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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1111/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
TA Rigoni Presidente
IN CI Consigliere relatore
Barbara Gallo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta con ricorso in appello depositato in data
11/6/2025
DA
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN TE appellante
CONTRO
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IO RE appellata
Oggetto: separazione giudiziale - appello avverso sentenza n. 724 del 11/5-13/5/2025 emessa dal Tribunale di Vicenza;
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.10.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni: per parte appellante: si chiede che la Corte d'Appello di Venezia riformi la sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 724/2025 pubblicata l'11/05/2025 e notificata il 13/05/2025, pronunciata nella causa di separazione giudiziale dei coniugi n. 650/2023 R.G., nella parte in cui addebita la separazione dei coniugi a e conseguentemente rigetti la relativa Parte_1 domanda formulata da . Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. per parte appellata: in via principale
1) Rigettarsi tutte le domande dell'appellante, confermandosi integralmente la Sentenza
n. 724/25 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 11/05/25, notificata il 13/05/2025,
2) Con vittoria di spese e compenso del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 724/2025 del 6 maggio 2025, pubblicata in data 11 maggio 2025, il
Tribunale di Vicenza nella causa civile promossa con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi in data 6/2/2023, notificato il 2/3/2023 da nei Controparte_1 confronti di definitivamente decidendo, dichiarava la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito al marito, assegnava la casa familiare a
[...]
, poneva a carico di un assegno mensile di euro 2.000 per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie e un ulteriore assegno mensile di euro 2.000 per il mantenimento della moglie;
condannava il resistente alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente.
2. Con atto di citazione in appello 11 giugno 2025, notificato in data 11/6/2025,
[...]
ha impugnato la predetta censurando, con unico motivo, la decisione di Pt_1 addebito della separazione a suo carico.
3. Con comparsa di costituzione 28 luglio 2025, si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
4. In data 8/10/25 veniva comunicato il passaggio atti al Procuratore Generale.
5.1 Con unico motivo di appello censura la decisione circa l'addebito a Parte_1 sé della separazione, lamentando che il giudice di prime cure erroneamente non abbia ritenuto l'anteriorità della crisi coniugale rispetto agli episodi di infedeltà coniugale che gli sono stati attribuiti.
pag. 2/5 La doglianza risulta argomentata, essenzialmente, sulla base dei seguenti rilievi che nella ricostruzione sviluppata dall'appellante assumono valore assorbente rispetto ad ogni altro.
L'appellante si duole in particolare del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto dimostrata l'irreversibile compromissione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi già anteriormente all'epoca in cui ha intrattenuto le relazioni extraconiugali, la prima nel 2019, la seconda nel 2022, evidenziando che di tale irreversibile compromissione avrebbe fornito prova il certificato, prodotto dalla medesima ricorrente
(doc. 3 ricorso), datato 17 novembre 2022 della sua psicoterapeuta dott.ssa nel Per_2 quale si riporta che la riferiva alla professionista l'atteggiamento del marito CP_1 peggiorato già dalla morte del suocero, avvenuta al 30 novembre 2007, allorquando egli affermava come si fosse “sentito libero”, come sempre più di frequente egli si allontanasse da casa senza dire dove fosse, e avesse iniziato a trascorrere molto tempo sui social contattando compagnia femminile e a frequentare un'altra donna.
A conferma di tale ricostruzione, deduce che la stessa ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado avesse affermato che “il disinteresse per le problematiche quotidiane della famiglia si acuirà soprattutto tra il 2015 e il 2018” con tale locuzione sottintendendo un trend peggiorativo della crisi coniugale iniziato tempo prima.
Secondo l'appellante, quindi, dalle dichiarazioni della medesima controparte emergerebbe la prova che il rapporto coniugale era già anni prima irrimediabilmente compromesso e che quindi le pienamente riconosciute infedeltà coniugali non sarebbero state la causa della crisi. La decisione di addebito sarebbe quindi errata e andrebbe riformata.
5.2 Il motivo è infondato.
La decisione del giudice di primo grado non presenta profili di erroneità né di illogicità ovvero di contraddittorietà nella valutazione del materiale istruttorio e nell'argomentazione logica che lo ha condotto alla pronuncia di addebito della separazione al marito.
Si rileva innanzitutto che il documento sopra riferito è datato 2022 e riassume con ogni evidenza vicende e stati d'animo maturati nell'arco di un amplissimo periodo temporale,
pag. 3/5 non risultando dunque in alcun modo idoneo a comprovare una precisa collocazione cronologica di quanto ivi compendiato.
