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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10190/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10190/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 31 marzo 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. IPPOLITO CRISPINO , Parte_1
Per l'avv. LO VERSO GABRIELE . Controparte_1 Per l'avv. BUTTITTA GIUSEPPE Parte_2
L'avv. Ippolito discute come in note conclusive. Insiste nella condanna alle spese nei confronti di e nell'accoglimento delle domande formulate nei confronti di Controparte_1 Parte_2 L'avv. Buttitta preliminarmente ed alla luce del fatto che è stato accertato che trattasi di tettoia e non di tenda e che è documentalmente provato il possesso ultra ventennale insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori. In subordine, chiede il rigetto delle domande formulate da parte attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Si riporta alle note conclusive. L'avv. Ippolito contesta quanto dedotto dall'avv. Buttitta, rileva che il ctu ha constatato che la tettoia è diversa per struttura e dunque non risulta provato che vi sia sempre stata e che non vi sia stata una soluzione di continuità tra l'una e l'altra. Insiste nelle proprie domande. L'avv. Lo Verso dichiara che è cessata la materia del contendere, di aver rinunciato alla domanda riconvenzionale ed insiste nella condanna alle spese per come spiegato in comparsa di risposta e memoria 183 VI comma n. 2 cpc.
Tutti i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 17,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10190/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IPPOLITO CRISPINO , elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Sciuti n. 55 90144
Palermo presso il difensore avv. IPPOLITO CRISPINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LO VERSO GABRIELE , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA
LIBERTA' N. 205 90143 PALERMO presso il difensore avv. LO VERSO GABRIELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
BUTTITTA GIUSEPPE , elettivamente domiciliato in via Renato Guttuso 27 Bagheria
presso il difensore avv. BUTTITTA GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.07.20 PU conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e premettendo di Parte_2 Controparte_1
essere titolare di un appartamento sito in Palermo - via Marchese di Roccaforte n.72, al piano secondo dello stabile, soprastante gli appartamenti di proprietà dei convenuti, che i convenuti avevano installato sui propri balconi delle tettoie di copertura, e in particolare il sig. aveva realizzato una veranda, che tali manufatti violavano ed Pt_2
impedivano l'esercizio della servitù di veduta (inspiciere e prospiciere) dal proprio balcone e dalla propria finestra sulle terrazze dei convenuti e sulle altre superfici condominiali siti a livello inferiore al suo appartamento, che toglievano aria e luce e costituivano antigienico ricettacolo di rifiuti e sporcizia, chiedeva la condanna dei convenuti alla demolizione delle dette tettoie, in subordine ad arretrare le tettoie nel rispetto delle distanze legali, nonché per sentire condannare i convenuti ad effettuare periodiche pulizie delle dette tettoie almeno con cadenza settimanale, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in data 28 ottobre 2021 contestando le domande di parte Parte_2
attrice e chiedendone il rigetto.
Chiedeva in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione in proprio favore del diritto di mantenere la tettoia per cui è causa, in quanto insistente sui luoghi da oltre venti anni prima rispetto alla instaurazione del giudizio, e nella specie presente almeno dagli anni sessanta, con condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in data 29.10.2021, eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, nel merito dichiarava di essere disposta ad arretrare la tettoia al fine di evitare la lite e chiedeva la condanna di parte attrice alle spese di lite, in quanto la controversia poteva essere evitata con l'esperimento del procedimento di mediazione.
In via riconvenzionale rappresentava che l'immobile di sua proprietà era dotato di una chiostrina a livello dell'appartamento che si estendeva nel pozzo luce chiuso ai quattro pagina 3 di 10 lati e dotato di copertura ove parte attrice aveva installato una canna fumaria che immetteva lo scarico fumi della caldaia senza possibilità di ricambio d'aria e chiedeva la condanna di ad abolire lo scarico della propria caldaia che Parte_1
immetteva fumi nella chiostrina di sua proprietà e nel pozzo luce condominiale, con vittoria di spese del giudizio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione e istruita la causa con le prove orali, veniva disposta la ctu.
All'udienza del 31.03.2025 la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Va preliminarmente definita la domanda formulata nei confronti della convenuta
. CP
Parte attrice ha chiesto la demolizione della veranda installata nel balcone di CP
ed, in subordine, l'arretramento della stessa nel rispetto dei limiti delle
[...]
distanze legali.
