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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa RE D'AM - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5362/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli - 8 Sezione Civile, n. 10249/2019, il 15 novembre 2019, vertente
TRA (1) la (partita iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Villaricca (NA) al
Corso Europa n. 548, ed elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via Av.re M. Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Armando Felace (codice fiscale , che la rappresenta e difende in virtù della procura C.F._1
in calce all'atto di appello
-appellante-
E
(2) (codice fiscale ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato in Pozzuoli (NA), al Corso della Repubblica n. 15, presso lo studio dell'avv. Luca Luongo (codice fiscale ), che lo rappresenta C.F._3
e difende in virtù della procura in atti
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 20 settembre 2009, notificato il
20 aprile 2009, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, esponendo quanto segue:
“1) che nel mese di luglio 2007, acquistava presso la Parte_2 [...]
delle finestre Okumè Attintato Modello serie 2000 Vetro Parte_1
Planiter 4/9/5 Basso Emissivo, per il complessivo importo di Euro 7.500,00
comprensivo di trasporto e montaggio”; “2) che nel mese di ottobre 2007, al momento della consegna, l'istante notava che lo spessore del legno delle finestre era inferiore a quello acquistato ed inoltre le misure delle stesse non corrispondevano ai varchi di alloggio, rendendone impossibile l'installazione”;
“3) che nel mese di novembre 2007, gli operai della suddetta società provavano ad installare nuovamente le finestre, sulla cui parte superiore si notavano delle aggiunte, ma anche queste risultavano di misura inferiore rispetto ai varchi di alloggio, e comunque del tutto difformi rispetto a quanto acquistato”;
“4) che l'errata misura delle finestre, comportava il passaggio di vento e
pioggia tra i veri e i cordoli laterali in legno delle stesse”;
“5) che tali inconvenienti e difformità venivano immediatamente contestati agli operai addetti al montaggio, nonché alla convenuta società a mezzo raccomandate a/r n. 130156459971-1 del 04/01/2008, a/r n. 13015645966-3 dl 02/04/2008 e a/r n. 13625569276-6 del 25/02/2009 che si allegano”;
“6) che in data 4 febbraio 2008, stante il persistere di tali inconvenienti, rilevati dagli stessi operai della convenuta società, la Parte_1
inviava nuovamente i propri addetti, ma gli stessi si limitavano
[...]
esclusivamente a “registrare i predetti infissi” senza risolvere in alcun modo le problematiche sopra descritte” (pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attore nell'assunto che “tali anomalie, hanno creato
notevoli danni all'abitazione dell'istante, così come chiaramente evidenziati dalla
Consulenza Tecnica di Parte, effettuata dall'Arch. ” e che “vani Persona_1 sono risultati i tentativi di composizione stragiudiziale della vicenda”, chiedeva al Tribunale di: “… accogliere la domanda attorea e per l'effetto accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., condannarla al risarcimento integrale di tutti i danni sofferti
dall'istante, che si quantificano in complessivi Euro 12.000,00, o comunque nella diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria o scaturente dalla CTU che sin d'ora, anche a tal fine si richiede. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento sino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite di Euro
26.000,00” (cfr. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione).
I.2 Con comparsa del 25 giugno 2009 si costitutiva in giudizio la
[...]
evidenziando la circostanza che “la convenuta Parte_1 Parte_1
non è la ditta costruttrice delle finestre in questione, le ha acquistate per
[...]
poi rivenderle all'attore dalla società I.C.O. Legno s.r.l.”, chiedeva di essere autorizzata “alla chiamata in causa della suindicata società, al fine di essere manlevati e garantiti da ogni e qualsivoglia forma di risarcimento, ed essere tenuta indenne con patto di rivalsa, per eventuali somme a versarsi e comunque
conseguenti il giudizio” (cfr. pag. 2 della citata comparsa). Inoltre deduceva la
“improponibilità, inammissibilità, infondatezza della domanda e carenza di legittimazione passiva. Prescrizione e decadenza dell'azione proposta”, argomentando che: “se parliamo di vizi e difformità del bene consegnato dovrebbero trovare applicazione le azioni di cui agli artt. 1492-1495 e segg. c.c.,
e cioè l'azione di riduzione del prezzo, oppure quella di risoluzione contrattuale
con conseguente risarcimento danni. Tali azioni di garanzia sono fortemente vincolate a rigidi parametri riguardante la loro proposizione, nel senso che si richiede espressamente la comunicazione dei difetti e dei vizi riscontrati entro il termine di 8 giorni dalla scoperta e l'azione va proposta entro 1 anno dalla consegna”, ciò nondimeno osservava, benché al momento della consegna tali vizi fossero evidenti, “nulla veniva denunciato, così come prevede la legge attesa
la facile ed immediata conoscenza degli stessi e tanto neanche successivamente atteso che la prima denuncia di tali vizi si è avuta con la nota 2/1/08”.
Aggiungeva anche che era maturato il termine di decadenza dalla proponibilità dell'azione essendo decorso più di un anno dalla consegna.
Poneva poi in rilievo che “la fattispecie che ci occupa si può inquadrare
nelle c.d. vendite a catena, nelle quali spettano all'acquirente due azioni (…) delle quali solo quella contrattuale sorge nei confronti del diretto venditore, restando salva l'azione di rivalsa;
mentre la diversa azione extracontrattuale,
(quella che sembra proposta) e diretta unicamente ad un ipotetico risarcimento danni, è esperibile dal compratore contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa inidonea, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica”. Di
conseguenza, essa non poteva assumere il ruolo di legittimato passivo “essendo estranea al tipo di azione proposta diretta ad una generica richiesta di risarcimento danni” (cfr. pag. 3 della citata comparsa). Pertanto, domandava il rigetto dell'avversa domanda stante la sua infondatezza.
I.3 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, quest'ultimo non si costituiva.
I.4 Nel corso del giudizio di prime cure venivano richiesti ed ammessi l'interrogatorio formale dell'attore , la prova testimoniale ed infine la Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio del dott. onde procedere alla Persona_2
etiologia dei danni reclamati dall'attore ed alla relativa quantificazione.
I.5 All'udienza del 30 novembre 2015 il procuratore della
[...]
comunicava l'intervenuto fallimento della ICO Legno Parte_1
S.r.l., sicché il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento. In seguito riassumeva il giudizio, ma il predetto non si costituiva, Parte_2 Parte_3
benché regolarmente citato.
I.6 All'esito, precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli, 8 Sezione
Civile, con la sentenza n. 10249/2019 pubblicata in data 15 novembre 2019, così decideva:
“1) Accoglie la domanda attorea”;
“2) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta”;
“3) Condanna la in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di €. 5.178,00 oltre rivalutazione
monetaria dal 01/07/07 all'attualità nonché interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo”;
“4) Condanna la in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi €. 5.035,00 di cui €. 200,00 per spese vive, oltre iva e cpa nonché spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dell'Avv. Luca
LUONGO dichiaratosi anticipatario”. (cfr. pag. 4 della sentenza). II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 20 marzo
2020, notificata il 6 dicembre 2019 - la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello, articolando diverse censure in ordine alla:
- “omessa valutazione ed errato esame della richiesta di chiamata in causa del terzo ora e conseguentemente ingiusto mancato Controparte_2
riconoscimento in favore dell'appellante del diritto di garanzia, manleva con rivalsa/regresso nei confronti del medesimo”;
- “errata interpretazione dei fatti, delle risultanze processuali, della documentazione prodotta e conseguente errata applicazione in diritto delle
norme vigenti, decadenza e prescrizione dall'azione, infondatezza della domanda, incertezza e superficialità della CTU”;
- “decadenza dall'azione; Mutamento dell'oggetto di lite;
Errata applicazione delle norme di diritto;
Infondatezza della domanda nel fatto;
Errata valutazione delle risultanze istruttorie;
Errata determinazione delle spese di lite.”
