Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2612 del 2025, proposto da PI CO, TI GA, LA RI e AR SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano Falsone e Salvatore Giuseppe Falzone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Palermo, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di SP LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Bruccoleri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del D.D.G. n. 535 del 20/10/2025, avente ad oggetto: " Avviso per soli titoli per il conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.L.gs. n. 165/01 e ss.mm.ii., di responsabile della UOS "Attività produttive di Enna e Caltanissetta ". Approvazione Avviso di selezione ed avvio procedura ", pubblicato nell'albo on line dell'Amministrazione intimata dal 20/10/2025 al 4/11/2025;
- del verbale n. 1 del 26/11/2025 della Commissione di valutazione delle istanze pervenute, conosciuto in quanto allegato al D.D.G. n. 660 del 10/12/2025;
- della nota prot. n. 8416 del 10/12/2025, allo stato non conosciuta, con cui il Direttore Generale ha individuato il controinteressato per il conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile dell'Unità Operativa Semplice "attività produttive EN_CL";
- del D.D.G. n. 660 del 10/12/2025, avente ad oggetto " Avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.L.gs. n. 165/01 e ss.mm.ii., di responsabile della UOS Attività Produttive Enna-Caltanissetta. (Rif. DDG n. 535/2025). Approvazione atti e nomina Responsabile della UOS EN_CL. ", pubblicato nell'albo on line dell'Amministrazione intimata il 10/12/2025;
- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 4882 dell'8/10/2025, allo stato non conosciuta;
- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimate e del controinteressato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. ON AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Espongono i ricorrenti di essere dipendenti dell’Amministrazione regionale in servizio presso l’ARPA Sicilia con la qualifica di funzionario e di avere, nella spiegata qualità, partecipato alla selezione per soli titoli, indetta con Decreto del Direttore Generale n. 535 del 20 ottobre 2025, volta a conferire, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, l’incarico di dirigente responsabile della unità operativa semplice di detta Amministrazione denominata “ Attività Produttive di Enna e Caltanissetta ”.
In esito alla procedura avviata, i ricorrenti sono stati ritenuti idonei dalla Commissione all’uopo nominata, ma il Direttore Generale, sulla scorta di quanto previsto dal citato avviso del 20.10.2025, con DDG. N. 660 del 10.12.2025, ha conferito l’incarico per cui è causa al Dr. LE SP, odierno controinteressato.
2. Per chiedere l’annullamento degli atti della procedura in discorso sono dunque insorti i ricorrenti con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 dicembre 2025 e depositato il 31 dicembre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti doglianze:
“1) Violazione della legge n. 69/2009 (art. 32) e del D.lgs. 33/2013 e normativa vigente in ordine all’obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi, nonché eccesso di potere per illogicità e sviamento dalla causa tipica.
2) Violazione di legge e segnatamente dell’art. 19 comma 6 del D.lgs. 165/2011 ed eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, perplessità, contraddittorietà con provvedimenti precedenti, parzialità della P.A., travisamento, mancanza di motivazione, sviamento dalla causa tipica.
3) Violazione della disciplina dell’avviso pubblico in ordine ai requisiti specifici di ammissione alla selezione (punto 2 lettera d) dell’avviso) ed eccesso di potere per motivazione illogica, travisamento, carenza di istruttoria, contraddittorietà e sviamento dalla causa tipica.
4) Violazione di legge e segnatamente dell’art. 3, co.3 L. 241/90, mancanza assoluta di motivazione.
5) Eccesso di potere per motivazione illogica, contraddittoria, perplessa, parzialità della P.A., carenza di istruttoria e sviamento dalla causa tipica”.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta che il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione previsto dall’avviso si sarebbe sovrapposto alla decorrenza del termine di pubblicazione dell’avviso medesimo, e sostiene che tale circostanza avrebbe vanificato la funzione di consentire la massima conoscibilità dell’atto pubblicato connaturata alla pubblicazione.
2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della violazione dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, atteso che l’Amministrazione avrebbe indetto la selezione senza esperire preventivamente la ricerca del profilo più adatto nell’ambito di tutte e tre le categorie indicate dalla norma citata e, in particolare, senza effettuare una ricognizione interna tra il personale di ARPA Sicilia.
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione della disposizione dell’avviso in cui si richiedeva ai candidati la specifica conoscenza del territorio, che sarebbe stata illegittimamente estesa a tutto il territorio regionale.
2.4. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso, infine, i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione che affliggerebbe il gravato provvedimento di nomina, stante la mancata indicazione delle ragioni della scelta del controinteressato ed il suo, asserito, difetto di competenze allo svolgimento dell’incarico per cui è stato selezionato.
3. Per resistere al ricorso in data 5 gennaio 2026 si sono costituiti in giudizio con memoria di stile il controinteressato SP LE e l’Amministrazione intimata, che successivamente ha depositato documentazione e, con memoria del 22 gennaio 2026, nel chiedere il rigetto del ricorso ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Con memoria del 25 gennaio 2026, anche la difesa del controinteressato ha chiesto il rigetto del ricorso eccependone preliminarmente la tardività e l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, nonché per assenza dei presupposti di ammissibilità di un ricorso collettivo.
La difesa dei ricorrenti, infine, con memoria del 26 gennaio 2026 ha replicato alle eccezioni preliminari ed insistito per l’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
4. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
6. Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale e da quella del controinteressato.
