Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 20/03/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. VI Lo ES Presidente-relatore dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dr.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 12/A/2026 nel giudizio di appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 7044/P del registro di segreteria, promosso da Omissis, nato a [...]
il Omissis, residente a [...](Omissis), in via Omissis n. Omissis
(C.F.: Omissis) e rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Guerra del Foro Giudiziario di Roma C.F.: [...], con indirizzo di posta elettronica certificata:
paolo.guerra@pec.avvocatoguerra.it, congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Maurizio Maria Guerra del Foro Giudiziario di Macerata C.F.: [...], con indirizzo di posta elettronica certificata: mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it, con i quali è elettivamente domiciliato in Tolentino (MC) Galleria Europa n. 14 presso e nello Studio Legale Associato Guerra.
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 302/2025, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia e pubblicata in data 28-102025, non notificata.
CONTRO
Il MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva - 1° Reparto I Divisione - in persona del Direttore pro tempore nella sua sede di Roma, Viale dell’Esercito n. 186 e nel domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo.
Udito, alla pubblica udienza del 19 marzo 2026, l’avv. Alessandro Maggio, delegato dagli avv.ti Guerra.
FATTO
Con il ricorso proposto in primo grado, il sig. Omissis, già Ufficiale dell’Esercito Italiano, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticategli durante il servizio e la conseguente declaratoria del diritto al trattamento pensionistico privilegiato nella misura non inferiore alla VI ctg. vitalizia, salva migliore ascrizione, dal dì del dovuto.
Tra le infermità lamentate:
• alcune erano state accertate con il procedimento amministrativo vigente prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 461/2001
(gennaio 2001) quando diagnosi, classificazione tabellare e accertamento delia dipendenza erano di competenza della C.M.O. e quando il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.) veniva espresso, durante il servizio, ai soli fini dell’equo indennizzo e nuovamente espresso, dopo il congedo, ai fini della pensione privilegiata;
• altre erano state accertate con procedimento amministrativo successivo al d.P.R. 461/2001 quando la competenza della CMO era limitata al giudizio diagnostico e alla classificazione tabellare con sola pronuncia sulla etiologia delle infermità accertate, mentre il parere sulla dipendenza da c.s. era demandato all’istituito Organo Collegiale amministrativo C.V.C.S. (Comitato di Verifica delle Cause di Servizio).
Nella fattispecie, in particolare, le infermità accertate come dipendenti da causa di servizio dalla competente CMO, prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 461/2001, sono state:
1) “faringite catarrale cronica” riconosciuta dipendente ma non classificabile dalla CMO di Palermo con verbale n. 64 del 22.01.1991 su domanda del 12.02.1990;
2) “Cervico artrosi” - “cervico artrosi - in atto spondiloartrosi cervicale” diagnosticate dalla competente C.M.O. di Palermo con verbale n. 851 del 25,11.1992, su domanda di d.c.s. e E.I. del 20.01.1992 e, da tale Commissione Medica, riconosciute dipendenti da causa di servizio (a tale verbale di visita, ha fatto seguito il parere contrario espresso il 16.03.1994 dal C.P.P.O. ai fini dell’equo indennizzo, mentre nessun altro accertamento e/o ulteriore parere è stato disposto dal Ministero della Difesa in relazione alla successiva domanda di p.p.o. presentata dopo venti anni dopo il congedo);
3) "lieve sordità per i toni acuti a destra, verosimilmente posttraumatica”, riconosciuta dipendente da c.s. dalla CMO di Palermo con verbale n. 144 del 30.01.1998 e diagnosticata come “ipoacusia neurosensoriale destra per i toni acuti”, ancorché non classificabile, su domanda del 09.12.1996.
4) “spondilo artrosi cervico dorsale lombare con accentuazione della cifosi dorsale e della lordosi lombare” e “spondiloartrosi cervicale”
su domanda del 2000 (Verbale della CMO Palermo n. 17 dell’11.01.2002; per tali infermità era stata confermata, da parte della stessa CMO, la dipendenza da causa di servizio già accertata con i citati precedenti verbali, poi negata dal C.V.C.S. con parere espresso nell’adunanza del 2006 e decreto Ministeriale del 2016.
