TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 4406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4406 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 14735/2023 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Corso Parte_1 C.F._1
Vinzaglio n. 12, presso e nello studio dell'avv. Davide De Pasquale, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
- contro –
P.I. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 194, presso e nello studio dell'avv. Luca Procacci, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA
- e
contro
-
residente in [...], Corso Regina Margherita n. 240 Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE–
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 195/23 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 24.01.2023 nel proc. n. 15615/19 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in riforma della sentenza n. 195/2023 del Giudice di
Pace di Torino, pubblicata in data 24.01.2023 Nel merito: Accertare e dichiarare che il pagina 1 di 23 sinistro, oggetto del presente giudizio, avvenuto a Torino, in data 23.05.2017, si è verificato per fatto e colpa esclusivi del signor e per l'effetto, Controparte_2
Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pronto ed immediato pagamento in favore del signor , della Parte_1 somma di Euro 1.587,14, così determinata sulla base dell'espletata CTU, alle cui conclusioni parte appellante ha aderito in punto quantificazione invalidità permanente e temporanea: - I.P. 1,5%, anni 46 al momento del sinistro: Euro 1.142,74, - I.T.P. al
50% 5 giorni: Euro 126,96 -I.T.P. al 25% 25 giorni: Euro 317,44 Oltre al rimborso delle spese mediche documentate pari ad Euro 1.337,00 ed alle spese di consulenza tecnica di parte pari ad Euro 366,00, per un totale complessivo dovuto pari ad Euro 3.290,14, oltre ad interessi ex art. 1284 iv co. c.c. e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì della domanda e sino al soddisfo. Porre definitivamente a carico esclusivo ed integrale di parte convenuta le spese di C.T.U. Condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle spese legali relative sia al presente grado di giudizio d'appello, come da nota spese depositata in data 23.09.2025, sia al giudizio in primo grado, incluse quelle della fase stragiudiziale, oltre esposti, rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A., come da nota spese del
22.11.2021 agli atti”.
Per parte appellata:
“Voglia Giudice adito in funzione di appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Nel merito: In via principale: Respingere ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con il favore delle spese di lite. In via di estremo subordine: Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, Con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.6.2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio e avanti Controparte_2 Controparte_1 al Giudice di Pace di Torino, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro così descritto: in data 23.05.2017, alle ore 12.00 circa, il sig.
[...]
, conducente e proprietario della vettura Peugeot targata ES623DG, assicurato Pt_1
pagina 2 di 23 per la RCA presso la mentre stava percorrendo Via Piria, in Controparte_1
Torino, giunto all'altezza di Via Principessa Clotilde, è stato urtato dall'autovettura Fiat
Panda tg BB, assicurata presso la di proprietà e condotta Controparte_3 da il quale, provenendo dalla Via Principessa Clotilde in direzione Controparte_2
Corso Regina Margherita, ha omesso di dare la dovuta precedenza all'attore urtandolo lungo la fiancata sinistra.
Parte attrice ha sostenuto la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista attesa la dinamica del sinistro descritta, confermata dallo stesso conducente in sede di compilazione e sottoscrizione del modello CAI;
ha riferito che in conseguenza del sinistro, oltre ai danni al veicolo, ha riportato una distorsione e distrazione del rachide cervicale per cui è stata prescritta terapia farmacologica, supporto del collare, ciclo di fisioterapia poi eseguito presso lo studio di fisioterapia Albanesi;
dopo essersi sottoposto a visita medico legale gli è stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 3% e una malattia da lesione di 20 giorni a parziale massima e 20 giorni a parziale minima;
ha riferito aver sostenuto spese mediche per € 1.152,00 e spese di consulenza medico legale paria a € 185,00.
Il sig. ha dichiarato di aver inviato richiesta risarcitoria dapprima a Pt_1 [...]
e poi alla la quale ha dato CP_4 Controparte_3 Controparte_1 riscontro negativo a tale istanza in ragione degli esiti degli accertamenti svolti dal proprio investigatore, da cui è emerso il disconoscimento, da parte di , Controparte_2 dell'auto del sig. come mezzo coinvolto nel sinistro. Inutile è risultata, altresì, la Pt_1 richiesta di stipulazione di convenzione di negoziazione assistita inviata a
[...]
CP_1
Ha, infine, concluso chiedendo di accertare la responsabilità del sinistro in capo a e di condannare in quanto compagnia Controparte_2 Controparte_1 dell'attore al risarcimento di tutti i danni fisici patiti dallo stesso e Parte_1 quantificati in € 4.373,82.
Si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1 ricostruzione della dinamica descritta in atto di citazione a fronte degli accertamenti compiuti dal proprio fiduciario in ordine alla reale verificazione del sinistro o comunque pagina 3 di 23 alla verificazione dello stesso con le modalità descritte dall'attore; ha contestato il valore probatorio del modulo CAI;
ha ritenuto non assolto lo specifico onere probatorio incombente su controparte;
ha richiamato il contenuto della relazione investigativa della
SS Investigazioni dando rilievo alle incongruenze nelle dichiarazioni delle parti coinvolte nel sinistro e al disconoscimento del veicolo attoreo da parte del sig. ; CP_2 ha dato atto della mancata perizia sul veicolo del convenuto in quanto radiato e demolito, nonché dell'esistenza di pregressi sinistri in cui era stato coinvolto il veicolo attoreo ed a seguito dei quali non vi è prova che lo stesso fosse stato riparato a regola d'arte.
Ha, quindi, contestato la riconducibilità del danno fisico al sinistro e, conseguentemente, la quantificazione del danno operata da controparte anche a fronte della diversa valutazione stimativa condotta dal proprio fiduciario. Infine, ha disconosciuto i rilievi fotografici prodotti dall'attore al doc. 11, ha contestato la debenza delle spese legali stragiudiziali, della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme liquidate.
Ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, di contenere l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato.
Visto il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti di il Giudice ha rinviato la causa al fine di consentire la rinotifica Controparte_2 dell'atto; nonostante la successiva nuova notifica, non si è Controparte_2 costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la sua contumacia.
In corso di causa è stato ammesso l'interrogatorio formale di
[...] ed è stato escusso un teste di parte attrice;
ritenuta la causa matura per la CP_2 decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 195/2023 del 24.01.2023 il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto non provato che il sinistro si fosse verificato con la dinamica descritta in atto di citazione e nel modello CAI.
Ha quindi rigettato la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della compagnia convenuta e compendiandole tra l'attore e il convenuto contumace.
pagina 4 di 23 Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 pronuncia di primo grado per i seguenti motivi:
. errata interpretazione ed erronea applicazione della norma di legge, per ritenuta insussistenza della prova circa l'avvenimento storico del sinistro e la sua dinamica;
in particolare, errata valutazione del modulo CAI, con riferimento alla mancanza del grafico in quanto il modello comunque riportava luogo, data, ora del sinistro, i dati delle parti coinvolte e dei veicoli, l'indicazione dei danni riportati degli stessi, la circostanza che il sig. non avesse rispettato il segnale di precedenza ivi CP_2 esistente;
. errato valore probatorio attribuito al modulo CAI con riferimento alla asserita compilazione da parte di terzi in quanto il sig. non ha mai disconosciuto la CP_2 propria sottoscrizione apposta al modulo;
. errata interpretazione e valenza giuridica attribuita alle dichiarazioni di
[...]
e della teste , posto che le dichiarazioni rilasciate in CP_2 Testimone_1 sede di interrogatorio formale, assumono valore di piena prova solo quando sfociano in una confessione a sé sfavorevole come l'aver dichiarato di non aver concesso la dovuta precedenza al sig. mentre la teste non era presente al momento Pt_1 Testimone_1 del sinistro;
le affermazioni secondo cui il veicolo coinvolto nel sinistro fosse un furgone bianco sono smentite dalle fotografie di cui al doc. 11 di parte attrice odierna appellante;
. omesso raccordo del contenuto del modulo CAI e delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria con le fotografie prodotte sub. doc. 11 da parte attrice odierna appellante;
. violazione dell'art. 113 C.P.C. in tema di pronuncia secondo diritto.
Ha concluso chiedendo, in via istruttoria, l'espletamento della CTU medico legale e, nel merito, la riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, con la Controparte_2 condanna della a corrispondere all'attrice la somma di Controparte_1
€ 3.498,90 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione monetaria,
pagina 5 di 23 nonché spese legali relative sia al grado d'appello, sia al primo grado, incluse quelle della fase stragiudiziale.
Contumace il convenuto si è costituita nel giudizio di Controparte_2 appello la contestando le argomentazioni attoree e Controparte_1 sottolineando l'inesistenza di alcun vizio motivazionale o contraddizione o omissione tale da giustificare una riforma del provvedimento impugnato.
La compagnia assicurativa ha ribadito che l'istruttoria svolta in primo grado ha confutato la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dall'attore; ha richiamato gli esiti dei suoi accertamenti svolti ante causam e, ponendo in evidenza le incongruenze emerse in tale sede e il disconoscimento delle fotografie del veicolo attoreo, ha ribadito l'impossibilità di riconoscere alcun risarcimento a parte appellante.
Ha condiviso la valutazione del Giudice di Pace di non attribuire valore probatorio al modulo CAI in quanto, oltre ad essere incompleto, il convenuto lo ha sottoscritto senza verificare quanto già ivi annotato da terzi estranei e non presenti al sinistro.
Ha, infine contestato la riconducibilità del danno fisico lamentato dall'appellante rispetto alla dinamica del sinistro, nonché la quantificazione dei danni operata ritenendolo esagerata.
Ha concluso chiedendo nel merito, in via principale, il rigetto della domanda di parte appellante con conseguente conferma della sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite;
in via subordinata, ha chiesto di contenere l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato con compensazione delle spese di lite.
In corso di causa è stata disposta l'acquisizione agli atti, in formato cartaceo, delle fotografie già prodotte in primo grado nel fascicolo telematico, per una miglior comprensione di quanto ivi ritratto;
all'esito, è stata disposta ed espletata CTU medico legale sulla persona dell'attore; quindi, verificata l'indisponibilità delle parti al raggiungimento di un accordo transattivo, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., terminata la quale, la causa è stata trattenuta in decisione.
