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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 517/2022 RG promossa da
) domiciliata elettivamente in VIA Parte_1 C.F._1
MATTA 1 SASSARI presso lo studio dell'avv. FAEDDA MARIA CRISTINA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante-appellata incidentale contro
) domiciliata elettivamente VIA CP_1 C.F._2
CAVOUR 65 SASSARI presso lo studio dell'avv. DORO PAOLA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata-appellante incidentale OGGETTO: revoca testamento. All'udienza dell'8.11.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza n. 1076/2022, pubblicata il 1° novembre 2022, emessa dal Tribunale di Sassari, notificata il 9.11.2022, voglia: 1) rigettare la domanda di revoca del testamento pubblico di
[...]
del 4.7.2005 pubblicato il 13.11.2018 per l'inesistenza dei Persona_1 esti dall'art. 687 CC;
2) rigettare l'appello incidentale proposto;
3) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, 1) in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, rigettare l'appello così come proposto dalla Sig.ra Pt_1
, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) in accoglimento dell'appello
[...] incidentale formulato, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1076/2022, emessa in data 1.11.2022, il Tribunale di Sassari, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di CP_1
1 , revocava ai sensi dell'art. 687 c.c. il testamento datato 4.7.2005, Parte_1 redatto da in favore della sorella , e Persona_1 Parte_1 dichiarava a ima in favore della figlia, , CP_1 riconosciuta con sentenza di accertamento della paternità n. 1472/2019, emessa dopo la morte del avvenuta il 10.8.2018, compensando tra le Pt_1 parti le spese di lite. In particolare, il tribunale gravato – richiamata la giurisprudenza di legittimità emessa in tema di “revocazione per sopravvenienza di figli” di cui all'art. 687 c.c. – riteneva sussistenti i presupposti di cui alla norma citata in relazione alla
“sopravvenienza” di un figlio, posto che il riconoscimento di paternità era successivo alla redazione del testamento di , e la Persona_1 CP_1 era stata totalmente pretermessa, essendo stata istituita erede universale la sorella del de cuius. Secondo il giudice di primo grado, inoltre, era del tutto irrilevante il fatto che il fosse a conoscenza della nascita della Pt_1 CP_1
Data la peculiarità della materia, il tribunale, pur definendo la sentenza come non definitiva, compensava interamente le spese di lite e disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza per le domande di rendiconto e restituzione.
ha proposto appello contestando la sentenza con un unico Parte_1 articolato motivo fondato su di una diversa interpretazione della norma di cui all'art. 687 c.c., posto che nel caso di specie era pacifico che il fosse a Pt_1 conoscenza dell'esistenza di una figlia al momento della redazione del testamento. Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infonda o a sua volta appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese di lite. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello principale è infondato. È documentalmente dimostrato, e comunque pacifico tra le parti, che con sentenza ormai definitiva n. 1472/2019 del 10.12.2019, Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Sassari il 10.8.2018,
[...] era stato dichiarato padre di , nata Roma il 16.11.1972. CP_1
conveniva, quindi, in giudizio , sorella del padre, al CP_1 Parte_1 revocare ai sensi dell'art. 6 tamento redatto dal il 4.7.2005 e pubblicato il 13.11.2018, con cui aveva istituito erede Pt_1 ale la sorella . Pt_1
La si costituiva evidenziando che la pur “consapevole della sua Pt_1 CP_1 par con il defunto , aveva atteso la sua morte Persona_1 per fare valere i suoi diritti di figlia, e ritenendo, pertanto, non sussistessero nel caso di specie i presupposti per una revoca di diritto del testamento. La assumeva, infatti, che l'interpretazione di natura oggettiva invocata Pt_1
e fondata sul richiamo alle due isolate pronunce della Suprema Corte CP_1 in materia (la n. 169/2018 e la n. 13680/2019, per cui la ratio della norma
2 sarebbe esclusivamente “riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni”), sebbene ispirata alla tutela degli interessi successori dei figli, attribuiva, da un lato, “al figlio sopravvenuto una posizione successoria ingiustificatamente più favorevole rispetto a quella dei figli già riconosciuti” e, dall'altro, mortificava “immotivatamente l'effettiva volontà del de cuius” (vedi comparsa di costituzione . Pt_1
