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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 21402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21402 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CARRINO LUCIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Gaetano Argento n.2
E
(nata ad [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. APICELLA MARIA ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia in Capri (NA) alla Via Parroco Roberto Canale n.7
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 e , premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in Anacapri (NA) il 07.09.1985 e che dalla predetta unione erano nati due
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la CP_1 Per_1
volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 2.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e riportate nel ricorso.
Acquisito il parere le PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda separativa è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1-la casa coniugale sita in Anacapri (Na) alla Via Migliara n. 9, di proprietà del Sig. Parte_1
per successione ereditaria a seguito del decesso dei propri genitori, viene assegnata in via esclusiva a quest'ultimo;
2- La Sig.ra lascerà il livello piano terra della casa coniugale nella disponibilità del Sig. Parte_2
ed andrà ad abitare al livello seminterrato (piano S1) gravato da diritto di abitazione in Parte_1
favore del figlio Resta convenuto che, qualora il figlio richieda di godere del Parte_3
succitato diritto di abitazione in via esclusiva, il signor provvederà a mettere a Parte_1
disposizione della signora altro piccolo immobile di sua proprietà sito in Anacapri al Parte_2 medesimo civico e retrostante l'abitazione principale di cui innanzi;
3- La Sig.ra provvederà a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria Parte_2
della porzione immobiliare del livello seminterrato che andrà ad abitare così come le spese per le utenze domestiche ed a tal fine si impegna a far installare, relativamente allo stesso livello S1 dell'immobile, un contatore per la misurazione dei consumi di energia elettrica con contratto stipulato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 a proprio nome o del figlio , al fine di renderlo energeticamente autonomo rispetto al livello CP_1
piano terra occupato dal Sig. Parte_1
4-I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro non ricorrendo i requisiti che giustifichino una diversa richiesta ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5- Le parti, rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano e si danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi azione, ragione e/o causale azionabile ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo e di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere. le parti precisano e dichiarano che il presente accordo di separazione personale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico. ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.
162/14.
6- Le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui sopra rispettivamente indicati ai capi di cui sopra, al momento della sottoscrizione del presente accordo.
7-Le spese legali del presente accordo, sono reciprocamente compensate fra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
• dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.11 , parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 1985);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANACAPRI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21402 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CARRINO LUCIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Gaetano Argento n.2
E
(nata ad [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. APICELLA MARIA ROSARIA presso la quale elettivamente domicilia in Capri (NA) alla Via Parroco Roberto Canale n.7
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 e , premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in Anacapri (NA) il 07.09.1985 e che dalla predetta unione erano nati due
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 figli: e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la CP_1 Per_1
volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 2.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e riportate nel ricorso.
Acquisito il parere le PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda separativa è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1-la casa coniugale sita in Anacapri (Na) alla Via Migliara n. 9, di proprietà del Sig. Parte_1
per successione ereditaria a seguito del decesso dei propri genitori, viene assegnata in via esclusiva a quest'ultimo;
2- La Sig.ra lascerà il livello piano terra della casa coniugale nella disponibilità del Sig. Parte_2
ed andrà ad abitare al livello seminterrato (piano S1) gravato da diritto di abitazione in Parte_1
favore del figlio Resta convenuto che, qualora il figlio richieda di godere del Parte_3
succitato diritto di abitazione in via esclusiva, il signor provvederà a mettere a Parte_1
disposizione della signora altro piccolo immobile di sua proprietà sito in Anacapri al Parte_2 medesimo civico e retrostante l'abitazione principale di cui innanzi;
3- La Sig.ra provvederà a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria Parte_2
della porzione immobiliare del livello seminterrato che andrà ad abitare così come le spese per le utenze domestiche ed a tal fine si impegna a far installare, relativamente allo stesso livello S1 dell'immobile, un contatore per la misurazione dei consumi di energia elettrica con contratto stipulato
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 a proprio nome o del figlio , al fine di renderlo energeticamente autonomo rispetto al livello CP_1
piano terra occupato dal Sig. Parte_1
4-I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro non ricorrendo i requisiti che giustifichino una diversa richiesta ed essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5- Le parti, rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare. Le parti con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano e si danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi azione, ragione e/o causale azionabile ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo e di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare/avere. le parti precisano e dichiarano che il presente accordo di separazione personale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico. ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.
162/14.
6- Le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui sopra rispettivamente indicati ai capi di cui sopra, al momento della sottoscrizione del presente accordo.
7-Le spese legali del presente accordo, sono reciprocamente compensate fra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
• dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.11 , parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 1985);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANACAPRI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4