********
L'appello è fondato.
pagina 6 di 23 Parte appellante si duole della decisione del giudice di prime cure che ha rigettato la richiesta risarcitoria in quanto “i fatti oggetto della domanda attorea, oltre che sforniti di prova, risulta provato che non si sono verificati con le modalità così dedotte in citazione” (sent. 195/2023, Giudice di Pace di Torino).
In particolare, l'appellante ha ritenuto che il Giudice di Pace avesse errato con ER riferimento alla valenza probatoria attribuita al alla interpretazione e valenza giuridica attribuita alle dichiarazioni del convenuto e della teste Controparte_2
; nonché all'omesso raccordo del contenuto del modulo CAI e delle Testimone_1 summenzionate dichiarazioni rese in sede istruttoria con le fotografie prodotte sub. doc.
11 dall'attore.
Si ritiene di dover analizzare congiuntamente tutti i motivi di doglianza di parte appellante, involgendo gli stessi la valutazione del compendio probatorio effettuata dal giudice di prime cure.
********************
Ora, il sig. ha prodotto in giudizio il modulo CAI, sottoscritto dai due Pt_1 conducenti dei veicoli coinvolti, in cui il sig. (proprietario e conducente del CP_2 veicolo Fiat Panda) si è assunto la responsabilità del sinistro.
In merito al valore probatorio di tale documento, ancora recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato” (cfr. Cass.
n.15431/2024, conf. Cass. Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017).
pagina 7 di 23 Peraltro, in merito alla prova contraria cui è gravato l'assicuratore, la Suprema
Corte ha chiarito che “tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. Sentenza n. 14599 del 12/07/2005).
Inoltre, è stato ritenuto che “Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale - effettuata ai sensi dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n.
857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 - siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita l'efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato” (cass. Sez. 3, Sentenza
n. 13019 del 31/05/2006, conf. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007).
In altri termini, affinché il modulo di constatazione amichevole di incidente determini un'inversione dell'onere della prova in capo alla Compagnia assicurativa, investendola della prova contraria atta a confutare l'esistenza e le modalità di verificazione del sinistro risultanti dai dati ivi riportati, è necessario che il predetto modulo sia compilato in modo da rendere comprensibile la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità e ciò in linea con la finalità perseguita dalla sua previsione (vale a dire porre l'assicuratore nelle condizioni di procedere eventualmente alla liquidazione stragiudiziale del danno, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017).
Infine, “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024, conf. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8451 del 27/03/2019).
Nel caso di specie, il modulo CAI agli atti (cfr. doc. B.b.1 fasc. appellante), effettivamente, difetta del grafico dell'incidente.
pagina 8 di 23 Il Giudice di prime cure, sul punto, ha dichiarato “il modulo risulta privo del grafico al momento dell'incidente, quindi, risulta del tutto omessa la rispettiva percorrenza dei veicoli, elemento essenziale per determinare la responsabilità dell'occorso”.
Va tuttavia rilevato come il grafico in questione assolva alla funzione di illustrare visivamente la dinamica dell'incidente, mostrando la posizione dei veicoli e la loro direzione di marcia al momento dell'impatto, per meglio stabilire le responsabilità dell'occorso in capo ai conducenti.
Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono dubbi in ordine alla dinamica del sinistro ed alla relativa responsabilità.
Infatti, il modello CAI risulta completo con riferimento al luogo e tempo del sinistro, ai dati relativi ai conducenti nonché proprietari dei veicoli coinvolti, ai mezzi ed alle rispettive coperture assicurative;
lo stesso è inoltre sottoscritto tanto dal sig. Pt_1 quanto dal sig. CP_2
Inoltre, pur difettando della rappresentazione grafica dello scontro, nella sezione
“osservazioni” riferita al veicolo B (Fiat Panda tg BB di ) è Controparte_2 riportata la dichiarazione del sig. “Non davo precedenza, ho torto”. CP_2
Il sig. sentito nel giudizio di primo grado, in sede di Controparte_2 interrogatorio formale, ha confermato che, giunto all'altezza di Via Principessa Clotilde, ha urtato l'altro veicolo nella fiancata sinistra e sul punto ha dichiarato: “sì è vero, non ho dato la precedenza. Io ero solo in macchina. Mi sono distratto perché mia figlia in quel periodo era bullizzata a scuola … Si è vero ci siamo fermati ed abbiamo compilato il
CID sul momento … Confermo che avevo torto…”.
Ora, deve anzitutto chiarirsi come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale cui non vi ragione di discostarsi, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale (cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la legge stessa ò espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell'assicuratore del responsabile), la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di pagina 9 di 23 constatazione amichevole del sinistro (c.d. modulo C.A.I.), non abbia valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma debba essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr.
Cass. Sez. U. 05/05/2006, n. 10311 conf. Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud.
19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8980, conf. Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, (ud.
23/05/2019, dep. 22/10/2019), n.26975, conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13019 del
31/05/2006).
Tale "libero apprezzamento", sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato (Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep.
15/05/2020), n.8980, conf. Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep.
22/10/2019), n.26975).
Nel caso di specie, deve attribuirsi rilievo tanto alla circostanza che il sig. abbia reso dichiarazioni convergenti con riferimento a quanto indicato nel CP_2 modulo C.A.I. rispetto a quanto riferito in udienza sulla propria condotta violativa delle prescrizioni del codice della strada, quanto al fatto che i fotogrammi prodotti in atti consentano di apprezzare i danni riportati dai veicoli coinvolti i quali appaiono icto oculi compatibili con un tamponamento;
danni peraltro indicati anche nello stesso modulo
CAI.
Si abbia invero riguardo ai fotogrammi (doc. 11 fasc. parte , poi riversati Pt_1 nel presente giudizio nell'originale cartaceo, ove sono ritratti la fiat Panda di colore nero targata BB (di proprietà e condotta dal sig. con vistose ammaccature CP_2 sul cofano anteriore e il veicolo Peugeot grigio targato S6 (di proprietà e condotto dal sig. , il quale, parcheggiato poco oltre, reca delle ammaccature sulla fiancata Pt_1 sinistra, lato guidatore.
Peraltro, le ammaccature presenti sulla fiancata del veicolo attoreo sono altresì riprodotte nei loro particolari, nei fotogrammi allegati alla relazione della SS
Investigazioni che ha condotto l'indagine investigativa iniziale per conto della Compagnia
pagina 10 di 23 (doc. 2 fasc. poi riprodotta in originale cartaceo nel presente giudizio Controparte_5
d'appello).
A ciò si aggiunga che non possa esservi dubbio in merito al fatto che le auto coinvolte siano proprio quella del sig. e quella del sig. come poc'anzi CP_2 Pt_1 descritte, posto che i dati dei veicoli sono correttamente riportati nel modello CAI agli atti e sono coincidenti con quelli perfettamente evincibili – quanto ai modelli, colore e targhe - dai fotogrammi prodotti in giudizio.
Proseguendo con la disamina della decisione di primo grado in relazione alle doglianze di parte appellante occorre dare atto di quanto ulteriormente statuito dal
Giudice di Pace il quale ha affermato: “[…] oltre all'incompletezza della sua compilazione, il modulo CAI risulta privo di valore probatorio anche in quanto il convenuto ha apposto la propria firma sul medesimo senza verificare quanto in esso già annotato da soggetti terzi estranei e non presenti al sinistro e, dunque, non può rivestire la qualità di dichiarazione di scienza che la legge gli attribuisce”, ciò in ragione del fatto che “è pacifico che il modulo è stato compilato dai conducenti dei carri attrezzi intervenuti sul luogo del sinistro dopo che questo è avvenuto, come risulta dalle dichiarazioni dei testi e dello stesso convenut ”. Controparte_2
Tali asserzioni troverebbero fondamento nelle dichiarazioni rese in corso del giudizio di primo grado da e dalla IE, escussa quale teste, Controparte_2
. Quest'ultima, in particolare, ha dichiarato “Sono arrivati dei carri Testimone_1 attrezzi e mi hanno chiesto se compilavo il foglio e io ho detto che non ero in grado di compilarlo, in quel momento mio marito era in ambulanza”; esibitogli il modulo CAI compilato la teste ha, inoltre, dichiarato: “Questo foglio è stato compilato da colui che guidava il carro attrezzi. Poi io l'ho portato in ambulanza e mio marito l'ha firmato”. ER
in sede di interrogatorio formale, sul modulo ha Controparte_2 riferito “…non ricordo chi l'ha compilato”.
Ebbene tale ultima affermazione deve essere valutata considerando anche il resto della deposizione del convenuto contumace che, durante l'interrogatorio formale, ha ribadito: “è vero. Ci siamo fermati e abbiamo compilato il CAI sul momento”; esibitogli il pagina 11 di 23 modello CAI in questione ha dichiarato: “[…] Riconosco la mia firma sul modulo CAI, non ricordo chi l'ha compilato. La firma l'ho apposta sul momento”.
Emerge, per sua stessa ammissione, che il modulo di costatazione amichevole sia stato sottoscritto da che, anche in sede di interrogatorio formale, Controparte_2 egli non ha mai disconosciuto la firma apposta su tale documento.
Notoriamente, con la sottoscrizione di un documento, il firmatario si assume la paternità di quanto dichiarato e attribuisce la provenienza delle dichiarazioni a sé stesso. La firma, attesta che il firmatario è l'autore del documento o che quanto meno ne condivide il contenuto, conferendogli valore probatorio fatto salvo l'eventuale disconoscimento.
A ciò si aggiunga che con specifico riferimento al modulo di constatazione amichevole, l'art. 143 d.lgs. 209/2005 che lo disciplina, non prevede alcun obbligo specifico di riempimento né contestuale al sinistro né di pugno da parte dei soggetti direttamente coinvolti, richiedendo – al fine di dispiegare il valore probatorio di presunzione iuris tantum contro la Compagnia assicurativa – esclusivamente la sottoscrizione congiunta da parte dei conducenti/proprietari dei veicoli coinvolti.
