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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Gabriella Gentile Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13/05/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 32 dell'anno 2025 del Ruolo Lavoro/Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall' Avv. Nicoletta Correra Parte_1
presso il cui studio elegge domicilio, in Nola alla Via G. Imbroda n° 62
Appellante
E
in persona del Sindaco pro tempore elettivamente Controparte_1
domiciliato in Brusciano (NA) alla via Camillo Cucca n.295 presso lo studio legale dell'Avv. Anita Trotta che lo rappresenta e difende
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 08.01.2025, Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 2426/2024 pubblicata in data
[...]
11.12.2024, con la quale il Tribunale di Nola ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere l'accertamento della nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullabilità del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio e del successivo provvedimento di cancellazione, con conseguente revoca di tali atti e/o emissione di tutti i provvedimenti ritenuti più idonei per il riconoscimento dello status di LSU del ricorrente e per la sua ricollocazione “nell'apposita piattaforma monitoraggio
LSU da cui è stato cancellato”; la dichiarazione che tra le parti in causa non si è mai instaurato un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, l'accertamento della inammissibilità e/o illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento irrogatogli il 23.01.2023; l'accertamento della violazione del divieto del ne bis in idem poiché al , in qualità di LSU, era stata già irrogata la sanzione della Parte_1 cancellazione nell'anno 2019; l'accertamento dell'intervenuta decadenza dell'Ente convenuto dall'azione disciplinare per inosservanza dei termini perentori previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 in ordine alla rinnovazione della contestazione disciplinare e all'applicazione della sanzione disciplinare intervenuta oltre i 120 giorni dalla rinnovazione della contestazione disciplinare;
la dichiarazione di nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia e/o annullabilità del provvedimento di licenziamento irrogato con provvedimento del 23.01.2023 per insussistenza della giusta causa, per insussistenza della falsa attestazione in servizio, per insussistenza di tutti i fatti addebitati e sanzionati con il licenziamento, per violazione del principio di proporzionalità e per aver l'Ente convenuto adottato provvedimenti disciplinari diversi per infrazioni analoghe.
L'appellante – premesso di condividere la decisione impugnata nella parte “in cui il Giudice ritiene che il rapporto instauratosi tra il lavoratore socialmente utile,
l'amministrazione e l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento previdenziale- assistenziale, non costituisce rapporto di lavoro subordinato” e nella parte “in cui il Giudice ritiene che “in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti” - lamenta una omessa pronuncia da parte del Tribunale che non ha considerato che la sospensione dal servizio disposta dal , nel Controparte_1 caso di specie, “anziché assolvere alla funzione di misura cautelare avente natura disciplinare e non sanzionatoria, è stata invece motivo dell'adozione del provvedimento di cancellazione dell'appellante”; evidenzia, inoltre, che il
Tribunale ha ritenuto fondati gli addebiti mossi all'appellante senza il supporto di alcun elemento probatorio;
rimarca, ancora che l'illegittimità della cancellazione è palese laddove si consideri che - contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice – essa è “stata applicata non per le “ presunte assenze ingiustificate determinate dall'addebito della falsa attestazione in servizio” ma dalle assenze protrattesi per più di 12 mesi dovute al provvedimento di sospensione cautelare”; ribadisce che “Il di non ha notiziato la Regione Campania CP_1 CP_1
della reale causa della sospensione ed ha inflitto all'appellante la più grave delle sanzioni disciplinari previste per un lavoratore socialmente utile”; sottolinea che è scorretta l'applicazione del procedimento disciplinare agli L.S.U. che non hanno le stesse garanzie e tutele previste per i pubblici dipendenti pur svolgendo le stesse identiche attività; ha ribadito l'inapplicabilità ratione temporis della delibera n. 62 del 07.06.2016 con la quale la Giunta Comunale approvava il Regolamento dettato per l'organizzazione e l'utilizzo dei LL.SS.UU.; censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto la carenza di interesse ad agire con riferimento alla impugnativa di licenziamento evidenziando che il licenziamento per giusta causa (quale quello irrogato, illegittimamente, nel caso di specie) è causa ostativa alla partecipazione alle procedure selettive nel pubblico impiego;
ribadisce, di conseguenza le eccezioni sollevate in primo grado (violazione dei termini del procedimento disciplinare stabiliti dall'art. 55 ter D.Lgs. n. 165/2001; incompatibilità del licenziamento con il rapporto di un L.S.U.; difformità tra i fatti contestati e quelli posti a base del licenziamento;
sproporzione della sanzione rispetto alla condotta contestata;
violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato il Parte_1 cancellato dagli elenchi delle attività socialmente utili;
decadenza dall'azione disciplinare).