EN , costituendosi, ha dichiarato di essere disposta ad arretrare la tettoia CP
installata sul proprio balcone ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di parte attrice alla rimozione della canna fumaria apposta nella finestra dell'immobile di sua proprietà e sporgente nel pozzo luce.
All'udienza del 7.02.2023 le parti hanno dichiarato che è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna ad eliminare la tettoia, in quanto la stessa era stata smontata dalla e parte attrice ha accettato la rinuncia della CP
alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ad CP Pt_1
eliminare la canna fumaria sporgente nel pozzo luce ove insiste la chiostrina di proprietà della stessa.
Entrambe le parti hanno insistito nella condanna reciproca alle spese del giudizio.
Va, perciò, valutata la soccombenza virtuale al fine della pronuncia sulla condanna alle spese.
Orbene, dalla lettura del verbale di mediazione si evince che le parti non hanno trovato un accordo transattivo , nonostante la convenuta abbia reiterato anche in sede CP
pagina 4 di 10 di mediazione la disponibilità ad arretrare la tettoia.
Invero, anche se in seno al verbale è dato leggere che la stessa ha insistito nella riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte attrice all'eliminazione della canna fumaria, risulta però ingiustificato il rifiuto di parte attrice di aderire alla proposta di eliminare la tettoia.
Indi, coglie nel segno l'osservazione di parte convenuta relativa al fatto che se la mediazione fosse stata esperita prima del giudizio, le parti avrebbero trovato un accordo quantomeno sull'eliminazione della tettoia.
In ordine alla suddetta domanda, parte attrice risulta soccombente.
Ciò detto, la convenuta con memoria 183 cpc del 27.10.2022 ha rinunciato CP
agli atti del giudizio in ordine alla domanda riconvenzionale formulata nei confronti di parte attrice, che ne ha accettato la rinuncia all'udienza del 7.02.2023.
Ne consegue che a norma dell'art. 306 c.p.c. il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo e dunque parte convenuta deve essere condannata a rifondere parte attrice delle spese di lite relativamente alla riconvenzionale.
Ora, poiché le parti sono reciprocamente vittoriose (parte attrice è risultata virtualmente soccombente in ordine alla domanda principale e vittoriosa per la riconvenzionale in seguito alla rinuncia) e soccombenti, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Va dunque cessata la materia del contendere in ordine a tutte le domande formulate da e reciprocamente. Parte_1 Controparte_1
Passiamo all'esame della domanda formulata da parte attrice nei confronti del convenuto , volta ad ottenere la condanna alla rimozione della tettoia Controparte_2
installata sul suo terrazzo che a dire della convenuta è stata costruita in violazione delle distanze legali e del diritto di servitù di veduta in favore del proprio immobile.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Giova ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla pagina 5 di 10 costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 5732 del 27/02/2019 Rv.
652708; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7269 del 27/03/2014 Rv. 630234; Sez. 2, Sentenza n.
955 del 16/01/2013 Rv. 624981; Sez. 2, Sentenza n. 17317 del 07/08/2007 Rv. 600448;
Sez. 2, Sentenza n. 13012 del 02/10/2000 Rv. 540670).
Alla luce dei superiori principi, dall'istruzione probatoria è emerso che la tettoia installata dal convenuto lede il diritto di veduta di parte attrice. CP_2
Infatti, il ctu arch. le cui conclusioni per logicità e coerenza sono Persona_1
pienamente condivise da questo decidente anche alla luce della produzione fotografica e planimetrica in atti, ha accertato che l'estensione della tettoia in policarbonato comporta la preclusione del diritto di veduta, in quanto la tettoia in appoggio al muro condominiale si estende da quest'ultimo di circa m 6,21 per una larghezza media di
3,48 m.
Il ctu ha verificato che dai rilievi metrici eseguiti la tettoia non rispetta le distanze legali sia orizzontalmente che verticalmente, visto che si discosta dall'intradosso del solaio del balcone di proprietà attrice di soli 40 cm e si estende dal parapetto del balcone per circa 5,26 m.
Durante il sopralluogo si è potuto accertare che l'unica possibilità di accesso per provvedere alla pulizia e quindi alla manutenzione ordinaria della tettoia avviene da un'
altra proprietà, ossia dal balcone limitrofo dei vicini, attraverso l'ausilio di una scala a petto che potrebbe comportare rischio di caduta dall'alto e pertanto problemi di sicurezza. Oltre i suddetti problemi di sicurezza nell'effettuare la manutenzione alla tettoia vi sono problemi di igiene, accertando così anche un pregiudizio al decoro e all'igiene dell'intero stabile.
Infatti anche durante il sopralluogo come dalla documentane fotografica allegata si evince la presenza di rifiuti di varia tipologia (vedi fig. n.11-12-13).
pagina 6 di 10 In ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto il ctu ha accertato che dalla produzione depositata relativa alle aerofotogrammetrie emerge che la tettoia nel tempo ha subito delle trasformazioni come estensione e tipologia di materiali , come si evince dalla visione dei negativi dei fotogrammi presso la SAS DT.
In particolare, con il volo del 1974 si è potuto riscontrare che la tettoia copriva parzialmente il terrazzo e precisamente nella porzione che era originariamente il balcone.
Dalla visione del fotogramma ripreso con il volo del 1987 si evince che la tettoia è stata estesa anche nella porzione di terrazza al livello inferiore ed il materiale di copertura del tipo ondulux di colore verde e rosso dimostra l'utilizzo di materiali diversi che si sono succeduti nel tempo fino all'utilizzo attuale del materiale in policarbonato trasparente.
Dal confronto dell'aerofotogrammetria SAS TD S.R.L. Palermo, n. 2029 strisciata 12 della ripresa aerea eseguita nel Luglio del 1999, con lo stato dei luoghi evidente oltre che dal rilievo fotografico espletato durante le operazioni peritali del 7/03/2024 anche dalla foto in atti del 20/12/2021, si evince la variazione intervenuta nella struttura a sostegno della tettoia che presentava nel Luglio 1999 ( vedi foto allegata n. 3 ) , una doppia pendenza quindi una diversa altezza dei montanti verticali metallici a sostegno della struttura rispetto allo stato attuale che presenta una pendenza uniforme e quindi la stessa altezza dei montanti verticali a sostegno della struttura (vedi foto allegate n. 1 e 2
).
Può dirsi dunque accertato che dal 1999 è stata modificata la pendenza della tettoia tramite la variazione della struttura a sostegno della tettoia che prima presentava una doppia pendenza.
La diversa inclinazione della tettoia, dunque, ha modificato la struttura della stessa, rendendo perigliosa la pulizia e la manutenzione della tettoia, modificando la conformazione della stessa ed ha impedito l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere la tettoia da parte del convenuta.
Né le prove orali articolate, del tutto generiche e volte a dimostrare circostanze smentite dagli accertamenti espletati, quali ad esempio la presenza della tettoia negli anni '60 , smentita dalle aerofotogrammetrie che dimostrano che almeno fino al 1974 la tettoia pagina 7 di 10 copriva la porzione del balcone, sono da considerarsi conducenti ai fini della prova dell'acquisto per usucapione, non essendo tra l'altro circostanziate nel tempo.
va, dunque, condannato all'immediato arretramento della tettoia fino Controparte_2
al balcone di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in € 4712,00 per compensi,(scaglione di valore indeterminabile complessità bassa: parametri minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale,
medi per istruttoria in ragione dell'attività concretamente espletata), € 602,26 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge sono poste a carico del convenuto, così come le spese di ctu, liquidate con decreto emesso in pari data.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra parte attrice e CP
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara cessata la materia del contendere tra e in Parte_1 Controparte_1
ordine alle domande reciprocamente formulate;
condanna ad arretrare immediatamente la tettoia oggetto di causa nel Parte_2
rispetto delle distanze legali;
rigetta la domanda di usucapione del diritto a mantenere la tettoia;
liquida le spese del giudizio di in €602,26 per spese, € 4712,00 per Parte_1
compensi, oltre iva e cpa e condanna a corrispondere in favore di Controparte_2
le spese come liquidate;
Parte_1
dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra e Parte_1 CP
;
[...]
pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate con decreto Controparte_2
del 31.03.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al pagina 8 di 10 verbale.