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“1) – rigettarsi la domanda attorea per tutte le motivazioni e con le conseguenze così come illustrate”;
“2) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di conferma della sentenza, determinare la riduzione del quantum come precisato sulla scorta dei rilievi mossi dalla ctu, e in tal caso condannarsi in via diretta la società terza chiamata
in causa in persona del curatore pro- tempore e/o Parte_4
comunque dichiarare questa tenuta a garantire e tenere indenne con diritto di rivalsa/regresso in favore dell'appellante per tutte le somme che dovessero stabilirsi e risultare nel corso del giudizio, nonché procedersi alla corretta determinazione delle spese di lite”;
“3) vittoria di spese con attribuzione” (cfr. pag. 27 dell'atto di appello).
II.2 Con comparsa del 27 febbraio 2020 si costituiva in giudizio l'appellato il quale deduceva l'infondatezza nel merito dell'appello chiedendone Parte_2
il totale rigetto. Il restava contumace anche Controparte_3
in appello.
II.3 Respinta l'stanza di sospensione della esecutività della sentenza, dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 24 ottobre 2024, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 dicembre 2024.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte preliminarmente dichiara la contumacia del
[...]
non costituitosi in questo giudizio benché regalmente citato Controparte_3
dall'appellante.
2. Il Tribunale di Napoli, 8 Sezione Civile, acclarata, sulla base dell'istruttoria espletata, “la tempestività delle denuncia dei vizi” da parte dell'acquirente nonché “l'impegno del venditore ad eliminarli” - ha accolto la domanda proposta da nei confronti della Parte_2 Parte_1
intesa ad ottenere, previo accertamento della responsabilità della ditta
[...]
convenuta, il “risarcimento integrale di tutti i danni sofferti dall'istante”, derivanti dal persistere degli inconvenienti rilevati al momento della consegna degli infissi dagli stessi operai della (“l'errata Parte_1
misura delle finestre, comportava il passaggio di vento e pioggia tra i vetri e i cordoli laterali in legno delle stesse”, “tali anomalie hanno creato notevoli danni all'abitazione”). Sicché recependo le conclusioni del suo consulente tecnico di ufficio, che “consentono di ritenere provato un effettivo pregiudizio economico in danno dell'attore così come analiticamente identificato dall'Ausiliario nel
proprio elaborato”, ha condannato la al Parte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di €. 5.178,00 “per i danni arrecati all'attore” nonché al pagamento delle spese di lite.
3. In premessa l'appellante reitera l'eccezione di improponibilità dell'azione perché proposta ad oltre un anno dalla consegna, come si evincerebbe, a suo dire, dall'atto introduttivo ove è scritto che “detta consegna
è avvenuta ad ottobre - novembre 2007 mentre la notifica dell'atto è avvenuta il 20/04/09 cioè abbondantemente dopo il superamento del termine di decadenza previsto”.
L'eccezione è infondata.
Invero, come esposto nell'atto di citazione di primo grado dal e non Pt_2
è contestato dalla convenuta già al momento Parte_1
della consegna degli infissi, nel mese di ottobre 2007, gli operai della ditta fornitrice, addetti anche al relativo montaggio, ebbero modo di constatare che lo spessore del legno delle finestre era inferiore a quello “acquistato” e che le misure delle stesse non corrispondevano ai varchi di alloggio, rendendone impraticabile l'installazione. Tanto è vero che gli stessi operai della
[...]
(come allegato dalla convenuta) nel mese successivo, Parte_1
provarono ad installare nuovamente le finestre (sulla cui parte superiore si notavano delle aggiunte), ma senza riuscirvi proprio perché di misura inferiore rispetto ai varchi di alloggio e comunque difformi alla partita di infissi acquistata.
Tali circostanze (si ripete, esposte da parte attrice e non validamente contraddette dall'altra parte) sono state riscontrate nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado. In particolare, la teste di parte attrice, Tes_1
dichiarò all'istruttore che: “Noi avevamo dato delle misure precise. Poi è
[...]
venuto il loro operaio a prendere le misure. L'operaio è venuto nel mese di luglio
2007 a prendere le misure. Ricordo che all'atto della consegna il modello era diverso come forma e colore. Abbiamo sollevato il problema e l'operaio che li ha portati, diverso da quello delle misure, ci ha detto che eseguiva una disposizione di lavoro e non tornava indietro. (…) Al momento della consegna ho chiamato il
sig. della ditta (…) preciso che il sig. è il sig. che ci ha venduto CP_4 CP_4
gli infissi. (…) Noi ci siamo sempre rivolti al sig. il quale ci diceva che CP_4
sarebbero arrivati degli operai. Ma nulla di quello che è stato fatto ha risolto il problema.”
Anche il , in sede di interrogatorio formale, riferì che: “Sono stati Pt_2
montati ed all'atto del montaggio ho sollevato il problema che l'infisso non era della misura idonea ai vani, sembravano inferiori” e tale dichiarazione non è stata censurata e/o contraddetta da alcuno. Ebbene - a smentita di quanto pervicacemente sostiene l'appellante - la denuncia del vizio da parte dell'acquirente fu sicuramente tempestiva (già al momento della installazione), anche perché, si ricorda, le prestazioni a carico del venditore – fornitore era rappresentate non solo dalla fornitura ma anche dal montaggio e trasporto degli infissi sicché, già nella fase di montaggio, assemblamento e registrazione fu subito palese il difetto della partita.
Va soggiunto che il CTU nel suo elaborato ha chiarito che “le medesime problematiche oggi rilevate (…) sono state prontamente comunicate da parte attrice alla convenuta nell'immediatezza della fornitura (rif. comunicazione A/R
(…) del 02/01/2008 (…) del 24/02/2009)”.
Di qui, la tempestività della denuncia e la proponibilità della domanda di garanzia.
4. Nel prosieguo della sua impugnazione, la Parte_1
si duole della “omessa valutazione ed errato esame della richiesta di
[...]
chiamata in causa del terzo ora fallimento ICO Legno s.r.l. e conseguentemente ingiusto mancato riconoscimento in favore dell'appellante del diritto di garanzia,
manleva con rivalsa/regresso nei confronti del medesimo” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello).
Inoltre, aggiunge che “non si vede poi perché il venditore non possa, in caso di condanna, vedersi riconosciuto il diritto di regresso/rivalsa nei confronti del terzo essendo il giudizio connesso a tutte le posizioni, anche perché l'azione
di rivalsa o regresso proposta contro il garante fa sussistere una connessione obiettiva di titoli tra il rapporto principale e quello accessorio. (…) né si può negare che la convenuta non è il produttore degli infissi ma un semplice venditore, intermediario tra la produttrice I.C.O. Legno srl e il compratore e in quanto tale non è chiaro perché si debba vedere negare i suoi diritti nei confronti del terzo” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello). Precisando anche che: “Il terzo, ai
sensi di legge, è stato chiamato in causa, nella ipotesi di accoglimento delle istanze attoree sia perché rispondesse in luogo del convenuto (ipotesi di garanzia propria) e sia perché venisse condannato a rispondere di quanto il convenuto fosse eventualmente tenuto a prestare all'attore (garanzia impropria). La fattispecie più ricorrente nella garanzia impropria è proprio quella della vendita
a catena, ed appunto in tali vendite ciascuno dei successivi acquirenti agisce in
regresso/rivalsa contro l'immediato dante causa in forza del proprio e diretto rapporto contrattuale.(…) il Tribunale non si è espresso sulla chiamata in garanzia e/o sulla sua esclusione, ma celandosi dietro la c.d. vendita a catena per nulla ha lasciato intendere per quale motivo non ha preso in esame la posizione del terzo chiamato in causa (…)” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Orbene, le deduzioni dell'appellante sono in definitiva infondate: se è vero,
infatti, che il Giudice di primo grado, autorizzata la chiamata in causa del terzo/produttore degli infissi ICO Legno S.r.l., poi Controparte_3
(che però non si costituiva), ometteva di pronunciarsi sulla azione di rivalsa avanzata dalla ditta convenuta nei confronti della garante, è anche vero che la relativa domanda non meritava di essere accolta.