Il tribunale – aderendo ai principi di diritto espressi in materia dalla Suprema Corte con le pronunce citate, n. 169/2018 e n. 13680/2019 - accoglieva la domanda, rilevando come nel caso in esame, sussisteva sia il presupposto della “sopravvenienza” di un figlio, a seguito di accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, sia quello della mancanza di una disposizione specifica per il caso di sopravvenienza di cui al terzo comma della norma citata e sia, infine, il presupposto della totale pretermissione del figlio sopravvenuto. Con l'appello, la ha insistito in favore di una interpretazione della norma Pt_1 diversa da quella fatta propria dalla cassazione con le pronunce citate e fondata su di una valutazione non solo in chiave oggettiva, con riguardo alla necessità di tutelare i figli del testatore in caso di modifica della situazione familiare rispetto all'epoca del testamento, ma altresì in chiave soggettiva, ritenendo che non ogni modifica del quadro familiare possa giustificare la revoca del testamento ma solo quella che salvaguardi anche la volontà del de cuius. Con la conseguenza che la disposizione in commento troverebbe applicazione solo in ipotesi di sopravvenienza di un figlio rispetto all'epoca del testamento, nel senso di nascita successiva di un figlio, o in alternativa, in ipotesi di preesistenza di un figlio di cui il testatore ignorava però l'esistenza al momento del testamento, e il cui stato di figlio viene acquisito successivamente. In caso contrario, secondo l'appellante, la domanda di revocazione sarebbe infondata e il figlio avrebbe a sua tutela solo la ordinaria azione di riduzione ex art. 554 c.c. Tanto premesso, la Corte ritiene di aderire all'orientamento fatto proprio dalla cassazione nelle pronunce citate. Orbene, l'art. 687 c.c., denominato “revocazione per sopravvenienza di figli”, prevede che “Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi”. Nel caso di specie, è pacifico che le disposizioni testamentarie risalgono al 2005 ed il riconoscimento di paternità è stato invece pronunciato solo nel 2019, dopo il decesso del de cuius.
3 È altrettanto pacifico che non si applichi il terzo comma della norma, dato che il si era limitato ad istituire erede universale la sorella, senza alcuna Pt_1 ione per il caso che “esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi”. Infine, è incontestato e comunque ammesso che il era a conoscenza Pt_1 dell'esistenza della figlia al momento del testam edi comparsa di costituzione di primo grado della “E proprio nel tentativo di conoscere Pt_1 la realtà dei fatti l'odierna conve eva quindi messo mano alla notevole mole di documenti che il fratello custodiva ed aveva rinvenuto, fra l'altro, proprio la lettera cui l'attrice fa riferimento e che produce come documento n. 4; ha anche appreso, da terzi, che il fratello aveva provveduto per un certo periodo a contribuire economicamente al mantenimento della figlia, adempimento interrotto dalla madre della piccola dopo il rifiuto del CP_1 signor di provvedere al riconoscimento for ambina come sua Pt_1 figlia”; e atto di appello: “Ed allora, considerato che la fattispecie contraria a quella produttiva dell'effetto revocatorio ex art. 687 CC è appunto quella nella quale il testatore pur consapevole del rapporto di filiazione biologica (e quindi della esistenza di un soggetto titolare di posizioni giuridiche che lo possono condurre ad esercitare pretese successorie) non lo include nel testamento, è consequenziale che la consapevolezza (pacifica) del de cuius Persona_1
, al momento della redazione del testamento, della
[...] figlia, la quale era titolare del diritto allo status (che poi ha esercitato giudizialmente) e dei conseguenti diritti successori integra perfettamente la fattispecie contraria a quella costitutiva dell'effetto revocatorio del testamento, motivo per il quale la domanda della signora doveva essere CP_1 rigettata”). Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 13680/2019,
“in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, primo comma, cod. civ. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma, e 687 cod. civ., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza”. Il tribunale applicava correttamente tali principi di diritto, pervenendo alla decisione di revocare di diritto il testamento redatto dal quando la sua Pt_1 situazione familiare, nel 2005, era completamente diversa e cioè non vi era un figlio legittimamente riconosciuto, a nulla rilevando il fatto che il de cuius fosse o meno a conoscenza della sua esistenza.
