Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1713/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 Avv. Laura De Rigo;
e
, nato a [...] l'[...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura De Rigo;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in ROMA in data 24.07.1993, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 1993, al N. 01471, Parte I, Serie 01 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) La figlia minore nata a [...] il [...] sarà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori: le decisi e importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
2) Il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente si è recentemente Persona_2 trasferito in un'altra abitazione ma viene comunque sostenuto ed aiutato economicamente dai genitori;
3) La figlia minore risiederà con la madre in via prevalente presso l'abitazione sita in Cerveteri, Via Alessandro Sca . 133 Loc. Valcanneto dove sono entrambe residenti, mentre l'altro coniuge potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale e ad ogni modo i periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori e i figli nel rispetto anche degli impegni lavorativi e/o di qualsiasi altra natura degli stessi e compatibilmente agli impegni sportivi e sociali, nonchè nel rispetto della volontà dei ragazzi;
4) Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli le vacanze natalizie ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così anche per il 31 dicembre e il 1 gennaio, salvo diverso accordo tra i genitori ed i figli che potranno concordare di volta in volta i periodi di festività da trascorrere con i figli sempre compatibilmente con le loro esigenze di salute, scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti;
5) Parimenti, ciascun genitore trascorrerà le vacanze Pasquali ad anni alterni con i figli, salvo diversi accordi tra i genitori e i figli che potranno concordare di volta in volta i periodi di festività da trascorrere insieme compatibilmente con le loro esigenze di salute, scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti;
6) In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i propri figli un periodo di giorni 15 anche non consecutivi, da concordare entro il giorno 5 del mese di maggio di ciascun anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della volontà dei figli;
7) La casa coniugale sita in Cerveteri, Loc. Valcanneto in Via Alessandro Scarlatti, 133 è Per_ assegnata/lasciata in godimento alla IG.ra che vi abiterà con la figlia;
Parte_1
8) Il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno divorzile di euro Parte_2 Parte_1 300,00 dell'avente diritto entro i rni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
9) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di mantenimento per Parte_2 Parte_1 entrambi ensile di euro 700,00 al te diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
10) Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 28.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso