e denigrando i prodotti della e generando, in tal modo, confusione Pt_1 tra la platea degli utenti.
Il tutto con cospicui danni sia in termini di fatturato, atteso il repentino calo di vendite dei manuali relativi alla preparazione al concorso di abilitazione al sostegno didattico TFA e la necessità di dare alle stampe nel 2021 nuove edizioni dei volumi oggetto di plagio, sia di immagine e reputazione di essa attrice.
Alla luce di quanto sopra la concludeva come in epigrafe riportato. Pt_1
2. In data 13.2.2023 si costituiva il quale evidenziava che, come Controparte_1 documentato dalle svariate mail scambiate con la era stata raggiunta una intesa in forza della Pt_1
4 quale egli, all'epoca docente e ricercatore presso l'università Suor Orsola Benincasa di Napoli, avrebbe provveduto a sponsorizzare e raccomandare i testi di essa che sarebbero stati forniti Pt_1 con uno sconto ai richiedenti segnalati e sui quali sarebbe stata riconosciuta una provvigione ad esso . Tale rapporto era proseguito pacificamente e con reciproca soddisfazione economica CP_1 sino all'anno 2020, con continui contatti.
Quanto al corso di E-learning dallo stesso organizzato con riferimento al concorso TFA sostegno V per il 2020 esso era composto da oltre 4000 pagine, e da centinaia di ore di Audio/Video
Lezione, da diversi simulatori interattivi sullo svolgimento delle prove e delle tracce, sia edite sia inedite, e da un continuo supposto tramite piattaforma WU per il contatto diretto dell'utente con il discente.
L'TE contestava che gli screenshot, privi di data e di riferimento, e la trascrizione operata, documenti depositati da parte attrice potessero essere stati estratti dal suo Corso Sostegno
V anno 2020, e contestava, altresì, quanto ulteriormente sostenuto e cioè che “tutti i materiali del modulo 8 riproducevano integralmente i capp. 1, 2 e 3 del manuale di , trattandosi, Parte_1 se del caso, di riferimenti a testi “legislativi / didattici” patrimonio comune della materia, che potevano con facilità rinvenirsi nella medesima stesura in testi similari di altri Editori (es. CP_4
), su siti specializzati di riferimento (es. Orizzontescuola.it) e
[...] Controparte_5 financo nei relativi paragrafi di Wikipedia (www.wikipedia,it), posto che i manuali quali il testo della altro non erano che opere, in buona parte, di natura compilativa di tesi e teorie Pt_1 didattiche di autori terzi. Invero, il corso TFA sostegno verteva, su base ciclica ed annuale, sugli argomenti della relativa materia, che sono oggetto delle medesime analisi e afferiscono tutti ai medesimi testi fondamentali della materia, non potendo dirsi patrimonio esclusivo della Pt_1
Inoltre, egli non aveva assolutamente provveduto ad appropriarsi della paternità del testo, avendolo indicato espressamente nelle Note Bibliografiche, consultabili da ogni corsista, con i precisi riferimenti.
Infine, posto che all'esito della fitta corrispondenza tra le parti, preso atto del radicale cambio di intenzione del in ordine all'uso ed alla sponsorizzazione e della volontà di Pt_1 interrompere ogni rapporto di precedente collaborazione, egli aveva, comunque, provveduto a rimuovere ogni modesto contenuto che fosse anche solo riferibile in via indiretta ed astratta alla senza che ciò avesse comportato alcuno stravolgimento del proprio corso. Pt_1
Quanto poi alla contestazione in ordine all'attualità delle condotte, il anno Parte_4
2020 dopo lo svolgimento del concorso non esisteva più per essere stato chiuso il relativo portale, non più accessibile a terzi dalla data di chiusura delle prove di selezione del concorso
[...]
. Parte_5
5 Contestava, inoltre, la riferibilità alla propria persona dei commenti apparsi su pagine social ritenuti denigratori dalla attrice e, comunque, integranti atti di concorrenza sleale. Trattavasi di commenti di utenti Facebook– non riconducibili a lui, né affiliati, né dipendenti né tanto meno
“incaricati” dal convenuto, resi peraltro su di una nota piattaforma Social (Facebook ) in gruppi pubblici sui quali non era attivata moderazione e sui quali egli non aveva alcun controllo.
Del resto, posto che tali commenti consigliavano “di non perdere tempo con i libri
[pubblicati da e ]” come evincibile dalla stessa documentazione prodotta Pt_1 CP_3 dall'attrice evidente era che nessun illecito poteva dirsi integrato, trattandosi di commenti semplicemente tesi ad evidenziare la differenza ontologica tra un libro ed un Corso di E-Learning con tutoraggio.
Quanto poi ai danni asseritamente cagionati dalle condotte contestate, l'TE evidenziava che l'anno 2020 era stato caratterizzato da un evento pandemico di portata tale da “sovvertire ed annichilire il mercato editoriale in favore di modalità di fruizione dei consumi completamente diverse” (così in memoria) con convergenza dell'utenza sulle piattaforme di E-Learning a scapito della editoria tradizionale ed una contrazione generalizzata del settore editoriale nell'ordine del
15%, con il sopravanzare dei competitori diretti della quali la e la Pt_1 Controparte_4 [...]
, concorrenti diretti con manuali simili e dello stesso taglio che, però, si CP_5 caratterizzavano per avere una edizione digitale fruibile dagli utenti.
Inoltre, le vendite afferenti i manuali di preparazione ad i concorsi pubblici sono legati alla stessa ciclicità dei corsi, che nel caso del Concorso TFA di riferimento ( Concorso TFA
SOSTEGNO n V ) ha avuto la sua naturale fine sul finire del 2020, rendendo, per sua stessa natura obsoleti i volumi relativi con la necessità, quindi, in occasione del nuovo bando nel 2021 di disporre una nuova edizione.
Infine, posto che la aveva iniziato la propria attività solo in Controparte_2 data 11-11-2021 con la predisposizione del CONCORSO RELATIVO al TFA SOSTEGNO VI
CICLO, a detta società nulla poteva essere contestato dalla che aveva incentrato le proprie Pt_1 accuse all'asserito plagio contenuto nel corso V ciclo.
Pertanto, il convenuto concludeva per il rigetto delle domande attore. In subordine, chiedeva che il risarcimento da riconoscersi fosse limitato in ragione all'effettivo numero di del Pt_6
Corso TFA SOSTEGNO pari n 617 unità ed in ragione del solo mancato guadagno e/o del ROI
(rate of investiment) per singolo volume in ragione dell'afferente prezzo di copertina e della documentazione contabile prodotta.
