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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/09/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 181 / 2024 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RONDINELLI MICHELE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in SCALI DELLE
MACINE 4 57123 LIVORNO;
- appellante contro
c.f. e part. IVA n. ), per tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO BARBARO e ANDREA ALOI ed CP_2
elettivamente domiciliata presso il loro Studio in MESSINA, Via Orso Corbino 7;
- parte appellata
e contro
1 c.f. ), contumace Controparte_3 P.IVA_2
- parte appellata
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni indicate in narrativa, a parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere il motivo di appello proposto e così giudicare:
Nel merito: 1) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative alle Cms contenute nei contratti di apercredito del 5.2.2010, del 31.12.2010 e del 13.1.2011 per indeterminatezza;
2) per l'effetto, rideterminare il "dare ed avere" tra le parti con esclusione della somma di euro 2.028,00, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, addebitata sul rapporto di conto corrente n. 127205 a titolo di c.m.s. per il periodo II° trimestre 2010/I° trimestre 2011; In ogni caso: 3) col favore delle spese e degli emolumenti di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria: 4) ove ritenuto necessario disporre integrazione della ctu al fine di accertare la nullità delle clausole relative alla c.m. contenute nei contratti di apercredito del 5.2.2010, del 31.12.2010 e del 13.1.2011, nonché al fine di quantificare le somme addebitate addebitata sul rapporto di conto corrente n. 127205 a titolo di c.m.s. per il periodo II° trimestre 2010/I° trimestre 2011 e rideterminare il saldo dare/avere tra le parti”.
Per parte appellata : “In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile CP_1 ai sensi di legge l'appello proposto, per i motivi esposti in narrativa;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare comunque prive di fondamento le eccezioni sollevate in sede di appello, confermando la sentenza n. 102/2022 emessa nel giudizio di primo grado dal Tribunale di Vicenza (sic).
Con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi di causa, aumentati ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/14”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 - In data 13.1.2003 stipulava con la Persona_1 Controparte_4
(poi fusa per incorporazione con il contratto di conto corrente n.
[...] Controparte_3
150367, rinumerato col n. 13/01/27205 e poi col n. 127205.
A partire dal 28.10.2005, accordava al correntista, a valere sul conto n. 127205, CP_3
l'apertura di credito straordinaria per cassa n. 101421782, con scadenza al 31.12 di ogni anno e rinnovato via via, un anno dopo l'altro, con variazioni d'importo. L'affidamento, inizialmente utilizzabile fino a € 700.000 perché assistito da garanzia pignoratizia, si assestava sulla somma di € 285.000 (senza garanzia reale) a partire dal rinnovo firmato in data 30.01.2008; l'ultimo rinnovo di € 285.000 veniva sottoscritto il 28.3.2012 e prevedeva la scadenza al 31.12.2012.
1.2 - In data 23.10.2020 notificava a il decreto ingiuntivo n. CP_3 Persona_1
1105/2020 emesso dal Tribunale di Asti il 12.10 precedente, con il quale si ingiungeva il pagamento di complessivi € 453.423,69, di cui € 449.082,96 per scoperto di c/c n. 127205 al 19.10.2017 ed € 4.340,73 per interessi legali maturati dal 19.10.2017 al 22.10.2019, oltre interessi legali dal 23.10.2019 sino al soddisfo e spese legali.
1.3 - proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Persona_1
chiedendone la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del saldo del c/c e deduceva: (a) l'assenza di prova del credito per omessa produzione del contratto di apertura di credito e di tutti gli e/c dall'inizio del rapporto;
(b) l'addebito di spese e commissioni non pattuite;
(c) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al
1.1.2014; (d) l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi;
(e) l'indeterminatezza e assenza di causa della commissione di massimo scoperto.
procuratrice di , si costituiva contestando Controparte_5 CP_3 integralmente le domande ed eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.4 - A seguito del decesso di , il processo veniva interrotto e poi Persona_1
riassunto dal figlio ed erede legittimo Pt_1
3 1.5 – Con comparsa depositata in data 14.06.2022, interveniva nel giudizio, ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c., la cessionaria del credito per tramite della sua Controparte_1
procuratrice CP_2
1.6 - Con sent. n. 616/2023, pubblicata l'8.08.2023, il Tribunale di Asti, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava a pagare a la somma complessiva di € Parte_1 Controparte_1
204.313,95, oltre interessi legali dal 23.10.2019 al saldo.