Dunque, anche qualora il modulo fosse stato effettivamente compilato da soggetti terzi, avrebbe dovuto verificare che quanto dichiarato Controparte_2 corrispondesse al vero poiché sottoscrivendolo, egli ha fatto proprie le dichiarazioni ed i dati ivi riportati, oltretutto, senza mai, neppure in seguito, disconoscere la propria sottoscrizione apposta in calce.
Né infine può dubitarsi della veridicità della dichiarazione riportata nel modello
CAI con riferimento alla dinamica del sinistro (laddove, come sopra nella sezione
“osservazioni” riferita al veicolo B (Fiat Panda tg BB di ) è Controparte_2 riportata la dichiarazione del sig. “Non davo precedenza, ho torto”), posto CP_2 che il sig. ebbe a confermarla in sede di interrogatorio formale avanti al CP_2 giudice di prime cure.
In ragione dei suesposti rilievi, ritiene questo giudice che la sentenza di primo grado abbia errato nell'escludere valore probatorio al modello CAI prodotto in atti e, conseguentemente nell'escludere rilievo decisivo all'ammissione di responsabilità nella pagina 12 di 23 causazione del sinistro ivi manifestata e successivamente ribadita in giudizio dal sig.
Controparte_2
*******************
Occorre, ora, prendere in esame l'aspetto più controverso della vicenda, ossia quello relativo all'individuazione dei veicoli coinvolti nel sinistro, alla luce delle incongruenze emerse dall'istruttoria orale condotta in primo grado.
Il Giudice di Pace nella motivazione della sentenza ha affermato: “l'unica prova orale è costituita dall'interrogatorio formale del convenuto contumace, il quale, benché abbia riconosciuto di essere stato coinvolto in un sinistro nel luogo, nella data e con le modalità indicate in atto di citazione, non ha riconosciuto il veicolo contro il quale è andato a collidere e, anzi, ha indicato un preciso diverso veicolo”.
La Compagnia appellata, nel suo atto costitutivo, ha richiamato l'esito dell'attività investigativa svolta dalla SS Investigazioni (doc. n. 2 fascicolo di primo grado convenuto) in particolare le affermazioni del sig. il quale, sentito sui fatti, ha Pt_1 dichiarato di essere stato tamponato da “un veicolo Fiat Panda rossa”; ha poi evocato le dichiarazioni rese da il quale ha affermato che “all'improvviso Controparte_2 giunto all'intersezione con Via Pria alla mia destra sopraggiungeva un veicolo, furgone bianco, grosso condotto da un uomo solo, al quale io omettevo di dare la precedenza perché distratto e quindi con la mia parte anteriore impattavo contro il suo lato sinistro sul piantone centrale;
ha infine precisato che in quell'occasione Controparte_2 presa visione delle fotografie del veicolo Peugeout Partner di le ha Parte_1 disconosciute.
Dunque, l'incongruenza in ordine ai veicoli coinvolti nel sinistro e il mancato riscontro delle fotografie del veicolo attoreo da parte del sig. hanno indotto la CP_2
Compagnia a rigettare le richieste risarcitorie dell'attore.
Occorre precisare che il disconoscimento del veicolo è avvenuto Controparte_6 anche in sede di interrogatorio formale quando il sig. ha dichiarato “Si è vero CP_2 ma il veicolo non era una Peugeout. Era un furgone bianco vecchio più di venti anni.
L'uomo che lo guidava era un imbianchino vestito da lavoro”; esibitagli la relazione scritta prodotta nella relazione investigativa ha dichiarato: “Confermo che avevo torto pagina 13 di 23 ma io quella macchina non l'ho mai vista. Ribadisco che era un furgone molto grande”; dopo aver visto le fotografie della Peugeot Partner ha ribadito: “Non era questa, era un furgone bianco e grosso”.
La teste , sentita sul punto, ha dichiarato: “Io non ero presente al Testimone_1 sinistro […] il veicolo di mio marito era già stato spostato verso il marciapiede. L'altro veicolo era di fronte, dall'altro lato della strada ed era un veicolo grande da lavoro di colore bianco. L'unica cosa che ho visto è che il signore che era presente è andato ad aprire le porte laterali del suo mezzo, un furgoncino, porte che si aprono in modo scorrevole. […] non so se i veicoli sono stati portati via dai carri attrezzi. Il nostro veicolo lo abbiamo lasciato sul posto”.
Esibitele le fotografie prodotte dalla parte attrice, con riferimento a quella denominata A, ha affermato: “riconosco la macchina di mio marito incidentata e la mia presenza. Ribadisco che il furgone era dal lato opposto della strada”; con riferimento alla fotografia B ha riferito: “io non ricordo cosa c'era davanti alla macchina di mio marito. Ricordo solo il furgone bianco e il signore che è andato ad aprire e chiudere le porte scorrevoli”, ed ancora “non ricordo chi sia il ragazzo a fianco a me che vedo nella fotografia. Ribadisco ancora che il furgone da lavoro era dal lato opposto della strada, mi sembra di avere visto dei bidoni di vernice sul medesimo”.
Il Giudice di Pace ha ritenuto le dichiarazioni del convenuto e della testimone collimanti, attendibili e congruenti con la documentazione in atti valorizzando l'aspetto secondo cui dalla relazione investigativa era emerso che “l'attore risulta titolare di Pt_1 impresa individuale che ha per oggetto l'attività di “tinteggiatura e posa in opera di vetri”, come emerge dall'estratto di visura camerale riportato nella relazione”, elemento che “corrobora quanto riferito dalla testimone e dal convenuto”.
Ora, in merito alle incongruenze emerse in ordine all'individuazione dei veicoli coinvolti nel sinistro, non si ritiene di poter aderire alle valutazioni formulate dal Giudice di prime cure.
Occorre considerare che nel modulo di constatazione amichevole in atti (doc. n. 1 attore- doc. n. B.b.1 parte appellante) i veicoli A e B sono rispettivamente indicati come
“Peugeot Partner tg ES 623 JG” e “Fiat Panda tg BB 247 LW”; come sopra già chiarito,
pagina 14 di 23 tale documento è stato sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, dunque, anche da che non ha mai disconosciuto la sua firma. Controparte_2
Vanno poi considerate le fotografie prodotte come doc. 11 da parte attrice nel processo di primo grado e acquisite in formato cartaceo nel procedimento di appello.
In tali fotogrammi si vedono il veicolo Fiat Panda di colore nero tg BB 249 LW di e il veicolo Peugeot tg ES 623 JG di;
nelle Controparte_2 Parte_1 immagini è altresì ritratta anche , come da lei confermato all'udienza Testimone_1 tenutasi innanzi al Giudice di Pace il 04.07.2022.
Nei predetti fotogrammi non risulta alcuna evidenza del furgone bianco che, secondo l'appellato contumace e sua IE , sarebbe stato il veicolo Testimone_1 antagonista incidentato e che secondo la testimone, al suo arrivo, era situato sul lato opposto della carreggiata rispetto all'auto del marito.
Al contrario, la disamina dell'ulteriore documentazione in atti corrobora la circostanza secondo cui il veicolo di , attinto nella fiancata sinistra dalla Parte_1
Fiat Panda di fosse proprio la Peugeot tg ES 623 JG e non un Controparte_2 furgone bianco.
In particolare, il veicolo sul quale è stata fatta perizia da per conto ERona_2 di è indicato come “Peugeot Partner B9 […] furgonato” targato ES Controparte_1
623 JG” di colore grigio;
inoltre, le fotografie relative a tale perizia mostrano proprio tale veicolo con visibili danni alla fiancata sinistra, dunque, compatibili con l'incontestata dinamica del sinistro (cfr. pagg. da 11 e ss. “fascicolo I grado II parte” allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello).
A ciò si aggiunga che non può esservi dubbio che il soggetto ritratto nella foto A
(doc. 11) a fianco della sig.ra fosse proprio l'odierno appellante, sia in Testimone_1 quanto la stessa teste lo ha collocato sul luogo del sinistro (“il signore che era presente
è andato ad aprire le porte laterali del suo mezzo”), sia inoltre perché è visibile una parte del giubbotto da lavoro che, sulla schiena, reca la scritta “Ditta Bova” e sia infine, posto che la teste ha ricordato di aver visto “dei bidoni di vernice” sul veicolo attoreo, dunque riferibili all'esercizio dell'attività di “tinteggiatura” esercitata dall'impresa del sig.
Pt_1
pagina 15 di 23 Inoltre, si ritiene ragionevole ipotizzare che lo spavento che il sinistro ha provocato, in particolare, nel convenuto e nella di lui IE (essendo stato il sig.
da un'ambulanza e rinvenuto dalla consorte sanguinante al volto), Parte_2 abbia indotto gli stessi a fornire una descrizione del veicolo antagonista (“furgone bianco grande”) probabilmente frutto di un errore della memoria o di un falso ricordo, posto che al di là del colore del veicolo effettivamente incompatibile con quello attoreo, le ulteriori caratteristiche indicate dalla teste avanti al giudice di prime Testimone_1 cure, depongono nel senso che la collisione sia avvenuta contro un veicolo commerciale, aventi portelloni scorrevoli (cfr. dich. teste “il signore che era presente è andato ad aprire le porte laterali del suo mezzo, un furgoncino, porte che si aprono in modo scorrevole … il signore è andato ad aprire e chiudere le porte scorrevoli”), qual è appunto il mezzo Peugeot Partner del sig. (cfr. fotogrammi allegati alla relazione Pt_1 investigativa SS).
Dalla disamina del compendio probatorio nel suo complesso considerato, dunque, deve ritenersi provato che il 23.05.2017, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in atti, alla guida della sua Fiat Panda nera tg BB 249LW, Controparte_2 omettendo di dare la dovuta precedenza, ha urtato nella fiancata sinistra il veicolo
Peugeot Partner tg ES 623 DG di e non un furgone bianco di cui non vi Parte_1
è alcuna evidenza.