4.1 A tale proposito, giova rammentare che nella vendita a catena (nella specie sussistente) l'azione di rivalsa può essere esercitata dal venditore sempreché questi dimostri che il vizio del bene venduto sia diretta conseguenza di una responsabilità da attribuire al fornitore. La Suprema Corte di Cassazione sul punto ha affermato: “Nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento
del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore.” (Sentenza n.1631 del
24/01/2020).
Va soggiunto che “In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla
applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore
i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto
sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.” (Ordinanza n. 13782 del 17/05/2024).
4.2 Venendo al merito, osserva la Corte che, tenuto conto delle emergenze istruttorie acquisite in sede testimoniale nonché delle conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato dal Tribunale, la non ha Parte_1
per nulla provato né che i vizi riscontrati sugli infissi acquistati fossero conseguenza delle violazioni di obblighi contrattuali assunti dal primo venditore nei suoi confronti (ovvero del , né tantomeno di Controparte_3
aver regolarmente denunciato detti vizi alla fornitrice.
Solo genericamente, infatti, i testi della Parte_1
ebbero a dichiarare, nel corso della loro deposizione, di aver “comunicato” alla
I.CO. Legno S.r.l. che gli infissi venduti presentavano delle dimensioni inferiori rispetto alle misure rilevate in occasione del sopralluogo presso l'abitazione dell'acquirente, senza però che a tate dichiarazioni abbia fatto seguito la produzione in giudizio di alcuna raccomanda a/r o PEC attestante detta effettiva comunicazione alla I.CO. Legno s.r.l. (nello specifico, cfr. dichiarazione resa da all'udienza del 17 giugno 2011: “il cliente ha acquistato da noi Testimone_2
gli infissi, chiedendo precise misure e spessore dei vetri. Gli abbiamo fatto vedere il prodotto e una volta scelto, lo ordiniamo dal produttore. Dopo circa due mesi abbiamo messo in contatto il fornitore con il nostro cliente e loro sono andati a casa del cliente a montare gli infissi. L'installazione era verso ottobre
2007/2008 circa. Verso novembre il cliente è venuto da noi a lamentarsi, Noi abbiamo chiesto all'azienda costruttrice la risoluzione del problema. Ho accertato
che le misure erano errate. I miei dipendenti mi hanno riferito che il cliente aveva chiesto misure precise. I miei dipendenti mi hanno riferito di una perdita
d'acqua”).
Ebbene, a parere di questa Corte, tale dichiarazione resa in sede testimoniale in ordine alla mera e generica comunicazione effettuata dal primo venditore al secondo venditore dei vizi dell'opera a lui contestati dal primo compratore non è sufficiente per ritenere dimostrata la relativa circostanza, essendo necessario, invece, che la formale (ulteriore) denuncia (si ripete dal primo venditore al secondo) sia allegata in giudizio: in mancanza, alcun diritto di rivalsa nei confronti del terzo (produttore/primo venditore) può essere vantato dall'odierno appellante.
Tra l'altro l'ausiliario del Giudice all'esito del suo mandato ha così concluso:
“le cause degli inconvenienti riscontrati possono essere addebitate a parte convenuta, la quale ha di fatto fornito all'attore gli infissi oggetto di consulenza, provvedendo, altresì, al montaggio ed installazione degli stessi.(…) Non si ritiene che vi siano, sulla scorta della documentazione in atti, responsabilità addebitabili all'attore nella produzione del fenomeno dannoso” (cfr. pag. 12 della citata relazione di consulenza tecnica a firma dell'ing. , con ciò Persona_2
implicitamente escludendo che i vizi degli infissi fossero conseguenza delle violazioni di obblighi contrattuali assunti dal primo venditore ovvero dal
Controparte_3
Pertanto, correttamente il primo Giudice con la sentenza qui gravata ha riconosciuto la responsabilità della sola ditta venditrice, la Parte_1
condannandola al risarcimento dei danni subiti dal Golia.
[...]
La decisione anche sul punto va confermata.
5. Con una distinta doglianza, l'appellante lamenta che il Giudice abbia, ingiustamente, mutato l'oggetto della lite perché “nell'atto di citazione (...) parte attrice chiedeva la condanna della convenuta a titolo di risarcimento danni per la somma di euro 12.000,00, mentre poi nella memoria primo termine depositata
il 26/7/2010 (...) precisava e modificava la domanda chiedendo la risoluzione del contratto intercorso tra l'attore e la convenuta per gravi inadempimenti da parte della stessa, risoluzione riaffermata ancora una volta nella memoria 3 termine del 27/10/2010 (...) quindi, mutando le richieste in citazione, lasciava intendere che il giudizio che ci occupa aveva ad oggetto la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello). Ed aggiunge che “nella memoria difensiva conclusionale del giudizio
(...) ancora una volta si cambia e ritroviamo la richiesta di risarcimento danni sempre quantificato in euro 12.000,00 e non più la richiesta di risoluzione del contratto, e la sentenza ingiustamente decide la questione come risarcimento”.
Il motivo non merita apprezzamento.
Se è vero che nell'atto di citazione di primo grado, l'attore, nell'assunto che le “anomalie” riscontrate sugli infissi “hanno creato notevoli danni all'abitazione dell'istante”, domandava di accertare e dichiarare “la responsabilità della in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t.” e di condannarla “al risarcimento integrale di tutti i danni sofferti dall'istante, che si quantificano in complessivi Euro 12.000,00, o comunque nella
diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria o scaturente dalla CTU (…)”
(cfr. pag. 3 del citato atto), mentre nella prima memoria ex art 183 comma 6
c.p.c. (ratione temporis vigente), genericamente precisava che “la domanda formulata è tesa a che il Giudice dichiari risolto il contratto intercorrente tra
l'attore e la per grave inadempimento della Parte_1
convenuta che non ha adempiuto alle obbligazioni assunte, a mezzo gli accordi
intervenuti, condannandola altresì al risarcimento del danno patito dall'istante”
(cfr. pag 1 della citata memoria), è anche vero che il Giudice disattendendo in parte le richieste di parte attrice, si pronunciava unicamente sulla domanda di risarcimento del danno (originariamente introdotta dal ), e non anche su Pt_2
quella di risoluzione del contratto, condannando la Parte_1
“per i danni arrecati all'attore”.
[...]
Ergo, appare evidente che non vi sia stato alcun mutamento dell'oggetto della lite da parte del Tribunale, ma una semplice omessa pronuncia sulla ulteriore domanda di risoluzione, e sul punto non c'è una precisa doglianza da parte dell'interessato.
Sicché la decisione, anche sotto il profilo esaminato, non merita riforma.