Inoltre, le sopra citate allegazioni dell'appellante sono smentite dalle prove testimoniali e dalla documentazione correttamente valorizzata dal giudice di primo grado, dalle quali si evince che in concreto il rapporto coniugale si sarebbe deteriorato fondamentalmente a seguito del suo trasferimento per esigenze lavorative a Milano (negli anni 2017-2018), per effetto dell'aver egli iniziato a intrattenere relazioni extra-coniugali. I riferimenti dell'appellante non risultano per contro sufficientemente circostanziati ed indicativi di un effettivo deterioramento della relazione in epoca precedente ai descritti episodi, che invece concretano condotte in violazione dell'obbligo coniugale di fedeltà. Per la loro genericità e carenza di collocazione temporale, sono conseguentemente inidonei a smentire quanto viceversa in modo assai più circostanziato risulta dagli elementi probatori valorizzati dal giudice di primo grado.
Particolarmente significative al riguardo appaiono le testimonianze delle due figlie, vicine ad entrambi i genitori, le quali in modo congruente, circostanziato e credibile hanno per l'appunto riportato che la solidità del matrimonio ha iniziato ad essere minata quando si era trasferito a Milano per esigenze lavorative e che solo da allora il Pt_1 padre iniziava ad iscriversi a gruppi di incontri in internet, facendo amicizie con escort;
hanno al riguardo specificato le figlie di avere aiutato il padre, da lui interpellate, a cancellare i vari account con cui si era iscritto ai predetti siti di incontri;
hanno entrambe riferito delle relazioni extra coniugali pubblicamente intrattenute dal padre nel 2019 e nel 2022 con due diverse donne, mai contestate dallo stesso appellante.
La documentazione prodotta dalla ricorrente, a conferma del contenuto delle predette prove testimoniali, riporta in definitiva un quadro di elementi atti a ritenere, con elevato grado di verosimiglianza, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi si sia incrinata proprio a causa dei predetti atteggiamenti dell'appellante contrari ai doveri coniugali, essendo stata altresì documentata dalla stessa parte appellata la sussistenza, nel periodo dal 2018 alla primavera 2022, di molti momenti di vita comune tra i coniugi a riprova della non anteriorità della rottura della comunione di vita coniugale rispetto alle menzionate condotte del marito.
La decisione del primo giudice va quindi interamente confermata. pag. 4/5 6. Le spese processali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, in tale grado non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 724/2025 del
Tribunale di Vicenza pubblicata l'11/05/2025 e notificata il 13/05/2025;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.211, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione terza, in data 23/10/2025.
La Consigliera rel. e est. La Presidente
IN CI TA Rigoni
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
TA Rigoni Presidente
IN CI Consigliere relatore
Barbara Gallo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta con ricorso in appello depositato in data
11/6/2025
DA
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN TE appellante
CONTRO
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IO RE appellata
Oggetto: separazione giudiziale - appello avverso sentenza n. 724 del 11/5-13/5/2025 emessa dal Tribunale di Vicenza;
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.10.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni: per parte appellante: si chiede che la Corte d'Appello di Venezia riformi la sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 724/2025 pubblicata l'11/05/2025 e notificata il 13/05/2025, pronunciata nella causa di separazione giudiziale dei coniugi n. 650/2023 R.G., nella parte in cui addebita la separazione dei coniugi a e conseguentemente rigetti la relativa Parte_1 domanda formulata da . Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. per parte appellata: in via principale
1) Rigettarsi tutte le domande dell'appellante, confermandosi integralmente la Sentenza
n. 724/25 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 11/05/25, notificata il 13/05/2025,
2) Con vittoria di spese e compenso del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 724/2025 del 6 maggio 2025, pubblicata in data 11 maggio 2025, il
Tribunale di Vicenza nella causa civile promossa con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi in data 6/2/2023, notificato il 2/3/2023 da nei Controparte_1 confronti di definitivamente decidendo, dichiarava la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito al marito, assegnava la casa familiare a
[...]
, poneva a carico di un assegno mensile di euro 2.000 per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie e un ulteriore assegno mensile di euro 2.000 per il mantenimento della moglie;
condannava il resistente alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente.
2. Con atto di citazione in appello 11 giugno 2025, notificato in data 11/6/2025,
[...]
ha impugnato la predetta censurando, con unico motivo, la decisione di Pt_1 addebito della separazione a suo carico.
3. Con comparsa di costituzione 28 luglio 2025, si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
4. In data 8/10/25 veniva comunicato il passaggio atti al Procuratore Generale.
5.1 Con unico motivo di appello censura la decisione circa l'addebito a Parte_1 sé della separazione, lamentando che il giudice di prime cure erroneamente non abbia ritenuto l'anteriorità della crisi coniugale rispetto agli episodi di infedeltà coniugale che gli sono stati attribuiti.
pag. 2/5 La doglianza risulta argomentata, essenzialmente, sulla base dei seguenti rilievi che nella ricostruzione sviluppata dall'appellante assumono valore assorbente rispetto ad ogni altro.