Per le considerazioni tutte che precedono, in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata deve essere riformata, addivenendosi alla condanna di
[...]
al risarcimento dei danni patiti da nel sinistro per Controparte_1 Parte_1 cui è causa.
*************
Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate dall'attore, il quale ha chiesto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche riportate – danno permanente e danno temporaneo -, nonché del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute.
pagina 16 di 23 Viene, in primo luogo, in esame la relazione medico legale depositata dal CTU nominato in giudizio, il quale, analizzata la documentazione medica prodotta e visitato il periziando, nel contraddittorio con le parti, ha così risposto ai quesiti formulati:
. dal sinistro è derivato al sig. “trauma distrattivo del rachide cervicale”; Pt_1
. dalla lesione riportata “è derivata invalidità temporanea biologica valutabile in complessivi giorni 30 (trenta), di cui 5 (cinque) a parziale al 50% e 25 (venticinque) a parziale al 25%. Invalidità lavorativa specifica di giorni (cinque) a totale”;
. “Sono derivati postumi di invalidità permanente che, tenuto conto della documentazione clinica e radiografica di pronto soccorso e dell'obiettività attuale possono essere accolti in un Grado II WAD con conseguente danno biologico permanente valutabile in misura dell'1-2% (uno-duepercento), senza conseguenze sulle funzioni vitali su cui si estrinseca l'efficienza psico-fisica del soggetto in esame”;
. “La durata dell'invalidità temporanea ed i postumi permanenti non sono ascrivibili, in alcuna misura, a precedenti morbosi e/o a prestazioni mediche (diagnostiche o terapeutiche) effettuate senza la dovuta diligenza e perizia professionale”;
. sull'uso della cintura di sicurezza: “Trattandosi di traumatismo cervicale, estrinsecatosi per di più con meccanismo traumatico in senso latero-laterale, si ritiene che la lesione riportata sia compatibile con il corretto uso delle cinture di sicurezza”;
. l'inabilità lavorativa specifica è stata di cinque giorni a totale. I postumi permanenti non incidono sull'attuale attività lavorativa di artigiano edile;
. per quanto riguarda le spese mediche posto che “il soggetto in esame è stato assistito dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono in atti ricevute di spese mediche relative a: 1)
Visita specialistica fisiatrica (ricevuta n. 281 rilascia dal dott. il ERona_3
12.06.2017: € 150,00); 2) Ciclo di terapia fisica (ricevuta n. 164 rilasciata dallo Studio
Albanese il 28.07.2017: € 1.002,00); 3) Visita e relazione medico legale (parcella n. 265 rilasciata dalla dott.ssa in data 04.10.2017: € 185,00). Le prime due ERona_4 spese sono prive di alcuna documentazione clinica quanto a referto di visita e calendario delle prestazioni. La terza si riferisce a prestazione non squisitamente clinica e pertanto non può essere espresso parere certo sulla rimborsabilità. Non si rileva pertanto la pagina 17 di 23 necessità di spese mediche future direttamente riconducibili ai postumi del sinistro de quo”.
Inviata la bozza di relazione alle parti, il CTU ha dato atto delle osservazioni mosse dal dott. , consulente di parte appellata, il quale ha comunicato ERona_5 di “di poter concordare esclusivamente una “quantificazione di danno biologico dell'1%, con finalità conciliativa “con temporanea biologica di 5 gg al 50% e 25 gg al 25%.”; alcuna osservazione è stata avanzata dal CTP di parte appellante. Alla luce di ciò il CTU, ribadito di aver individuato il danno biologico permanente in una fascia valutativa dall' 1 al 2%, ha rimesso la decisione definitiva al Giudice.
Alle conclusioni formulate dal CTU si ritiene di aderire in quanto congrue e sufficientemente motivate e, comunque, assunte nel contraddittorio tecnico tenendo conto delle osservazioni dei consulenti di parte.
Con specifico riferimento all'entità del danno biologico, questo Giudice ritiene di riconoscere una percentuale pari al 1,5%, data dalla media tra la fascia valutativa dall' 1 al 2% indicata dal CTU.
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, appare opportuno ricordare che in base ai principi dettati dalla ormai nota pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e il secondo va riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005 - quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito” - non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 c.c. .
pagina 18 di 23 Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attore non superano il
9%, trovano applicazione i parametri dettati dall'art. 139 del Dlgs. n. 209/2005, aggiornati al D.M. 18.07.2025, vertendosi in materia di circolazione di veicoli.
In base a tali tabelle il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 1.5% (media tra 1% e 2%) e l'età del danneggiato dal momento del sinistro (46 anni), deve essere liquidato in € 1.263,98 cui va aggiunto l'importo complessivo di € 491,58 per invalidità temporanea (dato dalla somma di €
140,45 per ITP 5 giorno al 50%, € 351,13 per ITP 25 giorni al 25 %), così per complessivi € 1.755,56.
Tali somme sono liquidate all'attualità.
Nulla è stato chiesto, né tantomeno allegato in punto riconoscimento del danno morale.
A questo punto occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
pagina 19 di 23 Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice, odierna appellante.
Vengono poi in esame le spese mediche e di cura sostenute dall'attore.
Il CTU, dopo aver richiamato le ricevute di spese mediche in atti (ricevuta n. 281 rilascia dal dott. per visita specialistica fisiatrica il 12.06.2017: € 150,00; ERona_3 ricevuta n. 164 per ciclo di terapia fisica rilasciata dallo Studio Albanese il 28.07.2017: €
1.002,00; visita e relazione medico legale parcella n. 265 rilasciata dalla dott.ssa
[...] in data 04.10.2017: € 185,00) ha precisato che “Le prime due spese sono Per_4 prive di alcuna documentazione clinica quanto a referto di visita e calendario delle prestazioni. La terza si riferisce a prestazione non squisitamente clinica e pertanto non può essere espresso parere certo sulla rimborsabilità. Non si rileva pertanto la necessità di spese mediche future direttamente riconducibili ai postumi del sinistro de quo”.
Occorre chiarire che dalla disamina della documentazione in atti, in particolare della relazione di SS Investigazioni, è possibile riscontrare a pag. 33 (vedi doc. n. 2 fascicolo convenuto primo grado- vedi fascicolo I grado I parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello) la foto del referto della visita fisiatrica eseguita da il 29.05.2017 presso il dott. ; in atti (doc. B.b.4 Parte_1 ERona_3 fascicolo parte appellante) è prodotta la fattura relativa a “visita specialistica fisiatrica del 29.05.2017” per un importo pari a € 150,00.
pagina 20 di 23 Si ritiene tale spesa sia, dunque, documentata e congrua, pertanto vada riconosciuta;
trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dal giorno dell'emissione della fattura (12.06.2017) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 180,90.
Parimenti documentata è la spesa di € 1.002,00 per ciclo di fisioterapia come da fattura n. 164 del 28.07.2017 in atti (cfr. doc. B.b.5 parte appellante); le prestazioni descritte nel documento fiscale risultano essere congrue e in linea con quelle prescritte dal dott. all'esito della visita fisiatrica del 29.05.2017 (a pag. 33 ERona_6 doc. n. 2 fascicolo convenuto primo grado- vedi anche fascicolo I grado I parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello).
Si ritiene, pertanto che debbano essere riconosciute a parte attrice, odierna appellante;
trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dal giorno dell'emissione della fattura (28.07.2017) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 1.208,41.
Vanno altresì riconosciute le spese sostenute dall'attore per la perizia medico legale ante causam pari ad € 185,00 (cfr. doc. n. B.b.6 fascicolo parte appellante) in quanto accertamento utile ai fini difensivi per formulare la richiesta risarcitoria;
trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dal giorno dell'emissione della fattura (4.10.2017) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 223,30.
Il danno patrimoniale così quantificato ammonta a € 1.612,61.
L'ammontare complessivo del danno patito dall'attore (€ 1.755,56+€ 1.612,61) ammonta a € 3.368,17, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
***************
Occorre a questo punto procedere alla regolamentazione delle spese di lite.
La riforma della sentenza impugnata, riferita alla causa R.G. n. 15615/19, impone di provvedere ex novo sulle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo pagina 21 di 23 presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. n. 5890/22, conf. Cass. n. 36395/21).
Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono poste a carico di
Controparte_1
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/14 come aggiornato dal DM n. 147/22, essendosi l'attività defensionale esaurita rispettivamente sotto la loro vigenza, (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto, oltre che dei soli esborsi documentati, del valore della causa (come determinato ai sensi dell'art. 5 TF), delle questioni trattate e dell'attività svolta, dell'attività stragiudiziale riferita all'introduzione della negoziazione assistita (per la sola fase di attivazione), nonché della nota spese depositata parte appellante: si ritiene di applicare i valori medi proporzionalmente ridotti, tenuto conto della bassa complessità dell'istruttoria e della definizione del giudizio appello ex art. 281 sexies c.p.c. senza il deposito di memorie conclusive.
Unitamente agli esborsi vengono riconosciute le spese sostenute dalla parte per il proprio CTP pari ad € 366,00 (cfr. parcella allegata alle note scritte sostitutive dell'udienza del 14.03.2025 da parte appellante).
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto dell'1.4.2025 sono poste, nei rapporti interni tra le parti, in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
195/2023 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 24.01.2023 nel proc. n.
15615/19 R.G.:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 3.368,17, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_1 saldo;
pagina 22 di 23 - condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in €
125,00 per esborsi (CU e marca) ed € 950,00 per compensi oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge e quanto al presente giudizio d'appello, in € 540 per esborsi
(CU marca e CTP) ed € 1.700,00 per compensi oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 250 per spese di negoziazione assistita, oltre accessori;
- pone in via definitiva le spese della CTU a carico di parte appellata
[...]