In particolare, il Tribunale sosteneva che:
- la banca aveva prodotto copia dei contratti di apertura di credito stipulati tra le parti dal
2005 al 2012, regolarmente sottoscritti dal correntista;
- il primo estratto conto prodotto da nella fase di opposizione, ad integrazione di CP_3
quanto allegato in sede monitoria, indicava un saldo passivo iniziale per il correntista, alla data del 31.03.2010, di € 93.071,98. Non essendo stati prodotti gli ee/cc relativi al periodo anteriore fino, a ritroso, all'inizio del rapporto (13.01.2003), doveva concludersi che la banca non aveva provato che alla data del 31.3.2010, cui si riferiva il primo estratto conto riportato in giudizio, il credito in esso indicato corrispondesse a quello effettivo, sicchè le risultanze dovevano essere azzerate al 31.03.2010 secondo il criterio del “saldo zero”;
- il CTU aveva correttamente espunto dal saldo tutti gli addebiti contestati e non supportati da pattuizione scritta (la banca non aveva provato che il foglio informativo fosse effettivamente esposto presso la filiale dove era stato stipulato il contratto);
- riconosciuta l'esistenza, per il periodo successivo al 31.12.2012, di un affidamento di fatto non formalizzato per iscritto e rispetto al quale mancava, quindi, la specifica pattuizione del tasso di interesse, dovevano applicarsi, in luogo degli interessi debitori intra-fido successivi al 31.12.2012, i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, TUB;
- l'eccezione di usurarietà degli interessi era generica e indimostrata e l'istanza di espletamento di CTU contabile sul punto era inammissibile in quanto esplorativa;
- il CTU aveva rilevato come non fosse stato possibile effettuare alcun conteggio sulla c.m.s., di cui era stata eccepita la nullità per indeterminatezza e per mancanza di causa, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 2/2009, non essendo stati prodotti i relativi ee/cc. La questione concernente l'eventuale nullità della c.m.s. con riferimento a tale periodo risultava peraltro assorbita dall'azzeramento del saldo conseguente alla mancata produzione degli ee/cc;
4 - con riguardo al periodo successivo alla l. 2/2009, i contratti di apertura di credito del
5.2.2010, 31.12.2010 e 13.1.2011 contenevano tutti la precisa indicazione delle modalità di calcolo della c.m.s. e ne indicavano la misura percentuale della c.m.s. pari allo 0,25%.
- l'eccezione dell'opponente, per cui la c.m.s. era indeterminata perché tutte le clausole indicavano due differenti aliquote (0% e 0,25%), era infondata giacché la pattuizione di un'aliquota pari allo 0% doveva ritenersi tamquam non esset, equivalendo di fatto alla previsione di una commissione inesistente, con la conseguenza che non si poteva che far esclusivo riferimento all'unica aliquota di valore positivo, pari allo 0,25%;
- in merito all'asserita mancanza di causa della c.m.s., si richiamava la giurisprudenza per cui spetta l'autonomia contrattuale delle parti di convenire, a carico del cliente, il pagamento della commissione per remunerare l'onere della banca che metteva a disposizione del correntista la somma convenuta;
fermo il fatto che il legislatore, con la l. 2/2009, aveva sancito la legittimità della c.m.s., sia pure alle condizioni ivi previste;
- il CTU aveva rilevato che dal secondo trimestre 2011 al quarto trimestre 2011 la c.m.s. era stata applicata sulla massima esposizione debitoria, anziché sull'importo dell'affidamento concesso, e che nel quarto trimestre 2011 era stata applicata un'aliquota maggiore (0,375%) rispetto a quella pattuita contrattualmente (0,25%); il consulente aveva perciò provveduto a ricalcolare gli importi dovuti a titolo di c.m.s. in conformità alle previsioni contrattuali, espungendo le somme illegittimamente addebitate pari ad € 1.990,96;
- il CTU aveva poi verificato che a partire dal primo trimestre 2012 (in conformità alla pattuizione prevista nel contratto di apertura di credito del 28.3.2012) era stata addebitata la commissione onnicomprensiva trimestrale, computata applicando un'aliquota dello 0,50% all'importo del fido accordato, indipendentemente dall'utilizzo.
Tuttavia, tale commissione era stata applicata anche nel periodo successivo alla scadenza del contratto, e dunque nei primi due trimestri del 2013, in assenza di qualsivoglia pattuizione;
il consulente aveva, pertanto, provveduto ad eliminare gli addebiti effettuati a tale titolo nei due trimestri in questione, per un importo complessivo pari a € 2.732,88;
- il CTU aveva correttamente espunto la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 1.01.2014 (stante l'immediata applicazione dell'art. 120, co. 2, TUB, nel testo modificato dalla l. 147/2013 e fino al d.l. 18/2016) e fino a quando la banca aveva continuato ad applicarli in violazione del divieto previsto dalla legge (ossia fino al
30.6.2016).
5 2. – L'appello di . Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta sentenza. Parte_1
Si è costituita la sola cessionaria per tramite della mandataria CP_1 CP_2
mentre è rimasta contumace CP_6
[...]
[...
- Con l'unico motivo di impugnazione (“Illegittima applicazione delle c.m.s. per il periodo
II° trimestre 2010 - I° trimestre 2011; Violazione artt. 1346 e 1419 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”),
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto solo parzialmente l'eccezione di indeterminatezza della clausola relativa alla c.m.s. applicata in corso di rapporto.