Invece, le infermità accertate, sempre servizio durante, ma dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 461/2001, sono state:
1) “marcato quadro di gastroduodenite”, su domanda dei 28.04.2016, alla quale ha fatto seguito il verbale della CMO Messina n. 338/EI del 02.03.2017 con diagnosi di “gastroduodenite EGDS documentata ” e il parere negativo di dipendenza del CVCS n. 940802017 espresso nell'adunanza n. 928 del 01.02.2018, con conseguente decreto di non dipendenza del Ministero della Difesa n. 1715/N del 14.06.2018 anch'esso impugnato col ricorso in prime cure (sub lettera B)
trattandosi di atto definitivo anche ai fini della p.p.o - ex art. 12 del d.P.R. 461/2001; subito dopo il congedo (02.07.2018), in data 18.08.2018, il ricorrente ha presentato domanda di p.p.o. per
“gastroduodenite EGDS documentata”; la predetta domanda, dopo un ulteriore verbale di visita della CMO di Messina (cfr. verbale n. 114 delPll.02.2019 e parere negativo sulla dipendenza espresso dal C.V.C.S. in data 01.02.2018), è stata rigettata con decreto del Ministero della Difesa n. 447EI del 25.03.2019, anch'esso impugnato col ricorso in prime cure (sub lettera A);
2) “faringotonsillite cronica - ipoacusia neurosensoriale dx per toni acuti
- cervicoartrosi e note di spondilosi dorso-lombare” su domanda dei 18.03.2021; in seguito, con decreto del Ministero della Difesa n. 889 del 13.05.2022, anch'esso impugnato col ricorso in prime cure (sub lettera C) in parziale accoglimento della predetta domanda, è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità
"ipoacusia neurosensorìale bilaterale” ma negato il trattamento pensionistico per non ascrivibilità di tale patologia ad alcuna categoria tabellare, mentre non è stata emessa alcuna pronuncia amministrativa sul diritto al trattamento di privilegio delle altre due infermità, chiesto con la stessa domanda: “cervico artrosi” (precedentemente dichiarata non dipendente da c.s. anche se ai soli fini dell’equo indennizzo, con decreto n. 3029/N del 14.10.1999, anch'esso impugnato col ricorso in prime cure (sub lettera E) e “note di spondilosi dorso lombare”
(precedentemente dichiarata non dipendente da c.s. con Decreto n.
2977/N del 02.12.2016, , anch'esso impugnato col ricorso in prime cure
(sub lettera F); con altro decreto del Ministero della Difesa n. 890 emesso in pari data 13.05.2022, anch'esso impugnato col ricorso in prime cure, sempre con riferimento alla domanda di p.p.o. del 18.03.2021. è stata negata la dipendenza da causa di servizio della infermità “faringo tonsillite catarrale cronica" mentre non è stata emessa alcuna pronuncia sul diritto al trattamento di privilegio delle altre due infermità oggetto della stessa domanda amministrativa;
3) “cervico artrosi” (precedentemente dichiarata non dipendente da c.s.
ai soli fini dell’equo indennizzo con decreto n. 3029/N del 14.10.1999)
e “note di spondilosi dorso lombare” (precedentemente dichiarate non dipendenti da c.s. con decreto n. 2977/N del 02.12.2016).
Nel ricorso, il ricorrente, dopo aver dettagliatamente richiamato l’iter amministrativo propedeutico all’adozione degli atti avversati, aveva evidenziato gli incarichi ricoperti sostenendo che le infermità sofferte erano direttamente o concausalmente legate al servizio svolto; ciò sarebbe stato, peraltro, confermato dallo stato di servizio e dal rapporto informativo depositato, a firma del Colonnello NO Drago, nonché dalla articolata consulenza medico legale del perito di parte sottoscritta dal dott. Bruno Aiello.
Ciò premesso, aveva contestato le valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (in quanto contraddittorie, formulate sulla base di motivazioni del tutto generiche e stereotipate, non adeguatamente riferite agli atti e rapporti informativi disponibili).
