Art. 1.
Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone all'estero, e fino a quando la materia non abbia formato oggetto di definitiva regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi di emigrazione, l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzata ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall' articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775 , personale tecnico di particolare competenza con contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalita' previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del comma secondo del citato articolo 15, fino al numero complessivo di 10 unita'.
Le retribuzioni di detto personale saranno equiparate a quelle di tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgano analoghe funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.
Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone all'estero, e fino a quando la materia non abbia formato oggetto di definitiva regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi di emigrazione, l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzata ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall' articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775 , personale tecnico di particolare competenza con contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalita' previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del comma secondo del citato articolo 15, fino al numero complessivo di 10 unita'.
Le retribuzioni di detto personale saranno equiparate a quelle di tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgano analoghe funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.