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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14520/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/12/2024 da
1) Parte_1
Nata a Repubblica Domenicana cittadina: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Domenico Spadaro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Repubblica Domenicana cittadino: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Domenico Spadaro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, anno 2022, atto n. 0335, reg. 01, parte 1,
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: data di nascita 12/09/2022, cittadina Italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/12/2024 ed integrato in data 22/01/2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sarà assegnata alla moglie;
3. La figlia minore verrà affidata in via esclusiva alla madre presso la quale abiterà; Per_1
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia tenendo conto dei suoi bisogni;
5. La figlia minore potrà essere visitata dal padre nel fine settimana previo accordo telefonico con la madre dalle ore 14 del venerdì alle ore 18 del venerdì o dalle ore 14 della domenica alle ore 18 della domenica;
6. Il padre potrà visitare la figlia durante il periodo estivo in giorni da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e così durante le vacanze natalizie per un periodo da concordarsi tra i coniugi;
7. I coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni pretesa economica reciproca salvo il versamento da parte del padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, della somma di Euro 300,00 mensili;
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé
stessi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul passaporto della madre.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le Parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della Sezione I Civile n. 11906/2023 pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lettera b della Legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle Parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le Parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, il 01/04/2022
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata Ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Amato.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M:laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/12/2024 da
1) Parte_1
Nata a Repubblica Domenicana cittadina: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Domenico Spadaro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Repubblica Domenicana cittadino: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Domenico Spadaro presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, anno 2022, atto n. 0335, reg. 01, parte 1,
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: data di nascita 12/09/2022, cittadina Italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/12/2024 ed integrato in data 22/01/2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sarà assegnata alla moglie;
3. La figlia minore verrà affidata in via esclusiva alla madre presso la quale abiterà; Per_1
4. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia tenendo conto dei suoi bisogni;
5. La figlia minore potrà essere visitata dal padre nel fine settimana previo accordo telefonico con la madre dalle ore 14 del venerdì alle ore 18 del venerdì o dalle ore 14 della domenica alle ore 18 della domenica;
6. Il padre potrà visitare la figlia durante il periodo estivo in giorni da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e così durante le vacanze natalizie per un periodo da concordarsi tra i coniugi;
7. I coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni pretesa economica reciproca salvo il versamento da parte del padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, della somma di Euro 300,00 mensili;
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé
stessi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul passaporto della madre.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le Parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della Sezione I Civile n. 11906/2023 pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lettera b della Legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle Parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le Parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, il 01/04/2022
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata Ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Amato.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M:laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________