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Articolo 2 della Legge 17 maggio 1969, n. 272
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Legge 17 maggio 1969, n. 272
Articolo 2 della Legge 17 maggio 1969, n. 272
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13 giugno 1969
Art. 2.
Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 , e' prorogato al 30 giugno 1969.
Entrata in vigore il 13 giugno 1969
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