4 L'appellante ha riproposto in questo giudizio le argomentazioni già avanzate in primo grado e tese a negare valore all'interpretazione di carattere oggettivo fatta propria dalla Suprema Corte, ritenendo applicabile la norma solo nel caso di sopravvenienza di un figlio rispetto all'epoca del testamento ovvero di preesistenza di un figlio di cui però si ignorava l'esistenza e di acquisto del relativo “status”, pena, a suo dire, la totale mortificazione ed irrilevanza della volontà testamentaria. Giova pertanto richiamare le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte nelle sentenze citate ed in particolare nella sentenza n. 169/2018. Innanzi tutto, la Suprema Corte ha evidenziato la sussistenza di due opposti orientamenti della dottrina nella interpretazione della ratio sottesa all'istituto in esame, “in quanto, secondo alcuni, il legislatore, tramite la norma dell'art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una forma di tutela della volontà del testatore che abbia ignorato l'esistenza di figli, o non abbia previsto la loro possibile sopravvenienza, mentre, secondo altri, il legislatore, tramite la norma dell'art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una speciale forma di tutela degli interessi familiari, e, più precisamente, degli interessi dei più stretti familiari del de cuius, e cioè dei figli, lì dove ignorati o sopravvenuti”. Quindi, analizzati approfonditamente i due opposti orientamenti e tenuto conto della diversa formulazione letterale dell'art. 803 c.c. in tema di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, in cui è espressamente prevista la rilevanza della conoscenza dell'esistenza di un figlio al tempo della donazione, la Corte di legittimità ha ribadito la fondatezza del secondo orientamento – già fatto proprio con le precedenti pronunce n. 1935/1996 e n. 5037/2011 - ritenendo, quindi, che “l'art. 687, primo comma. cod. civ. abbia un fondamento oggettivo, individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni, e poiché tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto dell'art. 277, primo comma, e 687, primo comma, cod. civ. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche al secondo di tali eventi”, dovendosi dare
“seguito a tale valutazione della norma in chiave oggettiva (cfr. in tal senso anche la recente Cass. n. 18893/2017, sebbene riferita alla diversa ipotesi di sopravvenienza di figli per il testatore che già ne aveva in precedenza), e nell'ottica prevalente della tutela dei figli, senza che tale soluzione si ponga in contrasto con il diverso approccio volontaristico che è invece alla base dell'esegesi della previsione di cui all'art. 803 c.c., deponendo in tal senso anche le differenze di disciplina ed effetti evidentemente esistenti tra le due norme”. In particolare, la Suprema Corte - dato atto che la revocazione della donazione può essere disposta “anche a seguito del riconoscimento di un figlio naturale” ma “salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio” - ha evidenziato come “l'assenza di un'analoga disposizione nel testo dell'art. 687 c.p.c. appare al Collegio costituire un
5 ulteriore argomento a favore della tesi oggettiva del fondamento della revocazione, in quanto solo nel caso di donazione la consapevolezza della esistenza del rapporto di filiazione, sebbene non ancora consacrato dal riconoscimento, impedisce la revocazione, posto che tale consapevolezza esclude la necessità di approntare una tutela per una volontà che non può reputarsi viziata ovvero formatasi in difformità di quanto è dato ritenere secondo l'id quod plerumque accidit” mentre invece “ciò che rileva ai fini della caducazione del testamento è la sopravvenienza o la scoperta dell'esistenza di una filiazione in senso giuridico, e non anche in senso meramente naturalistico, e ciò dovendosi far richiamo all'opinione di questa Corte che ha sempre ritenuto irrilevante la conoscenza dell'esistenza di figli biologici, che il testatore non ha riconosciuto per scelta, posto che la scoperta di figli biologici, non riconosciuti, non preclude quindi la revocazione, se il testatore, per esempio, aveva già notizia dell'esistenza di altri figli naturali non riconosciuti” (come sostenuto anche da Cass. n. 612/1961). Ed ancora, la Suprema Corte a sostegno della teoria di natura oggettiva, ha ulteriormente chiarito che:
- “quanto al fatto che la norma dell'art. 687 c.c. deroghi ai princìpi della successione necessaria, in quanto volta ad attuare un «bilanciamento» diverso da quello cui i princìpi medesimi mirano, vale osservare che l'art. 687 cod. civ., pur sovrapponendosi in parte alla disciplina della c.d. successione necessaria, realizza «per i legittimari un risultato ulteriore rispetto a quello che questi potrebbero conseguire con la semplice azione di riduzione», rientrando nella discrezionalità del legislatore individuare quali siano gli strumenti giuridici ritenuti più idonei ad accordare tutela a coloro che rivestono la qualità di legittimari”;