I contratti di apertura di credito del 5.2.2010, 31.12.2010 e 13.1.2011 contengono una c.m.s. nulla per indeterminatezza, in quanto tutte le clausole indicano due differenti aliquote (0% e
0,25%). La S.C. ha al riguardo più volte affermato che non può ritenersi sufficiente, al fine di ritenere determinata la clausola di c.m.s., la semplice individuazione della forbice tra il top rate ed il prime rate, entro la quale la banca possa scegliere discrezionalmente il tasso applicabile. La c.m.s., per soddisfare la condizione posta dall'art. 1284, 3° co., c.c., deve contenere il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione della stessa, non essendo sufficiente una presunzione verificabile, fra l'altro, solo ex post.
L'indeterminatezza della clausola emergerebbe ancora più evidente se si considera che anche il consulente dell'Ufficio ha dovuto ricorrere ad un ragionamento induttivo per affermare che l'aliquota dello 0,25% si riferisce all'intra-fido, dovendo quindi verificare, successivamente alla conclusione dei contratti, cosa la banca aveva applicato per poter stabilire, solo presumibilmente, che la clausola contrattuale prevede un'aliquota dello 0,25% per la c.m.s. entro il fido e dello 0 per l'extra-fido. Tuttavia, affinché una clausola possa essere considerata determinata, essa deve ab origine contenere elementi certi e, quindi, nel caso di specie, le clausole contenute nei contratti dovevano precisare che l'aliquota dello
0,25% era riferibile all'intra-fido.
Non era corretto il ragionamento del Tribunale per cui la pattuizione di un'aliquota pari allo
0% doveva ritenersi tamquam non esset (analogamente, il CTU aveva ritenuto che quella dello 0,25 % fosse l'unica percentuale positiva risultante dal documento di sintesi), equivalendo di fatto alla previsione di una commissione inesistente, con la conseguenza che doveva farsi esclusivo riferimento all'unica aliquota di valore positivo dello 0,25%, da applicare alla base imponibile chiaramente e univocamente indicata nella clausola e che
6 un'interpretazione letterale della clausola stessa, oltre che secondo buona fede, non giustificherebbe in alcun modo l'applicazione di aliquote distinte. Tale motivazione sarebbe contraria a diritto perchè il contratto non indica se l'aliquota dovesse applicarsi all'intra-fido o all'extra-fido e in quale misura.
Sulla scorta di tali rilievi, si chiede che venga rideterminato il saldo dare-avere decurtandolo delle somme addebitate illegittimamente dalla banca a titolo di c.m.s. per il periodo II° trimestre 2010 - I° trimestre 2011, pari a complessivi € 2.028.
2.2 – L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1 per la palese impossibilità di essere accolto, giacché l'appellante non ha evidenziato alcuna concreta mancanza logica nel ragionamento che ha portato il Giudice di prime cure a rigettare l'opposizione proposta.
L'eccezione è da respingere.
L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, come interpretato dalla giurisprudenza
(Cass., Sez. Unite, 10.05.2019, n. 12.587), esige soltanto che l'atto di appello sia redatto in modo tale da consentire una chiara individuazione dei motivi come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e che le censure si accompagnino ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudicante a sostegno della decisione appellata. Nel caso in esame, l'unico, articolato motivo di impugnazione contiene una critica ai diversi punti su cui poggia la decisione di primo grado, essendo semmai questione di merito, e non di ammissibilità del gravame, la fondatezza di tali rilievi o la loro capacità di condurre ad una riforma della pronuncia di prime cure. Né occorre che l'atto introduttivo del gravame contenga degli argomenti nuovi rispetto a quelli già proposti in primo grado ed esaminati dal Giudicante, a condizione, tuttavia, che gli argomenti già spesi in prime cure vengano ripresentati in grado d'appello in una contrapposizione dialettica alle affermazioni del giudice a quo, che si intendono censurare – ciò che innegabilmente ricorre nel caso di specie.
2.3 – Nondimeno, il motivo è infondato nel merito.
2.3.1 – Le modalità di calcolo della c.m.s., riportate nelle lettere di accettazione delle proposte di apertura di credito in questione, fino al contratto del 28.03.2012, sono le seguenti:
7 “Entro i limiti dell'affidamento concesso verrà applicata la commissione di massimo scoperto
(CMS) nella misura sotto indicata. Tale commissione verrà calcolata sulla punta massima di esposizione, anche per valuta, verificatasi nel corso del periodo solare coincidente con il periodo di capitalizzazione operante per il conto corrente e per una durata pari o superiore
a 30 giorni continuativi, ciò in conformità a quanto previsto dall'art.
2-bis del DL 185/2008, come convertito dalla Legge 2/2009”.