6. L'appellante si duole altresì dell' “errata applicazione delle norme di diritto” da parte del Tribunale perché “incurante della lettura degli atti e
nonostante l'applicazione da parte attorea di tutta la normativa di cui al codice civile, e l'incerto oggetto della lite, determina il medesimo come risarcimento danni a fronte delle motivazioni addotte richiama di sua esclusiva iniziativa la normativa inerente il codice del consumo anziché come detto quella codicistica fatta propria in tutti gli scritti da parte attrice e come conseguenza anche da parte convenuta” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
Ed aggiunge che “il riferimento e la invocazione al codice del consumo fa sì che la domanda debba avere ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita, oppure la riduzione del prezzo oppure la sostituzione del prodotto viziato, ma per nulla il risarcimento danni anche perché per assurdo in tal caso si verificherebbe, come si è verificata, la circostanza che il compratore
oltre a trattenere il bene venduto diciamo difettoso anche una somma e questo non è certo la finalità della tutela prevista” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). Anche tale doglianza è infondata.
Ed invero, a prescindere dalla normativa in concreto applicabile (disciplina codicistica in tema di “garanzia per i vizi della cosa venduta” e/o disciplina dettata dal Codice del Consumo) e dalle ulteriori azioni a tutela del compratore,
come ha condivisibilmente e succintamente affermato in Giudice in sentenza:
“(…) in ipotesi di denuncia di vizi della cosa venduta la normativa di riferimento del codice civile integrata da quella disciplinata dal Codice del Consumo, stabilisce che il venditore è sempre responsabile nei confronti del compratore non potendo eccepire che il bene alienato sia stato fornito da terzi nella
cosiddetta vendita a catena. Inoltre, il venditore è, in ogni caso, tenuto averso il compratore al risarcimento dei danni…”.
Ergo, anche la normativa del codice civile integrata con quella del Codice del Consumo ritiene il (primo) venditore sempre responsabile nei confronti del compratore dei vizi riscontrati (e tempestivamente denunciati) nella cosa venduta, e come tale tenuto al relativo risarcimento dei danni.
La decisione anche sul punto va confermata.
7. L'appellante contesta, ulteriormente, la sentenza per la “errata valutazione delle risultanze istruttorie”, perché assume che il Giudice, attraverso una sommaria valutazione delle testimonianze, in particolare della testimonianza resa dal teste di parte convenuta aveva ritenuto che quest'ultimo Tes_2
avesse rilevato le misure degli infissi. Di contro, a suo parere, non era emersa alcuna affermazione in tal senso dalla testimonianza dello il quale tra l'altro non risulta essersi mai Tes_2
recato presso l'abitazione dell'attore.
Ebbene, la doglianza è priva di fondamento.
In primo luogo va rilevato che in sede di interrogatorio formale , Parte_2
confermando il narrato della citazione, riferiva di essersi portato presso l'azienda della di avere scelto il colore ed il modello degli Parte_1
infissi ma di non avere fornito le misure né chiesto specifiche caratteristiche.
Anche la teste di parte attrice (compagna e convivente Testimone_1
dell'attore), quanto alla misurazione degli infissi a farsi, precisava che: “Noi
avevamo dato delle misure precise. Poi è venuto il loro operaio a prendere le misure. L'operaio è venuto nel mese di luglio 2007 a prendere le misure”, con ciò confermando che le misure degli infissi erano state rilevate dal venditore in un sopralluogo presso l'abitazione del al momento della vendita. Pt_2
Peraltro, detta circostanza non è stata affatto smentita dal teste di parte convenuta, da che come visto all'udienza del 17 giugno 2011, Testimone_2
si limitò a dichiarare che: “il cliente ha acquistato da noi gli infissi, chiedendo precise misure e spessore dei vetri. Gli abbiamo fatto vedere il prodotto e una volta scelto, lo ordiniamo dal produttore. Dopo circa due mesi abbiamo messo in contatto il fornitore con il nostro cliente e loro sono andati a casa del cliente
a montare gli infissi. L'installazione era verso ottobre 2007/2008 circa”. A ben vedere, infatti, contrariamente a quanto opina l'appellante, da tale dichiarazione non risulta affatto che le misure degli infissi furono fornite dal cliente , Pt_2
avendo questo semplicemente chiesto “precise misure e spessore dei vetri”, apparendo verosimile invece che, a fronte della richiesta del cliente, furono gli operai della ditta fornitrice a recarsi in loco per prendere le misure precise.
8. Nel prosieguo della sua impugnazione, l'appellante contesta la sentenza impugnata per avere recepito le conclusioni del CTU, nonostante le incongruità
rilevate e le errate conclusioni cui costui era pervenuto, sia in ordine alla individuazione dei danni che alla relativa quantificazione.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.
A ben vedere, infatti, contrariamente a quanto deduce l'odierna appellante, la relazione del consulente, ing. , del 2 agosto 2017, Persona_2
appare analitica nell'esame dei singoli quesiti assegnati dal Tribunale, precisa nella descrizione degli infissi oggetto di indagine e nella individuazione degli interventi a farsi per la rimozione delle problematiche evidenziatesi, scrupolosa nei calcoli finalizzati alla quantificazione dei danni. Tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, l'ausiliario individua e quantifica nella misura del € 1.390,18, i danni al parquet, provocati dalla perdita d'acqua dagli infissi, benché, nel contempo, riconosca che detti danni non siano supportati da idonea documentazione. Nello
specifico, argomenta: "non si registrano visibili danni al parquet in legni dell'ambiente camera da letto singola” e “manca agli atti documentazione attestante eventuali interventi di ripristino” (cfr. pag. 9 della citata relazione).
Dal ché, a parere della Corte, la decisione sul punto merita riforma nel senso che dall'importo di condanna indicato dal Giudice in sentenza nella somma di € 5.178,00, a titolo risarcitorio, va detratto l'importo indicato dal CTU per i danni al parquet (€ 1.390,18), perché non documentati, con conseguente condanna della al pagamento in favore del Parte_1 Pt_2
della minore somma di € 3.787,82, oltre rivalutazione a partire dalla data della consulenza del 3 agosto 2017 ad oggi.
Su tale importo andranno poi computati gli interessi compensativi,
calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data della fornitura “viziata” (1 luglio 2007), e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione.
Dalla data della pubblicazione della sentenza, invece, all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità.
9. All'accoglimento parziale dell'appello ed alla conseguente parziale riforma della gravata sentenza, consegue una rinnovata liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio e dunque l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello in punto di “errata determinazione delle spese di lite” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello).
10. Come detto, a seguito della modifica anche parziale della sentenza impugnata il giudice del gravame deve procedere ad una nuova liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio seguendo la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c..
Nello specifico visto l'esito complessivo della lite, si ritiene che le spese sostenute dal debbano essere poste carico della Pt_2 Parte_1
nella misura dei 2/3 per entrambi i gradi e liquidate in base al D.M. n.
[...]
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate, considerato il decisum e senza computare la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014, con compensazione tra le parti del residuo terzo per entrambi i gradi.
Nulla compete per le spese all'appellato rimasto contumace.
