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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1130/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Romina Ascani, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti
ATTORE
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Vitali e Controparte_1 C.F._2
Simona Bellagamba, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da udienza del 24.6.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22.06.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
[...]
istanza ed eccezione: 1) in Via Principale dichiarare l'appropriazione del convenuto di tutti i beni del
Signor ; 2) In via subordinata, liquidare il risarcimento dei danni subiti indicati come Parte_1
dal valore dei beni in allegato. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio con rimborso di spese generali al 12,5%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali,
pagina 1 di 5 come per legge.”
Esponeva l'attore che:
- lui e la mamma stipulavano un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo CP_2
sito in San Benedetto del Tronto, via Mercantini 17, che in quanto vuoto, provvedevano ad arredare con cucina nuova e mobilio di valore anche con oggetti di antiquariato;
- la mamma decedeva e poiché egli cessava di pagare l'affitto, il locatore acconsentiva di lasciare nell'appartamento tutto il mobilio di valore stimato in € 27.000,00 fino a quando non avrebbe trovato altra sistemazione;
- eseguito lo sfratto, veniva azzerato il suo debito per canoni pregressi con la cucina comprensiva di elettrodomestici, un guardaroba, una specchiera dell'800 e una lavatrice appena comprata, mentre il resto del mobilio e gli oggetti di valore, nonostante diffida, non venivano restituiti dal convenuto che se ne appropriava indebitamente.
Si costituiva regolarmente in giudizio il convenuto così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE E/O COMUNQUE NEL MERITO:
= disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare nullo e privo di ogni effetto l'atto di citazione per mancanza di petitum e causa petendi;
IN VIA SUBORDINATA = rigettare tutte le domande e/o istanze di controparte in quanto infondate sia
in fatto che in diritto per tutte le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella premessa, da
considerarsi integralmente riportate e trascritte;
= in ogni caso condannare controparte alle spese legali, con addebito di oneri e spese a suo carico,
con condanna dello stesso (da quantificarsi anche in via for-fettaria e/o equitativa dal Giudice) anche
ex art. 96 cpc per lite temeraria, con eventuale revoca del gratuito patrocinio.
Con ogni riserva consentita per legge anche in via istruttoria.”
All'udienza del 26.09.2022 venivano concessi i termini ex art. 183, 6° comma cpc e la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.6.2024, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda risulta infondata e, come tale, va respinta.
pagina 2 di 5 Tutti gli assunti di parte attrice, come sopra riportati, sono privi di riscontro documentale e testimoniale.
In particolare le fotografie dei mobili allegate da parte attrice non possono deporre per la presenza degli stessi nell'immobile locato al momento del rilascio intervenuto in modo forzoso da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale non ha dato atto di dichiarazioni e/o attestazioni circa la presenza e la proprietà di beni mobili ivi rinvenuti nei verbali versati in atti. Dette fotografie, oltretutto non recano date
(tantomeno certe) e risultano contestate e disconosciute da parte convenuta che tempestivamente ha dedotto che l'ambiente ritratto nelle stesse non è quello di proprietà del a conferma ha, CP_1
altresì, allegato foto della pavimentazione presente nell'appartamento - documento non contestato dall'attore – dalla quale se ne evince in effetti la totale difformità.
Inoltre detti mobili non corrispondono a quelli di cui all'elenco dei beni (cfr. all. 2 attore) che sarebbero stati lasciati nell'immobile, elenco anch'esso privo di efficacia probatoria in quanto redatto dallo stesso attore e mancante di data certa.
Oltretutto risulta assolutamente inverosimile che oggetti di valore e di minime dimensioni, quali collana di perle ed anelli d'oro con diamanti, siano stati lasciati incustoditi in un appartamento destinato ad essere nuovamente locato, in assenza di un consenso scritto del proprietario, che ne avrebbe dovuto assumere anche le relative responsabilità, a fronte del mancato pagamento di numerosi canoni e ingenti spese di sfratto (circostanze non contestate fra le parti).
Peraltro, la prova testimoniale richiesta da parte attrice nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 cpc - atteso il mancato deposito di valida memoria n. 2 e la tardiva articolazione dell'istruttoria orale nella memoria n.