Controparte_1
Così deciso in Torino, il 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 14735/2023 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Corso Parte_1 C.F._1
Vinzaglio n. 12, presso e nello studio dell'avv. Davide De Pasquale, che lo rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
- contro –
P.I. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 194, presso e nello studio dell'avv. Luca Procacci, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA
- e
contro
-
residente in [...], Corso Regina Margherita n. 240 Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE–
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 195/23 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 24.01.2023 nel proc. n. 15615/19 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in riforma della sentenza n. 195/2023 del Giudice di
Pace di Torino, pubblicata in data 24.01.2023 Nel merito: Accertare e dichiarare che il pagina 1 di 23 sinistro, oggetto del presente giudizio, avvenuto a Torino, in data 23.05.2017, si è verificato per fatto e colpa esclusivi del signor e per l'effetto, Controparte_2
Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pronto ed immediato pagamento in favore del signor , della Parte_1 somma di Euro 1.587,14, così determinata sulla base dell'espletata CTU, alle cui conclusioni parte appellante ha aderito in punto quantificazione invalidità permanente e temporanea: - I.P. 1,5%, anni 46 al momento del sinistro: Euro 1.142,74, - I.T.P. al
50% 5 giorni: Euro 126,96 -I.T.P. al 25% 25 giorni: Euro 317,44 Oltre al rimborso delle spese mediche documentate pari ad Euro 1.337,00 ed alle spese di consulenza tecnica di parte pari ad Euro 366,00, per un totale complessivo dovuto pari ad Euro 3.290,14, oltre ad interessi ex art. 1284 iv co. c.c. e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì della domanda e sino al soddisfo. Porre definitivamente a carico esclusivo ed integrale di parte convenuta le spese di C.T.U. Condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle spese legali relative sia al presente grado di giudizio d'appello, come da nota spese depositata in data 23.09.2025, sia al giudizio in primo grado, incluse quelle della fase stragiudiziale, oltre esposti, rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A., come da nota spese del
22.11.2021 agli atti”.
Per parte appellata:
“Voglia Giudice adito in funzione di appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Nel merito: In via principale: Respingere ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con il favore delle spese di lite. In via di estremo subordine: Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, Con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.6.2019, ha Parte_1 convenuto in giudizio e avanti Controparte_2 Controparte_1 al Giudice di Pace di Torino, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro così descritto: in data 23.05.2017, alle ore 12.00 circa, il sig.
[...]
, conducente e proprietario della vettura Peugeot targata ES623DG, assicurato Pt_1
pagina 2 di 23 per la RCA presso la mentre stava percorrendo Via Piria, in Controparte_1
Torino, giunto all'altezza di Via Principessa Clotilde, è stato urtato dall'autovettura Fiat
Panda tg BB, assicurata presso la di proprietà e condotta Controparte_3 da il quale, provenendo dalla Via Principessa Clotilde in direzione Controparte_2
Corso Regina Margherita, ha omesso di dare la dovuta precedenza all'attore urtandolo lungo la fiancata sinistra.
Parte attrice ha sostenuto la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista attesa la dinamica del sinistro descritta, confermata dallo stesso conducente in sede di compilazione e sottoscrizione del modello CAI;
ha riferito che in conseguenza del sinistro, oltre ai danni al veicolo, ha riportato una distorsione e distrazione del rachide cervicale per cui è stata prescritta terapia farmacologica, supporto del collare, ciclo di fisioterapia poi eseguito presso lo studio di fisioterapia Albanesi;
dopo essersi sottoposto a visita medico legale gli è stato riconosciuto un danno biologico nella misura del 3% e una malattia da lesione di 20 giorni a parziale massima e 20 giorni a parziale minima;
ha riferito aver sostenuto spese mediche per € 1.152,00 e spese di consulenza medico legale paria a € 185,00.
Il sig. ha dichiarato di aver inviato richiesta risarcitoria dapprima a Pt_1 [...]
e poi alla la quale ha dato CP_4 Controparte_3 Controparte_1 riscontro negativo a tale istanza in ragione degli esiti degli accertamenti svolti dal proprio investigatore, da cui è emerso il disconoscimento, da parte di , Controparte_2 dell'auto del sig. come mezzo coinvolto nel sinistro. Inutile è risultata, altresì, la Pt_1 richiesta di stipulazione di convenzione di negoziazione assistita inviata a
[...]
CP_1
Ha, infine, concluso chiedendo di accertare la responsabilità del sinistro in capo a e di condannare in quanto compagnia Controparte_2 Controparte_1 dell'attore al risarcimento di tutti i danni fisici patiti dallo stesso e Parte_1 quantificati in € 4.373,82.
Si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1 ricostruzione della dinamica descritta in atto di citazione a fronte degli accertamenti compiuti dal proprio fiduciario in ordine alla reale verificazione del sinistro o comunque pagina 3 di 23 alla verificazione dello stesso con le modalità descritte dall'attore; ha contestato il valore probatorio del modulo CAI;
ha ritenuto non assolto lo specifico onere probatorio incombente su controparte;
ha richiamato il contenuto della relazione investigativa della
SS Investigazioni dando rilievo alle incongruenze nelle dichiarazioni delle parti coinvolte nel sinistro e al disconoscimento del veicolo attoreo da parte del sig. ; CP_2 ha dato atto della mancata perizia sul veicolo del convenuto in quanto radiato e demolito, nonché dell'esistenza di pregressi sinistri in cui era stato coinvolto il veicolo attoreo ed a seguito dei quali non vi è prova che lo stesso fosse stato riparato a regola d'arte.
Ha, quindi, contestato la riconducibilità del danno fisico al sinistro e, conseguentemente, la quantificazione del danno operata da controparte anche a fronte della diversa valutazione stimativa condotta dal proprio fiduciario. Infine, ha disconosciuto i rilievi fotografici prodotti dall'attore al doc. 11, ha contestato la debenza delle spese legali stragiudiziali, della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme liquidate.
Ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in via subordinata, di contenere l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato.
Visto il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti di il Giudice ha rinviato la causa al fine di consentire la rinotifica Controparte_2 dell'atto; nonostante la successiva nuova notifica, non si è Controparte_2 costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la sua contumacia.
In corso di causa è stato ammesso l'interrogatorio formale di
[...] ed è stato escusso un teste di parte attrice;
ritenuta la causa matura per la CP_2 decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 195/2023 del 24.01.2023 il Giudice di Pace di Torino ha ritenuto non provato che il sinistro si fosse verificato con la dinamica descritta in atto di citazione e nel modello CAI.
Ha quindi rigettato la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti della compagnia convenuta e compendiandole tra l'attore e il convenuto contumace.
pagina 4 di 23 Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 pronuncia di primo grado per i seguenti motivi:
. errata interpretazione ed erronea applicazione della norma di legge, per ritenuta insussistenza della prova circa l'avvenimento storico del sinistro e la sua dinamica;
in particolare, errata valutazione del modulo CAI, con riferimento alla mancanza del grafico in quanto il modello comunque riportava luogo, data, ora del sinistro, i dati delle parti coinvolte e dei veicoli, l'indicazione dei danni riportati degli stessi, la circostanza che il sig. non avesse rispettato il segnale di precedenza ivi CP_2 esistente;
. errato valore probatorio attribuito al modulo CAI con riferimento alla asserita compilazione da parte di terzi in quanto il sig. non ha mai disconosciuto la CP_2 propria sottoscrizione apposta al modulo;
. errata interpretazione e valenza giuridica attribuita alle dichiarazioni di
[...]
e della teste , posto che le dichiarazioni rilasciate in CP_2 Testimone_1 sede di interrogatorio formale, assumono valore di piena prova solo quando sfociano in una confessione a sé sfavorevole come l'aver dichiarato di non aver concesso la dovuta precedenza al sig. mentre la teste non era presente al momento Pt_1 Testimone_1 del sinistro;
le affermazioni secondo cui il veicolo coinvolto nel sinistro fosse un furgone bianco sono smentite dalle fotografie di cui al doc. 11 di parte attrice odierna appellante;
. omesso raccordo del contenuto del modulo CAI e delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria con le fotografie prodotte sub. doc. 11 da parte attrice odierna appellante;
. violazione dell'art. 113 C.P.C. in tema di pronuncia secondo diritto.
Ha concluso chiedendo, in via istruttoria, l'espletamento della CTU medico legale e, nel merito, la riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, con la Controparte_2 condanna della a corrispondere all'attrice la somma di Controparte_1
€ 3.498,90 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione monetaria,
pagina 5 di 23 nonché spese legali relative sia al grado d'appello, sia al primo grado, incluse quelle della fase stragiudiziale.
Contumace il convenuto si è costituita nel giudizio di Controparte_2 appello la contestando le argomentazioni attoree e Controparte_1 sottolineando l'inesistenza di alcun vizio motivazionale o contraddizione o omissione tale da giustificare una riforma del provvedimento impugnato.
La compagnia assicurativa ha ribadito che l'istruttoria svolta in primo grado ha confutato la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dall'attore; ha richiamato gli esiti dei suoi accertamenti svolti ante causam e, ponendo in evidenza le incongruenze emerse in tale sede e il disconoscimento delle fotografie del veicolo attoreo, ha ribadito l'impossibilità di riconoscere alcun risarcimento a parte appellante.
Ha condiviso la valutazione del Giudice di Pace di non attribuire valore probatorio al modulo CAI in quanto, oltre ad essere incompleto, il convenuto lo ha sottoscritto senza verificare quanto già ivi annotato da terzi estranei e non presenti al sinistro.
Ha, infine contestato la riconducibilità del danno fisico lamentato dall'appellante rispetto alla dinamica del sinistro, nonché la quantificazione dei danni operata ritenendolo esagerata.
Ha concluso chiedendo nel merito, in via principale, il rigetto della domanda di parte appellante con conseguente conferma della sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite;
in via subordinata, ha chiesto di contenere l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato con compensazione delle spese di lite.
In corso di causa è stata disposta l'acquisizione agli atti, in formato cartaceo, delle fotografie già prodotte in primo grado nel fascicolo telematico, per una miglior comprensione di quanto ivi ritratto;
all'esito, è stata disposta ed espletata CTU medico legale sulla persona dell'attore; quindi, verificata l'indisponibilità delle parti al raggiungimento di un accordo transattivo, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., terminata la quale, la causa è stata trattenuta in decisione.