L'appellante si duole in particolare del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto dimostrata l'irreversibile compromissione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi già anteriormente all'epoca in cui ha intrattenuto le relazioni extraconiugali, la prima nel 2019, la seconda nel 2022, evidenziando che di tale irreversibile compromissione avrebbe fornito prova il certificato, prodotto dalla medesima ricorrente
(doc. 3 ricorso), datato 17 novembre 2022 della sua psicoterapeuta dott.ssa nel Per_2 quale si riporta che la riferiva alla professionista l'atteggiamento del marito CP_1 peggiorato già dalla morte del suocero, avvenuta al 30 novembre 2007, allorquando egli affermava come si fosse “sentito libero”, come sempre più di frequente egli si allontanasse da casa senza dire dove fosse, e avesse iniziato a trascorrere molto tempo sui social contattando compagnia femminile e a frequentare un'altra donna.
A conferma di tale ricostruzione, deduce che la stessa ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado avesse affermato che “il disinteresse per le problematiche quotidiane della famiglia si acuirà soprattutto tra il 2015 e il 2018” con tale locuzione sottintendendo un trend peggiorativo della crisi coniugale iniziato tempo prima.
Secondo l'appellante, quindi, dalle dichiarazioni della medesima controparte emergerebbe la prova che il rapporto coniugale era già anni prima irrimediabilmente compromesso e che quindi le pienamente riconosciute infedeltà coniugali non sarebbero state la causa della crisi. La decisione di addebito sarebbe quindi errata e andrebbe riformata.
5.2 Il motivo è infondato.
La decisione del giudice di primo grado non presenta profili di erroneità né di illogicità ovvero di contraddittorietà nella valutazione del materiale istruttorio e nell'argomentazione logica che lo ha condotto alla pronuncia di addebito della separazione al marito.
Si rileva innanzitutto che il documento sopra riferito è datato 2022 e riassume con ogni evidenza vicende e stati d'animo maturati nell'arco di un amplissimo periodo temporale,
pag. 3/5 non risultando dunque in alcun modo idoneo a comprovare una precisa collocazione cronologica di quanto ivi compendiato.
Inoltre, le sopra citate allegazioni dell'appellante sono smentite dalle prove testimoniali e dalla documentazione correttamente valorizzata dal giudice di primo grado, dalle quali si evince che in concreto il rapporto coniugale si sarebbe deteriorato fondamentalmente a seguito del suo trasferimento per esigenze lavorative a Milano (negli anni 2017-2018), per effetto dell'aver egli iniziato a intrattenere relazioni extra-coniugali. I riferimenti dell'appellante non risultano per contro sufficientemente circostanziati ed indicativi di un effettivo deterioramento della relazione in epoca precedente ai descritti episodi, che invece concretano condotte in violazione dell'obbligo coniugale di fedeltà. Per la loro genericità e carenza di collocazione temporale, sono conseguentemente inidonei a smentire quanto viceversa in modo assai più circostanziato risulta dagli elementi probatori valorizzati dal giudice di primo grado.
Particolarmente significative al riguardo appaiono le testimonianze delle due figlie, vicine ad entrambi i genitori, le quali in modo congruente, circostanziato e credibile hanno per l'appunto riportato che la solidità del matrimonio ha iniziato ad essere minata quando si era trasferito a Milano per esigenze lavorative e che solo da allora il Pt_1 padre iniziava ad iscriversi a gruppi di incontri in internet, facendo amicizie con escort;
hanno al riguardo specificato le figlie di avere aiutato il padre, da lui interpellate, a cancellare i vari account con cui si era iscritto ai predetti siti di incontri;
hanno entrambe riferito delle relazioni extra coniugali pubblicamente intrattenute dal padre nel 2019 e nel 2022 con due diverse donne, mai contestate dallo stesso appellante.
La documentazione prodotta dalla ricorrente, a conferma del contenuto delle predette prove testimoniali, riporta in definitiva un quadro di elementi atti a ritenere, con elevato grado di verosimiglianza, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi si sia incrinata proprio a causa dei predetti atteggiamenti dell'appellante contrari ai doveri coniugali, essendo stata altresì documentata dalla stessa parte appellata la sussistenza, nel periodo dal 2018 alla primavera 2022, di molti momenti di vita comune tra i coniugi a riprova della non anteriorità della rottura della comunione di vita coniugale rispetto alle menzionate condotte del marito.
La decisione del primo giudice va quindi interamente confermata. pag. 4/5 6. Le spese processali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, in tale grado non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 724/2025 del
Tribunale di Vicenza pubblicata l'11/05/2025 e notificata il 13/05/2025;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.211, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione terza, in data 23/10/2025.
La Consigliera rel. e est. La Presidente
IN CI TA Rigoni
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