Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295 , e' sostituito dal seguente:
"Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del........ (Gazzetta Ufficiale del............n....)". Nel caso di piu' decreti di autorizzazione, e' sufficiente indicare gli estremi del primo decreto.
Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell' articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , l'indicazione del decreto di autorizzazione e' sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell' articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295 , e' soppresso".
Il primo comma dell'articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295 , e' sostituito dal seguente:
"Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: "Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del........ (Gazzetta Ufficiale del............n....)". Nel caso di piu' decreti di autorizzazione, e' sufficiente indicare gli estremi del primo decreto.
Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell' articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , l'indicazione del decreto di autorizzazione e' sostituita da quella del citato articolo. L'ultimo comma dell' articolo 70 della legge 10 giugno 1978, n. 295 , e' soppresso".