In particolare, aveva affermato che i pareri del CVCS non avevano correttamente valorizzato:
a) per “l'artropatia degenerativa del rachide”, l’onerosità dei servizi militari in certi periodi in cui ripetutamente ha dovuto svolgere controlli, verifiche, ispezioni, sia quelle routinarie che quelle altre correlate ai compiti acquisiti con la nomina a U.P.G., nonché il disagio costante (e, alla fine, il danno) prodotto da posture e stazioni viziate e incongrue per almeno 7-8 ore al giorno in ambienti ventilati e raffreddati tutto l’anno a 18° c e, specie nei mesi caldo-temperati, a sbalzi di temperatura notevoli;
b) per “la patologia gastroduodenale”, oltre alla sussistenza di disordini, deprivazioni e irregolarità alimentari, le condizioni di cronico o reiterato stress e disagio psichico, con costante tensione lavorativa per la documentata elevata richiesta di prestazione professionale e assunzione di rilevanti responsabilità verso terzi.
Infine, il ricorrente aveva chiesto anche, come mezzo al fine, l’escussione testimoniale del predetto colonnello NO Drago, a conferma delle condizioni operative e di servizio nei diversi contesti incidenti sulle infermità de quibus, ed una CTU.
Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, nell’esaminare il rapporto informativo allegato da controparte, aveva fatto presente come il ricorrente avesse sempre svolto attività d’ufficio e che lo stress, collegato alle attività tipiche del grado rivestito, aveva costituito semplice fattore di rischio ordinario e generico, senza porsi in rapporto di causalità con le patologie contratte, dal momento che, nella documentazione allegata da parte ricorrente, erano del tutto assenti episodi specifici che potessero porsi quali antecedenti causali o concausali rispetto all’insorgere delle infermità lamentate.
Più in dettaglio, l’Amministrazione aveva rilevato:
• con riguardo alle infermità artrosiche “Cervico-artrosi” e “Note di spondilosi dorso lombare” (accertate rispettivamente in data 25/11/1992 e in data 11/01/2002 dalla Commissione medico ospedaliera di Palermo), che nell’unico periodo in cui lo stesso aveva svolto attività operativa quale Comandante di Plotone, non emergeva alcun fatto o fattore straordinario rispetto ai disagi tipici collegati alle mansioni espletate quale militare, che potesse atteggiarsi ad antecedente essenziale di infermità che notoriamente sono collegate in maniera prevalente al progredire dell’età, in assenza di comprovati traumi che potessero aver contribuito all’insorgere delle stesse;
• con riguardo all’infermità “ipoacusia neurosensoriale per i toni acuti”, che la stessa era stata diagnosticata dall’Ospedale militare di Palermo in forma LIEVE e ritenuta dalla C.M.O. di Palermo, con verbale n. 144 del 30/01/1998, di gravità tale da non poter essere ascritta a categoria di pensione. Altrettanto, aveva affermato per l’infermità “Faringo tonsillite catarrale cronica”, tanto che l’unico certificato medico allegato al verbale della Commissione medica ospedaliera del 29/04/2021, era la prescrizione medica dell’Azienda sanitaria di Caltanissetta del 13/04/2021, che prescriveva una terapia farmacologica di 8 giorni.
Nel corso della pubblica udienza del 16 aprile 2025, il primo giudice, con ordinanza a verbale, aveva onerato il ricorrente di precisare le proprie conclusioni ed aveva fissato l’udienza del 16 ottobre 2025 per la prosecuzione della trattazione; il 29 aprile 2025 parte ricorrente aveva depositato le richieste precisazioni con le quali, nel ribadire le argomentazioni sviluppate in ricorso, aveva puntualizzato che l’oggetto della domanda e del relativo thema decidendum era costituito:
a) dalla dipendenza da c.s. e classificazione delle infermità
“gastroduodenite”, “cervico artrosi”, “spondilosi dorso lombare” e
“faringo tonsillite catarrale cronica”;
b) dalla classificazione della infermità “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, dichiarata dipendente da c.s. ma non classificabile.
Con la sentenza impugnata, il primo giudice, dopo aver esaminato e risolto le questioni pregiudiziali, aveva osservato che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall’Amministrazione, bensì l’accertamento del diritto a pensione; pertanto, i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all’an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).
