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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1620/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1620/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIANA RAISI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in San Lazzaro (BO), via Roma n. 11
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO ALBERTO _1 C.F._2
BARUZZI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Lugo (RA), corso Matteotti n. 15
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nella data dello
01.10.2024.
In data 03.01.2025, il Pubblico Ministero interveniva e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 _1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare che il convenuto NO , come sopra generalizzato, è il padre biologico di _1
; Parte_1
- autorizzare a mantenere il cognome materno, senza l'aggiunta di quello paterno;
Parte_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di;
Parte_1
- porre a carico di , con decorrenza dalla domanda e fino all'indipendenza economica _1 della figlia, un contributo mensile di € 600,00 omnicomprensivi, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, da versare a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- condannare al risarcimento del danno endofamiliare nei confronti della figlia, _1 equitativamente calcolato, tenuto conto dei parametri di liquidazione del danno da morte di genitore.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 11.10.2023, il Giudice delegato, dato atto della sussistenza di un'ipotesi di sospensione della decorrenza dei termini processuali ai sensi dell'art. 2 d.l.
n. 61/2023 in virtù della residenza del convenuto in uno dei comuni alluvionati indicati nell'allegato 1 al suddetto decreto legge, dopo aver verificato il mancato rispetto del termine a comparire in virtù della detta sospensione e stante la mancata costituzione del sig. dichiarava la nullità della _1 citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e fissava udienza per la comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. nella data del 30.05.2024.
In data 19.03.2024 si costituiva in giudizio dando atto di aver raggiunto un accordo con _1
l'attrice implicante il suo impegno a procedere al riconoscimento della paternità della medesima e a corrisponderle la somma onnicomprensiva mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento sino alla sua autosufficienza economica nonché la rinuncia da parte della sig.ra alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare e chiedendo al Tribunale di recepire le Parte_1 pattuizioni concordate nell'accordo transattivo così raggiunto.
Con istanza depositata in data 16.04.2024, le parti, alla luce dell'accordo raggiunto e del riconoscimento di paternità già effettuato dal sig. come risulta dal relativo atto prodotto in _1 giudizio in allegato all'istanza, chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte allegate e di disporre che l'udienza già fissata in data 30.05.2024 si svolgesse mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 22.05.2024, il Giudice relatore disponeva che l'udienza del 30.05.2024 si svolgesse con la modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza per il deposito delle note scritte.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle data del 24.05.2024 e del 23.04.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 4 Con ordinanza emessa in data 20.06.2024, il Giudice relatore ordinava alle parti di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni al fine di verificare la congruità del contributo al mantenimento per la figlia concordato nelle conclusioni congiunte, rinviando il procedimento all'udienza del 10.10.2024, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A seguito del deposito della documentazione richiesta e dell'ulteriore precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione scritta, il Giudice relatore, con ordinanza emessa in data 09.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e trasmetteva gli atti al PM.
In data 03.01.2025, il Pubblico Ministero interveniva chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte precisate dalle parti.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, dopo l'introduzione del giudizio le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte: “Piaccia al Tribunale adito,
- prendere atto dell'avvenuto riconoscimento di da parte di che in data Parte_1 _1
8.4.2024 ha provveduto a riconoscere spontaneamente la paternità della signora Parte_1 tramite dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile di Lugo;
- dare atto che si impegna a contribuire al mantenimento di , sino al _1 Parte_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, mediante il versamento mensile entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di euro 250,00, a partire dal mese di marzo 2024;
- dare atto che si impegna a comunicare a qualsiasi mutazione delle Parte_1 _1 sue condizioni economiche, ivi compresa l'assunzione di qualsivoglia tipo di incarico lavorativo;
- dare atto che dichiara di rinunciare alla domanda svolta nei confronti di Parte_1 _1
di risarcimento del danno endofamiliare;
[...]
- dare atto che con l'adempimento degli accordi qui raggiunti dichiara di nulla aver Parte_1 più a pretendere da avendo così regolato ogni pretesa anche pregressa nei suoi _1 confronti;
- dare atto che le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sugli aspetti della presente controversia e a non divulgarne i contenuti;
- dare atto che eventuali spese di registrazione dell'emananda sentenza saranno a carico di _1
;
[...]
- dare atto che le spese del procedimento sono compensate tra le parti;
- dare atto che i legali delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale”.
Reputa il Collegio che, stante il già avvenuto riconoscimento da parte del sig. della paternità _1 della sig.ra innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lugo in data Parte_1
08.04.2024, come risulta dal relativo atto depositato telematicamente, e alla luce della documentazione agli atti, non vi siano motivi ostativi alla recezione delle condizioni concordate tra le parti in relazione alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne da parte Parte_1 del padre.
Il Collegio prende altresì atto della rinuncia dell'attrice alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare e degli ulteriori accordi e impegni assunti dalle parti nelle conclusioni congiunte.
Stante la richiesta congiunta, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
- PRENDE ATTO del già avvenuto riconoscimento della paternità della figlia da parte Parte_1 di tramite dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Lugo in data _1
08.04.2024;
- STABILISCE che contribuisca al mantenimento della figlia _1 Parte_1 versandole direttamente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 250,00 con decorrenza dal marzo 2024 sino alla sua indipendenza economica;
- PRENDE ATTO della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare proposta da
; Parte_1
- PRENDE ATTO degli ulteriori accordi ed impegni assunti dalle parti nelle conclusioni congiunte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1620/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIANA RAISI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in San Lazzaro (BO), via Roma n. 11
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLO ALBERTO _1 C.F._2
BARUZZI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Lugo (RA), corso Matteotti n. 15
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nella data dello
01.10.2024.
