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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/10/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione R.G. 3640/2025 V.G. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 16/08/1978, residente in [...], VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 36/2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. NOCETI PAOLO (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
21/05/1976, residente in [...], VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 36/2 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MUSCOLO
US RI (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._4 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in GENOVA il
26/09/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente (atto n. 805 parte I anno 2009 Uff.
1 - Comune di Genova), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto, con separata ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale ulteriore domanda.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 16/08/1978
E
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
21/05/1976
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2) I coniugi e vivranno separati portandosi Parte_1 CP_1
reciproco rispetto;
3) La casa ex coniugale, sita in Genova, Via Martiri della Libertà 36/2, di proprietà esclusiva del signor rimarrà nella piena disponibilità di CP_1 quest'ultimo che consente alla signora di coabitarvi sino al Parte_1
termine perentorio ed essenziale del 31.12.25 quando la rilascerà così immettendo il marito nel legittimo ed esclusivo possesso. Si obbliga a consegnare al signor n. 2 (due) chiavi dell'immobile ivi CP_1
compresa quella del portone di accesso;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) La signora provvederà, contestualmente al rilascio della Parte_1
casa coniugale, al ritiro dei propri effetti personali e dei beni mobili di sua proprietà;
5) I coniugi dichiarano in via reciproca di essere autonomi ed economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento;
6) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
7) I coniugi dichiarano di aver regolato fra loro ogni questione economica, patrimoniale e non tranne quanto previsto ai punti precedenti e a quelli relativi agli accordi di divorzio che seguono e di non avere più nulla a pretendere in via reciproca, a nessun titolo e/o ragione, anche relativamente a domande/diritti anche mai fatti valere sin d'ora, e di aver regolamentato ogni questione di natura patrimoniale e non tra di essi pendente sia per quanto riguarda il periodo di fidanzamento e/o convivenza che per quanto riguarda il rapporto di coniugio;
8) Spese compensate: la presente viene sottoscritta dai rispettivi legali per rinuncia alla solidarietà.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 805 parte I anno 2009 Uff.
1 - Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 OTTOBRE 2025
Il Presidente Est. Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione R.G. 3640/2025 V.G. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 16/08/1978, residente in [...], VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 36/2, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. NOCETI PAOLO (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
21/05/1976, residente in [...], VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 36/2 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MUSCOLO
US RI (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._4 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in GENOVA il
26/09/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente (atto n. 805 parte I anno 2009 Uff.
1 - Comune di Genova), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, il Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto, con separata ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale ulteriore domanda.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 16/08/1978
E
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
21/05/1976
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2) I coniugi e vivranno separati portandosi Parte_1 CP_1
reciproco rispetto;
3) La casa ex coniugale, sita in Genova, Via Martiri della Libertà 36/2, di proprietà esclusiva del signor rimarrà nella piena disponibilità di CP_1 quest'ultimo che consente alla signora di coabitarvi sino al Parte_1
termine perentorio ed essenziale del 31.12.25 quando la rilascerà così immettendo il marito nel legittimo ed esclusivo possesso. Si obbliga a consegnare al signor n. 2 (due) chiavi dell'immobile ivi CP_1
compresa quella del portone di accesso;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 4) La signora provvederà, contestualmente al rilascio della Parte_1
casa coniugale, al ritiro dei propri effetti personali e dei beni mobili di sua proprietà;
5) I coniugi dichiarano in via reciproca di essere autonomi ed economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno di mantenimento;
6) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
7) I coniugi dichiarano di aver regolato fra loro ogni questione economica, patrimoniale e non tranne quanto previsto ai punti precedenti e a quelli relativi agli accordi di divorzio che seguono e di non avere più nulla a pretendere in via reciproca, a nessun titolo e/o ragione, anche relativamente a domande/diritti anche mai fatti valere sin d'ora, e di aver regolamentato ogni questione di natura patrimoniale e non tra di essi pendente sia per quanto riguarda il periodo di fidanzamento e/o convivenza che per quanto riguarda il rapporto di coniugio;
8) Spese compensate: la presente viene sottoscritta dai rispettivi legali per rinuncia alla solidarietà.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 805 parte I anno 2009 Uff.
1 - Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 OTTOBRE 2025
Il Presidente Est. Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4