********
L'appello è fondato.
pagina 6 di 23 Parte appellante si duole della decisione del giudice di prime cure che ha rigettato la richiesta risarcitoria in quanto “i fatti oggetto della domanda attorea, oltre che sforniti di prova, risulta provato che non si sono verificati con le modalità così dedotte in citazione” (sent. 195/2023, Giudice di Pace di Torino).
In particolare, l'appellante ha ritenuto che il Giudice di Pace avesse errato con ER riferimento alla valenza probatoria attribuita al alla interpretazione e valenza giuridica attribuita alle dichiarazioni del convenuto e della teste Controparte_2
; nonché all'omesso raccordo del contenuto del modulo CAI e delle Testimone_1 summenzionate dichiarazioni rese in sede istruttoria con le fotografie prodotte sub. doc.
11 dall'attore.
Si ritiene di dover analizzare congiuntamente tutti i motivi di doglianza di parte appellante, involgendo gli stessi la valutazione del compendio probatorio effettuata dal giudice di prime cure.
********************
Ora, il sig. ha prodotto in giudizio il modulo CAI, sottoscritto dai due Pt_1 conducenti dei veicoli coinvolti, in cui il sig. (proprietario e conducente del CP_2 veicolo Fiat Panda) si è assunto la responsabilità del sinistro.
In merito al valore probatorio di tale documento, ancora recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “la C.A.I. (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato” (cfr. Cass.
n.15431/2024, conf. Cass. Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017).
pagina 7 di 23 Peraltro, in merito alla prova contraria cui è gravato l'assicuratore, la Suprema
Corte ha chiarito che “tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. Sentenza n. 14599 del 12/07/2005).
Inoltre, è stato ritenuto che “Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale - effettuata ai sensi dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n.
857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 - siano presunte legalmente veritiere, e possa, perciò, essere alle stesse conferita l'efficacia probatoria indicata nella suddetta disposizione normativa, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la dettagliata descrizione del sinistro con relativa rappresentazione grafica, che, ancorché grossolana, deve comunque consentire di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato” (cass. Sez. 3, Sentenza
n. 13019 del 31/05/2006, conf. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007).
In altri termini, affinché il modulo di constatazione amichevole di incidente determini un'inversione dell'onere della prova in capo alla Compagnia assicurativa, investendola della prova contraria atta a confutare l'esistenza e le modalità di verificazione del sinistro risultanti dai dati ivi riportati, è necessario che il predetto modulo sia compilato in modo da rendere comprensibile la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità e ciò in linea con la finalità perseguita dalla sua previsione (vale a dire porre l'assicuratore nelle condizioni di procedere eventualmente alla liquidazione stragiudiziale del danno, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017).
Infine, “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio” (cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2438 del 25/01/2024, conf. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8451 del 27/03/2019).
Nel caso di specie, il modulo CAI agli atti (cfr. doc. B.b.1 fasc. appellante), effettivamente, difetta del grafico dell'incidente.
pagina 8 di 23 Il Giudice di prime cure, sul punto, ha dichiarato “il modulo risulta privo del grafico al momento dell'incidente, quindi, risulta del tutto omessa la rispettiva percorrenza dei veicoli, elemento essenziale per determinare la responsabilità dell'occorso”.
Va tuttavia rilevato come il grafico in questione assolva alla funzione di illustrare visivamente la dinamica dell'incidente, mostrando la posizione dei veicoli e la loro direzione di marcia al momento dell'impatto, per meglio stabilire le responsabilità dell'occorso in capo ai conducenti.
Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono dubbi in ordine alla dinamica del sinistro ed alla relativa responsabilità.
Infatti, il modello CAI risulta completo con riferimento al luogo e tempo del sinistro, ai dati relativi ai conducenti nonché proprietari dei veicoli coinvolti, ai mezzi ed alle rispettive coperture assicurative;
lo stesso è inoltre sottoscritto tanto dal sig. Pt_1 quanto dal sig. CP_2
Inoltre, pur difettando della rappresentazione grafica dello scontro, nella sezione
“osservazioni” riferita al veicolo B (Fiat Panda tg BB di ) è Controparte_2 riportata la dichiarazione del sig. “Non davo precedenza, ho torto”. CP_2
Il sig. sentito nel giudizio di primo grado, in sede di Controparte_2 interrogatorio formale, ha confermato che, giunto all'altezza di Via Principessa Clotilde, ha urtato l'altro veicolo nella fiancata sinistra e sul punto ha dichiarato: “sì è vero, non ho dato la precedenza. Io ero solo in macchina. Mi sono distratto perché mia figlia in quel periodo era bullizzata a scuola … Si è vero ci siamo fermati ed abbiamo compilato il
CID sul momento … Confermo che avevo torto…”.
Ora, deve anzitutto chiarirsi come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale cui non vi ragione di discostarsi, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale (cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la legge stessa ò espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell'assicuratore del responsabile), la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di pagina 9 di 23 constatazione amichevole del sinistro (c.d. modulo C.A.I.), non abbia valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma debba essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr.
Cass. Sez. U. 05/05/2006, n. 10311 conf. Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud.
19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8980, conf. Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, (ud.
23/05/2019, dep. 22/10/2019), n.26975, conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13019 del
31/05/2006).
Tale "libero apprezzamento", sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato (Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep.
15/05/2020), n.8980, conf. Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep.
22/10/2019), n.26975).
Nel caso di specie, deve attribuirsi rilievo tanto alla circostanza che il sig. abbia reso dichiarazioni convergenti con riferimento a quanto indicato nel CP_2 modulo C.A.I. rispetto a quanto riferito in udienza sulla propria condotta violativa delle prescrizioni del codice della strada, quanto al fatto che i fotogrammi prodotti in atti consentano di apprezzare i danni riportati dai veicoli coinvolti i quali appaiono icto oculi compatibili con un tamponamento;
danni peraltro indicati anche nello stesso modulo
CAI.
Si abbia invero riguardo ai fotogrammi (doc. 11 fasc. parte , poi riversati Pt_1 nel presente giudizio nell'originale cartaceo, ove sono ritratti la fiat Panda di colore nero targata BB (di proprietà e condotta dal sig. con vistose ammaccature CP_2 sul cofano anteriore e il veicolo Peugeot grigio targato S6 (di proprietà e condotto dal sig. , il quale, parcheggiato poco oltre, reca delle ammaccature sulla fiancata Pt_1 sinistra, lato guidatore.
Peraltro, le ammaccature presenti sulla fiancata del veicolo attoreo sono altresì riprodotte nei loro particolari, nei fotogrammi allegati alla relazione della SS
Investigazioni che ha condotto l'indagine investigativa iniziale per conto della Compagnia
pagina 10 di 23 (doc. 2 fasc. poi riprodotta in originale cartaceo nel presente giudizio Controparte_5
d'appello).
A ciò si aggiunga che non possa esservi dubbio in merito al fatto che le auto coinvolte siano proprio quella del sig. e quella del sig. come poc'anzi CP_2 Pt_1 descritte, posto che i dati dei veicoli sono correttamente riportati nel modello CAI agli atti e sono coincidenti con quelli perfettamente evincibili – quanto ai modelli, colore e targhe - dai fotogrammi prodotti in giudizio.
Proseguendo con la disamina della decisione di primo grado in relazione alle doglianze di parte appellante occorre dare atto di quanto ulteriormente statuito dal
Giudice di Pace il quale ha affermato: “[…] oltre all'incompletezza della sua compilazione, il modulo CAI risulta privo di valore probatorio anche in quanto il convenuto ha apposto la propria firma sul medesimo senza verificare quanto in esso già annotato da soggetti terzi estranei e non presenti al sinistro e, dunque, non può rivestire la qualità di dichiarazione di scienza che la legge gli attribuisce”, ciò in ragione del fatto che “è pacifico che il modulo è stato compilato dai conducenti dei carri attrezzi intervenuti sul luogo del sinistro dopo che questo è avvenuto, come risulta dalle dichiarazioni dei testi e dello stesso convenut ”. Controparte_2
Tali asserzioni troverebbero fondamento nelle dichiarazioni rese in corso del giudizio di primo grado da e dalla IE, escussa quale teste, Controparte_2
. Quest'ultima, in particolare, ha dichiarato “Sono arrivati dei carri Testimone_1 attrezzi e mi hanno chiesto se compilavo il foglio e io ho detto che non ero in grado di compilarlo, in quel momento mio marito era in ambulanza”; esibitogli il modulo CAI compilato la teste ha, inoltre, dichiarato: “Questo foglio è stato compilato da colui che guidava il carro attrezzi. Poi io l'ho portato in ambulanza e mio marito l'ha firmato”. ER
in sede di interrogatorio formale, sul modulo ha Controparte_2 riferito “…non ricordo chi l'ha compilato”.
Ebbene tale ultima affermazione deve essere valutata considerando anche il resto della deposizione del convenuto contumace che, durante l'interrogatorio formale, ha ribadito: “è vero. Ci siamo fermati e abbiamo compilato il CAI sul momento”; esibitogli il pagina 11 di 23 modello CAI in questione ha dichiarato: “[…] Riconosco la mia firma sul modulo CAI, non ricordo chi l'ha compilato. La firma l'ho apposta sul momento”.
Emerge, per sua stessa ammissione, che il modulo di costatazione amichevole sia stato sottoscritto da che, anche in sede di interrogatorio formale, Controparte_2 egli non ha mai disconosciuto la firma apposta su tale documento.
Notoriamente, con la sottoscrizione di un documento, il firmatario si assume la paternità di quanto dichiarato e attribuisce la provenienza delle dichiarazioni a sé stesso. La firma, attesta che il firmatario è l'autore del documento o che quanto meno ne condivide il contenuto, conferendogli valore probatorio fatto salvo l'eventuale disconoscimento.
A ciò si aggiunga che con specifico riferimento al modulo di constatazione amichevole, l'art. 143 d.lgs. 209/2005 che lo disciplina, non prevede alcun obbligo specifico di riempimento né contestuale al sinistro né di pugno da parte dei soggetti direttamente coinvolti, richiedendo – al fine di dispiegare il valore probatorio di presunzione iuris tantum contro la Compagnia assicurativa – esclusivamente la sottoscrizione congiunta da parte dei conducenti/proprietari dei veicoli coinvolti.