Nel documento di sintesi dei contratti di apertura di credito del 5.02.2010 (pag. 79 doc. 11
1° grado), del 31.12.2010 (p. 76-77, doc. 11) e del 13.01.2011 (p. 90, doc. 11), le CP_3
percentuali della c.m.s. sono tutte indicate come segue:
“Commissione massimo scoperto 0,00%*0,25%*0,00%*”
2.3.2 - La commissione di massimo scoperto, come prestazione dovuta dal cliente in corrispettivo della disponibilità di moneta bancaria offertagli per lo scoperto e determinata secondo la percentuale convenuta sulla massima esposizione (accordata o fruita) in un dato arco temporale o sul differenziale tra l'accordato e il prelevato, deve prevedere, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1346 c.c.), il tasso della commissione (a), i criteri (b) e la periodicità del calcolo (c), ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito.
Qui la clausola:
- specifica che per “massimo scoperto” si intende il debito massimo raggiunto, anche per valuta, nell'arco del trimestre di chiusura periodica del conto e per una durata minima di 30 giorni, e dunque indica “la base di calcolo”, i “criteri” e la “periodicità trimestrale”, dovendosi, sul punto, leggere la clausola alla luce di quella relativa alla chiusura periodica del conto (cfr. Cass., 15.01.2024, n. 1373);
- indica una percentuale che, ad avviso dell'appellante, risulterebbe dubbia per come formulata nei prospetti di sintesi, perché di fatto la particolare dicitura risultante da quei documenti equivarrebbe a stabilire un range della stessa commissione tra 0 e
0,25 sulla punta massima di scoperto oltre i trenta giorni nel trimestre, rimesso alla discrezionalità della banca.
2.3.3 - Il requisito richiesto dall'art. 1346 c.c. è posto a garanzia dei contraenti ed è funzionale a consentire loro di conoscere con esattezza i contenuti dell'impegno negoziale che con il contratto vengono ad assumere, escludendo ogni profilo di incertezza o di
8 discrezionalità in capo ad alcuna delle parti nell'applicazione della clausola stessa;
nell'ambito dei contratti bancari, pertanto, una nullità ex artt. 1346 c.c. – 117, co. 4, TUB di una clausola relativa ad un contratto bancario è ravvisabile ogni qualvolta il cliente non sia in grado di conoscere quando, come e per che importi sorgerà l'obbligo di dover corrispondere un corrispettivo alla banca.
Ora, il CTU di primo grado ha evidenziato, dall'esame degli ee/cc relativi ai periodi in questione, che vi sono stati bensì degli scostamenti rispetto al limite massimo in alcuni trimestri, ma non è mai stato applicato il tasso “0”, ossia l'apparente soglia minima della percentuale che, secondo la tesi del correntista appellante, emergerebbe dalla lettera del contratto.
Nell'interpretare un contratto, si deve aver riguardo alla comune volontà delle parti per come obiettivizzatasi nell'accordo negoziale, anche a prescindere dal dato letterale del testo contrattuale, e la comune intenzione delle parti ben può essere ricostruita alla luce dell'esecuzione del contratto stesso (art. 1362, 1° e 2° co., c.c.); e nella specie, il valore “0” della percentuale di c.m.s. non è mai stato applicato in concreto.
E' chiaro, del resto, anche dall'esame del testo del prospetto di sintesi che la dicitura
“Commissione massimo scoperto 0,00%*0,25%*0,00%*”
non può essere letta come un intervallo tra due valori, ossia:
0,00% < 0,25% < 0,00%
ma deriva, con tutta probabilità, da un errore nella compilazione del contratto partendo da una “maschera” prestampata su computer, riferita ad un unico ed esclusivo tasso pari allo
0,25 % calcolato sulla punta massima dello scoperto per almeno trenta giorni, dove l'operatore bancario che ha compilato il modulo ha semplicemente inserito il valore “0,25” senza cancellare i valori “0,00” riportati nella maschera.
Anche, cioè, da un più accurato esame del testo (che prescinda da qualunque lettura formalistica e capziosa) pare chiaro che le parti abbiano inteso menzionare la sola ed esclusiva percentuale dello 0,25 %.