- “quanto invece al preteso vulnus al principio della tutela della volontà testamentaria, da un lato può osservarsi che la norma in esame rappresenta una specificazione e puntuale applicazione al caso del più generale principio posto dall'art. 457, comma 2°, cod. civ.», ma dall'altro si traduce in una più intensa ed efficace tutela dei figli e discendenti del de cuius (tutela che, come conferma la disciplina della successione necessaria consente anche di rendere priva di efficacia la contraria volontà del de cuius), tutela destinata a recedere nel solo caso in cui emerga una espressa volontà di mantenere ferme le disposizioni testamentarie ovvero laddove il testatore abbia diversamente provveduto, non potendosi quindi fondare l'esclusione della revocazione su di una presunzione di prevalenza della volontà testamentaria di rendere intangibili le proprie disposizioni di ultima volontà (e ciò in particolare nel caso in cui sia sopravvenuta la conoscenza dell'esistenza del figlio), ma su una espressa volontà in tale direzione”. I giudici di legittimità, sempre nella pronuncia in esame, hanno inoltre specificatamente affrontato la questione della rilevanza della consapevolezza in capo al testatore dell'esistenza di un figlio ancora privo dello stato giuridico,
6 concludendo in senso negativo, sulla base delle seguenti ulteriori argomentazioni:
- innanzi tutto, il dato letterale della diversa disciplina prevista dall'art. 803 c.c., nei termini sopra evidenziati, posto che “l'assenza, tuttavia, di analoga previsione nella norma di cui all'art. 687 c.c. lascia quindi propendere per la diversa soluzione, secondo cui la sola conoscenza del rapporto di filiazione, in assenza dell'acquisizione dello stato giuridico di figlio, come sopra delineato, non preclude la revocazione del testamento”;
- inoltre, la specifica previsione del secondo comma dell'art. 687 c.c., nel quale è disposto che “la revocazione abbia luogo anche se il figlio è stato concepito al momento del testamento”, con evidente riferimento al caso di figlio postumo e, quindi, “anche all'ipotesi in cui il testatore fosse consapevole, nel momento in cui testava, dell'avvenuto concepimento, apparendo condivisibile l'opinione dottrinale secondo cui, a voler diversamente opinare la norma dovrebbe essere altrimenti classificata come superflua, in quanto il caso in cui il testatore, nel momento in cui testava, non fosse consapevole dell'avvenuto concepimento, ben può essere infatti compreso già nell'ambito di riferimento della previsione generale che ha riguardo alla ignoranza, al tempo del testamento, dell'esistenza di figli”;
- infine, “la più volte ribadita equiparazione della condizione del figlio, la cui paternità sia frutto dell'accertamento giudiziale a quella degli altri figli, impone quindi di estendere tale previsione anche all'ipotesi in cui il genitore, all'epoca di redazione del testamento, fosse cosciente dell'esistenza del figlio, che solo in epoca successiva al decesso abbia però introdotto la domanda di accertamento giudiziale”, data “l'erronea equiparazione tra la condizione del figlio in termini giuridici a quella in termini naturalistici”. Pertanto, in conformità all'orientamento suesposto, cui la Corte non intende discostarsi, deve ritenersi che la norma dell'art. 687 cod. civ. sia applicabile anche laddove l'accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio naturale e, conseguentemente, la sentenza impugnata va confermata.
Infine, considerata l'elevata complessità delle questioni trattate nonché la controvertibilità delle stesse, testimoniata dalle pronunce di merito in senso opposto specificatamente richiamate dall'appellante, la Corte ritiene sussistano "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc – tra le quali rientrano anche “l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza” - per compensare le spese di lite anche del presente grado di giudizio, con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto dalla sul punto. CP_1
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 1076/2022 del CP_1
Tribunale di Sassari;
2) compensa tra le parti le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 sia in relazione all'appello principale sia in relazione a quello incidentale. Così deciso in Sassari, 10.2.2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
8
) domiciliata elettivamente in VIA Parte_1 C.F._1
MATTA 1 SASSARI presso lo studio dell'avv. FAEDDA MARIA CRISTINA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante-appellata incidentale contro
) domiciliata elettivamente VIA CP_1 C.F._2
CAVOUR 65 SASSARI presso lo studio dell'avv. DORO PAOLA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata-appellante incidentale OGGETTO: revoca testamento. All'udienza dell'8.11.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, in riforma della sentenza n. 1076/2022, pubblicata il 1° novembre 2022, emessa dal Tribunale di Sassari, notificata il 9.11.2022, voglia: 1) rigettare la domanda di revoca del testamento pubblico di
[...]