Palermo, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10190/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 31 marzo 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. IPPOLITO CRISPINO , Parte_1
Per l'avv. LO VERSO GABRIELE . Controparte_1 Per l'avv. BUTTITTA GIUSEPPE Parte_2
L'avv. Ippolito discute come in note conclusive. Insiste nella condanna alle spese nei confronti di e nell'accoglimento delle domande formulate nei confronti di Controparte_1 Parte_2 L'avv. Buttitta preliminarmente ed alla luce del fatto che è stato accertato che trattasi di tettoia e non di tenda e che è documentalmente provato il possesso ultra ventennale insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori. In subordine, chiede il rigetto delle domande formulate da parte attrice e l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Si riporta alle note conclusive. L'avv. Ippolito contesta quanto dedotto dall'avv. Buttitta, rileva che il ctu ha constatato che la tettoia è diversa per struttura e dunque non risulta provato che vi sia sempre stata e che non vi sia stata una soluzione di continuità tra l'una e l'altra. Insiste nelle proprie domande. L'avv. Lo Verso dichiara che è cessata la materia del contendere, di aver rinunciato alla domanda riconvenzionale ed insiste nella condanna alle spese per come spiegato in comparsa di risposta e memoria 183 VI comma n. 2 cpc.
Tutti i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 17,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10190/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IPPOLITO CRISPINO , elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Sciuti n. 55 90144
Palermo presso il difensore avv. IPPOLITO CRISPINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LO VERSO GABRIELE , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA
LIBERTA' N. 205 90143 PALERMO presso il difensore avv. LO VERSO GABRIELE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
BUTTITTA GIUSEPPE , elettivamente domiciliato in via Renato Guttuso 27 Bagheria
presso il difensore avv. BUTTITTA GIUSEPPE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.07.20 PU conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e premettendo di Parte_2 Controparte_1
essere titolare di un appartamento sito in Palermo - via Marchese di Roccaforte n.72, al piano secondo dello stabile, soprastante gli appartamenti di proprietà dei convenuti, che i convenuti avevano installato sui propri balconi delle tettoie di copertura, e in particolare il sig. aveva realizzato una veranda, che tali manufatti violavano ed Pt_2
impedivano l'esercizio della servitù di veduta (inspiciere e prospiciere) dal proprio balcone e dalla propria finestra sulle terrazze dei convenuti e sulle altre superfici condominiali siti a livello inferiore al suo appartamento, che toglievano aria e luce e costituivano antigienico ricettacolo di rifiuti e sporcizia, chiedeva la condanna dei convenuti alla demolizione delle dette tettoie, in subordine ad arretrare le tettoie nel rispetto delle distanze legali, nonché per sentire condannare i convenuti ad effettuare periodiche pulizie delle dette tettoie almeno con cadenza settimanale, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in data 28 ottobre 2021 contestando le domande di parte Parte_2
attrice e chiedendone il rigetto.
Chiedeva in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione in proprio favore del diritto di mantenere la tettoia per cui è causa, in quanto insistente sui luoghi da oltre venti anni prima rispetto alla instaurazione del giudizio, e nella specie presente almeno dagli anni sessanta, con condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in data 29.10.2021, eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, nel merito dichiarava di essere disposta ad arretrare la tettoia al fine di evitare la lite e chiedeva la condanna di parte attrice alle spese di lite, in quanto la controversia poteva essere evitata con l'esperimento del procedimento di mediazione.
In via riconvenzionale rappresentava che l'immobile di sua proprietà era dotato di una chiostrina a livello dell'appartamento che si estendeva nel pozzo luce chiuso ai quattro pagina 3 di 10 lati e dotato di copertura ove parte attrice aveva installato una canna fumaria che immetteva lo scarico fumi della caldaia senza possibilità di ricambio d'aria e chiedeva la condanna di ad abolire lo scarico della propria caldaia che Parte_1
immetteva fumi nella chiostrina di sua proprietà e nel pozzo luce condominiale, con vittoria di spese del giudizio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione e istruita la causa con le prove orali, veniva disposta la ctu.
All'udienza del 31.03.2025 la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Va preliminarmente definita la domanda formulata nei confronti della convenuta
. CP
Parte attrice ha chiesto la demolizione della veranda installata nel balcone di CP
ed, in subordine, l'arretramento della stessa nel rispetto dei limiti delle
[...]
distanze legali.