D'altro canto, e se si ritenesse impossibile ricostruire la “comune intenzione” secondo i parametri ermeneutici di tipo soggettivo dettati dalla legge, varrebbe pur sempre la regola di interpretazione oggettiva c.d. conservativa stabilita dall'art. 1367 c.c., per cui tra due
9 interpretazioni possibili, si deve privilegiare quella per cui la clausola dubbia non sia nulla e/o possa, comunque, avere un qualche effetto.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul valore della parte del complessivo credito contestato, pari ad € 2.028 (arg. ex artt. 13, 1° co., c.p.c. e 5
d.m. 55/2014), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro contro Parte_1 Controparte_3 CP_1
avverso la sent. n. 616 /2023, emessa dal Tribunale di Asti in data 8.08.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di mandataria di Parte_1 CP_2
delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.923, CP_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 181 / 2024 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RONDINELLI MICHELE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in SCALI DELLE
MACINE 4 57123 LIVORNO;
- appellante contro
c.f. e part. IVA n. ), per tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO BARBARO e ANDREA ALOI ed CP_2
elettivamente domiciliata presso il loro Studio in MESSINA, Via Orso Corbino 7;
- parte appellata
e contro
1 c.f. ), contumace Controparte_3 P.IVA_2
- parte appellata
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni indicate in narrativa, a parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere il motivo di appello proposto e così giudicare:
Nel merito: 1) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative alle Cms contenute nei contratti di apercredito del 5.2.2010, del 31.12.2010 e del 13.1.2011 per indeterminatezza;
2) per l'effetto, rideterminare il "dare ed avere" tra le parti con esclusione della somma di euro 2.028,00, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, addebitata sul rapporto di conto corrente n. 127205 a titolo di c.m.s. per il periodo II° trimestre 2010/I° trimestre 2011; In ogni caso: 3) col favore delle spese e degli emolumenti di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria: 4) ove ritenuto necessario disporre integrazione della ctu al fine di accertare la nullità delle clausole relative alla c.m. contenute nei contratti di apercredito del 5.2.2010, del 31.12.2010 e del 13.1.2011, nonché al fine di quantificare le somme addebitate addebitata sul rapporto di conto corrente n. 127205 a titolo di c.m.s. per il periodo II° trimestre 2010/I° trimestre 2011 e rideterminare il saldo dare/avere tra le parti”.
Per parte appellata : “In via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile CP_1 ai sensi di legge l'appello proposto, per i motivi esposti in narrativa;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare comunque prive di fondamento le eccezioni sollevate in sede di appello, confermando la sentenza n. 102/2022 emessa nel giudizio di primo grado dal Tribunale di Vicenza (sic).
Con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi di causa, aumentati ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/14”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 - In data 13.1.2003 stipulava con la Persona_1 Controparte_4
(poi fusa per incorporazione con il contratto di conto corrente n.
[...] Controparte_3
150367, rinumerato col n. 13/01/27205 e poi col n. 127205.
A partire dal 28.10.2005, accordava al correntista, a valere sul conto n. 127205, CP_3
l'apertura di credito straordinaria per cassa n. 101421782, con scadenza al 31.12 di ogni anno e rinnovato via via, un anno dopo l'altro, con variazioni d'importo. L'affidamento, inizialmente utilizzabile fino a € 700.000 perché assistito da garanzia pignoratizia, si assestava sulla somma di € 285.000 (senza garanzia reale) a partire dal rinnovo firmato in data 30.01.2008; l'ultimo rinnovo di € 285.000 veniva sottoscritto il 28.3.2012 e prevedeva la scadenza al 31.12.2012.
1.2 - In data 23.10.2020 notificava a il decreto ingiuntivo n. CP_3 Persona_1
1105/2020 emesso dal Tribunale di Asti il 12.10 precedente, con il quale si ingiungeva il pagamento di complessivi € 453.423,69, di cui € 449.082,96 per scoperto di c/c n. 127205 al 19.10.2017 ed € 4.340,73 per interessi legali maturati dal 19.10.2017 al 22.10.2019, oltre interessi legali dal 23.10.2019 sino al soddisfo e spese legali.
1.3 - proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Persona_1
chiedendone la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del saldo del c/c e deduceva: (a) l'assenza di prova del credito per omessa produzione del contratto di apertura di credito e di tutti gli e/c dall'inizio del rapporto;
(b) l'addebito di spese e commissioni non pattuite;
(c) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al
1.1.2014; (d) l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi;
(e) l'indeterminatezza e assenza di causa della commissione di massimo scoperto.
procuratrice di , si costituiva contestando Controparte_5 CP_3 integralmente le domande ed eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.4 - A seguito del decesso di , il processo veniva interrotto e poi Persona_1
riassunto dal figlio ed erede legittimo Pt_1
3 1.5 – Con comparsa depositata in data 14.06.2022, interveniva nel giudizio, ai sensi dell'art. 111, 3° co., c.p.c., la cessionaria del credito per tramite della sua Controparte_1
procuratrice CP_2
1.6 - Con sent. n. 616/2023, pubblicata l'8.08.2023, il Tribunale di Asti, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava a pagare a la somma complessiva di € Parte_1 Controparte_1
204.313,95, oltre interessi legali dal 23.10.2019 al saldo.