3 - non poteva e non può essere ammessa per le ragioni già
indicate da questo Giudice nel provvedimento del 1.5.2023, che si conferma a reiezione della reiterata istanza di remissione in termini. Va aggiunto pure il difetto di articolazione della prova, con violazione dell'art. 244 cpc e la mancanza assoluta di dimostrazione del valore di ciascuno dei beni che sarebbero stati sottratti, indicato genericamente ed apoditticamente in complessivi euro 27.000,00, senza la produzione quantomeno di una stima analitica di parte;
peraltro una CTU (neppure richiesta) sarebbe stata meramente esplorativa.
pagina 3 di 5 Le circostanze, oltre ad essere sufficienti al rigetto delle domande, sono rivelatrici del carattere pretestuoso dell'azione esercitata, sorretta quanto meno da colpa grave e come tali rappresentano un evidente abuso dello strumento processuale, che va sanzionato ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.,
come domandato.
Secondo la tesi maggiormente seguita dalla giurisprudenza di merito, che questo giudice condivide, la pronuncia ex art. 96 terzo comma c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave,
ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c.), ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio. L'istituto in esame presenta una natura mista sanzionatoria e risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa tenendo conto della gravità della colpa,
dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
Valutando tali elementi nel caso di specie e considerando che il convenuto ha presumibilmente subito disagi per contrastare l'ingiustificata ed infondata iniziativa di parte attrice, si stima equo condannare l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di € 1.300,00, pari a circa un terzo dei compensi liquidati al difensore, atteso che l'utilizzo di tale parametro consente di avere riguardo al valore della causa ed alla complessità dell'attività svolta, tenendosi altresì conto della durata del procedimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi processuali ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitatezza della fase istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
pagina 4 di 5 b) condanna l'attore a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge;
c) condanna altresì l'attore al pagamento al convenuto di € 1.300,00 ex art. 96, terzo comma c.p.c.
Ascoli Piceno, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1130/2022 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Romina Ascani, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti
ATTORE
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Vitali e Controparte_1 C.F._2
Simona Bellagamba, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da udienza del 24.6.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 22.06.2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria
[...]
istanza ed eccezione: 1) in Via Principale dichiarare l'appropriazione del convenuto di tutti i beni del
Signor ; 2) In via subordinata, liquidare il risarcimento dei danni subiti indicati come Parte_1
dal valore dei beni in allegato. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio con rimborso di spese generali al 12,5%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali,
pagina 1 di 5 come per legge.”
Esponeva l'attore che:
- lui e la mamma stipulavano un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo CP_2
sito in San Benedetto del Tronto, via Mercantini 17, che in quanto vuoto, provvedevano ad arredare con cucina nuova e mobilio di valore anche con oggetti di antiquariato;
- la mamma decedeva e poiché egli cessava di pagare l'affitto, il locatore acconsentiva di lasciare nell'appartamento tutto il mobilio di valore stimato in € 27.000,00 fino a quando non avrebbe trovato altra sistemazione;
- eseguito lo sfratto, veniva azzerato il suo debito per canoni pregressi con la cucina comprensiva di elettrodomestici, un guardaroba, una specchiera dell'800 e una lavatrice appena comprata, mentre il resto del mobilio e gli oggetti di valore, nonostante diffida, non venivano restituiti dal convenuto che se ne appropriava indebitamente.
Si costituiva regolarmente in giudizio il convenuto così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE E/O COMUNQUE NEL MERITO:
= disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare nullo e privo di ogni effetto l'atto di citazione per mancanza di petitum e causa petendi;
IN VIA SUBORDINATA = rigettare tutte le domande e/o istanze di controparte in quanto infondate sia
in fatto che in diritto per tutte le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella premessa, da
considerarsi integralmente riportate e trascritte;
= in ogni caso condannare controparte alle spese legali, con addebito di oneri e spese a suo carico,
con condanna dello stesso (da quantificarsi anche in via for-fettaria e/o equitativa dal Giudice) anche
ex art. 96 cpc per lite temeraria, con eventuale revoca del gratuito patrocinio.