EN , costituendosi, ha dichiarato di essere disposta ad arretrare la tettoia CP
installata sul proprio balcone ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di parte attrice alla rimozione della canna fumaria apposta nella finestra dell'immobile di sua proprietà e sporgente nel pozzo luce.
All'udienza del 7.02.2023 le parti hanno dichiarato che è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna ad eliminare la tettoia, in quanto la stessa era stata smontata dalla e parte attrice ha accettato la rinuncia della CP
alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ad CP Pt_1
eliminare la canna fumaria sporgente nel pozzo luce ove insiste la chiostrina di proprietà della stessa.
Entrambe le parti hanno insistito nella condanna reciproca alle spese del giudizio.
Va, perciò, valutata la soccombenza virtuale al fine della pronuncia sulla condanna alle spese.
Orbene, dalla lettura del verbale di mediazione si evince che le parti non hanno trovato un accordo transattivo , nonostante la convenuta abbia reiterato anche in sede CP
pagina 4 di 10 di mediazione la disponibilità ad arretrare la tettoia.
Invero, anche se in seno al verbale è dato leggere che la stessa ha insistito nella riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte attrice all'eliminazione della canna fumaria, risulta però ingiustificato il rifiuto di parte attrice di aderire alla proposta di eliminare la tettoia.
Indi, coglie nel segno l'osservazione di parte convenuta relativa al fatto che se la mediazione fosse stata esperita prima del giudizio, le parti avrebbero trovato un accordo quantomeno sull'eliminazione della tettoia.
In ordine alla suddetta domanda, parte attrice risulta soccombente.
Ciò detto, la convenuta con memoria 183 cpc del 27.10.2022 ha rinunciato CP
agli atti del giudizio in ordine alla domanda riconvenzionale formulata nei confronti di parte attrice, che ne ha accettato la rinuncia all'udienza del 7.02.2023.
Ne consegue che a norma dell'art. 306 c.p.c. il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo e dunque parte convenuta deve essere condannata a rifondere parte attrice delle spese di lite relativamente alla riconvenzionale.
Ora, poiché le parti sono reciprocamente vittoriose (parte attrice è risultata virtualmente soccombente in ordine alla domanda principale e vittoriosa per la riconvenzionale in seguito alla rinuncia) e soccombenti, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Va dunque cessata la materia del contendere in ordine a tutte le domande formulate da e reciprocamente. Parte_1 Controparte_1
Passiamo all'esame della domanda formulata da parte attrice nei confronti del convenuto , volta ad ottenere la condanna alla rimozione della tettoia Controparte_2
installata sul suo terrazzo che a dire della convenuta è stata costruita in violazione delle distanze legali e del diritto di servitù di veduta in favore del proprio immobile.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Giova ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla pagina 5 di 10 costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 5732 del 27/02/2019 Rv.
652708; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7269 del 27/03/2014 Rv. 630234; Sez. 2, Sentenza n.
955 del 16/01/2013 Rv. 624981; Sez. 2, Sentenza n. 17317 del 07/08/2007 Rv. 600448;
Sez. 2, Sentenza n. 13012 del 02/10/2000 Rv. 540670).
Alla luce dei superiori principi, dall'istruzione probatoria è emerso che la tettoia installata dal convenuto lede il diritto di veduta di parte attrice. CP_2
Infatti, il ctu arch. le cui conclusioni per logicità e coerenza sono Persona_1
pienamente condivise da questo decidente anche alla luce della produzione fotografica e planimetrica in atti, ha accertato che l'estensione della tettoia in policarbonato comporta la preclusione del diritto di veduta, in quanto la tettoia in appoggio al muro condominiale si estende da quest'ultimo di circa m 6,21 per una larghezza media di
3,48 m.
Il ctu ha verificato che dai rilievi metrici eseguiti la tettoia non rispetta le distanze legali sia orizzontalmente che verticalmente, visto che si discosta dall'intradosso del solaio del balcone di proprietà attrice di soli 40 cm e si estende dal parapetto del balcone per circa 5,26 m.