In particolare, il Tribunale sosteneva che:
- la banca aveva prodotto copia dei contratti di apertura di credito stipulati tra le parti dal
2005 al 2012, regolarmente sottoscritti dal correntista;
- il primo estratto conto prodotto da nella fase di opposizione, ad integrazione di CP_3
quanto allegato in sede monitoria, indicava un saldo passivo iniziale per il correntista, alla data del 31.03.2010, di € 93.071,98. Non essendo stati prodotti gli ee/cc relativi al periodo anteriore fino, a ritroso, all'inizio del rapporto (13.01.2003), doveva concludersi che la banca non aveva provato che alla data del 31.3.2010, cui si riferiva il primo estratto conto riportato in giudizio, il credito in esso indicato corrispondesse a quello effettivo, sicchè le risultanze dovevano essere azzerate al 31.03.2010 secondo il criterio del “saldo zero”;
- il CTU aveva correttamente espunto dal saldo tutti gli addebiti contestati e non supportati da pattuizione scritta (la banca non aveva provato che il foglio informativo fosse effettivamente esposto presso la filiale dove era stato stipulato il contratto);
- riconosciuta l'esistenza, per il periodo successivo al 31.12.2012, di un affidamento di fatto non formalizzato per iscritto e rispetto al quale mancava, quindi, la specifica pattuizione del tasso di interesse, dovevano applicarsi, in luogo degli interessi debitori intra-fido successivi al 31.12.2012, i tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, TUB;
- l'eccezione di usurarietà degli interessi era generica e indimostrata e l'istanza di espletamento di CTU contabile sul punto era inammissibile in quanto esplorativa;
- il CTU aveva rilevato come non fosse stato possibile effettuare alcun conteggio sulla c.m.s., di cui era stata eccepita la nullità per indeterminatezza e per mancanza di causa, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 2/2009, non essendo stati prodotti i relativi ee/cc. La questione concernente l'eventuale nullità della c.m.s. con riferimento a tale periodo risultava peraltro assorbita dall'azzeramento del saldo conseguente alla mancata produzione degli ee/cc;
4 - con riguardo al periodo successivo alla l. 2/2009, i contratti di apertura di credito del
5.2.2010, 31.12.2010 e 13.1.2011 contenevano tutti la precisa indicazione delle modalità di calcolo della c.m.s. e ne indicavano la misura percentuale della c.m.s. pari allo 0,25%.
- l'eccezione dell'opponente, per cui la c.m.s. era indeterminata perché tutte le clausole indicavano due differenti aliquote (0% e 0,25%), era infondata giacché la pattuizione di un'aliquota pari allo 0% doveva ritenersi tamquam non esset, equivalendo di fatto alla previsione di una commissione inesistente, con la conseguenza che non si poteva che far esclusivo riferimento all'unica aliquota di valore positivo, pari allo 0,25%;
- in merito all'asserita mancanza di causa della c.m.s., si richiamava la giurisprudenza per cui spetta l'autonomia contrattuale delle parti di convenire, a carico del cliente, il pagamento della commissione per remunerare l'onere della banca che metteva a disposizione del correntista la somma convenuta;
fermo il fatto che il legislatore, con la l. 2/2009, aveva sancito la legittimità della c.m.s., sia pure alle condizioni ivi previste;
- il CTU aveva rilevato che dal secondo trimestre 2011 al quarto trimestre 2011 la c.m.s. era stata applicata sulla massima esposizione debitoria, anziché sull'importo dell'affidamento concesso, e che nel quarto trimestre 2011 era stata applicata un'aliquota maggiore (0,375%) rispetto a quella pattuita contrattualmente (0,25%); il consulente aveva perciò provveduto a ricalcolare gli importi dovuti a titolo di c.m.s. in conformità alle previsioni contrattuali, espungendo le somme illegittimamente addebitate pari ad € 1.990,96;
- il CTU aveva poi verificato che a partire dal primo trimestre 2012 (in conformità alla pattuizione prevista nel contratto di apertura di credito del 28.3.2012) era stata addebitata la commissione onnicomprensiva trimestrale, computata applicando un'aliquota dello 0,50% all'importo del fido accordato, indipendentemente dall'utilizzo.
Tuttavia, tale commissione era stata applicata anche nel periodo successivo alla scadenza del contratto, e dunque nei primi due trimestri del 2013, in assenza di qualsivoglia pattuizione;
il consulente aveva, pertanto, provveduto ad eliminare gli addebiti effettuati a tale titolo nei due trimestri in questione, per un importo complessivo pari a € 2.732,88;
- il CTU aveva correttamente espunto la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 1.01.2014 (stante l'immediata applicazione dell'art. 120, co. 2, TUB, nel testo modificato dalla l. 147/2013 e fino al d.l. 18/2016) e fino a quando la banca aveva continuato ad applicarli in violazione del divieto previsto dalla legge (ossia fino al
30.6.2016).
5 2. – L'appello di . Parte_1
ha proposto appello avverso la predetta sentenza. Parte_1
Si è costituita la sola cessionaria per tramite della mandataria CP_1 CP_2
mentre è rimasta contumace CP_6
[...]
[...
- Con l'unico motivo di impugnazione (“Illegittima applicazione delle c.m.s. per il periodo
II° trimestre 2010 - I° trimestre 2011; Violazione artt. 1346 e 1419 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”),
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha accolto solo parzialmente l'eccezione di indeterminatezza della clausola relativa alla c.m.s. applicata in corso di rapporto.