Con ogni riserva consentita per legge anche in via istruttoria.”
All'udienza del 26.09.2022 venivano concessi i termini ex art. 183, 6° comma cpc e la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.6.2024, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda risulta infondata e, come tale, va respinta.
pagina 2 di 5 Tutti gli assunti di parte attrice, come sopra riportati, sono privi di riscontro documentale e testimoniale.
In particolare le fotografie dei mobili allegate da parte attrice non possono deporre per la presenza degli stessi nell'immobile locato al momento del rilascio intervenuto in modo forzoso da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale non ha dato atto di dichiarazioni e/o attestazioni circa la presenza e la proprietà di beni mobili ivi rinvenuti nei verbali versati in atti. Dette fotografie, oltretutto non recano date
(tantomeno certe) e risultano contestate e disconosciute da parte convenuta che tempestivamente ha dedotto che l'ambiente ritratto nelle stesse non è quello di proprietà del a conferma ha, CP_1
altresì, allegato foto della pavimentazione presente nell'appartamento - documento non contestato dall'attore – dalla quale se ne evince in effetti la totale difformità.
Inoltre detti mobili non corrispondono a quelli di cui all'elenco dei beni (cfr. all. 2 attore) che sarebbero stati lasciati nell'immobile, elenco anch'esso privo di efficacia probatoria in quanto redatto dallo stesso attore e mancante di data certa.
Oltretutto risulta assolutamente inverosimile che oggetti di valore e di minime dimensioni, quali collana di perle ed anelli d'oro con diamanti, siano stati lasciati incustoditi in un appartamento destinato ad essere nuovamente locato, in assenza di un consenso scritto del proprietario, che ne avrebbe dovuto assumere anche le relative responsabilità, a fronte del mancato pagamento di numerosi canoni e ingenti spese di sfratto (circostanze non contestate fra le parti).
Peraltro, la prova testimoniale richiesta da parte attrice nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 cpc - atteso il mancato deposito di valida memoria n. 2 e la tardiva articolazione dell'istruttoria orale nella memoria n.
3 - non poteva e non può essere ammessa per le ragioni già
indicate da questo Giudice nel provvedimento del 1.5.2023, che si conferma a reiezione della reiterata istanza di remissione in termini. Va aggiunto pure il difetto di articolazione della prova, con violazione dell'art. 244 cpc e la mancanza assoluta di dimostrazione del valore di ciascuno dei beni che sarebbero stati sottratti, indicato genericamente ed apoditticamente in complessivi euro 27.000,00, senza la produzione quantomeno di una stima analitica di parte;
peraltro una CTU (neppure richiesta) sarebbe stata meramente esplorativa.
pagina 3 di 5 Le circostanze, oltre ad essere sufficienti al rigetto delle domande, sono rivelatrici del carattere pretestuoso dell'azione esercitata, sorretta quanto meno da colpa grave e come tali rappresentano un evidente abuso dello strumento processuale, che va sanzionato ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.,
come domandato.
Secondo la tesi maggiormente seguita dalla giurisprudenza di merito, che questo giudice condivide, la pronuncia ex art. 96 terzo comma c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave,
ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c.), ma non la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio. L'istituto in esame presenta una natura mista sanzionatoria e risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa tenendo conto della gravità della colpa,
dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
Valutando tali elementi nel caso di specie e considerando che il convenuto ha presumibilmente subito disagi per contrastare l'ingiustificata ed infondata iniziativa di parte attrice, si stima equo condannare l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di € 1.300,00, pari a circa un terzo dei compensi liquidati al difensore, atteso che l'utilizzo di tale parametro consente di avere riguardo al valore della causa ed alla complessità dell'attività svolta, tenendosi altresì conto della durata del procedimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi processuali ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitatezza della fase istruttoria e decisoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) rigetta le domande attoree;
pagina 4 di 5 b) condanna l'attore a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge;
c) condanna altresì l'attore al pagamento al convenuto di € 1.300,00 ex art. 96, terzo comma c.p.c.
Ascoli Piceno, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
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