Versione
13 giugno 1969
13 giugno 1969
Art. 2.
Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 , e' prorogato al 30 giugno 1969.
Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 , e' prorogato al 30 giugno 1969.