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento di tutte le domande proposte con ricorso introduttivo.
Il appellato si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello e, in CP_1
ogni caso, la sua infondatezza nel merito e concludendo per il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018).
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Va preliminarmente evidenziato che non è censurata la decisione nella parte in cui ha ritenuto la giurisdizione del giudice adito, con la conseguenza che sul punto è caduto il giudicato.
Occorre, inoltre, evidenziare che può ritenersi pacifico quanto affermato dal
Tribunale e condiviso dall'appellante che il rapporto instauratosi tra il lavoratore socialmente utile, l'amministrazione e l'ente previdenziale erogatore dell'emolumento previdenziale-assistenziale, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, ciò che è perfettamente conforme alla granitica giurisprudenza in materia della Suprema Corte. Dunque, gli elementi in fatto accertati dal Tribunale sono che il Parte_1
ha lavorato quale LSU presso il Comune di , che è stato sottoposto a CP_1
procedimento disciplinare con contestazione del 18.04.2018 (procedimento successivamente sospeso, in data 31.07.2018, quando veniva disposta anche la sospensione cautelare dal servizio), che il Comune ha cancellato dalle relative liste il lavoratore.
Orbene, nella prospettazione di parte appellante, il Controparte_2
stante il perdurante stato di sospensione (illegittima) di 8
[...]
lavoratori socialmente utili, con nota R.U. 0011622 del 05.08.2019 indirizzata alla
Regione Campania, ha chiesto “di provvedere alla conferma dello status di LSU oppure alla cancellazione dalle liste” di tali soggetti;
successivamente la Giunta Part Regionale della Campania con nota indirizzata agli Enti utilizzatori ha chiesto a ciascun Ente, la cancellazione degli LL.SS.UU. di propria competenza che avessero superato abbondantemente i 12 mesi previsti per le sospensioni, provvedendo alla cancellazione del lavoratore dalla piattaforma www.monitoraggiolsu.it con la causale “Rinuncia alla Prosecuzione”; in data
08.10.2019, il Comune di , con determina n° 1269 del II Settore ha CP_1
provveduto alla cancellazione dall'apposita piattaforma monitoraggio LSU degli 8 lavoratori socialmente utili sospesi da oltre un anno, tra i quali il ricorrente (odierno appellante). La principale doglianza al riguardo è relativa al fatto che il CP_1
non avrebbe comunicato alla Regione il reale motivo della sospensione, che non sarebbe l'assenza ingiustificata, ma la sospensione cautelare e che, dunque, in questo modo ne verrebbe snaturata la sua “funzione di misura cautelare avente natura disciplinare e non sanzionatoria”.
Il Tribunale ha ritenuto che “L'allontanamento del ricorrente (e dunque la sua assenza), generato a monte da un legittimo provvedimento di sospensione (che rintraccia pur sempre la propria genesi in condotte disciplinarmente rilevanti) e protrattosi per oltre 12 mesi, si traduce pertanto in una inevitabile compromissione del buon andamento delle attività e del conseguimento dei risultati del progetto, inducendo l'ente utilizzatore a valutare la sussistenza delle condizioni che non consentano il permanere dei lavoratori nel bacino delle attività socialmente utili.
Ciò in piena conformità alle previsioni di cui alla normativa speciale in tema di lsu prima richiamata (cfr. art. 8 D.Lgs 468/97 che fa riferimento al caso di assenze protratte nel tempo che giocoforza compromettano il buon andamento delle attività)”.
Il giudice, in altri termini, ha evidenziato la legittimità della sospensione cautelare ed ha tratto la conclusione che tale sospensione finiva col compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa.
Non è, dunque, la natura della sospensione che giustifica la cancellazione, ma la sua durata. Oltretutto, sul punto, vale la pena evidenziare che non sempre il provvedimento di cancellazione ha natura sanzionatoria per un comportamento illecito come desumibile dall'art. 8 comma 13 D.Lgs n. 468/1997 che prevede che
“Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore”, laddove nessuna distinzione viene fatta tra assenze giustificate ed assenze ingiustificate.
La compromissione del progetto può, dunque, essere determinata anche dall'assenza del lavoratore correlata ad una sospensione cautelare.
Ma, nel caso in esame, vi è di più.
La ricostruzione fornita dal lavoratore non trova riscontro nella documentazione in atti.