3. Con distinta comparsa depositata sempre in data 13.2.2023 si costituiva, altresì, la evidenziando che tutte le doglianze mosse dalla afferivano Controparte_2 Pt_1
6 unicamente a periodi antecedenti la sua costituzione e che nessun documento prodotto dall'attrice era riferibile ad essa società, che aveva iniziato la propria attività solo in data 11-11-2021 con la predisposizione del CONCORSO RELATIVO al TFA SOSTEGNO VII CICLO.
Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande.
4. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. era documentata la pendenza a carico dell'TE presso il Tribunale di Torre Annunziata di un procedimento penale per il reato p.e.p. 171 ter L. 633/1941 nell'ambito del quale il convenuto aveva fatto istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Dopo alcuni rinvii disposti anche per verificare un eventuale composizione bonaria della vicenda, era documentata la sospensione del procedimento penale a carico dell'TE con la sua messa alla prova.
Indi, rigettate le richieste istruttorie la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter per la medesima data, allorquando era depositata la sentenza con la quale, terminato positivamente il procedimento di messa alla prova, il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato estinto il reato imputato all'TE. Quindi sulle conclusioni riportate in epigrafe la causa era assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c.
a far data dal 17.2.2025.
Dopo il deposito delle memorie conclusionali e di replica la difesa di con Controparte_1 istanza depositata in data 9.5.2025 rilevava che parte attrice solo con le memorie di replica aveva prodotto il file “ 5) manuale “TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di Parte_1 tutte le parti riprodotte e relativa corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” e ciò in violazione di una precisa e già eccepita preclusione di legge. Invero, già con la memoria ex art 183 comma VI
n. 3 c.p.c. era stato eccepito il mancato deposito da parte dell'attrice di una copia del testo che si assumeva essere oggetto di illegittima riproduzione e ciò ai fini della verifica e quantificazione all'interno del presente procedimento di quanto sostenuto dalla Pt_1
Pertanto, l'TE chiedeva “l'espunzione dal fascicolo processuale del“5) manuale
[...]
“TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di tutte le parti riprodotte e relativa Pt_1 corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” prodotta dalla solo unitamente alle Pt_1
Memorie di Replica del 08 maggio 2025 e pertanto tardivamente e e comunque dichiararne l'inutilizzabilità ad ogni effetto e conseguenza di legge”.
5. Tanto premesso le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che di seguito si esplicitano.
7 6. In via preliminare, va osservato che il carattere creativo e la novità dell'opera, a norma degli artt. 1, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 - secondo cui «sono protette [...] le opere dell'ingegno a carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica alle arti figurative, alla architettura, al teatro o alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»
- e 6 della stessa legge - a tenore del quale «il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale» -, sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno. In termini identici a tale ultima norma si esprime, altresì, l'art. 2576 cod. civ.
L'acquisto del diritto di autore si pone, quindi, come fonte dei conseguenziali diritti di
«protezione dell'utilizzazione economica dell'opera» (cd. diritto patrimoniale di autore), di cui agli artt. 12 e ss. della legge n. 633 del 1941, e di «protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (cd. diritto morale di autore), regolati agli artt. 20 e ss. della legge succitata.
Quanto a quest'ultimo occorre rilevare che esso appartiene alla sola persona fisica autrice dell'elaborato attenendo alla sfera della personalità di quest'ultima in relazione al processo creativo connesso alla realizzazione dell'opera. Trattasi di un diritto personale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile.
6.2. Sempre in linea generale la legge sul diritto d'autore non definisce le ipotesi di violazione del diritto dell'autore che possono, a seconda dei casi, integrare le fattispecie della contraffazione o del plagio.
La contraffazione rappresenta lo sfruttamento dei diritti economici nascenti dall'opera senza il consenso dell'autore ciò che avviene attraverso la appropriazione di elementi creativi di una preesistente opera tutelata di un differente soggetto.
Il plagio consiste nell'attività di riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui con appropriazione della paternità. Essa presuppone l'illecita riproduzione di un'opera altrui che viene al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore. Il plagio può consistere tanto in una riproduzione non creativa totale o parziale dell'opera originaria attraverso una elaborazione non originale, quanto in una riproduzione creativa, ma in realtà abusiva in quanto mascherata, coperta da un lavoro di ritaglio, trasferimento o modifica di elementi unicamente formali volti a camuffare la non originalità del pensiero. Come osservato dalla Suprema
Corte il cosiddetto "plagio evolutivo" “costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non
8 autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n. 633 del 1941” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14635 del 06/06/2018).
6.3. Ciò posto, la prima verifica da compiere laddove sia contestato che un'opera rappresenta la contraffazione o il plagio di un'altra è se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.
Trattasi di una verifica demandata al giudice di merito, involgendo un giudizio di fatto.
A tal riguardo, deve considerarsi che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Ne consegue che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass.,
28/11/2011, n. 25173; Cass., 12/03/2004, n. 5089).
Allorquando l'opera sia scientifica la rielaborazione creativa va valutata con riferimento alle soluzioni espressive utilizzate nonché all'organizzazione e alla scelta degli elementi dell'opera più che al contenuto intellettuale intrinseco, tenuto conto che l'elemento creativo dell'autore non risiede solo nelle scelte linguistiche, ma nella ricerca e selezione delle fonti e nel loro collegamento secondo un ordine logico e non solo temporale che offra una soggettiva ricostruzione degli avvenimenti considerati (Trib. Milano 2.4.2003). In particolare, qualora ci si trovi dinnanzi manuali, vale a dire di opere che compendiano gli aspetti essenziali di una determinata disciplina o di un argomento, generalmente in funzione delle esigenze divulgative o didattiche del pubblico al quale è destinata, ai fini della valutazione dei criteri di originalità ed innovazione, risulta evidente che, salva l'ipotesi di opere in cui l'autore esplori tesi assolutamente nuove ed originali, i detti caratteri debbano rinvenirsi nella scelta organizzativa e nelle modalità di esposizione e fruizione dell'opera manualistica derivativa, ovvero nelle scelte e modalità di esposizione, di catalogazione, di analisi critica , distaccandosi, così dal materiale originale e divenendo essa stessa opera dell'ingegno.