Infine, le spese della CTU di primo grado vanno poste definitivamente a carico della come stabilito dal Giudice in Parte_1
sentenza, tra l'altro, non essendovi stata sul punto specifica impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli – 8 Sezione Civile, n. 10249/19 pubblicata il 15 novembre
2019, così provvede:
(A) dichiara la contumacia del Controparte_3
(B) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la a pagare in Parte_1
favore di la somma di € 3.787,82 a titolo di risarcimento per i danni Parte_2
derivatigli dalla vendita degli infissi affetti da vizi, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
(C) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a - con attribuzione all'avv. Parte_2 Luca Luongo - i 2/3 delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nella misura di € 1.701,33 per i compensi professionali, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in tale proporzione nella misura di € 1.282,00
per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo terzo;
(D) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa RE D'AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa RE D'AM - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5362/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli - 8 Sezione Civile, n. 10249/2019, il 15 novembre 2019, vertente
TRA (1) la (partita iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Villaricca (NA) al
Corso Europa n. 548, ed elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via Av.re M. Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Armando Felace (codice fiscale , che la rappresenta e difende in virtù della procura C.F._1
in calce all'atto di appello
-appellante-
E
(2) (codice fiscale ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato in Pozzuoli (NA), al Corso della Repubblica n. 15, presso lo studio dell'avv. Luca Luongo (codice fiscale ), che lo rappresenta C.F._3
e difende in virtù della procura in atti
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 20 settembre 2009, notificato il
20 aprile 2009, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, esponendo quanto segue:
“1) che nel mese di luglio 2007, acquistava presso la Parte_2 [...]
delle finestre Okumè Attintato Modello serie 2000 Vetro Parte_1
Planiter 4/9/5 Basso Emissivo, per il complessivo importo di Euro 7.500,00
comprensivo di trasporto e montaggio”; “2) che nel mese di ottobre 2007, al momento della consegna, l'istante notava che lo spessore del legno delle finestre era inferiore a quello acquistato ed inoltre le misure delle stesse non corrispondevano ai varchi di alloggio, rendendone impossibile l'installazione”;
“3) che nel mese di novembre 2007, gli operai della suddetta società provavano ad installare nuovamente le finestre, sulla cui parte superiore si notavano delle aggiunte, ma anche queste risultavano di misura inferiore rispetto ai varchi di alloggio, e comunque del tutto difformi rispetto a quanto acquistato”;
“4) che l'errata misura delle finestre, comportava il passaggio di vento e
pioggia tra i veri e i cordoli laterali in legno delle stesse”;
“5) che tali inconvenienti e difformità venivano immediatamente contestati agli operai addetti al montaggio, nonché alla convenuta società a mezzo raccomandate a/r n. 130156459971-1 del 04/01/2008, a/r n. 13015645966-3 dl 02/04/2008 e a/r n. 13625569276-6 del 25/02/2009 che si allegano”;
“6) che in data 4 febbraio 2008, stante il persistere di tali inconvenienti, rilevati dagli stessi operai della convenuta società, la Parte_1
inviava nuovamente i propri addetti, ma gli stessi si limitavano
[...]
esclusivamente a “registrare i predetti infissi” senza risolvere in alcun modo le problematiche sopra descritte” (pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, l'attore nell'assunto che “tali anomalie, hanno creato
notevoli danni all'abitazione dell'istante, così come chiaramente evidenziati dalla
Consulenza Tecnica di Parte, effettuata dall'Arch. ” e che “vani Persona_1 sono risultati i tentativi di composizione stragiudiziale della vicenda”, chiedeva al Tribunale di: “… accogliere la domanda attorea e per l'effetto accertata e dichiarata la responsabilità della in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., condannarla al risarcimento integrale di tutti i danni sofferti
dall'istante, che si quantificano in complessivi Euro 12.000,00, o comunque nella diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria o scaturente dalla CTU che sin d'ora, anche a tal fine si richiede. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'evento sino all'effettivo soddisfo e comunque entro il limite di Euro
26.000,00” (cfr. pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione).
I.2 Con comparsa del 25 giugno 2009 si costitutiva in giudizio la
[...]
evidenziando la circostanza che “la convenuta Parte_1 Parte_1
non è la ditta costruttrice delle finestre in questione, le ha acquistate per
[...]
poi rivenderle all'attore dalla società I.C.O. Legno s.r.l.”, chiedeva di essere autorizzata “alla chiamata in causa della suindicata società, al fine di essere manlevati e garantiti da ogni e qualsivoglia forma di risarcimento, ed essere tenuta indenne con patto di rivalsa, per eventuali somme a versarsi e comunque
conseguenti il giudizio” (cfr. pag. 2 della citata comparsa). Inoltre deduceva la
“improponibilità, inammissibilità, infondatezza della domanda e carenza di legittimazione passiva. Prescrizione e decadenza dell'azione proposta”, argomentando che: “se parliamo di vizi e difformità del bene consegnato dovrebbero trovare applicazione le azioni di cui agli artt. 1492-1495 e segg. c.c.,
e cioè l'azione di riduzione del prezzo, oppure quella di risoluzione contrattuale
con conseguente risarcimento danni. Tali azioni di garanzia sono fortemente vincolate a rigidi parametri riguardante la loro proposizione, nel senso che si richiede espressamente la comunicazione dei difetti e dei vizi riscontrati entro il termine di 8 giorni dalla scoperta e l'azione va proposta entro 1 anno dalla consegna”, ciò nondimeno osservava, benché al momento della consegna tali vizi fossero evidenti, “nulla veniva denunciato, così come prevede la legge attesa
la facile ed immediata conoscenza degli stessi e tanto neanche successivamente atteso che la prima denuncia di tali vizi si è avuta con la nota 2/1/08”.
Aggiungeva anche che era maturato il termine di decadenza dalla proponibilità dell'azione essendo decorso più di un anno dalla consegna.
Poneva poi in rilievo che “la fattispecie che ci occupa si può inquadrare
nelle c.d. vendite a catena, nelle quali spettano all'acquirente due azioni (…) delle quali solo quella contrattuale sorge nei confronti del diretto venditore, restando salva l'azione di rivalsa;
mentre la diversa azione extracontrattuale,
(quella che sembra proposta) e diretta unicamente ad un ipotetico risarcimento danni, è esperibile dal compratore contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa inidonea, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica”. Di
conseguenza, essa non poteva assumere il ruolo di legittimato passivo “essendo estranea al tipo di azione proposta diretta ad una generica richiesta di risarcimento danni” (cfr. pag. 3 della citata comparsa). Pertanto, domandava il rigetto dell'avversa domanda stante la sua infondatezza.
I.3 Autorizzata la chiamata in causa del terzo, quest'ultimo non si costituiva.
I.4 Nel corso del giudizio di prime cure venivano richiesti ed ammessi l'interrogatorio formale dell'attore , la prova testimoniale ed infine la Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio del dott. onde procedere alla Persona_2
etiologia dei danni reclamati dall'attore ed alla relativa quantificazione.
I.5 All'udienza del 30 novembre 2015 il procuratore della
[...]
comunicava l'intervenuto fallimento della ICO Legno Parte_1
S.r.l., sicché il Giudice dichiarava l'interruzione del procedimento. In seguito riassumeva il giudizio, ma il predetto non si costituiva, Parte_2 Parte_3
benché regolarmente citato.
I.6 All'esito, precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli, 8 Sezione
Civile, con la sentenza n. 10249/2019 pubblicata in data 15 novembre 2019, così decideva:
“1) Accoglie la domanda attorea”;
“2) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta”;
“3) Condanna la in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di €. 5.178,00 oltre rivalutazione
monetaria dal 01/07/07 all'attualità nonché interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo”;
“4) Condanna la in p.l.r.p.t. al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'attore che liquida in complessivi €. 5.035,00 di cui €. 200,00 per spese vive, oltre iva e cpa nonché spese generali nella misura del 15% con attribuzione in favore dell'Avv. Luca
LUONGO dichiaratosi anticipatario”. (cfr. pag. 4 della sentenza). II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 20 marzo
2020, notificata il 6 dicembre 2019 - la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello, articolando diverse censure in ordine alla:
- “omessa valutazione ed errato esame della richiesta di chiamata in causa del terzo ora e conseguentemente ingiusto mancato Controparte_2
riconoscimento in favore dell'appellante del diritto di garanzia, manleva con rivalsa/regresso nei confronti del medesimo”;
- “errata interpretazione dei fatti, delle risultanze processuali, della documentazione prodotta e conseguente errata applicazione in diritto delle
norme vigenti, decadenza e prescrizione dall'azione, infondatezza della domanda, incertezza e superficialità della CTU”;
- “decadenza dall'azione; Mutamento dell'oggetto di lite;
Errata applicazione delle norme di diritto;
Infondatezza della domanda nel fatto;
Errata valutazione delle risultanze istruttorie;
Errata determinazione delle spese di lite.”