In primo luogo, è stato prodotto un elenco di lavoratori (probabilmente L.S.U.) che non si comprende da chi sia stato redatto, quando e in che occasione. In ogni caso, anche a voler ritenere tale lista che sia esattamente quella allegata alla nota ministeriale prima e alla nota regionale poi, si rileva che tra i nominativi non si riscontra quello dell'odierno appellante. I lavoratori indicati, infatti, sono:
Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7
Persona_8
In secondo luogo, anche la determinazione n. 1269 datata 08.10.2019 del
[...]
(cui espressamente si fa riferimento nel ricorso introduttivo e nell'atto CP_1 di appello) non contiene alcun riferimento al nominativo dell'appellante: ed infatti, il provvedimento di cancellazione riguarda esattamente gli stessi lavoratori di cui all'elenco sopra indicato.
A ciò deve aggiungersi che manca qualsivoglia documentazione dalla quale possa evincersi che effettivamente il abbia provveduto alla Controparte_1 cancellazione del (che pacificamente è avvenuta) motivando tale Parte_1 provvedimento con la dizione “assenza ingiustificata”.
Passando, dunque, all'analisi degli ulteriori motivi di doglianza, parte appellante – pur non censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la sospensione cautelare rimarcando la correttezza cui si è ispirata l'amministrazione - evidenzia che (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice)
l'applicazione degli artt. 55 e ss. D.Lgs. n. 165/2001 non ha affatto tutelato il lavoratore che proprio a causa della sospensione cautelare è stato cancellato dal bacino degli LSU e che il Tribunale ha ritenuto provati i fatti che hanno portato all'apertura del procedimento senza alcun supporto probatorio, dolendosi, nel contempo, di non essere stato ammesso alla prova testimoniale.
Al riguardo, premesso che la prova della commissione dei fatti contestati è a carico del datore di lavoro e non del lavoratore, in ogni caso nel caso di specie, non si può che concordare con il giudice di primo grado che ha rilevato come alcuna contestazione vi sia sui fatti addebitati.
Sul punto è opportuno evidenziare che a fronte di una analitica e specifica contestazione il lavoratore si limitava ad affermare di avere “sempre lavorato con impegno e dedizione e mai ha abbandonato il suo posto di lavoro se non per motivi di servizio”.
Viceversa, già la sola analisi del provvedimento disciplinare evidenzia la fondatezza della contestazione.
Invero, sono riprodotte le fotografie che riprendono il nel Parte_1
momento in cui timbra il cartellino e nel momento in cui esce senza marcare nuovamente lo stesso, ma soprattutto – mediante la comparazione tra le fotografie e il sistema di rilevazione delle presenze – viene evidenziato come egli provvedeva a timbrare anche il marcatempo di dipendenti non presenti effettivamente (quali e ). Persona_4 Persona_9
D'altro canto, nella sentenza penale che ha chiuso il procedimento penale nel quale era coinvolto l'odierno appellante e con la quale è stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione si legge quanto segue: “nel caso concreto, emergono dagli atti acquisiti e dalla deposizione del teste gravi indizi di Tes_1
reità a carico degli imputati per i reati loro ascritti, essendo emerso che in diverse occasioni essi si allontanavano dal luogo di lavoro senza passare il badge ovvero che attestavano la presenza in servizio di altri colleghi”. Sul punto, deve altresì osservarsi che certamente non possono essere presi quale punto di riferimento ratione temporis la delibera della Giunta Comunale n. 62 del
07.06.2016 che ha approvato il regolamento dettato per l'organizzazione e l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e il Regolamento Comunale approvato con delibera commissariale n° 8 del 27.01.2015, essendo intervenuti ben dopo la commissione dei fatti contestati dovendosi ritenere, viceversa, applicabile la “Disciplina di utilizzo dei lavoratori socialmente utili” (richiamata dall'appellante).
Essa individua – tra i casi per i quali può essere disposta la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili – la “Violazione dei doveri di comportamento, non ricompresi specificatamente in quelli precedenti, di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'utilizzo in attività socialmente utile”.
Ora, il comportamento contestato manifesta una assoluta gravità: in alcuni casi, il lavoratore si è allontanato dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura del cartellino marcatempo, in altri casi ha marcato il badge di altri lavoratori senza che questi fossero presenti effettivamente sul posto di lavoro. Orbene lo stesso lavoratore riconosce di essersi allontanato in alcuni casi dal luogo di lavoro, sebbene giustifichi tale assenza in considerazione delle sue mansioni, che pacificamente, in alcune circostanze, venivano svolte al di fuori dei locali del
Comune.