6.4. Fatte queste premesse, non è in contestazione che l'opera di cui la contesta Pt_1
l'avvenuto plagio da parte dell'TE appartiene alla categoria dei manuali.
La difesa dell' ha eccepito sin dai suoi primi scritti difensivi l'assenza del carattere di CP_1 novità dell'opera e che, in particolare, avendo la allegato che “tutti i materiali del modulo 8 Pt_1 riproducevano integralmente i capp. 1, 2 e 3 del manuale di si era, in realtà, di Parte_1
9 fronte unicamente a riferimenti a testi “legislativi / didattici” patrimonio comune della materia, che potevano con facilità rinvenirsi nella medesima stesura in testi similari di altri Editori ( es.
[...]
) su siti specializzati di riferimento ( es. Orizzontescuola.it ) e Controparte_6 financo nei relativi paragrafi di Wikipedia ( www.wikipedia,it ) trattandosi pertanto di un'opera di natura compilativa di tesi e teorie didattiche di autori terzi.
A fronte delle contestazioni riportate sarebbe stato oltremodo necessario verificare nell'opera di cui si contesta il plagio la presenza di tesi innovative o l'elaborazione da parte dell'autore di scelte libere e creative, idonee a trasmettere al lettore l'originalità degli argomenti sia pur consistente nella scelta, nella disposizione e nella selezione delle tesi altrui secondo il proprio spirito creativo, sino a giungere ad un risultato che costituisce una creazione intellettuale.
Ebbene, tale verifica è stata impedita dalla circostanza che il testo oggetto dell'asserito plagio è stato depositato in giudizio dall'attrice solo unitamente alle memorie di replica, e ciò anche a fronte del fatto che già nella terza memoria istruttoria ne avesse eccepito la Controparte_1 mancanza.
Invero, sebbene nell'atto di citazione sia indicata la produzione al n. 5 del “manuale EdiSes
Edizioni “TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di tutte le parti riprodotte e relativa corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” tale documento non risulta dagli allegati. Inoltre, esso non risulta nemmeno tra gli allegati alla memoria conclusionale ex art 190 c.p.c. di parte attrice, pur se citato. Esso compare tardivamente unicamente in allegato alle memorie di replica depositate in data 8.5.2025 tanto che in data 9.5.2025 l'TE ne richiedeva l'espunzione (rectius:
l'inutilizzabilità ai fini del decidere).
Ciò posto, non trovandoci di fronte a documento formatosi successivamente alle preclusioni istruttorie è evidente l'assoluta tardività della produzione e l'inutilizzabilità ai fini del decidere dello stesso il che impedisce la verifica della sussumibilità dell'opera tra quelle tutelabili dal diritto d'autore in ragione della novità.
6.5. Né a soluzioni diverse può condurre l'ammissione dell'TE all'istituto della messa alla prova e la successiva sentenza di estinzione del reato pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Sul punto, la questione della equiparabilità ad una sentenza di condanna dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ha formato oggetto di esame specialmente in sede penale. E' stato quindi affermato che la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può essere equiparata ad una sentenza di condanna, considerato che nel primo caso si prescinde da un accertamento di penale responsabilità
(così, ad esempio, Cass. pen., Sez. 5, n. 49478 del 5 dicembre 2019 secondo cui la confisca di cui
10 all'art. 474-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità; Cass. pen., Sez.
3, n. 53640 del 29/11/2018 secondo cui l'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione). Il principio è stato ribadito anche in sede civile (Cass., Sez. 3, n. 31894 del 6 dicembre 2019 secondo cui in materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 cod. civ.; da ultimo Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 6250 del 09/03/2025 secondo cui “In tema di assegno di sostegno al reddito, la perdita dell'erogazione che, l'art. 43, comma 2, l.r. Sicilia n. 9 del 2013, ricollega al compimento, in epoca successiva alla sua entrata in vigore, di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone, non consegue alla sentenza di proscioglimento a seguito di esito positivo della messa alla prova, in quanto decisione inidonea ad esprimere, il necessario accertamento, sul merito dell'accusa e sulla responsabilità delle predette condotte”).
6.6. Neppure appare sufficiente la documentazione prodotta tempestivamente da parte attrice, posto che l'TE ha contestato che gli screenshot privi di data e di effettivo riferimento e la trascrizione operata fossero riferibili al Corso Sostegno V anno 2020 di cui depositava in formato
PDF documentazione non impugnata dalla controparte.
Ma vi è di più. Non ogni somiglianza costituisce un plagio. La legge riconosce la legittimità dell'ispirazione, che si ha quando un autore trae spunto da un'opera preesistente per crearne una nuova e originale. Il plagio, invece, si configura quando vi è un'appropriazione degli elementi creativi e caratterizzanti di un'altra opera, presentandoli come propri. La distinzione richiede, quindi, un'analisi tecnica comparativa che valuta non solo la quantità di elementi copiati, ma soprattutto la loro qualità e originalità all'interno dell'opera originaria.
11 Pertanto, è vero che nel parere pro-Veritate del prof. prodotto dallo stesso TE è stato Per_2 riconosciuto che quest'ultimo ha fatto "uso del volume in quantità relativa". E' vero però Pt_1 anche che gli esiti della delega di indagine alla Guardia di Finanza da parte del P.M. presso il
Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento penale poi conclusosi dinnanzi al
G.I.P. con la pronuncia di estinzione del reato di cui si è detto in precedenza hanno lasciato emergere l'assenza di riscontro alla riproduzione pedissequa ed integrale allegata dalla attrice, risultando piuttosto le parti di cui era lamentata l'illecita riproduzione“ molto frammentarie e nella maggior parte dei casi non sembrerebbero interessare integralmente le pagine originali dei manuali editi dalla Tale circostanza è altresì acclarata dalle dichiarazioni della Parte_1 stessa la quale nel corso della discussione in atti ha tenuto a precisare che le pagine da lei stessa segnalate sono riprodotte non integralmente (n.d.r.) bensì in tutto o in parte nei moduli didattici promossi dall'indagato sul sito www.origineconcorsi poiché il corso oggetto di segnalazione è integrato in una piattaforma web i cui contenuti sono accessibili attraverso collegamenti ipertestuali ossia attraverso una serie di link che rimanderebbero alle parti riprodotte in violazione delle norme sul copyright” (cfr. relazione della GDF del 6.4.2022).