Ciò premesso, aveva considerato che il ricorrente aveva elencato le attività di servizio svolte senza individuare specifiche condizioni od eventi verificatisi in servizio che fossero idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell’insorgere delle patologie diagnosticate.
Da ciò derivava che le predette infermità non potevano ritenersi dipendenti da causa di servizio in quanto, diversamente opinando si sarebbe ampliata “...a dismisura la rilevanza causale dei fatti del servizio, posto che, come è evidente, ogni patologia (l’abbassamento della vista, un mal di schiena, una faringite, una diminuzione dell’udito, una gastrite, etc.) dipenderebbe (anche), sotto il profilo strettamente concausale, dallo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente quanto alla sua insorgenza o alla sua evoluzione (basti pensare al necessario utilizzo di un computer e ai relativi effetti sulla vista, alla postura - seduto o in piedi - ai fini dell’insorgenza del mal di schiena, alla inevitabile esposizione all’aria aperta quanto alla faringite, all’esposizione ai rumori dell’ufficio o dell’ambiente esterno con riferimento alla diminuzione dell’udito, agli inevitabili piccoli e grandi stress lavorativi per la gastrite, etc.)...”; (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania - Sezione Terza sent. 01130/2020).
Secondo il primo giudice, invece, il legislatore non aveva inteso conferire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio mediante l’attribuzione automatica di un beneficio economico a fronte dell’insorgenza di qualsivoglia patologia. Infatti, “...in assenza di una analitica definizione normativa della nozione “causa di servizio”,
appare ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l’esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di “causa di servizio”, la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l’esigenza di giustificare l’esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa...”; (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent.,
08/02/2024, n. 1301).
Ciò detto, il primo giudice aveva osservato come, dalla documentazione in atti ,non emergesse lo svolgimento di incarichi che avessero comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale de quo o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, cui ricollegare causalmente il sorgere delle citate infermità e, infatti:
• secondo la prospettazione del ricorrente, la artropatia degenerativa del rachide sarebbe stata cagionata dalla generica
“...onerosità dei servizi militari cui il personale della F.A. è ontologicamente sottoposto (in certi periodi in cui ripetutamente lo stesso ha dovuto svolgere controlli, verifiche, ispezioni, sia quelle routinarie che quelle altre correlate ai compiti acquisiti con la nomina a U.P.G.), nonché al disagio costante (e, alla fine, il danno) prodotto da posture e stazioni viziate e incongrue per almeno 7-8 ore al giorno in ambienti ventilati e raffreddati tutto l’anno a 18° c e, specie nei mesi caldo-temperati, a sbalzi di temperatura notevoli...”;
• parimenti, la patologia “gastroduodenale” andava ricondotta alla non meglio ulteriormente specificata “...sussistenza di disordini, deprivazioni e irregolarità alimentari, alla condizione di cronico o reiterato stress e disagio psichico, con costante tensione lavorativa per l’elevata richiesta di prestazione professionale e
[al]l’assunzione di rilevanti responsabilità verso terzi, con necessita di vigilanza ed attenzione continue[...]”;
Infine, il primo giudice aveva osservato come, con riguardo alla infermità “Faringo tonsillite catarrale cronica”, non si rinvenissero specifiche argomentazioni in ordine alla sussistenza del necessario nesso causale con l’attività di servizio.
Ciò premesso, il primo giudice aveva condiviso quella giurisprudenza che ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell’insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018).