del 4.7.2005 pubblicato il 13.11.2018 per l'inesistenza dei Persona_1 esti dall'art. 687 CC;
2) rigettare l'appello incidentale proposto;
3) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, 1) in forza delle causali tutte di cui all'espositiva, rigettare l'appello così come proposto dalla Sig.ra Pt_1
, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) in accoglimento dell'appello
[...] incidentale formulato, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1076/2022, emessa in data 1.11.2022, il Tribunale di Sassari, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di CP_1
1 , revocava ai sensi dell'art. 687 c.c. il testamento datato 4.7.2005, Parte_1 redatto da in favore della sorella , e Persona_1 Parte_1 dichiarava a ima in favore della figlia, , CP_1 riconosciuta con sentenza di accertamento della paternità n. 1472/2019, emessa dopo la morte del avvenuta il 10.8.2018, compensando tra le Pt_1 parti le spese di lite. In particolare, il tribunale gravato – richiamata la giurisprudenza di legittimità emessa in tema di “revocazione per sopravvenienza di figli” di cui all'art. 687 c.c. – riteneva sussistenti i presupposti di cui alla norma citata in relazione alla
“sopravvenienza” di un figlio, posto che il riconoscimento di paternità era successivo alla redazione del testamento di , e la Persona_1 CP_1 era stata totalmente pretermessa, essendo stata istituita erede universale la sorella del de cuius. Secondo il giudice di primo grado, inoltre, era del tutto irrilevante il fatto che il fosse a conoscenza della nascita della Pt_1 CP_1
Data la peculiarità della materia, il tribunale, pur definendo la sentenza come non definitiva, compensava interamente le spese di lite e disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza per le domande di rendiconto e restituzione.
ha proposto appello contestando la sentenza con un unico Parte_1 articolato motivo fondato su di una diversa interpretazione della norma di cui all'art. 687 c.c., posto che nel caso di specie era pacifico che il fosse a Pt_1 conoscenza dell'esistenza di una figlia al momento della redazione del testamento. Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infonda o a sua volta appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese di lite. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello principale è infondato. È documentalmente dimostrato, e comunque pacifico tra le parti, che con sentenza ormai definitiva n. 1472/2019 del 10.12.2019, Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto in Sassari il 10.8.2018,
[...] era stato dichiarato padre di , nata Roma il 16.11.1972. CP_1
conveniva, quindi, in giudizio , sorella del padre, al CP_1 Parte_1 revocare ai sensi dell'art. 6 tamento redatto dal il 4.7.2005 e pubblicato il 13.11.2018, con cui aveva istituito erede Pt_1 ale la sorella . Pt_1
La si costituiva evidenziando che la pur “consapevole della sua Pt_1 CP_1 par con il defunto , aveva atteso la sua morte Persona_1 per fare valere i suoi diritti di figlia, e ritenendo, pertanto, non sussistessero nel caso di specie i presupposti per una revoca di diritto del testamento. La assumeva, infatti, che l'interpretazione di natura oggettiva invocata Pt_1
e fondata sul richiamo alle due isolate pronunce della Suprema Corte CP_1 in materia (la n. 169/2018 e la n. 13680/2019, per cui la ratio della norma
2 sarebbe esclusivamente “riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni”), sebbene ispirata alla tutela degli interessi successori dei figli, attribuiva, da un lato, “al figlio sopravvenuto una posizione successoria ingiustificatamente più favorevole rispetto a quella dei figli già riconosciuti” e, dall'altro, mortificava “immotivatamente l'effettiva volontà del de cuius” (vedi comparsa di costituzione . Pt_1
