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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9019 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 46537 RG. 2024.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to F. Tramontano
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità ex art. 13, l. 118/71, con decorrenza dal 1.11.2024 e condanna l' ad erogare al ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli CP_1 interessi legali;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 6268/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che il ricorrente non presentasse un'invalidità pari o superiore al 74%.
Invero, dall'analisi puntuale delle patologie e dal calcolo delle relative incidenze nel loro complesso, corretta è la valutazione operata dal CTU che ha riconosciuto un'invalidità al 68,8% (v.la nel fascicolo parte ricorrente).
Tuttavia, come si evince chiaramente dalla documentazione del novembre 2024 prodotta dalla parte ricorrente nel presente giudizio di merito, la situazione clinica del ricorrente è peggiorata in modo significativo sia sotto il profilo ortopedico sia psichiatrico sia neurologico.
Non vi è, dunque, dubbio sulla sussistenza dal novembre 2024 del requisito sanitario ai fini dell'assegno di invalidità.
Sussistono anche i requisiti dell'inoccupazione e reddituale (v. doc. 6 fascicolo parte ricorrente) in assenza di elementi in senso contrario.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 6268/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 17 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to F. Tramontano
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegno di invalidità ex art. 13, l. 118/71, con decorrenza dal 1.11.2024 e condanna l' ad erogare al ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli CP_1 interessi legali;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 con separato decreto (RGN. 6268/24).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTU del procedimento di ATP ha ritenuto che il ricorrente non presentasse un'invalidità pari o superiore al 74%.
Invero, dall'analisi puntuale delle patologie e dal calcolo delle relative incidenze nel loro complesso, corretta è la valutazione operata dal CTU che ha riconosciuto un'invalidità al 68,8% (v.la nel fascicolo parte ricorrente).
Tuttavia, come si evince chiaramente dalla documentazione del novembre 2024 prodotta dalla parte ricorrente nel presente giudizio di merito, la situazione clinica del ricorrente è peggiorata in modo significativo sia sotto il profilo ortopedico sia psichiatrico sia neurologico.
Non vi è, dunque, dubbio sulla sussistenza dal novembre 2024 del requisito sanitario ai fini dell'assegno di invalidità.
Sussistono anche i requisiti dell'inoccupazione e reddituale (v. doc. 6 fascicolo parte ricorrente) in assenza di elementi in senso contrario.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (RGN. 6268/24), in via definitiva, debbono essere poste a carico dell' , mentre le spese CP_1 di lite vanno compensate nella misura del 50% in quanto l'accoglimento è parziale, la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza, con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 17 settembre 2025. Il Giudice del Lavoro