Dunque, anche qualora il modulo fosse stato effettivamente compilato da soggetti terzi, avrebbe dovuto verificare che quanto dichiarato Controparte_2 corrispondesse al vero poiché sottoscrivendolo, egli ha fatto proprie le dichiarazioni ed i dati ivi riportati, oltretutto, senza mai, neppure in seguito, disconoscere la propria sottoscrizione apposta in calce.
Né infine può dubitarsi della veridicità della dichiarazione riportata nel modello
CAI con riferimento alla dinamica del sinistro (laddove, come sopra nella sezione
“osservazioni” riferita al veicolo B (Fiat Panda tg BB di ) è Controparte_2 riportata la dichiarazione del sig. “Non davo precedenza, ho torto”), posto CP_2 che il sig. ebbe a confermarla in sede di interrogatorio formale avanti al CP_2 giudice di prime cure.
In ragione dei suesposti rilievi, ritiene questo giudice che la sentenza di primo grado abbia errato nell'escludere valore probatorio al modello CAI prodotto in atti e, conseguentemente nell'escludere rilievo decisivo all'ammissione di responsabilità nella pagina 12 di 23 causazione del sinistro ivi manifestata e successivamente ribadita in giudizio dal sig.
Controparte_2
*******************
Occorre, ora, prendere in esame l'aspetto più controverso della vicenda, ossia quello relativo all'individuazione dei veicoli coinvolti nel sinistro, alla luce delle incongruenze emerse dall'istruttoria orale condotta in primo grado.
Il Giudice di Pace nella motivazione della sentenza ha affermato: “l'unica prova orale è costituita dall'interrogatorio formale del convenuto contumace, il quale, benché abbia riconosciuto di essere stato coinvolto in un sinistro nel luogo, nella data e con le modalità indicate in atto di citazione, non ha riconosciuto il veicolo contro il quale è andato a collidere e, anzi, ha indicato un preciso diverso veicolo”.
La Compagnia appellata, nel suo atto costitutivo, ha richiamato l'esito dell'attività investigativa svolta dalla SS Investigazioni (doc. n. 2 fascicolo di primo grado convenuto) in particolare le affermazioni del sig. il quale, sentito sui fatti, ha Pt_1 dichiarato di essere stato tamponato da “un veicolo Fiat Panda rossa”; ha poi evocato le dichiarazioni rese da il quale ha affermato che “all'improvviso Controparte_2 giunto all'intersezione con Via Pria alla mia destra sopraggiungeva un veicolo, furgone bianco, grosso condotto da un uomo solo, al quale io omettevo di dare la precedenza perché distratto e quindi con la mia parte anteriore impattavo contro il suo lato sinistro sul piantone centrale;
ha infine precisato che in quell'occasione Controparte_2 presa visione delle fotografie del veicolo Peugeout Partner di le ha Parte_1 disconosciute.
Dunque, l'incongruenza in ordine ai veicoli coinvolti nel sinistro e il mancato riscontro delle fotografie del veicolo attoreo da parte del sig. hanno indotto la CP_2
Compagnia a rigettare le richieste risarcitorie dell'attore.
Occorre precisare che il disconoscimento del veicolo è avvenuto Controparte_6 anche in sede di interrogatorio formale quando il sig. ha dichiarato “Si è vero CP_2 ma il veicolo non era una Peugeout. Era un furgone bianco vecchio più di venti anni.
L'uomo che lo guidava era un imbianchino vestito da lavoro”; esibitagli la relazione scritta prodotta nella relazione investigativa ha dichiarato: “Confermo che avevo torto pagina 13 di 23 ma io quella macchina non l'ho mai vista. Ribadisco che era un furgone molto grande”; dopo aver visto le fotografie della Peugeot Partner ha ribadito: “Non era questa, era un furgone bianco e grosso”.
La teste , sentita sul punto, ha dichiarato: “Io non ero presente al Testimone_1 sinistro […] il veicolo di mio marito era già stato spostato verso il marciapiede. L'altro veicolo era di fronte, dall'altro lato della strada ed era un veicolo grande da lavoro di colore bianco. L'unica cosa che ho visto è che il signore che era presente è andato ad aprire le porte laterali del suo mezzo, un furgoncino, porte che si aprono in modo scorrevole. […] non so se i veicoli sono stati portati via dai carri attrezzi. Il nostro veicolo lo abbiamo lasciato sul posto”.
Esibitele le fotografie prodotte dalla parte attrice, con riferimento a quella denominata A, ha affermato: “riconosco la macchina di mio marito incidentata e la mia presenza. Ribadisco che il furgone era dal lato opposto della strada”; con riferimento alla fotografia B ha riferito: “io non ricordo cosa c'era davanti alla macchina di mio marito. Ricordo solo il furgone bianco e il signore che è andato ad aprire e chiudere le porte scorrevoli”, ed ancora “non ricordo chi sia il ragazzo a fianco a me che vedo nella fotografia. Ribadisco ancora che il furgone da lavoro era dal lato opposto della strada, mi sembra di avere visto dei bidoni di vernice sul medesimo”.
Il Giudice di Pace ha ritenuto le dichiarazioni del convenuto e della testimone collimanti, attendibili e congruenti con la documentazione in atti valorizzando l'aspetto secondo cui dalla relazione investigativa era emerso che “l'attore risulta titolare di Pt_1 impresa individuale che ha per oggetto l'attività di “tinteggiatura e posa in opera di vetri”, come emerge dall'estratto di visura camerale riportato nella relazione”, elemento che “corrobora quanto riferito dalla testimone e dal convenuto”.
Ora, in merito alle incongruenze emerse in ordine all'individuazione dei veicoli coinvolti nel sinistro, non si ritiene di poter aderire alle valutazioni formulate dal Giudice di prime cure.
Occorre considerare che nel modulo di constatazione amichevole in atti (doc. n. 1 attore- doc. n. B.b.1 parte appellante) i veicoli A e B sono rispettivamente indicati come
“Peugeot Partner tg ES 623 JG” e “Fiat Panda tg BB 247 LW”; come sopra già chiarito,
pagina 14 di 23 tale documento è stato sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, dunque, anche da che non ha mai disconosciuto la sua firma. Controparte_2
Vanno poi considerate le fotografie prodotte come doc. 11 da parte attrice nel processo di primo grado e acquisite in formato cartaceo nel procedimento di appello.
In tali fotogrammi si vedono il veicolo Fiat Panda di colore nero tg BB 249 LW di e il veicolo Peugeot tg ES 623 JG di;
nelle Controparte_2 Parte_1 immagini è altresì ritratta anche , come da lei confermato all'udienza Testimone_1 tenutasi innanzi al Giudice di Pace il 04.07.2022.
Nei predetti fotogrammi non risulta alcuna evidenza del furgone bianco che, secondo l'appellato contumace e sua IE , sarebbe stato il veicolo Testimone_1 antagonista incidentato e che secondo la testimone, al suo arrivo, era situato sul lato opposto della carreggiata rispetto all'auto del marito.
Al contrario, la disamina dell'ulteriore documentazione in atti corrobora la circostanza secondo cui il veicolo di , attinto nella fiancata sinistra dalla Parte_1
Fiat Panda di fosse proprio la Peugeot tg ES 623 JG e non un Controparte_2 furgone bianco.
In particolare, il veicolo sul quale è stata fatta perizia da per conto ERona_2 di è indicato come “Peugeot Partner B9 […] furgonato” targato ES Controparte_1
623 JG” di colore grigio;
inoltre, le fotografie relative a tale perizia mostrano proprio tale veicolo con visibili danni alla fiancata sinistra, dunque, compatibili con l'incontestata dinamica del sinistro (cfr. pagg. da 11 e ss. “fascicolo I grado II parte” allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello).
A ciò si aggiunga che non può esservi dubbio che il soggetto ritratto nella foto A
(doc. 11) a fianco della sig.ra fosse proprio l'odierno appellante, sia in Testimone_1 quanto la stessa teste lo ha collocato sul luogo del sinistro (“il signore che era presente
è andato ad aprire le porte laterali del suo mezzo”), sia inoltre perché è visibile una parte del giubbotto da lavoro che, sulla schiena, reca la scritta “Ditta Bova” e sia infine, posto che la teste ha ricordato di aver visto “dei bidoni di vernice” sul veicolo attoreo, dunque riferibili all'esercizio dell'attività di “tinteggiatura” esercitata dall'impresa del sig.
Pt_1
pagina 15 di 23 Inoltre, si ritiene ragionevole ipotizzare che lo spavento che il sinistro ha provocato, in particolare, nel convenuto e nella di lui IE (essendo stato il sig.
da un'ambulanza e rinvenuto dalla consorte sanguinante al volto), Parte_2 abbia indotto gli stessi a fornire una descrizione del veicolo antagonista (“furgone bianco grande”) probabilmente frutto di un errore della memoria o di un falso ricordo, posto che al di là del colore del veicolo effettivamente incompatibile con quello attoreo, le ulteriori caratteristiche indicate dalla teste avanti al giudice di prime Testimone_1 cure, depongono nel senso che la collisione sia avvenuta contro un veicolo commerciale, aventi portelloni scorrevoli (cfr. dich. teste “il signore che era presente è andato ad aprire le porte laterali del suo mezzo, un furgoncino, porte che si aprono in modo scorrevole … il signore è andato ad aprire e chiudere le porte scorrevoli”), qual è appunto il mezzo Peugeot Partner del sig. (cfr. fotogrammi allegati alla relazione Pt_1 investigativa SS).
Dalla disamina del compendio probatorio nel suo complesso considerato, dunque, deve ritenersi provato che il 23.05.2017, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in atti, alla guida della sua Fiat Panda nera tg BB 249LW, Controparte_2 omettendo di dare la dovuta precedenza, ha urtato nella fiancata sinistra il veicolo
Peugeot Partner tg ES 623 DG di e non un furgone bianco di cui non vi Parte_1
è alcuna evidenza.