Tuttavia, pur volendo ritenere che l'attività dovesse essere svolta in altro luogo, ciò non toglie che per correttezza e trasparenza il lavoratore (anche quello socialmente utile) debba personalmente e direttamente provvedere alla marcatura del proprio marcatempo.
Sul punto vale la pena evidenziare che il cartellino marcatempo è un documento ad uso esclusivo del titolare e, dunque, non cedibile a terzi, pena la frustrazione di ogni finalità di controllo e rilevazione delle presenze. Invero, lo scopo della marcatura del badge da parte dell'intestatario è quella di consentire all'amministrazione il controllo della presenza al lavoro del dipendente e dell'osservanza dell'orario di lavoro: in altri termini, l'amministrazione ha la certezza della presenza del lavoratore sul posto di lavoro proprio perché presuppone che il dipendente arrivi sul posto di lavoro, marchi il badge in entrata, presti la sua attività lavorativa e poi marchi nuovamente il badge in uscita.
È evidente, allora, che laddove il badge non sia più in possesso dell'intestatario, ma venga marcato da altri in più occasioni, tutto diventa opinabile, sia la presenza al lavoro, sia la durata della prestazione lavorativa. L'amministrazione non viene più messa in condizione di ricostruire i movimenti del lavoratore a fronte della di lui condotta truffaldina.
D'altro canto, se il badge è marcato da un soggetto diverso dall'intestatario, ciò significa che in quel momento l'intestatario non c'è: dunque, l'attestazione è falsa.
E del resto, secondo l' “id quod plerumque accidit”, nelle varie ipotesi portate alla ribalta dalle cronache la timbratura del proprio cartellino ad opera di altro dipendente mira proprio a dissimulare l'assenza dal servizio o la presenza in orario affatto differente a quello risultante dal marcatempo e ad indurre il datore di lavoro in errore circa la presenza sul posto di lavoro.
Sul punto, d'altronde, la stessa Corte di legittimità ha evidenziato che è “Legittimo il licenziamento del lavoratore che fa un uso distorto del rilevatore delle presenze
e del badge personale in contrasto anche con apposito ordine di servizio secondo cui la timbratura doveva necessariamente essere eseguita personalmente dai lavoratori all'interno dell'azienda e non da parte di terzi compiacenti (confermato il licenziamento del dipendente di un'azienda municipalizzata che si era fatto timbrare il badge da un collega di lavoro per avere così il tempo di parcheggiare la propria vettura prima di prendere servizio)” (Cass. Civ. Sez. Lav. n.
10239/2023). Ma il principio (con riferimento alla rilevanza della condotta di cui si discute) è tranquillamente estensibile anche al lavoratore socialmente utile che è pur sempre tenuto a comportarsi secondo correttezza e buona fede.
In conclusione, non può che ritenersi legittima la cancellazione dagli elenchi degli
LSU.
Sebbene parzialmente fondato il motivo di censura della sentenza nella parte in cui ha ritenuto carente di interesse ad agire il ricorrente, tuttavia, ciò non può portare all'accoglimento della domanda relativa alla illegittimità del licenziamento.
È certamente condivisibile che l'accertamento della insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del lavoratore sia essenziale ai fini di un suo successivo reinserimento nelle liste di LL.SS.UU. e di una eventuale partecipazione a selezioni o concorsi per l'accesso all'impiego nelle PP.AA., come è condivisibile l'osservazione che non trattandosi di un vero e proprio rapporto di lavoro non è configurabile alcun licenziamento.
Tuttavia, anche laddove si addivenisse alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento di recesso, esso non potrebbe portare alle conseguenze richieste (“il riconoscimento dello status di LSU del Sig. e per la sua ricollocazione Parte_1
“nell'apposita piattaforma monitoraggio LSU da cui è stato cancellato” e/o per la sua ripresa del servizio come LSU al servizio del ”). Controparte_1
Il primo motivo ostativo è proprio l'avvenuta legittima cancellazione del nominativo dell'appellante dalle liste.
Il secondo motivo è proprio l'impossibilità di attuazione di un provvedimento di sostanziale “reintegrazione”, posto che è indubitabile l'inapplicabilità della normativa sui licenziamenti dal momento che di licenziamento vero e proprio non può parlarsi data la natura del rapporto tra le parti di cui sopra si è detto.
L'integrazione motivazionale giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 13.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso dott. Antonietta Savino