Pertanto, nella fattispecie, come era chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risultava, documentata e dimostrata – in violazione del dettato di cui all’art. 2697 c.c. - la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte; né risultavano sufficienti in tal senso le affermazioni di carattere generale contenute nella consulenza di parte secondo le quali: “...Ad ogni modo, quanto meno in astratto, non v'è dubbio che, durante il servizio svolto, l'interessato, quale militare dei ruoli permanenti della difesa, sia stato "naturalmente" esposto a particolari fattori causali di malattia, connessi a precoce usura e precipui rischi, ad attività stressanti – nel fisico e nella mente – correlati all'esposizione a carichi di lavoro onerosi e di responsabilità e a una serie di fattori patogeni determinanti. In concreto, [...] per entrambe le infermità riscontrate, perfrigerazioni ed esposizione a marcati sbalzi di temperatura, ad anomale, non ergonomiche e prolungate posture, nonché l’esposizione costante a stressors professionali in complesso patiti dal R. in uno con disordini, deprivazioni e irregolarità alimentari. I detti disagi e strapazzi psicofisici sembrano da correlare, particolarmente e specialmente, al servizio prestato dall’interessato quale responsabile dell’area informatica del comando Regione militare Sicilia e, più avanti nel tempo, all’attribuzione della qualifica di ispettore e Ufficiale di P.G....”.
Allo stesso modo, secondo il primo giudice, era da respingere la richiesta di diversa ascrivibilità tabellare della infermità ipoacusia neurosensoriale bilaterale (in quanto meramente invocata ma del tutto non argomentata) nonché la richiesta di prova per testi in quanto generica e non debitamente articolata.
Conclusivamente, quindi, secondo il primo giudice, parte ricorrente non aveva fornito prove sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l’insorgere delle patologie sofferte dal ricorrente e a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS; inoltre, l’assenza di documentazione probatoria significativa circa l’asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente escludeva l’utilità di qualsivoglia CTU a riguardo; le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., rimettendo l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886 ord. 19631/2020).
Parimenti, doveva respingersi la richiesta di diversa ascrivibilità tabellare della infermità ipoacusia neurosensoriale bilaterale in quanto meramente invocata ma del tutto non argomentata.
Da ultimo, doveva respingersi la richiesta di prova per testi in quanto generica e non debitamente articolata.
Per tali ragioni, con la sentenza impugnata, era stato rigettato il ricorso.
Con l’atto di appello, l’appellante ha lamentato come il primo giudice abbia erroneamente:
• richiamato, nella motivazione, sentenze del giudice amministrativo assolutamente inconferenti;
• ritenuto non dipendenti da causa di servizio le predette infermità nonostante il ricorrente avesse richiamato l’articolata perizia di parte versata in atti e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle predette delle infermità da parte della competente CMO ante e post 2001 - rispetto ai negativi pareri dei Comitati tecnici succedutisi negli anni, espressi con formulazioni stereotipe senza richiesta di alcun preventivo chiarimento;
• negato al ricorrente non soltanto la prova testimoniale, a riprova della gravosità dei servizi prestati nei diversi periodi citati nel rapporto fidefacente, ante e post 2001, ma finanche l’acquisizione della postulata CTU o in subordine di un parere medico legale di Struttura pubblica;
• richiamato, nella motivazione, la sentenza della Sez. giur. della Corte dei conti per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018, ove, a differenza del caso in esame, il giudice aveva disposto una CTU;
• affermato che, nella fattispecie, trattandosi di infermità denunciate ed accertate fin dal 1992, durante il servizio descritto nell’articolato rapporto informativo e nella perizia di parte, spettava all’Amministrazione fornire all’adita Corte dei conti la prova contraria, non potendosi limitare ad una generica contestazione ma dovendo produrre quantomeno la relazione sulla tipologia dei servizi, sui luoghi e sulle modalità di svolgimento degli stessi a lei ben noti in virtù dei cosiddetto principio di “vicinanza della prova”.