I contratti di apertura di credito del 5.2.2010, 31.12.2010 e 13.1.2011 contengono una c.m.s. nulla per indeterminatezza, in quanto tutte le clausole indicano due differenti aliquote (0% e
0,25%). La S.C. ha al riguardo più volte affermato che non può ritenersi sufficiente, al fine di ritenere determinata la clausola di c.m.s., la semplice individuazione della forbice tra il top rate ed il prime rate, entro la quale la banca possa scegliere discrezionalmente il tasso applicabile. La c.m.s., per soddisfare la condizione posta dall'art. 1284, 3° co., c.c., deve contenere il richiamo a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione della stessa, non essendo sufficiente una presunzione verificabile, fra l'altro, solo ex post.
L'indeterminatezza della clausola emergerebbe ancora più evidente se si considera che anche il consulente dell'Ufficio ha dovuto ricorrere ad un ragionamento induttivo per affermare che l'aliquota dello 0,25% si riferisce all'intra-fido, dovendo quindi verificare, successivamente alla conclusione dei contratti, cosa la banca aveva applicato per poter stabilire, solo presumibilmente, che la clausola contrattuale prevede un'aliquota dello 0,25% per la c.m.s. entro il fido e dello 0 per l'extra-fido. Tuttavia, affinché una clausola possa essere considerata determinata, essa deve ab origine contenere elementi certi e, quindi, nel caso di specie, le clausole contenute nei contratti dovevano precisare che l'aliquota dello
0,25% era riferibile all'intra-fido.
Non era corretto il ragionamento del Tribunale per cui la pattuizione di un'aliquota pari allo
0% doveva ritenersi tamquam non esset (analogamente, il CTU aveva ritenuto che quella dello 0,25 % fosse l'unica percentuale positiva risultante dal documento di sintesi), equivalendo di fatto alla previsione di una commissione inesistente, con la conseguenza che doveva farsi esclusivo riferimento all'unica aliquota di valore positivo dello 0,25%, da applicare alla base imponibile chiaramente e univocamente indicata nella clausola e che
6 un'interpretazione letterale della clausola stessa, oltre che secondo buona fede, non giustificherebbe in alcun modo l'applicazione di aliquote distinte. Tale motivazione sarebbe contraria a diritto perchè il contratto non indica se l'aliquota dovesse applicarsi all'intra-fido o all'extra-fido e in quale misura.
Sulla scorta di tali rilievi, si chiede che venga rideterminato il saldo dare-avere decurtandolo delle somme addebitate illegittimamente dalla banca a titolo di c.m.s. per il periodo II° trimestre 2010 - I° trimestre 2011, pari a complessivi € 2.028.
2.2 – L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1 per la palese impossibilità di essere accolto, giacché l'appellante non ha evidenziato alcuna concreta mancanza logica nel ragionamento che ha portato il Giudice di prime cure a rigettare l'opposizione proposta.
L'eccezione è da respingere.
L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, come interpretato dalla giurisprudenza
(Cass., Sez. Unite, 10.05.2019, n. 12.587), esige soltanto che l'atto di appello sia redatto in modo tale da consentire una chiara individuazione dei motivi come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e che le censure si accompagnino ad argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudicante a sostegno della decisione appellata. Nel caso in esame, l'unico, articolato motivo di impugnazione contiene una critica ai diversi punti su cui poggia la decisione di primo grado, essendo semmai questione di merito, e non di ammissibilità del gravame, la fondatezza di tali rilievi o la loro capacità di condurre ad una riforma della pronuncia di prime cure. Né occorre che l'atto introduttivo del gravame contenga degli argomenti nuovi rispetto a quelli già proposti in primo grado ed esaminati dal Giudicante, a condizione, tuttavia, che gli argomenti già spesi in prime cure vengano ripresentati in grado d'appello in una contrapposizione dialettica alle affermazioni del giudice a quo, che si intendono censurare – ciò che innegabilmente ricorre nel caso di specie.
2.3 – Nondimeno, il motivo è infondato nel merito.
2.3.1 – Le modalità di calcolo della c.m.s., riportate nelle lettere di accettazione delle proposte di apertura di credito in questione, fino al contratto del 28.03.2012, sono le seguenti:
7 “Entro i limiti dell'affidamento concesso verrà applicata la commissione di massimo scoperto
(CMS) nella misura sotto indicata. Tale commissione verrà calcolata sulla punta massima di esposizione, anche per valuta, verificatasi nel corso del periodo solare coincidente con il periodo di capitalizzazione operante per il conto corrente e per una durata pari o superiore
a 30 giorni continuativi, ciò in conformità a quanto previsto dall'art.
2-bis del DL 185/2008, come convertito dalla Legge 2/2009”.