Pertanto, è evidente che sarebbe stata necessaria la produzione da parte della del testo Pt_1 indicato come plagiato per consentire di verificare se la parte copiata avesse un valore creativo o originale significativo nell'opera di origine tale da potersi integrare la fattispecie del plagio.
6.7. In ragione di ciò le richieste dell'attrice con riferimento alla violazione delle norme a tutela del diritto d'autore vanno rigettate.
6.8. Superfluo risulta indugiare sui profili di ammissibilità della tutela del diritto morale d'autore rivendicato dalla società, dovendosi peraltro evidenziare che trattasi di un diritto che, come detto in precedenza, appartiene alla sola persona fisica autrice dell'elaborato ed è, quindi, personale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile, sicché non appare configurabile la legittimazione della società attrice a rivendicarne la tutela.
6.9. Quanto poi alle contestazioni mosse alla società Origine Concorsi, occorre osservare che le doglianze attoree vertono su fatti relativi al corso on line attivato con riferimento al Concorso
TFA Sostegno V Ciclo, allorquando la società non era stata ancora costituita. La
[...]
è stata costituita solo in data 11 novembre 2021 ed ha iniziato la propria Controparte_2 attività in data 22 novembre 2021come risulta dalla visura camerale prodotta. Essa non ha mai commercializzato né posto in circolazione e partecipato alla realizzazione del Corso TFA Sostegno
V Ciclo dell'TE non potendo di certo bastare per la riferibilità all'ente dotato di autonoma personalità giuridica la circostanza che socio unico della stessa risulti proprio l'TE. Infine,
l'attrice non ha neanche allegato (oltre che provato) atti specifici di violazione imputabili alla
12 successivamente alla sua costituzione, limitandosi a "generiche e Controparte_2 fumose affermazioni prive di alcun riscontro" motivo per il quale anche le domande nei confronti della anno rigettate. Controparte_2
7. Passando all'ulteriore profilo quello relativo al risarcimento del danno per concorrenza sleale e lesione dell'immagine e della reputazione della società in ragione dei post comparsi su alcune pagine social ritiene il Collegio che l'attività di sponsorizzazione del corso on line sui pagine social è di per sé lecita e nessuna prova è stata fornita (o addirittura richiesta) in ordine all'attribuzione all'TE della paternità dei commenti nei confronti della presenti sulla Pt_1 piattaforma FACEBOOK ovvero tali da consentirne l'attribuzione allo stesso della qualifica di “ mandante”. Analogamente in ordine alla società Origine Concorsi.
Pertanto, vanno rigettate anche le domande risarcitorie riferite alle suddette contestazioni.
8. Venendo, infine, alle spese processuali il principio della soccombenza le regola e parte attrice va condannata al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti delle somme liquidate in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa con riferimento al criterio del disputatum, con valori tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti dei convenuti che liquida per ciascuno in € 15.000,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del
15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA,.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa nella seguente composizione collegiale: dott. Leonardo Pica Presidente dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel. dott. Adriano Del Bene Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 22244/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
( ), con sede in Napoli, Piazza Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Dante n. 89, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
CI (Cod. Fisc. ) con studio in Napoli alla via Duomo n. 296 CodiceFiscale_1
- ATTRICE -
E
(CF: , rappresentato e difeso dal prof. avv. GIANLUCA Controparte_1 C.F._2
CC ( ) con studio in Castellamare di Stabia alla Piazza Spartaco 27 C.F._3
- CONVENUTO –
NONCHE'
), sede in SCAFATI (SA) VIA PAOLO VI 35 in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele A. Calogero
( ) con studio in Castellammare di Stabia alla Piazza Spartaco 27 C.F._4
- CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per l'attrice come da note di trattazione scritta depositate in data 10.2.2025 ossia:
1
1. Accertare la violazione delle norme a tutela del diritto d'autore da parte del sig. di cui ha CP_1 beneficiato anche la in relazione alle opere edite dall'attrice Controparte_2 indicate in atto;
2. Inibire ai convenuti l'ulteriore utilizzo del materiale estratto dai manuali dell'attrice;
3. Condannare il sig. e, per il periodo compreso dal 11/11/2021 ad oggi, quest'ultimo CP_1 unitamente alla in via solidale o ciascuno in solido per la propria Controparte_2 quota, al risarcimento del danno per violazione del diritto morale di autore, anche in considerazione delle perdite economiche patite dall'attrice, quantificabile nella somma di €
500.000,00 o comunque a quella somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ma non riduttiva;
4. Fissare la somma che sarà dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza constatata della legge sul diritto d'autore nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
5. Disporre la pubblicazione della sentenza ad integrale spese dei convenuti su due quotidiani di tiratura nazionale, sul proprio sito per almeno 60 giorni consecutivi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a diffondere la reale paternità del contenuto attinto dai manuali della deducente.
6. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come dovute per legge.”
Per il convenuto come da note di trattazione scritta depositate in data 5.2.2025 Controparte_1 ossia :
In Via Processuale
A- Ammettersi i mezzi istruttori articolati in questa e nelle precedenti memorie, con ogni riserva di integrazione e variazione nei termini delle memorie ex art 183 VI co cpc III Termine ed all'esito della condotta di controparte
B- Non Ammettersi i mezzi istruttori ex adverso richiesti afferenti circostanza di fatto non compiutamente precisate nel termine del deposito delle memorie ex art 183 VI co cpc I per Pt_3 essersi consumata la relativa facoltà assertiva della parte né mezzi istruttori che siano stati articolati successivamente allo scadere del termine delle memorie ex art 183 VI co cpc II Pt_3 per essersi consumato il relativo potere istruttorio
IN SUBORDINE
C- Assegnare la procedura in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc
NEL MERITO
2 I ) Rigettarsi in toto tutte le domande formulate dall'attrice, per essere infondate in fatto ed in diritto, in ragione di quanto dedotto e della celebranda istruttoria
II) In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare il risarcimento richiesto in ragione all'effettivo numero di Corsisti del Corso TFA SOSTEGNO pari n
617 (Seicentodiciassette) Unità ed in ragione del solo mandato guadagno e/o del ROI ( rate of investiment) per singolo volume in ragione dell'afferente prezzo di copertina e della documentazione contabile prodotta
III) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Per la convenuta come da note di trattazione scritta depositate in Controparte_2 data 11.2.2025 ossia:
I) Rigettarsi in toto tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della
Comparente, per essere infondate in fatto ed in diritto, in ragione di quanto dedotto e di quanto emergerà nella celebranda istruttoria
II) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23.9.2022 e in data 22.9.2022 la Parte_1
(d'ora in poi , conveniva in giudizio e la
[...] Parte_2 Pt_1 Controparte_1
(d'ora in poi allegando che: Controparte_2 Controparte_2
- essendo società già attiva nei settori delle scienze naturali, biologiche, chimiche, fisiche principalmente nella manualistica universitaria, da tempo si era specializzata nella produzione di testi finalizzati alla preparazione per le prove di ammissioni universitarie, di abilitazione professionale e di preparazione dei concorsi pubblici;
- nel gennaio 2018 , presentatosi come docente universitario presso l'università Controparte_1 telematica e-campus e come tutor responsabile dell'orientamento presso l'Università Suor Orsola
Benincasa, la contattava, chiedendo una copia omaggio di alcuni testi di preparazione ai concorsi, lasciando intendere che li avrebbe potuti consigliare a centinaia di studenti;
. dopo svariate insistenze, in prossimità del concorso per la selezione al TFA sostegno (percorso abilitante per l'insegnamento nella scuola) si era risolta a consegnare una copia digitale del proprio testo dal titolo “TFA Sostegno didattico nelle scuole di ogni ordine e grado – Manuale di preparazione”.