Ciò premesso, ha proposto i seguenti motivi d’appello:
1. inammissibile compressione del dovere di ricerca della verità materiale - Omessa istruttoria - Violazione degli artt 98, 164 e 165 del Codice della Giustìzia Contabile -
Travisamento della funzione del giudizio pensionistico in quanto la sentenza gravata, visto il rapporto informativo in atti, è affetta da vizio di motivazione (motivazione apparente) nella parte in cui ritiene “inutili” gli accertamenti tecnici e “superflua”
l’escussione del teste indicato poiché non si è confrontata: 1)
con la natura del giudizio pensionistico, che non è giudizio di legittimità dell’atto amministrativo, ma giudizio sul rapporto; 2)
con l’articolata perizia medico-legale prodotta dalla parte;
2. omesso esame del materiale probatorio decisivo - NE applicazione del principio sull’onere della prova in materia di causa di servizio in quanto la sentenza gravata: 1) ha ignorato i il contenuto del rapporto informativo che descriveva analiticamente modalità di servizio, onerosità degli incarichi, turnazioni, esposizioni climatiche e stressor professionali; 2)
non ha considerato i verbali della CMO che avevano riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità articolari fin dagli anni novanta; 3) non ha valutato l’evoluzione dei due diversi regimi (ante e post d.P.R. 461/2001), limitandosi ad aderire acriticamente ai pareri del CVCS; 4) non ha applicato il principio secondo cui, quando l’infermità si manifesta e viene accertata durante il servizio, l’Amministrazione (per il principio della vicinanza della prova) è gravata dall’onere di documentare il servizio stesso (tempi, luoghi, condizioni e modalità di svolgimento), sia in sede amministrativa, con articolata relazione da inviare ai CVCS, sia in sede giurisdizionale con dettagliata relazione (cfr. sopra richiamata sentenza Corte dei conti I Sezione Appello n. 401/2022) da produrre in giudizio
(produzione nel caso del Omissis omessa nonostante l’articolato e non contestato rapporto di servizio redatto dal suo superiore);
3. motivazione apparente per mancata confutazione della perizia medico-legale;
4. erronea applicazione del concetto di “concausa efficiente e determinante” - Uso improprio di giurisprudenza amministrativa - Contrasto con la giurisprudenza della Corte dei conti in quanto la gravata sentenza: 1) accoglie la tesi per cui le ordinarie mansioni non sarebbero idonee a costituire concausa efficiente e determinante; 2) richiede un fattore “eccezionale e straordinario” come condizione per la causa di servizio; 3) utilizza l’argomento secondo cui “tutti sono esposti a rischi generici”; invece, la giurisprudenza della Corte dei conti ha stabilito da tempo che: 1) il carattere “ordinario”
del servizio non esclude affatto la causa di servizio; 2) la concausa efficiente e determinante ex art. 64, terzo comma del d.P.R. 1092/73 non richiede necessariamente un trauma nelle infermità articolari, ma un apporto eziologico apprezzabile del servizio se tali infermità si manifestano soprattutto in giovanissima età come in fattispecie (seri problemi artrosici quando aveva trentanni); 3) l’estensione dei rischi generici è irrilevante: ciò che conta è la relazione causale individuale tra servizio e infermità;
5. omessa pronuncia sulla domanda relativa alle infermità articolari “cervico artrosi” e spondiloartrosi dorsolombare” - Violazione dell*art. 112 c.p.c. - Motivazione apparente per omessa valutazione di una domanda specifica in quanto la sentenza non esamina né decide: 1) la questione dell’omessa pronuncia amministrativa sulle domande di PPO del 2018 e 2021 relative alle infermità articolari; 2) la questione della “implicita pronuncia amministrativa di rigetto”
rinvenibile nel gravato decreto di p.p.o. con riferimento a tutte le infermità in discussione, non scrutinata dal giudice; 3) il contrasto tra i verbali della CMO favorevoli al riconoscimento della dipendenza da c.s. delle infermità valutate fin dai 1992 ed i pareri tecnici amministrativi, contrasto assolutamente non valutato dalla gravata sentenza e che, considerata la perizia di parte, avrebbe dovuto quantomeno consigliare l’acquisizione di CTU o altro accertamento istruttorio; quindi manca anche la motivazione su punti decisivi della controversia.
Ciò premesso, conclusivamente ha chiesto: “Voglia l’Ecc.ma Sezione d’Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello:
- annullare la gravata sentenza con ogni consequenziale statuizione”.
Il Ministero della Difesa, costituitisi in giudizio, ha chiesto che l’appello venga dichiarato inammissibile e, nel merito, il rigetto dello stesso con vittoria di spese.
In udienza l’avv. Alessandro Maggio ha insistito per ‘accoglimento dell’appello.
DIRITTO
Va preliminarmente osservato che, nel processo di appello in materia pensionistica, vigono dei limiti alla proponibilità di motivi di gravame concernenti l’adeguatezza e la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze medico-legali e alle questioni di fatto.