Il tribunale – aderendo ai principi di diritto espressi in materia dalla Suprema Corte con le pronunce citate, n. 169/2018 e n. 13680/2019 - accoglieva la domanda, rilevando come nel caso in esame, sussisteva sia il presupposto della “sopravvenienza” di un figlio, a seguito di accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, sia quello della mancanza di una disposizione specifica per il caso di sopravvenienza di cui al terzo comma della norma citata e sia, infine, il presupposto della totale pretermissione del figlio sopravvenuto. Con l'appello, la ha insistito in favore di una interpretazione della norma Pt_1 diversa da quella fatta propria dalla cassazione con le pronunce citate e fondata su di una valutazione non solo in chiave oggettiva, con riguardo alla necessità di tutelare i figli del testatore in caso di modifica della situazione familiare rispetto all'epoca del testamento, ma altresì in chiave soggettiva, ritenendo che non ogni modifica del quadro familiare possa giustificare la revoca del testamento ma solo quella che salvaguardi anche la volontà del de cuius. Con la conseguenza che la disposizione in commento troverebbe applicazione solo in ipotesi di sopravvenienza di un figlio rispetto all'epoca del testamento, nel senso di nascita successiva di un figlio, o in alternativa, in ipotesi di preesistenza di un figlio di cui il testatore ignorava però l'esistenza al momento del testamento, e il cui stato di figlio viene acquisito successivamente. In caso contrario, secondo l'appellante, la domanda di revocazione sarebbe infondata e il figlio avrebbe a sua tutela solo la ordinaria azione di riduzione ex art. 554 c.c. Tanto premesso, la Corte ritiene di aderire all'orientamento fatto proprio dalla cassazione nelle pronunce citate. Orbene, l'art. 687 c.c., denominato “revocazione per sopravvenienza di figli”, prevede che “Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi”. Nel caso di specie, è pacifico che le disposizioni testamentarie risalgono al 2005 ed il riconoscimento di paternità è stato invece pronunciato solo nel 2019, dopo il decesso del de cuius.
3 È altrettanto pacifico che non si applichi il terzo comma della norma, dato che il si era limitato ad istituire erede universale la sorella, senza alcuna Pt_1 ione per il caso che “esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi”. Infine, è incontestato e comunque ammesso che il era a conoscenza Pt_1 dell'esistenza della figlia al momento del testam edi comparsa di costituzione di primo grado della “E proprio nel tentativo di conoscere Pt_1 la realtà dei fatti l'odierna conve eva quindi messo mano alla notevole mole di documenti che il fratello custodiva ed aveva rinvenuto, fra l'altro, proprio la lettera cui l'attrice fa riferimento e che produce come documento n. 4; ha anche appreso, da terzi, che il fratello aveva provveduto per un certo periodo a contribuire economicamente al mantenimento della figlia, adempimento interrotto dalla madre della piccola dopo il rifiuto del CP_1 signor di provvedere al riconoscimento for ambina come sua Pt_1 figlia”; e atto di appello: “Ed allora, considerato che la fattispecie contraria a quella produttiva dell'effetto revocatorio ex art. 687 CC è appunto quella nella quale il testatore pur consapevole del rapporto di filiazione biologica (e quindi della esistenza di un soggetto titolare di posizioni giuridiche che lo possono condurre ad esercitare pretese successorie) non lo include nel testamento, è consequenziale che la consapevolezza (pacifica) del de cuius Persona_1
, al momento della redazione del testamento, della
[...] figlia, la quale era titolare del diritto allo status (che poi ha esercitato giudizialmente) e dei conseguenti diritti successori integra perfettamente la fattispecie contraria a quella costitutiva dell'effetto revocatorio del testamento, motivo per il quale la domanda della signora doveva essere CP_1 rigettata”). Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 13680/2019,
“in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, primo comma, cod. civ. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma, e 687 cod. civ., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza”. Il tribunale applicava correttamente tali principi di diritto, pervenendo alla decisione di revocare di diritto il testamento redatto dal quando la sua Pt_1 situazione familiare, nel 2005, era completamente diversa e cioè non vi era un figlio legittimamente riconosciuto, a nulla rilevando il fatto che il de cuius fosse o meno a conoscenza della sua esistenza.