3 - dopo pochi mesi nel luglio 2020 era stata contattata dalla dott.ssa la quale, Persona_1 affermando di aver acquistato il manuale della sopra indicato e di essersi iscritta ad un Pt_1 corso on-line di preparazione per il concorso, segnalava di aver riscontrato identità di contenuti tra il manuale ed il corso online origine concorsi per TFA sostegno e di aver, altresì, notato Pt_1 commenti denigratori verso e le due maggiori case editrici di tali tipologie di testi. Pt_1 CP_3
La inviava, quindi, una serie di screenshot del materiale accessibile all'acquisto del corso Per_1 online, indicando specificamente le pagine del manuale dalle quali tale materiale era stato Pt_1 copiato.
La proseguiva evidenziando di aver provveduto a presentare di tre denunce- querele Pt_1
(denuncia-querela del 6.8.2020; integrazione del 7.8.2020; integrazione del 21.10.2020), ma che l'attività dei concorrenti era purtroppo ancora in corso. Invero, l'TE che aveva iniziato ad operare nel mercato dei corsi di preparazione on line in questione in modo personale, pubblicizzando la sua attività attraverso la creazione di una semplice pagina web - il portale
“Origineconcorsi – e di pagine Facebook , aveva di poi provveduto ad organizzare la propria fiorente attività in forma sociale, costituendo in data 11.11.2021 la Controparte_2
Il portale web risultava ancora aperto e i responsabili continuavano ad offrire agli
[...] utenti corsi di preparazione.
Ebbene, deducendo che tutti i testi del proprio catalogo erano protetti dal diritto d'autore e, che pertanto, era la a beneficiare, in via esclusiva, dei diritti di utilizzazione economica e dei Pt_1 diritti morali delle opere, l'attrice deduceva che , dapprima quale singola persona Controparte_1 fisica e, poi, quale unico socio della appropriandosi abusivamente della Controparte_2 paternità dei testi e sfruttandone illecitamente i contenuti, aveva violato, tanto il diritto morale d'autore, quanto quello di utilizzazione economica di cui essa era titolare.
Inoltre, l'TE, nelle dedotte qualità era venuto meno al principio di diligenza professionale, ponendo in essere pratiche commerciali scorrette, promuovendo la propria offerta formativa screditando e denigrando i prodotti della e generando, in tal modo, confusione Pt_1 tra la platea degli utenti.
Il tutto con cospicui danni sia in termini di fatturato, atteso il repentino calo di vendite dei manuali relativi alla preparazione al concorso di abilitazione al sostegno didattico TFA e la necessità di dare alle stampe nel 2021 nuove edizioni dei volumi oggetto di plagio, sia di immagine e reputazione di essa attrice.
Alla luce di quanto sopra la concludeva come in epigrafe riportato. Pt_1
2. In data 13.2.2023 si costituiva il quale evidenziava che, come Controparte_1 documentato dalle svariate mail scambiate con la era stata raggiunta una intesa in forza della Pt_1
4 quale egli, all'epoca docente e ricercatore presso l'università Suor Orsola Benincasa di Napoli, avrebbe provveduto a sponsorizzare e raccomandare i testi di essa che sarebbero stati forniti Pt_1 con uno sconto ai richiedenti segnalati e sui quali sarebbe stata riconosciuta una provvigione ad esso . Tale rapporto era proseguito pacificamente e con reciproca soddisfazione economica CP_1 sino all'anno 2020, con continui contatti.
Quanto al corso di E-learning dallo stesso organizzato con riferimento al concorso TFA sostegno V per il 2020 esso era composto da oltre 4000 pagine, e da centinaia di ore di Audio/Video
Lezione, da diversi simulatori interattivi sullo svolgimento delle prove e delle tracce, sia edite sia inedite, e da un continuo supposto tramite piattaforma WU per il contatto diretto dell'utente con il discente.
L'TE contestava che gli screenshot, privi di data e di riferimento, e la trascrizione operata, documenti depositati da parte attrice potessero essere stati estratti dal suo Corso Sostegno
V anno 2020, e contestava, altresì, quanto ulteriormente sostenuto e cioè che “tutti i materiali del modulo 8 riproducevano integralmente i capp. 1, 2 e 3 del manuale di , trattandosi, Parte_1 se del caso, di riferimenti a testi “legislativi / didattici” patrimonio comune della materia, che potevano con facilità rinvenirsi nella medesima stesura in testi similari di altri Editori (es. CP_4
), su siti specializzati di riferimento (es. Orizzontescuola.it) e
[...] Controparte_5 financo nei relativi paragrafi di Wikipedia (www.wikipedia,it), posto che i manuali quali il testo della altro non erano che opere, in buona parte, di natura compilativa di tesi e teorie Pt_1 didattiche di autori terzi. Invero, il corso TFA sostegno verteva, su base ciclica ed annuale, sugli argomenti della relativa materia, che sono oggetto delle medesime analisi e afferiscono tutti ai medesimi testi fondamentali della materia, non potendo dirsi patrimonio esclusivo della Pt_1
Inoltre, egli non aveva assolutamente provveduto ad appropriarsi della paternità del testo, avendolo indicato espressamente nelle Note Bibliografiche, consultabili da ogni corsista, con i precisi riferimenti.