Infatti, il primo comma dell’art. 170 del codice della giustizia contabile
(d.lgs. n. 174 del 26.8.2016 e s.m.i.) dispone infatti che “Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto;
costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”.
La norma ha riproposto il contenuto dell’art. 1, V comma, del d.l.15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, già vigente ratione temporis.
Sul punto, la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa Corte ha avuto modo di precisare che “il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti” le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di “un procedimento fortemente garantistico” in sede amministrativa, sicché tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.
L’esposto principio mira ad evitare che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce indubbiamente un motivo di diritto, l’appellante tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su una questione di fatto.
Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:
- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la “ratio decidendi”);
- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.
In altri termini, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. I App. n.
283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n.
338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n.
217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).
Tali principi hanno ricevuto conferma dalla Corte costituzionale, la quale ha ribadito che “ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto” (ordinanza n.
84 del 2003) ammettendo, dunque, il controllo della motivazione solo sotto il profilo dell’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l’aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell’illogicità manifesta.
In sintesi, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un’omissione nell’esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., ex plurimis, Sez.
appello Sicilia, n. 181/A/2022; n. 185/A/2021; n. 105/A/2019).
Dalle considerazioni che precedono, attesa la motivazione della sentenza impugnata, come riassuntivamente riportata in narrativa (che trova debito riscontro nell’esame degli atti), si reputa che le censure di parte appellante, seppure formalmente dirette ad inficiare l’idoneità motivazionale del provvedimento appellato, abbiano in realtà il fine esclusivo di contestare, nel merito, la decisione di rigetto, assunta dal giudice di prime cure, sulla pretesa pensionistica oggetto di controversia. L’appellante, cioè, nel dedurre il vizio di motivazione apparente, in effetti richiede un inammissibile riesame di questioni di fatto e, segnatamente, della dedotta sussistenza della dipendenza da causa di servizio della infermità bronchiale.
Dall’esame della sentenza impugnata si trae invece come il primo giudice abbia esaurientemente e coerentemente motivato sul profilo controverso osservando che il ricorrente si era limitato ad elencare le attività di servizio svolte senza però individuare specifiche condizioni od eventi verificatisi in servizio che fossero idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell’insorgere delle patologie diagnosticate. A ciò, ha aggiunto che, dalla documentazione in atti, non emergeva lo svolgimento di incarichi che avessero comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale de quo o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, cui ricollegare causalmente il sorgere delle citate infermità e, infatti:
• secondo la prospettazione del ricorrente, la artropatia degenerativa del rachide sarebbe stata cagionata dalla generica
“...onerosità dei servizi militari cui il personale della F.A. è ontologicamente sottoposto (in certi periodi in cui ripetutamente lo stesso ha dovuto svolgere controlli, verifiche, ispezioni, sia quelle routinarie che quelle altre correlate ai compiti acquisiti con la nomina a U.P.G.), nonché al disagio costante (e, alla fine, il danno) prodotto da posture e stazioni viziate e incongrue per almeno 7-8 ore al giorno in ambienti ventilati e raffreddati tutto l’anno a 18° c e, specie nei mesi caldo-temperati, a sbalzi di temperatura notevoli...”;
• parimenti, la patologia “gastroduodenale” avrebbe dovuto ricondursi alla non meglio ulteriormente specificata
“...sussistenza di disordini, deprivazioni e irregolarità alimentari, alla condizione di cronico o reiterato stress e disagio psichico, con costante tensione lavorativa per l’elevata richiesta di prestazione professionale e [al]l’assunzione di rilevanti responsabilità verso terzi, con necessita di vigilanza ed attenzione continue[...]”;
• per l’infermità “Faringo tonsillite catarrale cronica” non si rinvenivano specifiche argomentazioni in ordine alla sussistenza del necessario nesso causale con l’attività di servizio.