4 L'appellante ha riproposto in questo giudizio le argomentazioni già avanzate in primo grado e tese a negare valore all'interpretazione di carattere oggettivo fatta propria dalla Suprema Corte, ritenendo applicabile la norma solo nel caso di sopravvenienza di un figlio rispetto all'epoca del testamento ovvero di preesistenza di un figlio di cui però si ignorava l'esistenza e di acquisto del relativo “status”, pena, a suo dire, la totale mortificazione ed irrilevanza della volontà testamentaria. Giova pertanto richiamare le argomentazioni sviluppate dalla Suprema Corte nelle sentenze citate ed in particolare nella sentenza n. 169/2018. Innanzi tutto, la Suprema Corte ha evidenziato la sussistenza di due opposti orientamenti della dottrina nella interpretazione della ratio sottesa all'istituto in esame, “in quanto, secondo alcuni, il legislatore, tramite la norma dell'art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una forma di tutela della volontà del testatore che abbia ignorato l'esistenza di figli, o non abbia previsto la loro possibile sopravvenienza, mentre, secondo altri, il legislatore, tramite la norma dell'art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una speciale forma di tutela degli interessi familiari, e, più precisamente, degli interessi dei più stretti familiari del de cuius, e cioè dei figli, lì dove ignorati o sopravvenuti”. Quindi, analizzati approfonditamente i due opposti orientamenti e tenuto conto della diversa formulazione letterale dell'art. 803 c.c. in tema di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, in cui è espressamente prevista la rilevanza della conoscenza dell'esistenza di un figlio al tempo della donazione, la Corte di legittimità ha ribadito la fondatezza del secondo orientamento – già fatto proprio con le precedenti pronunce n. 1935/1996 e n. 5037/2011 - ritenendo, quindi, che “l'art. 687, primo comma. cod. civ. abbia un fondamento oggettivo, individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni, e poiché tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto dell'art. 277, primo comma, e 687, primo comma, cod. civ. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche al secondo di tali eventi”, dovendosi dare
“seguito a tale valutazione della norma in chiave oggettiva (cfr. in tal senso anche la recente Cass. n. 18893/2017, sebbene riferita alla diversa ipotesi di sopravvenienza di figli per il testatore che già ne aveva in precedenza), e nell'ottica prevalente della tutela dei figli, senza che tale soluzione si ponga in contrasto con il diverso approccio volontaristico che è invece alla base dell'esegesi della previsione di cui all'art. 803 c.c., deponendo in tal senso anche le differenze di disciplina ed effetti evidentemente esistenti tra le due norme”. In particolare, la Suprema Corte - dato atto che la revocazione della donazione può essere disposta “anche a seguito del riconoscimento di un figlio naturale” ma “salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio” - ha evidenziato come “l'assenza di un'analoga disposizione nel testo dell'art. 687 c.p.c. appare al Collegio costituire un
5 ulteriore argomento a favore della tesi oggettiva del fondamento della revocazione, in quanto solo nel caso di donazione la consapevolezza della esistenza del rapporto di filiazione, sebbene non ancora consacrato dal riconoscimento, impedisce la revocazione, posto che tale consapevolezza esclude la necessità di approntare una tutela per una volontà che non può reputarsi viziata ovvero formatasi in difformità di quanto è dato ritenere secondo l'id quod plerumque accidit” mentre invece “ciò che rileva ai fini della caducazione del testamento è la sopravvenienza o la scoperta dell'esistenza di una filiazione in senso giuridico, e non anche in senso meramente naturalistico, e ciò dovendosi far richiamo all'opinione di questa Corte che ha sempre ritenuto irrilevante la conoscenza dell'esistenza di figli biologici, che il testatore non ha riconosciuto per scelta, posto che la scoperta di figli biologici, non riconosciuti, non preclude quindi la revocazione, se il testatore, per esempio, aveva già notizia dell'esistenza di altri figli naturali non riconosciuti” (come sostenuto anche da Cass. n. 612/1961). Ed ancora, la Suprema Corte a sostegno della teoria di natura oggettiva, ha ulteriormente chiarito che:
- “quanto al fatto che la norma dell'art. 687 c.c. deroghi ai princìpi della successione necessaria, in quanto volta ad attuare un «bilanciamento» diverso da quello cui i princìpi medesimi mirano, vale osservare che l'art. 687 cod. civ., pur sovrapponendosi in parte alla disciplina della c.d. successione necessaria, realizza «per i legittimari un risultato ulteriore rispetto a quello che questi potrebbero conseguire con la semplice azione di riduzione», rientrando nella discrezionalità del legislatore individuare quali siano gli strumenti giuridici ritenuti più idonei ad accordare tutela a coloro che rivestono la qualità di legittimari”;