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte, in accoglimento dell'appello:
“1) – rigettarsi la domanda attorea per tutte le motivazioni e con le conseguenze così come illustrate”;
“2) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di conferma della sentenza, determinare la riduzione del quantum come precisato sulla scorta dei rilievi mossi dalla ctu, e in tal caso condannarsi in via diretta la società terza chiamata
in causa in persona del curatore pro- tempore e/o Parte_4
comunque dichiarare questa tenuta a garantire e tenere indenne con diritto di rivalsa/regresso in favore dell'appellante per tutte le somme che dovessero stabilirsi e risultare nel corso del giudizio, nonché procedersi alla corretta determinazione delle spese di lite”;
“3) vittoria di spese con attribuzione” (cfr. pag. 27 dell'atto di appello).
II.2 Con comparsa del 27 febbraio 2020 si costituiva in giudizio l'appellato il quale deduceva l'infondatezza nel merito dell'appello chiedendone Parte_2
il totale rigetto. Il restava contumace anche Controparte_3
in appello.
II.3 Respinta l'stanza di sospensione della esecutività della sentenza, dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 24 ottobre 2024, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 dicembre 2024.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte preliminarmente dichiara la contumacia del
[...]
non costituitosi in questo giudizio benché regalmente citato Controparte_3
dall'appellante.
2. Il Tribunale di Napoli, 8 Sezione Civile, acclarata, sulla base dell'istruttoria espletata, “la tempestività delle denuncia dei vizi” da parte dell'acquirente nonché “l'impegno del venditore ad eliminarli” - ha accolto la domanda proposta da nei confronti della Parte_2 Parte_1
intesa ad ottenere, previo accertamento della responsabilità della ditta
[...]
convenuta, il “risarcimento integrale di tutti i danni sofferti dall'istante”, derivanti dal persistere degli inconvenienti rilevati al momento della consegna degli infissi dagli stessi operai della (“l'errata Parte_1
misura delle finestre, comportava il passaggio di vento e pioggia tra i vetri e i cordoli laterali in legno delle stesse”, “tali anomalie hanno creato notevoli danni all'abitazione”). Sicché recependo le conclusioni del suo consulente tecnico di ufficio, che “consentono di ritenere provato un effettivo pregiudizio economico in danno dell'attore così come analiticamente identificato dall'Ausiliario nel
proprio elaborato”, ha condannato la al Parte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di €. 5.178,00 “per i danni arrecati all'attore” nonché al pagamento delle spese di lite.
3. In premessa l'appellante reitera l'eccezione di improponibilità dell'azione perché proposta ad oltre un anno dalla consegna, come si evincerebbe, a suo dire, dall'atto introduttivo ove è scritto che “detta consegna
è avvenuta ad ottobre - novembre 2007 mentre la notifica dell'atto è avvenuta il 20/04/09 cioè abbondantemente dopo il superamento del termine di decadenza previsto”.
L'eccezione è infondata.
Invero, come esposto nell'atto di citazione di primo grado dal e non Pt_2
è contestato dalla convenuta già al momento Parte_1
della consegna degli infissi, nel mese di ottobre 2007, gli operai della ditta fornitrice, addetti anche al relativo montaggio, ebbero modo di constatare che lo spessore del legno delle finestre era inferiore a quello “acquistato” e che le misure delle stesse non corrispondevano ai varchi di alloggio, rendendone impraticabile l'installazione. Tanto è vero che gli stessi operai della
[...]
(come allegato dalla convenuta) nel mese successivo, Parte_1
provarono ad installare nuovamente le finestre (sulla cui parte superiore si notavano delle aggiunte), ma senza riuscirvi proprio perché di misura inferiore rispetto ai varchi di alloggio e comunque difformi alla partita di infissi acquistata.
Tali circostanze (si ripete, esposte da parte attrice e non validamente contraddette dall'altra parte) sono state riscontrate nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado. In particolare, la teste di parte attrice, Tes_1
dichiarò all'istruttore che: “Noi avevamo dato delle misure precise. Poi è
[...]
venuto il loro operaio a prendere le misure. L'operaio è venuto nel mese di luglio
2007 a prendere le misure. Ricordo che all'atto della consegna il modello era diverso come forma e colore. Abbiamo sollevato il problema e l'operaio che li ha portati, diverso da quello delle misure, ci ha detto che eseguiva una disposizione di lavoro e non tornava indietro. (…) Al momento della consegna ho chiamato il
sig. della ditta (…) preciso che il sig. è il sig. che ci ha venduto CP_4 CP_4
gli infissi. (…) Noi ci siamo sempre rivolti al sig. il quale ci diceva che CP_4
sarebbero arrivati degli operai. Ma nulla di quello che è stato fatto ha risolto il problema.”
Anche il , in sede di interrogatorio formale, riferì che: “Sono stati Pt_2
montati ed all'atto del montaggio ho sollevato il problema che l'infisso non era della misura idonea ai vani, sembravano inferiori” e tale dichiarazione non è stata censurata e/o contraddetta da alcuno. Ebbene - a smentita di quanto pervicacemente sostiene l'appellante - la denuncia del vizio da parte dell'acquirente fu sicuramente tempestiva (già al momento della installazione), anche perché, si ricorda, le prestazioni a carico del venditore – fornitore era rappresentate non solo dalla fornitura ma anche dal montaggio e trasporto degli infissi sicché, già nella fase di montaggio, assemblamento e registrazione fu subito palese il difetto della partita.
Va soggiunto che il CTU nel suo elaborato ha chiarito che “le medesime problematiche oggi rilevate (…) sono state prontamente comunicate da parte attrice alla convenuta nell'immediatezza della fornitura (rif. comunicazione A/R
(…) del 02/01/2008 (…) del 24/02/2009)”.
Di qui, la tempestività della denuncia e la proponibilità della domanda di garanzia.
4. Nel prosieguo della sua impugnazione, la Parte_1
si duole della “omessa valutazione ed errato esame della richiesta di
[...]
chiamata in causa del terzo ora fallimento ICO Legno s.r.l. e conseguentemente ingiusto mancato riconoscimento in favore dell'appellante del diritto di garanzia,
manleva con rivalsa/regresso nei confronti del medesimo” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello).
Inoltre, aggiunge che “non si vede poi perché il venditore non possa, in caso di condanna, vedersi riconosciuto il diritto di regresso/rivalsa nei confronti del terzo essendo il giudizio connesso a tutte le posizioni, anche perché l'azione
di rivalsa o regresso proposta contro il garante fa sussistere una connessione obiettiva di titoli tra il rapporto principale e quello accessorio. (…) né si può negare che la convenuta non è il produttore degli infissi ma un semplice venditore, intermediario tra la produttrice I.C.O. Legno srl e il compratore e in quanto tale non è chiaro perché si debba vedere negare i suoi diritti nei confronti del terzo” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello). Precisando anche che: “Il terzo, ai
sensi di legge, è stato chiamato in causa, nella ipotesi di accoglimento delle istanze attoree sia perché rispondesse in luogo del convenuto (ipotesi di garanzia propria) e sia perché venisse condannato a rispondere di quanto il convenuto fosse eventualmente tenuto a prestare all'attore (garanzia impropria). La fattispecie più ricorrente nella garanzia impropria è proprio quella della vendita
a catena, ed appunto in tali vendite ciascuno dei successivi acquirenti agisce in
regresso/rivalsa contro l'immediato dante causa in forza del proprio e diretto rapporto contrattuale.(…) il Tribunale non si è espresso sulla chiamata in garanzia e/o sulla sua esclusione, ma celandosi dietro la c.d. vendita a catena per nulla ha lasciato intendere per quale motivo non ha preso in esame la posizione del terzo chiamato in causa (…)” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Orbene, le deduzioni dell'appellante sono in definitiva infondate: se è vero,
infatti, che il Giudice di primo grado, autorizzata la chiamata in causa del terzo/produttore degli infissi ICO Legno S.r.l., poi Controparte_3
(che però non si costituiva), ometteva di pronunciarsi sulla azione di rivalsa avanzata dalla ditta convenuta nei confronti della garante, è anche vero che la relativa domanda non meritava di essere accolta.