Nel documento di sintesi dei contratti di apertura di credito del 5.02.2010 (pag. 79 doc. 11
1° grado), del 31.12.2010 (p. 76-77, doc. 11) e del 13.01.2011 (p. 90, doc. 11), le CP_3
percentuali della c.m.s. sono tutte indicate come segue:
“Commissione massimo scoperto 0,00%*0,25%*0,00%*”
2.3.2 - La commissione di massimo scoperto, come prestazione dovuta dal cliente in corrispettivo della disponibilità di moneta bancaria offertagli per lo scoperto e determinata secondo la percentuale convenuta sulla massima esposizione (accordata o fruita) in un dato arco temporale o sul differenziale tra l'accordato e il prelevato, deve prevedere, per rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità (art. 1346 c.c.), il tasso della commissione (a), i criteri (b) e la periodicità del calcolo (c), ossia la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito.
Qui la clausola:
- specifica che per “massimo scoperto” si intende il debito massimo raggiunto, anche per valuta, nell'arco del trimestre di chiusura periodica del conto e per una durata minima di 30 giorni, e dunque indica “la base di calcolo”, i “criteri” e la “periodicità trimestrale”, dovendosi, sul punto, leggere la clausola alla luce di quella relativa alla chiusura periodica del conto (cfr. Cass., 15.01.2024, n. 1373);
- indica una percentuale che, ad avviso dell'appellante, risulterebbe dubbia per come formulata nei prospetti di sintesi, perché di fatto la particolare dicitura risultante da quei documenti equivarrebbe a stabilire un range della stessa commissione tra 0 e
0,25 sulla punta massima di scoperto oltre i trenta giorni nel trimestre, rimesso alla discrezionalità della banca.
2.3.3 - Il requisito richiesto dall'art. 1346 c.c. è posto a garanzia dei contraenti ed è funzionale a consentire loro di conoscere con esattezza i contenuti dell'impegno negoziale che con il contratto vengono ad assumere, escludendo ogni profilo di incertezza o di
8 discrezionalità in capo ad alcuna delle parti nell'applicazione della clausola stessa;
nell'ambito dei contratti bancari, pertanto, una nullità ex artt. 1346 c.c. – 117, co. 4, TUB di una clausola relativa ad un contratto bancario è ravvisabile ogni qualvolta il cliente non sia in grado di conoscere quando, come e per che importi sorgerà l'obbligo di dover corrispondere un corrispettivo alla banca.
Ora, il CTU di primo grado ha evidenziato, dall'esame degli ee/cc relativi ai periodi in questione, che vi sono stati bensì degli scostamenti rispetto al limite massimo in alcuni trimestri, ma non è mai stato applicato il tasso “0”, ossia l'apparente soglia minima della percentuale che, secondo la tesi del correntista appellante, emergerebbe dalla lettera del contratto.
Nell'interpretare un contratto, si deve aver riguardo alla comune volontà delle parti per come obiettivizzatasi nell'accordo negoziale, anche a prescindere dal dato letterale del testo contrattuale, e la comune intenzione delle parti ben può essere ricostruita alla luce dell'esecuzione del contratto stesso (art. 1362, 1° e 2° co., c.c.); e nella specie, il valore “0” della percentuale di c.m.s. non è mai stato applicato in concreto.
E' chiaro, del resto, anche dall'esame del testo del prospetto di sintesi che la dicitura
“Commissione massimo scoperto 0,00%*0,25%*0,00%*”
non può essere letta come un intervallo tra due valori, ossia:
0,00% < 0,25% < 0,00%
ma deriva, con tutta probabilità, da un errore nella compilazione del contratto partendo da una “maschera” prestampata su computer, riferita ad un unico ed esclusivo tasso pari allo
0,25 % calcolato sulla punta massima dello scoperto per almeno trenta giorni, dove l'operatore bancario che ha compilato il modulo ha semplicemente inserito il valore “0,25” senza cancellare i valori “0,00” riportati nella maschera.
Anche, cioè, da un più accurato esame del testo (che prescinda da qualunque lettura formalistica e capziosa) pare chiaro che le parti abbiano inteso menzionare la sola ed esclusiva percentuale dello 0,25 %.
D'altro canto, e se si ritenesse impossibile ricostruire la “comune intenzione” secondo i parametri ermeneutici di tipo soggettivo dettati dalla legge, varrebbe pur sempre la regola di interpretazione oggettiva c.d. conservativa stabilita dall'art. 1367 c.c., per cui tra due
9 interpretazioni possibili, si deve privilegiare quella per cui la clausola dubbia non sia nulla e/o possa, comunque, avere un qualche effetto.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul valore della parte del complessivo credito contestato, pari ad € 2.028 (arg. ex artt. 13, 1° co., c.p.c. e 5
d.m. 55/2014), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro contro Parte_1 Controparte_3 CP_1
avverso la sent. n. 616 /2023, emessa dal Tribunale di Asti in data 8.08.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di mandataria di Parte_1 CP_2
delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.923, CP_1
oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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