Art. 44.
La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previste dalla, presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in caso di speciali esigenze dei servizi di polizia.
La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previste dalla, presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in caso di speciali esigenze dei servizi di polizia.