Il Collegio ritiene l’eccezione fondata e che il ricorso in epigrafe debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto inerente ad una procedura avente ad oggetto il conferimento di un incarico dirigenziale in assenza di una procedura comparativa.
6.1. Come è noto, la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ambito del c.d. “ pubblico impiego privatizzato ” è residuale ed è essenzialmente limitata alle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001).
Le controversie in materia di assunzione, nonché quelle sul conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali sono invece rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale ben può disapplicare eventuali atti amministrativi presupposti, ove illegittimi (art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001).
Per giurisprudenza consolidata, sia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 8 maggio 2023, n. 12215), che del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n. 38), condivisa anche da questa Sezione (cfr. TAR Palermo, sez. II, 21 settembre 2023, n. 2822), la disposizione di cui all’art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 – che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti – si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di effettivo confronto delle capacità, diretta a operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati.
Con specifico riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali, la medesima giurisprudenza ha declinato il principio suesposto evidenziando che “ solo laddove la selezione si manifesti nelle forme tipiche del concorso vengono in rilievo, in base alla scelta del legislatore, posizioni di interesse legittimo contrapposte alle superiori scelte di interesse pubblico dell’amministrazione, espresse attraverso forme procedimentalizzate ed una motivazione finale ritraibile dai criteri di valutazione dei titoli e delle prove e della relativa graduatoria. Quando invece la selezione, pur aperta, non si esprima in queste forme tipiche, la stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere privatistico dell’amministrazione pubblica in materia di personale dipendente ”, così da pervenire alla conclusione che “ la procedura selettiva, che ha avuto ad oggetto il conferimento di un incarico dirigenziale, non può essere considerata di carattere concorsuale, in mancanza della previsione della nomina di una commissione esaminatrice, dello svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale e individuazione del candidato vincitore, e connotandosi la scelta del dirigente per il suo carattere essenzialmente fiduciario ad opera del sindaco nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei dal segretario comunale sulla base di requisiti di professionalità ” (cfr. Cass. S.U. 4 settembre 2018, n. 21600).
In breve, la procedura concorsuale è connotata da modalità selettive imperniate su di una valutazione comparativa tra candidati, e dette modalità costituiscono espressione di un'attività discrezionale rimessa alla commissione esaminatrice che, sia pure vincolata nella valutazione dei titoli, esprime un potere discrezionale nella valutazione finale.
7. Tanto premesso osserva il Collegio che la disciplina della procedura selettiva controversa, indetta con avviso pubblico del 20 ottobre 2025, era caratterizzata, quanto alle modalità di conferimento dell’incarico, dalla seguente previsione:
“L’incarico di cui al presente avviso sarà conferito dal Direttore Generale, fornendone esplicita motivazione, ed a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto della specifica professionalità sulla base della valutazione dei curricula pervenuti. La verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale, che provvederà a stilare un elenco dei candidati idonei, che sarà poi trasmesso, con tutta la documentazione a corredo, al Direttore Generale per il conferimento dell’incarico”.
Ciò posto, nella specie è quindi pacifico che la procedura indetta dalla resistente Amministrazione era finalizzata alla redazione di un elenco di idonei tra cui, successivamente, il Direttore Generale, come detto a proprio insindacabile giudizio, avrebbe scelto il soggetto cui affidare l’incarico per cui è causa. In sostanza era estranea alla presente procedura una effettiva comparazione fra i candidati e, men che meno, la redazione di una graduatoria finale degli stessi.
Non coglie nel segno la tesi dei ricorrenti (cfr. pag. 2 della memoria del 26 gennaio 2026), secondo cui sussisterebbe la giurisdizione di questo plesso, atteso che il ricorso sarebbe volto a contestare le misure di carattere organizzativo individuate dall’Amministrazione per consentire l’accesso alla graduatoria o all’elenco, cioè per aver avviato la selezione senza aver esaurito la ricerca del profilo all’interno dei propri ruoli.
Ed invero anche sotto tale profilo l’avviso del 20 ottobre 2025 può essere disapplicato dal giudice ordinario in quanto non costituisce atto di macro-organizzazione.
In conclusione, in considerazione di quanto detto, nel caso controverso non ci si trova in presenza di una “ procedura concorsuale ” ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, mancando, per espressa previsione della lex specialis , una valutazione comparativa tra i partecipanti alla selezione, finalizzata alla formazione di una graduatoria finale dei candidati che hanno presentato l’istanza di partecipazione.
Trattasi di requisiti, come già sopra rammentato, ritenuti essenziali dalla giurisprudenza consolidata perché possa trovare applicazione la riserva di giurisdizione amministrativa di cui all’art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001.
In altri termini, la selezione per cui è causa ricade nella previsione generale dell’art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario tutte le controversie in materia di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali: procedure nelle quali l’Amministrazione pubblica opera con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro, non esercitando quindi poteri di matrice pubblicistica a fronte dei quali soltanto sussistono posizioni di interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo (cfr. C.G.A.R.S. 16 marzo 2020, n. 171 e, da ultimo, 15 ottobre 2024, n. 787).
8. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di cui all’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.
9. In ragione delle peculiarità della vicenda controversa e della sua definizione in rito sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AB, Presidente
ON AN, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AN | CA AB |
IL SEGRETARIO