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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2113 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione immediata, senza assegnazione dei termini, all'udienza del 30.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Ruocco
e NO De RO, presso il cui studio in Castellammare di Stabia
(NA), via P. Carrese n. 3, è elettivamente domiciliata;
Appellante non ricostituita
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
) e (C.F. C.F._4 Controparte_4
, quali eredi dell'originario appellato C.F._5
tutti rappresentati e difesi in giudizio, per Controparte_5 mandato in atti, dall'avv. Antonino di Somma, con studio in
Castellammare di Stabia (NA), viale Europa n. 184;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Torre
Annunziata n. 743/2018, pubblicata in data 23.3.2018.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 30.10.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.4.2019, Parte_1 proponeva appello contro la sentenza n. 743/2018, pubblicata in data
23.3.2018, non notificata, con la quale il tribunale di Torre
Annunziata, definitivamente pronunciando sulle domande contrapposte tra e , così Controparte_5 Parte_1 statuiva: “1) rigetta la domanda proposta da di nei CP_5
1 confronti di tendente ad ottenere l'arretramento Parte_1 dell'edificio sito in C.mare di Stabia alla Via Raiola n. 17 in catasto al foglio 7, partita 4466, foglio 7, p.lle 62 e 64 sub 101, Zc 1, ctg. A3, classe 2, vani 5, superficie 89 mq, RC € 413,17; p.lle 62 e 64 sub 102, ZC 1, ctg. C2, classe 5, mq. 48, RC € 198,32; p.lle 62 e 64 sub 103, ZC 1, ctg. A3, classe 3, vani 5,5, 110 mq., RC € 539,70; p.lle 62 e 64 sub 104, ZC 1, lastrico solare, mq. 95, catasto terreni foglio 7, p.lla 239, are 7,69, aree di enti urbani e promiscue;
2) accoglie la domanda tendente ad ottenere l'equivalente pecuniario dell'arretramento e il risarcimento dei danni e per l'effetto condanna
al pagamento, in favore di di della Parte_1 CP_5 somma complessiva di € 5.500,00 oltre interessi legali su euro 500,00 dal 31.12.1993 al soddisfo e su euro 5000,00 dal 17.5.2003 al soddisfo. 3) rigetta la domanda proposta da di relativa al ripristino CP_5 della scala comune e rigetta la domanda proposta da Parte_1 relativa al ripristino del viale comune;
4) accoglie la domanda tendente ad ottenere l'equivalente pecuniario della metà della scala e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di di Parte_1 [...]
della somma di € 500,00 oltre interessi legali dal 31.12.1993 al CP_5 soddisfo;
5) accoglie la domanda tendente ad ottenere l'equivalente pecuniario della metà del viale privato e della superficie occupata con
l'ampliamento del casotto e per l'effetto condanna di al CP_5 pagamento, in favore di , della somma di € 11.000,00 Parte_1 oltre interessi legali dal 15.5.2003 al soddisfo;
6) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;
7) ordina al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Napoli la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione notificato il 23-2-2008 ad istanza di di con CP_5 esonero da responsabilità, a cura e spese di di 8) CP_5 compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di CTU, con vincolo solidale in favore dell'ausiliario”.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, chiedendo, pertanto, alla corte adita, in parziale riforma della pronuncia impugnata, di voler così provvedere: “- accogliere la domanda proposta da Parte_1 relativa al ripristino del viale comune, arbitrariamente delimitato dal di con un cancello in ferro da un lato e con un muretto di cemento CP_5 armato e ringhiere dall'altro lato;
- accogliere la domanda proposta da
relativamente al “casotto”; corpo di fabbrica nuovo che Parte_1 si insiste su loggiato comune e che si vorrebbe far passa(re) per un ampliamento di un preesistente vano adibito a w.c.; - in ogni caso e comunque, vista la peculiarità della materia, rinnovare la consulenza tecnica unica di ufficio. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato concludendo per l'integrale rigetto del gravame, Controparte_5 inammissibile e comunque infondato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Vinte le spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
2 All'esito della celebrazione dell'udienza cartolare del 28.11.2024, la corte, con ordinanza del 29.11.2024, dichiarava l'interruzione del giudizio per l'avvenuto decesso dell'appellato Controparte_5 dichiarato dal suo difensore costituito.
Con ricorso depositato in data 13.6.2025, il processo veniva riassunto da e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
quali eredi di al solo fine di Controparte_4 Controparte_5 sentir dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio di cui all'art. 305 cpc, avendo interesse al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 12.9.2025, il Presidente fissava, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza collegiale in presenza del
30.10.2025, onerando l'istante della notifica a controparte del ricorso e del decreto di comparizione fino a trenta giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 30.10.2025, nonostante la rituale notifica (a mezzo pec) in data 26.9.2025 del ricorso e del pedissequo decreto, comparivano i soli appellati, riportandosi alle proprie richieste, chiedendo decidersi la causa con rinuncia ai termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La corte, pertanto, riservava la causa in decisione immediata, senza termini, ai fini della verifica dei presupposti per la declaratoria di estinzione.
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Va dichiarata l'estinzione del processo, già interrotto con ordinanza depositata in data 29.11.2024, ritualmente comunicata (in pari data) ai procuratori delle parti costituite, per mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione previsto dall'art. 305 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile (ante novella ex lege
69/2009, risultando il giudizio di primo grado instaurato prima del
4.7.2009).
L'art. 307, comma 3, cpc, prevede, infatti, che: “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre …”.
Sono, dunque, maturati i presupposti previsti dalla su richiamata previsione normativa per la declaratoria di estinzione del processo, da dichiarare con sentenza (ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.).
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (ex art. 310, ultimo comma, c.p.c.), di tal che non occorre alcuna pronuncia al riguardo.
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P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2113 R.G.A.C. per l'anno 2019, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 743/2018, pubblicata in data 23.3.2018 (resa nell'ambito del procedimento con RG N.
300150/2008), così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Napoli il 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta D'Amore
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