- “quanto invece al preteso vulnus al principio della tutela della volontà testamentaria, da un lato può osservarsi che la norma in esame rappresenta una specificazione e puntuale applicazione al caso del più generale principio posto dall'art. 457, comma 2°, cod. civ.», ma dall'altro si traduce in una più intensa ed efficace tutela dei figli e discendenti del de cuius (tutela che, come conferma la disciplina della successione necessaria consente anche di rendere priva di efficacia la contraria volontà del de cuius), tutela destinata a recedere nel solo caso in cui emerga una espressa volontà di mantenere ferme le disposizioni testamentarie ovvero laddove il testatore abbia diversamente provveduto, non potendosi quindi fondare l'esclusione della revocazione su di una presunzione di prevalenza della volontà testamentaria di rendere intangibili le proprie disposizioni di ultima volontà (e ciò in particolare nel caso in cui sia sopravvenuta la conoscenza dell'esistenza del figlio), ma su una espressa volontà in tale direzione”. I giudici di legittimità, sempre nella pronuncia in esame, hanno inoltre specificatamente affrontato la questione della rilevanza della consapevolezza in capo al testatore dell'esistenza di un figlio ancora privo dello stato giuridico,
6 concludendo in senso negativo, sulla base delle seguenti ulteriori argomentazioni:
- innanzi tutto, il dato letterale della diversa disciplina prevista dall'art. 803 c.c., nei termini sopra evidenziati, posto che “l'assenza, tuttavia, di analoga previsione nella norma di cui all'art. 687 c.c. lascia quindi propendere per la diversa soluzione, secondo cui la sola conoscenza del rapporto di filiazione, in assenza dell'acquisizione dello stato giuridico di figlio, come sopra delineato, non preclude la revocazione del testamento”;
- inoltre, la specifica previsione del secondo comma dell'art. 687 c.c., nel quale è disposto che “la revocazione abbia luogo anche se il figlio è stato concepito al momento del testamento”, con evidente riferimento al caso di figlio postumo e, quindi, “anche all'ipotesi in cui il testatore fosse consapevole, nel momento in cui testava, dell'avvenuto concepimento, apparendo condivisibile l'opinione dottrinale secondo cui, a voler diversamente opinare la norma dovrebbe essere altrimenti classificata come superflua, in quanto il caso in cui il testatore, nel momento in cui testava, non fosse consapevole dell'avvenuto concepimento, ben può essere infatti compreso già nell'ambito di riferimento della previsione generale che ha riguardo alla ignoranza, al tempo del testamento, dell'esistenza di figli”;
- infine, “la più volte ribadita equiparazione della condizione del figlio, la cui paternità sia frutto dell'accertamento giudiziale a quella degli altri figli, impone quindi di estendere tale previsione anche all'ipotesi in cui il genitore, all'epoca di redazione del testamento, fosse cosciente dell'esistenza del figlio, che solo in epoca successiva al decesso abbia però introdotto la domanda di accertamento giudiziale”, data “l'erronea equiparazione tra la condizione del figlio in termini giuridici a quella in termini naturalistici”. Pertanto, in conformità all'orientamento suesposto, cui la Corte non intende discostarsi, deve ritenersi che la norma dell'art. 687 cod. civ. sia applicabile anche laddove l'accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio naturale e, conseguentemente, la sentenza impugnata va confermata.
Infine, considerata l'elevata complessità delle questioni trattate nonché la controvertibilità delle stesse, testimoniata dalle pronunce di merito in senso opposto specificatamente richiamate dall'appellante, la Corte ritiene sussistano "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc – tra le quali rientrano anche “l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza” - per compensare le spese di lite anche del presente grado di giudizio, con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto dalla sul punto. CP_1
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza n. 1076/2022 del CP_1
Tribunale di Sassari;
2) compensa tra le parti le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 sia in relazione all'appello principale sia in relazione a quello incidentale. Così deciso in Sassari, 10.2.2025
Il Presidente est. Dott. Cinzia Caleffi
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