In data 03.01.2025, il Pubblico Ministero interveniva e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 _1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare che il convenuto NO , come sopra generalizzato, è il padre biologico di _1
; Parte_1
- autorizzare a mantenere il cognome materno, senza l'aggiunta di quello paterno;
Parte_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di;
Parte_1
- porre a carico di , con decorrenza dalla domanda e fino all'indipendenza economica _1 della figlia, un contributo mensile di € 600,00 omnicomprensivi, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, da versare a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
- condannare al risarcimento del danno endofamiliare nei confronti della figlia, _1 equitativamente calcolato, tenuto conto dei parametri di liquidazione del danno da morte di genitore.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 11.10.2023, il Giudice delegato, dato atto della sussistenza di un'ipotesi di sospensione della decorrenza dei termini processuali ai sensi dell'art. 2 d.l.
n. 61/2023 in virtù della residenza del convenuto in uno dei comuni alluvionati indicati nell'allegato 1 al suddetto decreto legge, dopo aver verificato il mancato rispetto del termine a comparire in virtù della detta sospensione e stante la mancata costituzione del sig. dichiarava la nullità della _1 citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e fissava udienza per la comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. nella data del 30.05.2024.
In data 19.03.2024 si costituiva in giudizio dando atto di aver raggiunto un accordo con _1
l'attrice implicante il suo impegno a procedere al riconoscimento della paternità della medesima e a corrisponderle la somma onnicomprensiva mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento sino alla sua autosufficienza economica nonché la rinuncia da parte della sig.ra alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare e chiedendo al Tribunale di recepire le Parte_1 pattuizioni concordate nell'accordo transattivo così raggiunto.
Con istanza depositata in data 16.04.2024, le parti, alla luce dell'accordo raggiunto e del riconoscimento di paternità già effettuato dal sig. come risulta dal relativo atto prodotto in _1 giudizio in allegato all'istanza, chiedevano al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte allegate e di disporre che l'udienza già fissata in data 30.05.2024 si svolgesse mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza emessa in data 22.05.2024, il Giudice relatore disponeva che l'udienza del 30.05.2024 si svolgesse con la modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza per il deposito delle note scritte.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente nelle data del 24.05.2024 e del 23.04.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 2 di 4 Con ordinanza emessa in data 20.06.2024, il Giudice relatore ordinava alle parti di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni al fine di verificare la congruità del contributo al mantenimento per la figlia concordato nelle conclusioni congiunte, rinviando il procedimento all'udienza del 10.10.2024, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A seguito del deposito della documentazione richiesta e dell'ulteriore precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione scritta, il Giudice relatore, con ordinanza emessa in data 09.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e trasmetteva gli atti al PM.
In data 03.01.2025, il Pubblico Ministero interveniva chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte precisate dalle parti.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, dopo l'introduzione del giudizio le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte: “Piaccia al Tribunale adito,
- prendere atto dell'avvenuto riconoscimento di da parte di che in data Parte_1 _1
8.4.2024 ha provveduto a riconoscere spontaneamente la paternità della signora Parte_1 tramite dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile di Lugo;
- dare atto che si impegna a contribuire al mantenimento di , sino al _1 Parte_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, mediante il versamento mensile entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di euro 250,00, a partire dal mese di marzo 2024;
- dare atto che si impegna a comunicare a qualsiasi mutazione delle Parte_1 _1 sue condizioni economiche, ivi compresa l'assunzione di qualsivoglia tipo di incarico lavorativo;
- dare atto che dichiara di rinunciare alla domanda svolta nei confronti di Parte_1 _1
di risarcimento del danno endofamiliare;
[...]
- dare atto che con l'adempimento degli accordi qui raggiunti dichiara di nulla aver Parte_1 più a pretendere da avendo così regolato ogni pretesa anche pregressa nei suoi _1 confronti;
- dare atto che le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sugli aspetti della presente controversia e a non divulgarne i contenuti;
- dare atto che eventuali spese di registrazione dell'emananda sentenza saranno a carico di _1
;
[...]
- dare atto che le spese del procedimento sono compensate tra le parti;
- dare atto che i legali delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale”.
Reputa il Collegio che, stante il già avvenuto riconoscimento da parte del sig. della paternità _1 della sig.ra innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lugo in data Parte_1
08.04.2024, come risulta dal relativo atto depositato telematicamente, e alla luce della documentazione agli atti, non vi siano motivi ostativi alla recezione delle condizioni concordate tra le parti in relazione alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne da parte Parte_1 del padre.
Il Collegio prende altresì atto della rinuncia dell'attrice alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare e degli ulteriori accordi e impegni assunti dalle parti nelle conclusioni congiunte.
Stante la richiesta congiunta, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
- PRENDE ATTO del già avvenuto riconoscimento della paternità della figlia da parte Parte_1 di tramite dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Lugo in data _1
08.04.2024;
- STABILISCE che contribuisca al mantenimento della figlia _1 Parte_1 versandole direttamente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 250,00 con decorrenza dal marzo 2024 sino alla sua indipendenza economica;
- PRENDE ATTO della rinuncia alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare proposta da
; Parte_1
- PRENDE ATTO degli ulteriori accordi ed impegni assunti dalle parti nelle conclusioni congiunte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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