Durante il sopralluogo si è potuto accertare che l'unica possibilità di accesso per provvedere alla pulizia e quindi alla manutenzione ordinaria della tettoia avviene da un'
altra proprietà, ossia dal balcone limitrofo dei vicini, attraverso l'ausilio di una scala a petto che potrebbe comportare rischio di caduta dall'alto e pertanto problemi di sicurezza. Oltre i suddetti problemi di sicurezza nell'effettuare la manutenzione alla tettoia vi sono problemi di igiene, accertando così anche un pregiudizio al decoro e all'igiene dell'intero stabile.
Infatti anche durante il sopralluogo come dalla documentane fotografica allegata si evince la presenza di rifiuti di varia tipologia (vedi fig. n.11-12-13).
pagina 6 di 10 In ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto il ctu ha accertato che dalla produzione depositata relativa alle aerofotogrammetrie emerge che la tettoia nel tempo ha subito delle trasformazioni come estensione e tipologia di materiali , come si evince dalla visione dei negativi dei fotogrammi presso la SAS DT.
In particolare, con il volo del 1974 si è potuto riscontrare che la tettoia copriva parzialmente il terrazzo e precisamente nella porzione che era originariamente il balcone.
Dalla visione del fotogramma ripreso con il volo del 1987 si evince che la tettoia è stata estesa anche nella porzione di terrazza al livello inferiore ed il materiale di copertura del tipo ondulux di colore verde e rosso dimostra l'utilizzo di materiali diversi che si sono succeduti nel tempo fino all'utilizzo attuale del materiale in policarbonato trasparente.
Dal confronto dell'aerofotogrammetria SAS TD S.R.L. Palermo, n. 2029 strisciata 12 della ripresa aerea eseguita nel Luglio del 1999, con lo stato dei luoghi evidente oltre che dal rilievo fotografico espletato durante le operazioni peritali del 7/03/2024 anche dalla foto in atti del 20/12/2021, si evince la variazione intervenuta nella struttura a sostegno della tettoia che presentava nel Luglio 1999 ( vedi foto allegata n. 3 ) , una doppia pendenza quindi una diversa altezza dei montanti verticali metallici a sostegno della struttura rispetto allo stato attuale che presenta una pendenza uniforme e quindi la stessa altezza dei montanti verticali a sostegno della struttura (vedi foto allegate n. 1 e 2
).
Può dirsi dunque accertato che dal 1999 è stata modificata la pendenza della tettoia tramite la variazione della struttura a sostegno della tettoia che prima presentava una doppia pendenza.
La diversa inclinazione della tettoia, dunque, ha modificato la struttura della stessa, rendendo perigliosa la pulizia e la manutenzione della tettoia, modificando la conformazione della stessa ed ha impedito l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere la tettoia da parte del convenuta.
Né le prove orali articolate, del tutto generiche e volte a dimostrare circostanze smentite dagli accertamenti espletati, quali ad esempio la presenza della tettoia negli anni '60 , smentita dalle aerofotogrammetrie che dimostrano che almeno fino al 1974 la tettoia pagina 7 di 10 copriva la porzione del balcone, sono da considerarsi conducenti ai fini della prova dell'acquisto per usucapione, non essendo tra l'altro circostanziate nel tempo.
va, dunque, condannato all'immediato arretramento della tettoia fino Controparte_2
al balcone di parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 in € 4712,00 per compensi,(scaglione di valore indeterminabile complessità bassa: parametri minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale,
medi per istruttoria in ragione dell'attività concretamente espletata), € 602,26 per spese, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge sono poste a carico del convenuto, così come le spese di ctu, liquidate con decreto emesso in pari data.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra parte attrice e CP
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
dichiara cessata la materia del contendere tra e in Parte_1 Controparte_1
ordine alle domande reciprocamente formulate;
condanna ad arretrare immediatamente la tettoia oggetto di causa nel Parte_2
rispetto delle distanze legali;
rigetta la domanda di usucapione del diritto a mantenere la tettoia;
liquida le spese del giudizio di in €602,26 per spese, € 4712,00 per Parte_1
compensi, oltre iva e cpa e condanna a corrispondere in favore di Controparte_2
le spese come liquidate;
Parte_1
dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra e Parte_1 CP
;
[...]
pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate con decreto Controparte_2
del 31.03.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al pagina 8 di 10 verbale.
Palermo, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
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