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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 13 febbraio 2024, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5949/2023 R.G. vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.5.1954, residente in [...](Ecuador) Av. E4-50 Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Piccione giusta procura allegata al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi e dall'avv.
Antonello Monoriti in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 rep. 37590 a rogito
Notaio RESISTENTE Persona_1
E
, c.f. , con sede in Controparte_4 P.IVA_2
Roma via G. Grezer n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Aiello giusta procura allegata alla memoria di costituzione. RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2023 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239001076352000, notificatagli il 6.11.2023, con la quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 7.754,00 a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2011, oltre interessi e sanzioni, portati dall'avviso di addebito n. 59520180006094402000 asseritamente notificato in data 22.1.2019.
Denunciava innanzitutto la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto.
Eccepiva poi la prescrizione ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, rilevando, in ogni caso, il mancato compimento di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla asserita notifica dell'avviso di addebito.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare nulli e/o illegittimi l'intimazione di pagamento opposta e l'avviso di addebito presupposto, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 1.2.2024, eccepiva CP_3 in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito, notificato in data 22.1.2019 a mani del fratello del destinatario, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999. Evidenziava, poi, l'incontestabilità nel merito della pretesa creditoria avanzata e assumeva che fosse onere del concessionario fornire la prova di eventuali atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Con memoria depositata in data 2.2.2024 si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dovendosi Controparte_4
considerare i periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla legislazione emergenziale
Covid-19. Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. L'udienza del 13.2.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
5. Preliminarmente va rilevata la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
. Essendo state eccepite soltanto l'omessa notifica dell'avviso di addebito Controparte_4 sotteso all'intimazione di pagamento opposta e la prescrizione, legittimato passivo ne presente giudizio è esclusivamente l' quale ente tenuto alla notifica dell'avviso di addebito e CP_3
titolare della pretesa sostanziale contestata (cfr. Cass. Sez. Un. 8 marzo 2022, n. 7514).
2 6. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall' configurandosi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per CP_3
la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav., 26.5.2020
n. 9784; id., 27.4.2021 n. 11104).
7. Passando ad esaminare i motivi di opposizione, fondata è l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta.
Dalla relata di notifica versata in atti risulta che l'avviso di addebito risulta consegnato in data
22.1.2019 in Furci Siculo (ME) via della Verdura n. 12° mani del fratello del destinatario, laddove quest'ultimo risulta invece risiedere in Quito (Ecuador) Av. E4- Controparte_1
50 AV L'accertata inesistenza della notifica dell'avviso di addebito nei termini CP_2
sopra esposti comporta illegittimità della conseguente intimazione di pagamento in relazione ad essi, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge (v., fra le tante,Cass. Civ., Sez. VI, n. 27776 del 22.11.2017).
8. Pacifica l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, trattandosi di contributi previdenziali relativi all'anno
2011, la fattispecie estintiva si era ormai perfezionata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, e ciò in data antecedente all'entrata in vigore delle norme che hanno introdotto due periodi di sospensione dei termini prescrizionali per complessivi 311 giorni (art. 37 del
D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21). Il credito portato dall'intimazione di pagamento opposta, risalendo all'anno 2011, è dunque prescritto.
9. Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento l'opposizione.
10. Nei rapporti tra il ricorrente e l' le spese di lite seguono la soccombenza e si CP_3
liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale svolta. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Sergio Piccione, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese giudiziali nei confronti dell' . Controparte_4
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 21.11.2023 nei confronti dell' e dell' CP_3 [...]
[...] , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5
tempore, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239001076352000, in relazione all'avviso di addebito n. 59520180006094402000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520239001076352000 in relazione all'avviso di addebito n.
59520180006094402000, dichiarando prescritti i contributi anno 2011 ivi portati;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_3
liquida in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Sergio PICCIONE;
- compensa le spese di giudizio nei confronti dell' . Controparte_4
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 14 febbraio 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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