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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 793/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio (art. 4 legge 01/12/1970 n.
898) iscritto al N. 793/2025 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. RUBBO MONICA, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
, contumace;
CP_1
- convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO.
pagina 1 di 4 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di ll'udienza del 05/06/2025: Parte_1
“
1. Voglia l'ill.mo tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo
scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto in Bolzano in data 10.01.2008,
con la sig.ra (matrimonio civile dinanzi il Comune di Bolzano - atto n.1 CP_1
- I/2008);
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da
parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Bolzano numero 674/'23 di data
16.6.2023, depositata in data 5.9.2023, passata in giudicato.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata CP_1
contumace.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché la continuità ininterrotta della separazione sino ad oggi, si presume per legge, sino a contraria eccezione e prova da parte del coniuge convenuto, nella specie non sussistente.
II.
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 2 di 4 Nulla vi è pertanto da provvedere sul punto.
In punto spese di lite si osserva che in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta non costituendosi non si è comunque opposta alla richiesta di parte ricorrente,
nessuna delle parti può essere considerata soccombente;
pertanto nulla va disposto in punto spese di lite, che resteranno pertanto a carico della stessa parte ricorrente (cfr. Cass. 10445 del 12/05/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 10/01/2008
da
nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; CP_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte I, Serie
/, dell'anno 2008, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, l'11/06/2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio (art. 4 legge 01/12/1970 n.
898) iscritto al N. 793/2025 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. RUBBO MONICA, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
, contumace;
CP_1
- convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO.
pagina 1 di 4 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di ll'udienza del 05/06/2025: Parte_1
“
1. Voglia l'ill.mo tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare lo
scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto in Bolzano in data 10.01.2008,
con la sig.ra (matrimonio civile dinanzi il Comune di Bolzano - atto n.1 CP_1
- I/2008);
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da
parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Bolzano numero 674/'23 di data
16.6.2023, depositata in data 5.9.2023, passata in giudicato.
Parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata CP_1
contumace.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché la continuità ininterrotta della separazione sino ad oggi, si presume per legge, sino a contraria eccezione e prova da parte del coniuge convenuto, nella specie non sussistente.
II.
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 2 di 4 Nulla vi è pertanto da provvedere sul punto.
In punto spese di lite si osserva che in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta non costituendosi non si è comunque opposta alla richiesta di parte ricorrente,
nessuna delle parti può essere considerata soccombente;
pertanto nulla va disposto in punto spese di lite, che resteranno pertanto a carico della stessa parte ricorrente (cfr. Cass. 10445 del 12/05/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 10/01/2008
da
nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; CP_1
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte I, Serie
/, dell'anno 2008, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, l'11/06/2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4