4.1 A tale proposito, giova rammentare che nella vendita a catena (nella specie sussistente) l'azione di rivalsa può essere esercitata dal venditore sempreché questi dimostri che il vizio del bene venduto sia diretta conseguenza di una responsabilità da attribuire al fornitore. La Suprema Corte di Cassazione sul punto ha affermato: “Nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento
del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore.” (Sentenza n.1631 del
24/01/2020).
Va soggiunto che “In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla
applicabilità o meno della disciplina consumeristica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore
i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto
sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.” (Ordinanza n. 13782 del 17/05/2024).
4.2 Venendo al merito, osserva la Corte che, tenuto conto delle emergenze istruttorie acquisite in sede testimoniale nonché delle conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato dal Tribunale, la non ha Parte_1
per nulla provato né che i vizi riscontrati sugli infissi acquistati fossero conseguenza delle violazioni di obblighi contrattuali assunti dal primo venditore nei suoi confronti (ovvero del , né tantomeno di Controparte_3
aver regolarmente denunciato detti vizi alla fornitrice.
Solo genericamente, infatti, i testi della Parte_1
ebbero a dichiarare, nel corso della loro deposizione, di aver “comunicato” alla
I.CO. Legno S.r.l. che gli infissi venduti presentavano delle dimensioni inferiori rispetto alle misure rilevate in occasione del sopralluogo presso l'abitazione dell'acquirente, senza però che a tate dichiarazioni abbia fatto seguito la produzione in giudizio di alcuna raccomanda a/r o PEC attestante detta effettiva comunicazione alla I.CO. Legno s.r.l. (nello specifico, cfr. dichiarazione resa da all'udienza del 17 giugno 2011: “il cliente ha acquistato da noi Testimone_2
gli infissi, chiedendo precise misure e spessore dei vetri. Gli abbiamo fatto vedere il prodotto e una volta scelto, lo ordiniamo dal produttore. Dopo circa due mesi abbiamo messo in contatto il fornitore con il nostro cliente e loro sono andati a casa del cliente a montare gli infissi. L'installazione era verso ottobre
2007/2008 circa. Verso novembre il cliente è venuto da noi a lamentarsi, Noi abbiamo chiesto all'azienda costruttrice la risoluzione del problema. Ho accertato
che le misure erano errate. I miei dipendenti mi hanno riferito che il cliente aveva chiesto misure precise. I miei dipendenti mi hanno riferito di una perdita
d'acqua”).
Ebbene, a parere di questa Corte, tale dichiarazione resa in sede testimoniale in ordine alla mera e generica comunicazione effettuata dal primo venditore al secondo venditore dei vizi dell'opera a lui contestati dal primo compratore non è sufficiente per ritenere dimostrata la relativa circostanza, essendo necessario, invece, che la formale (ulteriore) denuncia (si ripete dal primo venditore al secondo) sia allegata in giudizio: in mancanza, alcun diritto di rivalsa nei confronti del terzo (produttore/primo venditore) può essere vantato dall'odierno appellante.
Tra l'altro l'ausiliario del Giudice all'esito del suo mandato ha così concluso:
“le cause degli inconvenienti riscontrati possono essere addebitate a parte convenuta, la quale ha di fatto fornito all'attore gli infissi oggetto di consulenza, provvedendo, altresì, al montaggio ed installazione degli stessi.(…) Non si ritiene che vi siano, sulla scorta della documentazione in atti, responsabilità addebitabili all'attore nella produzione del fenomeno dannoso” (cfr. pag. 12 della citata relazione di consulenza tecnica a firma dell'ing. , con ciò Persona_2
implicitamente escludendo che i vizi degli infissi fossero conseguenza delle violazioni di obblighi contrattuali assunti dal primo venditore ovvero dal
Controparte_3
Pertanto, correttamente il primo Giudice con la sentenza qui gravata ha riconosciuto la responsabilità della sola ditta venditrice, la Parte_1
condannandola al risarcimento dei danni subiti dal Golia.
[...]
La decisione anche sul punto va confermata.
5. Con una distinta doglianza, l'appellante lamenta che il Giudice abbia, ingiustamente, mutato l'oggetto della lite perché “nell'atto di citazione (...) parte attrice chiedeva la condanna della convenuta a titolo di risarcimento danni per la somma di euro 12.000,00, mentre poi nella memoria primo termine depositata
il 26/7/2010 (...) precisava e modificava la domanda chiedendo la risoluzione del contratto intercorso tra l'attore e la convenuta per gravi inadempimenti da parte della stessa, risoluzione riaffermata ancora una volta nella memoria 3 termine del 27/10/2010 (...) quindi, mutando le richieste in citazione, lasciava intendere che il giudizio che ci occupa aveva ad oggetto la risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti” (cfr. pag. 11 dell'atto di appello). Ed aggiunge che “nella memoria difensiva conclusionale del giudizio
(...) ancora una volta si cambia e ritroviamo la richiesta di risarcimento danni sempre quantificato in euro 12.000,00 e non più la richiesta di risoluzione del contratto, e la sentenza ingiustamente decide la questione come risarcimento”.
Il motivo non merita apprezzamento.
Se è vero che nell'atto di citazione di primo grado, l'attore, nell'assunto che le “anomalie” riscontrate sugli infissi “hanno creato notevoli danni all'abitazione dell'istante”, domandava di accertare e dichiarare “la responsabilità della in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t.” e di condannarla “al risarcimento integrale di tutti i danni sofferti dall'istante, che si quantificano in complessivi Euro 12.000,00, o comunque nella
diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria o scaturente dalla CTU (…)”
(cfr. pag. 3 del citato atto), mentre nella prima memoria ex art 183 comma 6
c.p.c. (ratione temporis vigente), genericamente precisava che “la domanda formulata è tesa a che il Giudice dichiari risolto il contratto intercorrente tra
l'attore e la per grave inadempimento della Parte_1
convenuta che non ha adempiuto alle obbligazioni assunte, a mezzo gli accordi
intervenuti, condannandola altresì al risarcimento del danno patito dall'istante”
(cfr. pag 1 della citata memoria), è anche vero che il Giudice disattendendo in parte le richieste di parte attrice, si pronunciava unicamente sulla domanda di risarcimento del danno (originariamente introdotta dal ), e non anche su Pt_2
quella di risoluzione del contratto, condannando la Parte_1
“per i danni arrecati all'attore”.
[...]
Ergo, appare evidente che non vi sia stato alcun mutamento dell'oggetto della lite da parte del Tribunale, ma una semplice omessa pronuncia sulla ulteriore domanda di risoluzione, e sul punto non c'è una precisa doglianza da parte dell'interessato.
Sicché la decisione, anche sotto il profilo esaminato, non merita riforma.
