Articolo 8 della Legge 19 dicembre 1973, n. 837
Articolo 7Articolo 9
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13 gennaio 1974
Art. 8.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito dall' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la corresponsione dei contributi ai consorzi di cui all' articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, e' aumentato di lire 3.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 600 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1976.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974