Infine, posto che all'esito della fitta corrispondenza tra le parti, preso atto del radicale cambio di intenzione del in ordine all'uso ed alla sponsorizzazione e della volontà di Pt_1 interrompere ogni rapporto di precedente collaborazione, egli aveva, comunque, provveduto a rimuovere ogni modesto contenuto che fosse anche solo riferibile in via indiretta ed astratta alla senza che ciò avesse comportato alcuno stravolgimento del proprio corso. Pt_1
Quanto poi alla contestazione in ordine all'attualità delle condotte, il anno Parte_4
2020 dopo lo svolgimento del concorso non esisteva più per essere stato chiuso il relativo portale, non più accessibile a terzi dalla data di chiusura delle prove di selezione del concorso
[...]
. Parte_5
5 Contestava, inoltre, la riferibilità alla propria persona dei commenti apparsi su pagine social ritenuti denigratori dalla attrice e, comunque, integranti atti di concorrenza sleale. Trattavasi di commenti di utenti Facebook– non riconducibili a lui, né affiliati, né dipendenti né tanto meno
“incaricati” dal convenuto, resi peraltro su di una nota piattaforma Social (Facebook ) in gruppi pubblici sui quali non era attivata moderazione e sui quali egli non aveva alcun controllo.
Del resto, posto che tali commenti consigliavano “di non perdere tempo con i libri
[pubblicati da e ]” come evincibile dalla stessa documentazione prodotta Pt_1 CP_3 dall'attrice evidente era che nessun illecito poteva dirsi integrato, trattandosi di commenti semplicemente tesi ad evidenziare la differenza ontologica tra un libro ed un Corso di E-Learning con tutoraggio.
Quanto poi ai danni asseritamente cagionati dalle condotte contestate, l'TE evidenziava che l'anno 2020 era stato caratterizzato da un evento pandemico di portata tale da “sovvertire ed annichilire il mercato editoriale in favore di modalità di fruizione dei consumi completamente diverse” (così in memoria) con convergenza dell'utenza sulle piattaforme di E-Learning a scapito della editoria tradizionale ed una contrazione generalizzata del settore editoriale nell'ordine del
15%, con il sopravanzare dei competitori diretti della quali la e la Pt_1 Controparte_4 [...]
, concorrenti diretti con manuali simili e dello stesso taglio che, però, si CP_5 caratterizzavano per avere una edizione digitale fruibile dagli utenti.
Inoltre, le vendite afferenti i manuali di preparazione ad i concorsi pubblici sono legati alla stessa ciclicità dei corsi, che nel caso del Concorso TFA di riferimento ( Concorso TFA
SOSTEGNO n V ) ha avuto la sua naturale fine sul finire del 2020, rendendo, per sua stessa natura obsoleti i volumi relativi con la necessità, quindi, in occasione del nuovo bando nel 2021 di disporre una nuova edizione.
Infine, posto che la aveva iniziato la propria attività solo in Controparte_2 data 11-11-2021 con la predisposizione del CONCORSO RELATIVO al TFA SOSTEGNO VI
CICLO, a detta società nulla poteva essere contestato dalla che aveva incentrato le proprie Pt_1 accuse all'asserito plagio contenuto nel corso V ciclo.
Pertanto, il convenuto concludeva per il rigetto delle domande attore. In subordine, chiedeva che il risarcimento da riconoscersi fosse limitato in ragione all'effettivo numero di del Pt_6
Corso TFA SOSTEGNO pari n 617 unità ed in ragione del solo mancato guadagno e/o del ROI
(rate of investiment) per singolo volume in ragione dell'afferente prezzo di copertina e della documentazione contabile prodotta.
3. Con distinta comparsa depositata sempre in data 13.2.2023 si costituiva, altresì, la evidenziando che tutte le doglianze mosse dalla afferivano Controparte_2 Pt_1
6 unicamente a periodi antecedenti la sua costituzione e che nessun documento prodotto dall'attrice era riferibile ad essa società, che aveva iniziato la propria attività solo in data 11-11-2021 con la predisposizione del CONCORSO RELATIVO al TFA SOSTEGNO VII CICLO.
Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande.
4. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. era documentata la pendenza a carico dell'TE presso il Tribunale di Torre Annunziata di un procedimento penale per il reato p.e.p. 171 ter L. 633/1941 nell'ambito del quale il convenuto aveva fatto istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Dopo alcuni rinvii disposti anche per verificare un eventuale composizione bonaria della vicenda, era documentata la sospensione del procedimento penale a carico dell'TE con la sua messa alla prova.
Indi, rigettate le richieste istruttorie la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter per la medesima data, allorquando era depositata la sentenza con la quale, terminato positivamente il procedimento di messa alla prova, il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato estinto il reato imputato all'TE. Quindi sulle conclusioni riportate in epigrafe la causa era assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c.
a far data dal 17.2.2025.
Dopo il deposito delle memorie conclusionali e di replica la difesa di con Controparte_1 istanza depositata in data 9.5.2025 rilevava che parte attrice solo con le memorie di replica aveva prodotto il file “ 5) manuale “TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di Parte_1 tutte le parti riprodotte e relativa corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” e ciò in violazione di una precisa e già eccepita preclusione di legge. Invero, già con la memoria ex art 183 comma VI
n. 3 c.p.c. era stato eccepito il mancato deposito da parte dell'attrice di una copia del testo che si assumeva essere oggetto di illegittima riproduzione e ciò ai fini della verifica e quantificazione all'interno del presente procedimento di quanto sostenuto dalla Pt_1
Pertanto, l'TE chiedeva “l'espunzione dal fascicolo processuale del“5) manuale
[...]
“TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di tutte le parti riprodotte e relativa Pt_1 corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” prodotta dalla solo unitamente alle Pt_1
Memorie di Replica del 08 maggio 2025 e pertanto tardivamente e e comunque dichiararne l'inutilizzabilità ad ogni effetto e conseguenza di legge”.
5. Tanto premesso le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che di seguito si esplicitano.
7 6. In via preliminare, va osservato che il carattere creativo e la novità dell'opera, a norma degli artt. 1, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 - secondo cui «sono protette [...] le opere dell'ingegno a carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica alle arti figurative, alla architettura, al teatro o alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»
- e 6 della stessa legge - a tenore del quale «il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale» -, sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno. In termini identici a tale ultima norma si esprime, altresì, l'art. 2576 cod. civ.