Per le considerazioni tutte che precedono, in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata deve essere riformata, addivenendosi alla condanna di
[...]
al risarcimento dei danni patiti da nel sinistro per Controparte_1 Parte_1 cui è causa.
*************
Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate dall'attore, il quale ha chiesto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche riportate – danno permanente e danno temporaneo -, nonché del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute.
pagina 16 di 23 Viene, in primo luogo, in esame la relazione medico legale depositata dal CTU nominato in giudizio, il quale, analizzata la documentazione medica prodotta e visitato il periziando, nel contraddittorio con le parti, ha così risposto ai quesiti formulati:
. dal sinistro è derivato al sig. “trauma distrattivo del rachide cervicale”; Pt_1
. dalla lesione riportata “è derivata invalidità temporanea biologica valutabile in complessivi giorni 30 (trenta), di cui 5 (cinque) a parziale al 50% e 25 (venticinque) a parziale al 25%. Invalidità lavorativa specifica di giorni (cinque) a totale”;
. “Sono derivati postumi di invalidità permanente che, tenuto conto della documentazione clinica e radiografica di pronto soccorso e dell'obiettività attuale possono essere accolti in un Grado II WAD con conseguente danno biologico permanente valutabile in misura dell'1-2% (uno-duepercento), senza conseguenze sulle funzioni vitali su cui si estrinseca l'efficienza psico-fisica del soggetto in esame”;
. “La durata dell'invalidità temporanea ed i postumi permanenti non sono ascrivibili, in alcuna misura, a precedenti morbosi e/o a prestazioni mediche (diagnostiche o terapeutiche) effettuate senza la dovuta diligenza e perizia professionale”;
. sull'uso della cintura di sicurezza: “Trattandosi di traumatismo cervicale, estrinsecatosi per di più con meccanismo traumatico in senso latero-laterale, si ritiene che la lesione riportata sia compatibile con il corretto uso delle cinture di sicurezza”;
. l'inabilità lavorativa specifica è stata di cinque giorni a totale. I postumi permanenti non incidono sull'attuale attività lavorativa di artigiano edile;
. per quanto riguarda le spese mediche posto che “il soggetto in esame è stato assistito dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono in atti ricevute di spese mediche relative a: 1)
Visita specialistica fisiatrica (ricevuta n. 281 rilascia dal dott. il ERona_3
12.06.2017: € 150,00); 2) Ciclo di terapia fisica (ricevuta n. 164 rilasciata dallo Studio
Albanese il 28.07.2017: € 1.002,00); 3) Visita e relazione medico legale (parcella n. 265 rilasciata dalla dott.ssa in data 04.10.2017: € 185,00). Le prime due ERona_4 spese sono prive di alcuna documentazione clinica quanto a referto di visita e calendario delle prestazioni. La terza si riferisce a prestazione non squisitamente clinica e pertanto non può essere espresso parere certo sulla rimborsabilità. Non si rileva pertanto la pagina 17 di 23 necessità di spese mediche future direttamente riconducibili ai postumi del sinistro de quo”.
Inviata la bozza di relazione alle parti, il CTU ha dato atto delle osservazioni mosse dal dott. , consulente di parte appellata, il quale ha comunicato ERona_5 di “di poter concordare esclusivamente una “quantificazione di danno biologico dell'1%, con finalità conciliativa “con temporanea biologica di 5 gg al 50% e 25 gg al 25%.”; alcuna osservazione è stata avanzata dal CTP di parte appellante. Alla luce di ciò il CTU, ribadito di aver individuato il danno biologico permanente in una fascia valutativa dall' 1 al 2%, ha rimesso la decisione definitiva al Giudice.
Alle conclusioni formulate dal CTU si ritiene di aderire in quanto congrue e sufficientemente motivate e, comunque, assunte nel contraddittorio tecnico tenendo conto delle osservazioni dei consulenti di parte.
Con specifico riferimento all'entità del danno biologico, questo Giudice ritiene di riconoscere una percentuale pari al 1,5%, data dalla media tra la fascia valutativa dall' 1 al 2% indicata dal CTU.
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, appare opportuno ricordare che in base ai principi dettati dalla ormai nota pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e il secondo va riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del Dlgs. n. 209 del 2005 - quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito” - non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 c.c. .
pagina 18 di 23 Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attore non superano il
9%, trovano applicazione i parametri dettati dall'art. 139 del Dlgs. n. 209/2005, aggiornati al D.M. 18.07.2025, vertendosi in materia di circolazione di veicoli.
In base a tali tabelle il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 1.5% (media tra 1% e 2%) e l'età del danneggiato dal momento del sinistro (46 anni), deve essere liquidato in € 1.263,98 cui va aggiunto l'importo complessivo di € 491,58 per invalidità temporanea (dato dalla somma di €
140,45 per ITP 5 giorno al 50%, € 351,13 per ITP 25 giorni al 25 %), così per complessivi € 1.755,56.
Tali somme sono liquidate all'attualità.
Nulla è stato chiesto, né tantomeno allegato in punto riconoscimento del danno morale.
A questo punto occorre precisare che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito
(che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
pagina 19 di 23 Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice, odierna appellante.
Vengono poi in esame le spese mediche e di cura sostenute dall'attore.
Il CTU, dopo aver richiamato le ricevute di spese mediche in atti (ricevuta n. 281 rilascia dal dott. per visita specialistica fisiatrica il 12.06.2017: € 150,00; ERona_3 ricevuta n. 164 per ciclo di terapia fisica rilasciata dallo Studio Albanese il 28.07.2017: €
1.002,00; visita e relazione medico legale parcella n. 265 rilasciata dalla dott.ssa
[...] in data 04.10.2017: € 185,00) ha precisato che “Le prime due spese sono Per_4 prive di alcuna documentazione clinica quanto a referto di visita e calendario delle prestazioni. La terza si riferisce a prestazione non squisitamente clinica e pertanto non può essere espresso parere certo sulla rimborsabilità. Non si rileva pertanto la necessità di spese mediche future direttamente riconducibili ai postumi del sinistro de quo”.
Occorre chiarire che dalla disamina della documentazione in atti, in particolare della relazione di SS Investigazioni, è possibile riscontrare a pag. 33 (vedi doc. n. 2 fascicolo convenuto primo grado- vedi fascicolo I grado I parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello) la foto del referto della visita fisiatrica eseguita da il 29.05.2017 presso il dott. ; in atti (doc. B.b.4 Parte_1 ERona_3 fascicolo parte appellante) è prodotta la fattura relativa a “visita specialistica fisiatrica del 29.05.2017” per un importo pari a € 150,00.
pagina 20 di 23 Si ritiene tale spesa sia, dunque, documentata e congrua, pertanto vada riconosciuta;
trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dal giorno dell'emissione della fattura (12.06.2017) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 180,90.
Parimenti documentata è la spesa di € 1.002,00 per ciclo di fisioterapia come da fattura n. 164 del 28.07.2017 in atti (cfr. doc. B.b.5 parte appellante); le prestazioni descritte nel documento fiscale risultano essere congrue e in linea con quelle prescritte dal dott. all'esito della visita fisiatrica del 29.05.2017 (a pag. 33 ERona_6 doc. n. 2 fascicolo convenuto primo grado- vedi anche fascicolo I grado I parte allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello).
Si ritiene, pertanto che debbano essere riconosciute a parte attrice, odierna appellante;
trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dal giorno dell'emissione della fattura (28.07.2017) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 1.208,41.
Vanno altresì riconosciute le spese sostenute dall'attore per la perizia medico legale ante causam pari ad € 185,00 (cfr. doc. n. B.b.6 fascicolo parte appellante) in quanto accertamento utile ai fini difensivi per formulare la richiesta risarcitoria;
trattandosi di debito di valore, calcolata la rivalutazione a far data dal giorno dell'emissione della fattura (4.10.2017) con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 223,30.
Il danno patrimoniale così quantificato ammonta a € 1.612,61.
L'ammontare complessivo del danno patito dall'attore (€ 1.755,56+€ 1.612,61) ammonta a € 3.368,17, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
***************
Occorre a questo punto procedere alla regolamentazione delle spese di lite.
La riforma della sentenza impugnata, riferita alla causa R.G. n. 15615/19, impone di provvedere ex novo sulle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo pagina 21 di 23 presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. n. 5890/22, conf. Cass. n. 36395/21).
Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono poste a carico di
Controparte_1
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/14 come aggiornato dal DM n. 147/22, essendosi l'attività defensionale esaurita rispettivamente sotto la loro vigenza, (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto, oltre che dei soli esborsi documentati, del valore della causa (come determinato ai sensi dell'art. 5 TF), delle questioni trattate e dell'attività svolta, dell'attività stragiudiziale riferita all'introduzione della negoziazione assistita (per la sola fase di attivazione), nonché della nota spese depositata parte appellante: si ritiene di applicare i valori medi proporzionalmente ridotti, tenuto conto della bassa complessità dell'istruttoria e della definizione del giudizio appello ex art. 281 sexies c.p.c. senza il deposito di memorie conclusive.
Unitamente agli esborsi vengono riconosciute le spese sostenute dalla parte per il proprio CTP pari ad € 366,00 (cfr. parcella allegata alle note scritte sostitutive dell'udienza del 14.03.2025 da parte appellante).
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto dell'1.4.2025 sono poste, nei rapporti interni tra le parti, in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
195/2023 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 24.01.2023 nel proc. n.
15615/19 R.G.:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 3.368,17, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_1 saldo;
pagina 22 di 23 - condanna al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in €
125,00 per esborsi (CU e marca) ed € 950,00 per compensi oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge e quanto al presente giudizio d'appello, in € 540 per esborsi
(CU marca e CTP) ed € 1.700,00 per compensi oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 250 per spese di negoziazione assistita, oltre accessori;
- pone in via definitiva le spese della CTU a carico di parte appellata
[...]
Controparte_1
Così deciso in Torino, il 10.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Francesca Levrino
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 23 di 23