Ancora, il primo giudice aveva affermato che, nella fattispecie, come era chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risultava, documentata e dimostrata – in violazione del dettato di cui all’art. 2697 c.c. - la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte; né risultavano sufficienti in tal senso le affermazioni di carattere generale contenute nella consulenza di parte secondo le quali: “...Ad ogni modo, quanto meno in astratto, non v'è dubbio che, durante il servizio svolto, l'interessato, quale militare dei ruoli permanenti della difesa, sia stato
"naturalmente" esposto a particolari fattori causali di malattia, connessi a precoce usura e precipui rischi, ad attività stressanti – nel fisico e nella mente – correlati all'esposizione a carichi di lavoro onerosi e di responsabilità e a una serie di fattori patogeni determinanti. In concreto, [...] per entrambe le infermità riscontrate, perfrigerazioni ed esposizione a marcati sbalzi di temperatura, ad anomale, non ergonomiche e prolungate posture, nonché l’esposizione costante a stressors professionali in complesso patiti dal R. in uno con disordini, deprivazioni e irregolarità alimentari. I detti disagi e strapazzi psicofisici sembrano da correlare, particolarmente e specialmente, al servizio prestato dall’interessato quale responsabile dell’area informatica del comando Regione militare Sicilia e, più avanti nel tempo, all’attribuzione della qualifica di ispettore e Ufficiale di P.G....”.
Allo stesso modo, secondo il primo giudice, era da respingere la richiesta di diversa ascrivibilità tabellare della infermità ipoacusia neurosensoriale bilaterale (in quanto meramente invocata ma del tutto non argomentata).
Conclusivamente, quindi, secondo il primo giudice:
• parte ricorrente non aveva fornito prove sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l’insorgere delle patologie sofferte dal ricorrente e a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS; l’assenza di documentazione probatoria significativa circa l’asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente escludeva l’utilità di qualsivoglia CTU a riguardo; le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art.
2697 cod. civ., rimettendo l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886 ord. 19631/2020);
• parimenti, doveva respingersi la richiesta di diversa ascrivibilità tabellare della infermità ipoacusia neurosensoriale bilaterale in quanto meramente invocata ma del tutto non argomentata;
• doveva respingersi la richiesta di prova per testi in quanto generica e non debitamente articolata.
Ciò premesso, appare evidente come l’appellante lamenti l’apparente motivazione della sentenza impugnata per chiedere un riesame dei fatti di causa.
Tale censura riguarda, quindi, la valutazione della dipendenza da causa di servizio (delle infermità “gastroduodenale”, “cervico artrosi,
“spondilosi dorso lombare” e “faringo tonsillite catarrale cronica”;) e della ascrivibilità a categoria di pensione della infermità “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, effettuata dal primo Giudice, che ha ragionevolmente condiviso le valutazioni medico-legali del Comitato di Verifica, ed essendo, quindi, “questione di fatto”, è espressamente sottratta a valutazioni in sede di legittimità dall’art. 170 del c.g.c..
Pertanto, per quanto detto, dall’impianto motivazionale della pronuncia appellata, emerge che non vi è stata alcuna rilevante pretermissione delle difese articolate dal ricorrente (tale da far ritenere apparente la motivazione del primo Giudice) e che quest’ultimo ha compiutamente esaminato la documentazione amministrativa e sanitaria rilevante ai fini della decisione.
Conclusivamente, quindi, il Collegio ritiene che il primo giudice non sia incorso nelle violazioni indicate nel gravame di talché il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda è precluso in questa sede.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello Conseguentemente, il gravame proposto da parte appellante va dichiarato inammissibile con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, n.
302/2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore del Ministero della difesa.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara l’appello in epigrafe inammissibile e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite, da porre a carico dell’appellante, si liquidano, in favore in favore del Ministero della difesa, nella misura omnicomprensiva di euro 800,00 (euro ottocento/00).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.
Il Presidente-estensore VI Lo ES
(F.to digitalmente)
Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell’art. 52, del d.lgs.
196/2003, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dispone con decreto che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.
Il Presidente VI Lo ES
(firmato digitalmente)
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge. Palermo, 20/03/2026 Per Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra
(firmato digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.
Palermo, 20/03/2026 Per Il Funzionario preposto Il Funzionario amministrativo Dott.ssa Laura Trizzino
(firmato digitalmente)
il Funzionario amministrativo Dott.ssa Laura Trizzino