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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 976/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA RG Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 976/2025 V.G. avente ad oggetto l a cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il 17 settembre Parte_2 C.F._2
1974 e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Carinci, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 6 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 aprile 1997 Parte_2
1 in Roma e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 15 luglio 2000) , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed (il 31 luglio Persona_2
2006), maggiorenne ma non autosufficiente - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della sentenza (n. 1338/2023) nel procedimento di separazione personale
(R.G.N. 1401/2023) del Tribunale di Tivoli - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 28 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“a) i ricorrenti continueranno a regolare il corso della loro vita senza reciproche interferenze. e con libertà di stabilire la residenza, il domicilio e la dimora nei luoghi ritenuti ai propri interessi, con l'obbligo di comunicarsi anzitempo ogni eventuale variazione tale da esercitare, anche indirettamente, qualsivoglia influenza sulla crescita e l'educazione del figlio;
Per_2
b) di darsi reciproco consenso per l'espatrio con nulla osta ai rispettivi passaporti
e agli altri documenti necessari;
c) il figlio maggiorenne, economicamente autosufficiente, è Carabiniere Per_1
e vive -per esigenze di servizio in Trentino-Alto Adige;
d) il figlio , ora maggiorenne, è affidato ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento stabile e prevalente presso la madre, Sig.ra Parte_2
e) il padre, Sig. potrà tenere con sé il figlio quando lo Parte_1 Per_2 desideri e previo accordo con la madre, e comunque sempre nel rispetto delle esigenze di vita del ragazzo e nella sua libera. determinazione considerata la maggiore età;
f) i coniugi, entrambi autonomi economicamente, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
g) il Sig. verserà per il mantenimento del figlio , studente Parte_1 Per_2 frequentante il V anno dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Monterotondo, l'importo di € 400,00;
h) L'assegno di mantenimento verrà erogato entro il giorno 1 di ogni mese con adeguamento annuale ISTAT come per legge, a decorrere come per legge;
2 i) il Sig. contribuirà alle spese straordinarie per il figlio, , - Parte_1 Per_2 nella misura del 50% e specificatamente nella corresponsione della retta dell'istituto Tecnico Aeronautico presso l'Istituto paritario "Santa Maria" di
Monterotondo frequentato da . In ogni caso, con riguardo alle spese Per_2 straordinarie i coniugi intendono espressamente fare affidamento al protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Tivoli e l'Ordine degli Avvocati di Tivoli sottoscritto in data 29 ottobre 2018.
j) la Sig.ra con l'espresso consenso del Sig. percepirà nella Parte_2 Pt_1 misura del 100% l'assegno unico per il figlio, ; Per_2
k) il Sig. come peraltro sta già facendo ed ha sempre fatto in passato - Parte_1 si prenderà carico del pagamento in via esclusiva, e sino ad estinzione del debito, della rata di acquisto dell'autovettura Nissan Micra, intestata al figlio ed Per_1 utilizzata unicamente da quest'ultimo;
l) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto
e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
m) i coniugi dichiarano di avere cosi regolato ogni aspetto di carattere patrimoniale
e di non aver reciprocamente null' altro a pretendere.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione .
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 30 aprile 1997
[...] Parte_2 in Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n° 00210, parte II, serie A04 – anno 1997.
3 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA RG CE UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA RG Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 976/2025 V.G. avente ad oggetto l a cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]
e
C.F. , nata a [...] il 17 settembre Parte_2 C.F._2
1974 e residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Carinci, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 6 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 aprile 1997 Parte_2
1 in Roma e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 15 luglio 2000) , Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed (il 31 luglio Persona_2
2006), maggiorenne ma non autosufficiente - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della sentenza (n. 1338/2023) nel procedimento di separazione personale
(R.G.N. 1401/2023) del Tribunale di Tivoli - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 28 novembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“a) i ricorrenti continueranno a regolare il corso della loro vita senza reciproche interferenze. e con libertà di stabilire la residenza, il domicilio e la dimora nei luoghi ritenuti ai propri interessi, con l'obbligo di comunicarsi anzitempo ogni eventuale variazione tale da esercitare, anche indirettamente, qualsivoglia influenza sulla crescita e l'educazione del figlio;
Per_2
b) di darsi reciproco consenso per l'espatrio con nulla osta ai rispettivi passaporti
e agli altri documenti necessari;
c) il figlio maggiorenne, economicamente autosufficiente, è Carabiniere Per_1
e vive -per esigenze di servizio in Trentino-Alto Adige;
d) il figlio , ora maggiorenne, è affidato ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento stabile e prevalente presso la madre, Sig.ra Parte_2
e) il padre, Sig. potrà tenere con sé il figlio quando lo Parte_1 Per_2 desideri e previo accordo con la madre, e comunque sempre nel rispetto delle esigenze di vita del ragazzo e nella sua libera. determinazione considerata la maggiore età;
f) i coniugi, entrambi autonomi economicamente, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
g) il Sig. verserà per il mantenimento del figlio , studente Parte_1 Per_2 frequentante il V anno dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Monterotondo, l'importo di € 400,00;
h) L'assegno di mantenimento verrà erogato entro il giorno 1 di ogni mese con adeguamento annuale ISTAT come per legge, a decorrere come per legge;
2 i) il Sig. contribuirà alle spese straordinarie per il figlio, , - Parte_1 Per_2 nella misura del 50% e specificatamente nella corresponsione della retta dell'istituto Tecnico Aeronautico presso l'Istituto paritario "Santa Maria" di
Monterotondo frequentato da . In ogni caso, con riguardo alle spese Per_2 straordinarie i coniugi intendono espressamente fare affidamento al protocollo
d'intesa tra il Tribunale di Tivoli e l'Ordine degli Avvocati di Tivoli sottoscritto in data 29 ottobre 2018.
j) la Sig.ra con l'espresso consenso del Sig. percepirà nella Parte_2 Pt_1 misura del 100% l'assegno unico per il figlio, ; Per_2
k) il Sig. come peraltro sta già facendo ed ha sempre fatto in passato - Parte_1 si prenderà carico del pagamento in via esclusiva, e sino ad estinzione del debito, della rata di acquisto dell'autovettura Nissan Micra, intestata al figlio ed Per_1 utilizzata unicamente da quest'ultimo;
l) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto
e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
m) i coniugi dichiarano di avere cosi regolato ogni aspetto di carattere patrimoniale
e di non aver reciprocamente null' altro a pretendere.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
3. Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione .
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 30 aprile 1997
[...] Parte_2 in Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, atto n° 00210, parte II, serie A04 – anno 1997.
3 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA RG CE UP
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