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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona Indennità di accompagnamento del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2419/2025 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso nel termine del giorno 30.05.2025, avente ad oggetto: N. 2419/25
“Indennità di accompagnamento”;
e vertente CRONOLOGICO
Pa tra _______________
rappresentato e difeso dall'avv. V. Casalino del Foro di Parte_2
Nocera in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso
CP_1 lo studio del difensore in Pagani (Sa), Via Mangino, n. 7; N. _______________
n. 072/2025 R.B.Prev.
Ricorrente
e
nel termine CP_2 del 30.05.2025
in persona del con scambio di note scritte Controparte_3 ex art. 137 ter cpc
Presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21;
Resistente Deposito minuta
_________________
§§§
Nel termine fissato del giorno 30.05.2025, la parte ricorrente non ha
Pubblicazione in data depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc.
__________________
Giudizio n. 2419/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_2 CP_3
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 11.04.2025 adiva il Tribunale di Parte_2
Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) che la predetta Commissione, sottoposta la parte istante a visita medica, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio;
3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti e il Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del
Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto della parte
CP_ ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento;
2) Condannare l' al CP_ pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ.,
l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Di poi, acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, all'odierna udienza il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è improcedibile. Parte_2
Invero, agli atti del giudizio non si rinviene la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente e fascicolo telematico di ufficio): peraltro, la parte ricorrente non ha provveduto a depositare tale atto nemmeno all'odierna udienza né tantomeno ha provveduto a richiedere un termine per la rinotifica del ricorso alla parte resistente
(cfr. fascicolo telematico), non avendo depositato nemmeno le note scritte per l'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione da parte della Cancelleria del
Giudizio n. 2419/25 R.G. Pagano c/o pag. 2 CP_3 decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del decreto per la trattazione scritta emessi dal Giudice del Lavoro (cfr. le ricevute della comunicazione a mezzo pec in data 16.04.2025, allegate al fascicolo telematico).
In proposito, va precisato che ogni valutazione e statuizione sul punto costituisce un prius logico rispetto a qualsiasi altra statuizione, anche relativa all'eventuale cancellazione del giudizio dal ruolo per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 cpc: infatti, la cancellazione del giudizio presuppone, comunque, che un giudizio sia stato correttamente instaurato fra le parti ovvero che si sia instaurato fra le parti un rapporto giuridico processuale, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, situazione che nel caso di specie non sembra essersi verificata, mancando agli atti la relativa documentazione.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' con Parte_2
ricorso depositato in data 11.04.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 30.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2419/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_2 CP_3