L'acquisto del diritto di autore si pone, quindi, come fonte dei conseguenziali diritti di
«protezione dell'utilizzazione economica dell'opera» (cd. diritto patrimoniale di autore), di cui agli artt. 12 e ss. della legge n. 633 del 1941, e di «protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (cd. diritto morale di autore), regolati agli artt. 20 e ss. della legge succitata.
Quanto a quest'ultimo occorre rilevare che esso appartiene alla sola persona fisica autrice dell'elaborato attenendo alla sfera della personalità di quest'ultima in relazione al processo creativo connesso alla realizzazione dell'opera. Trattasi di un diritto personale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile.
6.2. Sempre in linea generale la legge sul diritto d'autore non definisce le ipotesi di violazione del diritto dell'autore che possono, a seconda dei casi, integrare le fattispecie della contraffazione o del plagio.
La contraffazione rappresenta lo sfruttamento dei diritti economici nascenti dall'opera senza il consenso dell'autore ciò che avviene attraverso la appropriazione di elementi creativi di una preesistente opera tutelata di un differente soggetto.
Il plagio consiste nell'attività di riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui con appropriazione della paternità. Essa presuppone l'illecita riproduzione di un'opera altrui che viene al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore. Il plagio può consistere tanto in una riproduzione non creativa totale o parziale dell'opera originaria attraverso una elaborazione non originale, quanto in una riproduzione creativa, ma in realtà abusiva in quanto mascherata, coperta da un lavoro di ritaglio, trasferimento o modifica di elementi unicamente formali volti a camuffare la non originalità del pensiero. Come osservato dalla Suprema
Corte il cosiddetto "plagio evolutivo" “costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non
8 autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n. 633 del 1941” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14635 del 06/06/2018).
6.3. Ciò posto, la prima verifica da compiere laddove sia contestato che un'opera rappresenta la contraffazione o il plagio di un'altra è se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.
Trattasi di una verifica demandata al giudice di merito, involgendo un giudizio di fatto.
A tal riguardo, deve considerarsi che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Ne consegue che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass.,
28/11/2011, n. 25173; Cass., 12/03/2004, n. 5089).
Allorquando l'opera sia scientifica la rielaborazione creativa va valutata con riferimento alle soluzioni espressive utilizzate nonché all'organizzazione e alla scelta degli elementi dell'opera più che al contenuto intellettuale intrinseco, tenuto conto che l'elemento creativo dell'autore non risiede solo nelle scelte linguistiche, ma nella ricerca e selezione delle fonti e nel loro collegamento secondo un ordine logico e non solo temporale che offra una soggettiva ricostruzione degli avvenimenti considerati (Trib. Milano 2.4.2003). In particolare, qualora ci si trovi dinnanzi manuali, vale a dire di opere che compendiano gli aspetti essenziali di una determinata disciplina o di un argomento, generalmente in funzione delle esigenze divulgative o didattiche del pubblico al quale è destinata, ai fini della valutazione dei criteri di originalità ed innovazione, risulta evidente che, salva l'ipotesi di opere in cui l'autore esplori tesi assolutamente nuove ed originali, i detti caratteri debbano rinvenirsi nella scelta organizzativa e nelle modalità di esposizione e fruizione dell'opera manualistica derivativa, ovvero nelle scelte e modalità di esposizione, di catalogazione, di analisi critica , distaccandosi, così dal materiale originale e divenendo essa stessa opera dell'ingegno.
6.4. Fatte queste premesse, non è in contestazione che l'opera di cui la contesta Pt_1
l'avvenuto plagio da parte dell'TE appartiene alla categoria dei manuali.
La difesa dell' ha eccepito sin dai suoi primi scritti difensivi l'assenza del carattere di CP_1 novità dell'opera e che, in particolare, avendo la allegato che “tutti i materiali del modulo 8 Pt_1 riproducevano integralmente i capp. 1, 2 e 3 del manuale di si era, in realtà, di Parte_1
9 fronte unicamente a riferimenti a testi “legislativi / didattici” patrimonio comune della materia, che potevano con facilità rinvenirsi nella medesima stesura in testi similari di altri Editori ( es.
[...]
) su siti specializzati di riferimento ( es. Orizzontescuola.it ) e Controparte_6 financo nei relativi paragrafi di Wikipedia ( www.wikipedia,it ) trattandosi pertanto di un'opera di natura compilativa di tesi e teorie didattiche di autori terzi.
A fronte delle contestazioni riportate sarebbe stato oltremodo necessario verificare nell'opera di cui si contesta il plagio la presenza di tesi innovative o l'elaborazione da parte dell'autore di scelte libere e creative, idonee a trasmettere al lettore l'originalità degli argomenti sia pur consistente nella scelta, nella disposizione e nella selezione delle tesi altrui secondo il proprio spirito creativo, sino a giungere ad un risultato che costituisce una creazione intellettuale.
Ebbene, tale verifica è stata impedita dalla circostanza che il testo oggetto dell'asserito plagio è stato depositato in giudizio dall'attrice solo unitamente alle memorie di replica, e ciò anche a fronte del fatto che già nella terza memoria istruttoria ne avesse eccepito la Controparte_1 mancanza.
Invero, sebbene nell'atto di citazione sia indicata la produzione al n. 5 del “manuale EdiSes
Edizioni “TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di tutte le parti riprodotte e relativa corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” tale documento non risulta dagli allegati. Inoltre, esso non risulta nemmeno tra gli allegati alla memoria conclusionale ex art 190 c.p.c. di parte attrice, pur se citato. Esso compare tardivamente unicamente in allegato alle memorie di replica depositate in data 8.5.2025 tanto che in data 9.5.2025 l'TE ne richiedeva l'espunzione (rectius:
l'inutilizzabilità ai fini del decidere).
Ciò posto, non trovandoci di fronte a documento formatosi successivamente alle preclusioni istruttorie è evidente l'assoluta tardività della produzione e l'inutilizzabilità ai fini del decidere dello stesso il che impedisce la verifica della sussumibilità dell'opera tra quelle tutelabili dal diritto d'autore in ragione della novità.
