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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 7940/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Sallustio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.8.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva condannarsi l a corrispondere l'assegno di
[...] CP_1
invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'istante ne riducono la capacità lavorativa in ragione del 74%, e pertanto in misura uguale o superiore alla soglia minima del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1
d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale: tanto, a decorrere dall'1.1.2025, data successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio (cfr.,
da ultimo, Cass. 27.1.2021 n. 1770 e, in senso conforme, Cass.
30860/2019, Cass. 14488/2019, Cass. 32760/2018).
Conclusivamente, deve dichiararsi l'istante invalido civile, nella misura e con la decorrenza sopra indicate.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1
pagamento della corrispondente prestazione assistenziale, essendo tale
2 domanda estranea al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., siccome limitato,
anche nella presente fase, all'accertamento del solo requisito sanitario: in tal senso, cfr. Cass. 17.3.2014 n. 6084, Cass. 17.3.2014 n. 6085, Cass.
27.4.2015 n. 8533, Cass.
4.5.2015 n. 8878, Cass.
2.7.2015 n. 13550, Cass.
22.12.2016 n. 26758, Cass.
9.3.2017 n. 6104.
L'accertata maturazione del requisito sanitario soltanto in epoca posteriore alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa,
dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle di CP_1
c.t.u. come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante invalido civile in misura del 74% a decorrere dall'1.1.2025; dichiara per il resto inammissibile la domanda;
spese compensate.
Taranto, 11.03.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 7940/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Sallustio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.8.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva condannarsi l a corrispondere l'assegno di
[...] CP_1
invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetta l'istante ne riducono la capacità lavorativa in ragione del 74%, e pertanto in misura uguale o superiore alla soglia minima del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1
d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale: tanto, a decorrere dall'1.1.2025, data successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio (cfr.,
da ultimo, Cass. 27.1.2021 n. 1770 e, in senso conforme, Cass.
30860/2019, Cass. 14488/2019, Cass. 32760/2018).
Conclusivamente, deve dichiararsi l'istante invalido civile, nella misura e con la decorrenza sopra indicate.
Deve invece dichiararsi inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1
pagamento della corrispondente prestazione assistenziale, essendo tale
2 domanda estranea al procedimento ex art. 445-bis c.p.c., siccome limitato,
anche nella presente fase, all'accertamento del solo requisito sanitario: in tal senso, cfr. Cass. 17.3.2014 n. 6084, Cass. 17.3.2014 n. 6085, Cass.
27.4.2015 n. 8533, Cass.
4.5.2015 n. 8878, Cass.
2.7.2015 n. 13550, Cass.
22.12.2016 n. 26758, Cass.
9.3.2017 n. 6104.
L'accertata maturazione del requisito sanitario soltanto in epoca posteriore alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa,
dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle di CP_1
c.t.u. come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante invalido civile in misura del 74% a decorrere dall'1.1.2025; dichiara per il resto inammissibile la domanda;
spese compensate.
Taranto, 11.03.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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