6. L'appellante si duole altresì dell' “errata applicazione delle norme di diritto” da parte del Tribunale perché “incurante della lettura degli atti e
nonostante l'applicazione da parte attorea di tutta la normativa di cui al codice civile, e l'incerto oggetto della lite, determina il medesimo come risarcimento danni a fronte delle motivazioni addotte richiama di sua esclusiva iniziativa la normativa inerente il codice del consumo anziché come detto quella codicistica fatta propria in tutti gli scritti da parte attrice e come conseguenza anche da parte convenuta” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
Ed aggiunge che “il riferimento e la invocazione al codice del consumo fa sì che la domanda debba avere ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita, oppure la riduzione del prezzo oppure la sostituzione del prodotto viziato, ma per nulla il risarcimento danni anche perché per assurdo in tal caso si verificherebbe, come si è verificata, la circostanza che il compratore
oltre a trattenere il bene venduto diciamo difettoso anche una somma e questo non è certo la finalità della tutela prevista” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). Anche tale doglianza è infondata.
Ed invero, a prescindere dalla normativa in concreto applicabile (disciplina codicistica in tema di “garanzia per i vizi della cosa venduta” e/o disciplina dettata dal Codice del Consumo) e dalle ulteriori azioni a tutela del compratore,
come ha condivisibilmente e succintamente affermato in Giudice in sentenza:
“(…) in ipotesi di denuncia di vizi della cosa venduta la normativa di riferimento del codice civile integrata da quella disciplinata dal Codice del Consumo, stabilisce che il venditore è sempre responsabile nei confronti del compratore non potendo eccepire che il bene alienato sia stato fornito da terzi nella
cosiddetta vendita a catena. Inoltre, il venditore è, in ogni caso, tenuto averso il compratore al risarcimento dei danni…”.
Ergo, anche la normativa del codice civile integrata con quella del Codice del Consumo ritiene il (primo) venditore sempre responsabile nei confronti del compratore dei vizi riscontrati (e tempestivamente denunciati) nella cosa venduta, e come tale tenuto al relativo risarcimento dei danni.
La decisione anche sul punto va confermata.
7. L'appellante contesta, ulteriormente, la sentenza per la “errata valutazione delle risultanze istruttorie”, perché assume che il Giudice, attraverso una sommaria valutazione delle testimonianze, in particolare della testimonianza resa dal teste di parte convenuta aveva ritenuto che quest'ultimo Tes_2
avesse rilevato le misure degli infissi. Di contro, a suo parere, non era emersa alcuna affermazione in tal senso dalla testimonianza dello il quale tra l'altro non risulta essersi mai Tes_2
recato presso l'abitazione dell'attore.
Ebbene, la doglianza è priva di fondamento.
In primo luogo va rilevato che in sede di interrogatorio formale , Parte_2
confermando il narrato della citazione, riferiva di essersi portato presso l'azienda della di avere scelto il colore ed il modello degli Parte_1
infissi ma di non avere fornito le misure né chiesto specifiche caratteristiche.
Anche la teste di parte attrice (compagna e convivente Testimone_1
dell'attore), quanto alla misurazione degli infissi a farsi, precisava che: “Noi
avevamo dato delle misure precise. Poi è venuto il loro operaio a prendere le misure. L'operaio è venuto nel mese di luglio 2007 a prendere le misure”, con ciò confermando che le misure degli infissi erano state rilevate dal venditore in un sopralluogo presso l'abitazione del al momento della vendita. Pt_2
Peraltro, detta circostanza non è stata affatto smentita dal teste di parte convenuta, da che come visto all'udienza del 17 giugno 2011, Testimone_2
si limitò a dichiarare che: “il cliente ha acquistato da noi gli infissi, chiedendo precise misure e spessore dei vetri. Gli abbiamo fatto vedere il prodotto e una volta scelto, lo ordiniamo dal produttore. Dopo circa due mesi abbiamo messo in contatto il fornitore con il nostro cliente e loro sono andati a casa del cliente
a montare gli infissi. L'installazione era verso ottobre 2007/2008 circa”. A ben vedere, infatti, contrariamente a quanto opina l'appellante, da tale dichiarazione non risulta affatto che le misure degli infissi furono fornite dal cliente , Pt_2
avendo questo semplicemente chiesto “precise misure e spessore dei vetri”, apparendo verosimile invece che, a fronte della richiesta del cliente, furono gli operai della ditta fornitrice a recarsi in loco per prendere le misure precise.
8. Nel prosieguo della sua impugnazione, l'appellante contesta la sentenza impugnata per avere recepito le conclusioni del CTU, nonostante le incongruità
rilevate e le errate conclusioni cui costui era pervenuto, sia in ordine alla individuazione dei danni che alla relativa quantificazione.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.
A ben vedere, infatti, contrariamente a quanto deduce l'odierna appellante, la relazione del consulente, ing. , del 2 agosto 2017, Persona_2
appare analitica nell'esame dei singoli quesiti assegnati dal Tribunale, precisa nella descrizione degli infissi oggetto di indagine e nella individuazione degli interventi a farsi per la rimozione delle problematiche evidenziatesi, scrupolosa nei calcoli finalizzati alla quantificazione dei danni. Tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, l'ausiliario individua e quantifica nella misura del € 1.390,18, i danni al parquet, provocati dalla perdita d'acqua dagli infissi, benché, nel contempo, riconosca che detti danni non siano supportati da idonea documentazione. Nello
specifico, argomenta: "non si registrano visibili danni al parquet in legni dell'ambiente camera da letto singola” e “manca agli atti documentazione attestante eventuali interventi di ripristino” (cfr. pag. 9 della citata relazione).
Dal ché, a parere della Corte, la decisione sul punto merita riforma nel senso che dall'importo di condanna indicato dal Giudice in sentenza nella somma di € 5.178,00, a titolo risarcitorio, va detratto l'importo indicato dal CTU per i danni al parquet (€ 1.390,18), perché non documentati, con conseguente condanna della al pagamento in favore del Parte_1 Pt_2
della minore somma di € 3.787,82, oltre rivalutazione a partire dalla data della consulenza del 3 agosto 2017 ad oggi.
Su tale importo andranno poi computati gli interessi compensativi,
calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data della fornitura “viziata” (1 luglio 2007), e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione.
Dalla data della pubblicazione della sentenza, invece, all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità.
9. All'accoglimento parziale dell'appello ed alla conseguente parziale riforma della gravata sentenza, consegue una rinnovata liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio e dunque l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello in punto di “errata determinazione delle spese di lite” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello).
10. Come detto, a seguito della modifica anche parziale della sentenza impugnata il giudice del gravame deve procedere ad una nuova liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio seguendo la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c..
Nello specifico visto l'esito complessivo della lite, si ritiene che le spese sostenute dal debbano essere poste carico della Pt_2 Parte_1
nella misura dei 2/3 per entrambi i gradi e liquidate in base al D.M. n.
[...]
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate, considerato il decisum e senza computare la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014, con compensazione tra le parti del residuo terzo per entrambi i gradi.
Nulla compete per le spese all'appellato rimasto contumace.
Infine, le spese della CTU di primo grado vanno poste definitivamente a carico della come stabilito dal Giudice in Parte_1
sentenza, tra l'altro, non essendovi stata sul punto specifica impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli – 8 Sezione Civile, n. 10249/19 pubblicata il 15 novembre
2019, così provvede:
(A) dichiara la contumacia del Controparte_3
(B) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la a pagare in Parte_1
favore di la somma di € 3.787,82 a titolo di risarcimento per i danni Parte_2
derivatigli dalla vendita degli infissi affetti da vizi, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in motivazione;
(C) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a - con attribuzione all'avv. Parte_2 Luca Luongo - i 2/3 delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nella misura di € 1.701,33 per i compensi professionali, oltre al
15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e, per il secondo grado, in tale proporzione nella misura di € 1.282,00
per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo terzo;
(D) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa RE D'AM