6.5. Né a soluzioni diverse può condurre l'ammissione dell'TE all'istituto della messa alla prova e la successiva sentenza di estinzione del reato pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Sul punto, la questione della equiparabilità ad una sentenza di condanna dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ha formato oggetto di esame specialmente in sede penale. E' stato quindi affermato che la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può essere equiparata ad una sentenza di condanna, considerato che nel primo caso si prescinde da un accertamento di penale responsabilità
(così, ad esempio, Cass. pen., Sez. 5, n. 49478 del 5 dicembre 2019 secondo cui la confisca di cui
10 all'art. 474-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità; Cass. pen., Sez.
3, n. 53640 del 29/11/2018 secondo cui l'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione). Il principio è stato ribadito anche in sede civile (Cass., Sez. 3, n. 31894 del 6 dicembre 2019 secondo cui in materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 cod. civ.; da ultimo Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 6250 del 09/03/2025 secondo cui “In tema di assegno di sostegno al reddito, la perdita dell'erogazione che, l'art. 43, comma 2, l.r. Sicilia n. 9 del 2013, ricollega al compimento, in epoca successiva alla sua entrata in vigore, di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone, non consegue alla sentenza di proscioglimento a seguito di esito positivo della messa alla prova, in quanto decisione inidonea ad esprimere, il necessario accertamento, sul merito dell'accusa e sulla responsabilità delle predette condotte”).
6.6. Neppure appare sufficiente la documentazione prodotta tempestivamente da parte attrice, posto che l'TE ha contestato che gli screenshot privi di data e di effettivo riferimento e la trascrizione operata fossero riferibili al Corso Sostegno V anno 2020 di cui depositava in formato
PDF documentazione non impugnata dalla controparte.
Ma vi è di più. Non ogni somiglianza costituisce un plagio. La legge riconosce la legittimità dell'ispirazione, che si ha quando un autore trae spunto da un'opera preesistente per crearne una nuova e originale. Il plagio, invece, si configura quando vi è un'appropriazione degli elementi creativi e caratterizzanti di un'altra opera, presentandoli come propri. La distinzione richiede, quindi, un'analisi tecnica comparativa che valuta non solo la quantità di elementi copiati, ma soprattutto la loro qualità e originalità all'interno dell'opera originaria.
11 Pertanto, è vero che nel parere pro-Veritate del prof. prodotto dallo stesso TE è stato Per_2 riconosciuto che quest'ultimo ha fatto "uso del volume in quantità relativa". E' vero però Pt_1 anche che gli esiti della delega di indagine alla Guardia di Finanza da parte del P.M. presso il
Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento penale poi conclusosi dinnanzi al
G.I.P. con la pronuncia di estinzione del reato di cui si è detto in precedenza hanno lasciato emergere l'assenza di riscontro alla riproduzione pedissequa ed integrale allegata dalla attrice, risultando piuttosto le parti di cui era lamentata l'illecita riproduzione“ molto frammentarie e nella maggior parte dei casi non sembrerebbero interessare integralmente le pagine originali dei manuali editi dalla Tale circostanza è altresì acclarata dalle dichiarazioni della Parte_1 stessa la quale nel corso della discussione in atti ha tenuto a precisare che le pagine da lei stessa segnalate sono riprodotte non integralmente (n.d.r.) bensì in tutto o in parte nei moduli didattici promossi dall'indagato sul sito www.origineconcorsi poiché il corso oggetto di segnalazione è integrato in una piattaforma web i cui contenuti sono accessibili attraverso collegamenti ipertestuali ossia attraverso una serie di link che rimanderebbero alle parti riprodotte in violazione delle norme sul copyright” (cfr. relazione della GDF del 6.4.2022).
Pertanto, è evidente che sarebbe stata necessaria la produzione da parte della del testo Pt_1 indicato come plagiato per consentire di verificare se la parte copiata avesse un valore creativo o originale significativo nell'opera di origine tale da potersi integrare la fattispecie del plagio.
6.7. In ragione di ciò le richieste dell'attrice con riferimento alla violazione delle norme a tutela del diritto d'autore vanno rigettate.
6.8. Superfluo risulta indugiare sui profili di ammissibilità della tutela del diritto morale d'autore rivendicato dalla società, dovendosi peraltro evidenziare che trattasi di un diritto che, come detto in precedenza, appartiene alla sola persona fisica autrice dell'elaborato ed è, quindi, personale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile, sicché non appare configurabile la legittimazione della società attrice a rivendicarne la tutela.
6.9. Quanto poi alle contestazioni mosse alla società Origine Concorsi, occorre osservare che le doglianze attoree vertono su fatti relativi al corso on line attivato con riferimento al Concorso
TFA Sostegno V Ciclo, allorquando la società non era stata ancora costituita. La
[...]
è stata costituita solo in data 11 novembre 2021 ed ha iniziato la propria Controparte_2 attività in data 22 novembre 2021come risulta dalla visura camerale prodotta. Essa non ha mai commercializzato né posto in circolazione e partecipato alla realizzazione del Corso TFA Sostegno
V Ciclo dell'TE non potendo di certo bastare per la riferibilità all'ente dotato di autonoma personalità giuridica la circostanza che socio unico della stessa risulti proprio l'TE. Infine,
l'attrice non ha neanche allegato (oltre che provato) atti specifici di violazione imputabili alla
12 successivamente alla sua costituzione, limitandosi a "generiche e Controparte_2 fumose affermazioni prive di alcun riscontro" motivo per il quale anche le domande nei confronti della anno rigettate. Controparte_2
7. Passando all'ulteriore profilo quello relativo al risarcimento del danno per concorrenza sleale e lesione dell'immagine e della reputazione della società in ragione dei post comparsi su alcune pagine social ritiene il Collegio che l'attività di sponsorizzazione del corso on line sui pagine social è di per sé lecita e nessuna prova è stata fornita (o addirittura richiesta) in ordine all'attribuzione all'TE della paternità dei commenti nei confronti della presenti sulla Pt_1 piattaforma FACEBOOK ovvero tali da consentirne l'attribuzione allo stesso della qualifica di “ mandante”. Analogamente in ordine alla società Origine Concorsi.
Pertanto, vanno rigettate anche le domande risarcitorie riferite alle suddette contestazioni.
8. Venendo, infine, alle spese processuali il principio della soccombenza le regola e parte attrice va condannata al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti delle somme liquidate in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa con riferimento al criterio del disputatum, con valori tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti dei convenuti che liquida per ciascuno in € 15.000,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del
15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA,.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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