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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Contratti bancari”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 754 dell'anno 2022
T R A in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via
Andrea da Bari, 35, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
RICORRENTE IN RINVIO
E
avv. Angelo Giovanni, ed avv. Antonio CP_1 CP_2 Controparte_3
TANZA, nella qualità di procuratore antistatario, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sede di rinvio, dall'avv. Antonio Tanza ed elettivamente domiciliati in Bari, alla via Principe Amedeo, n. 164 (presso avv. Vincenzo Laudadio), nonché al domicilio digitale – ; Email_2 Email_3
RESISTENTI IN RINVIO
All'udienza collegiale tenutasi in data 29 novembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della sola parte resistente nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La (di seguito, per brevità, , ha Parte_1 Pt_1
riassunto, in seguito alla ordinanza di rinvio n. 5405/2022 della Corte di Cassazione del 18 febbraio 2022, il procedimento promosso dai resistenti e Parte_2 CP_2
, unitamente alla e con il patrocinio dell'avv. Antonio Tanza, Controparte_3 CP_4
dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. distaccata di Rutigliano.
Le vicende precedenti del procedimento sono così riassunte nella ordinanza di rinvio:
“con sentenza n. 977 del 2015 la Corte d'Appello di Bari dichiarava l'estinzione del giudizio di appello proposto dalla quale mandataria della , Parte_3 CP_5
avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda proposta dalla
(debitrice principale) e dai fideiussori e CP_4 Parte_2 CP_2 [...]
, volta ad ottenere la declaratoria di nullità parziale di un contratto di apertura Controparte_3 di credito, con rideterminazione del saldo attivo del conto corrente, e l'annullamento parziale di due contratti di mutuo, nonché la nullità della clausola relativa all'interesse ultralegale, con rideterminazione dei saldi dovuti in favore della banca.
Osservava la Corte che la banca appellante aveva rappresentato, nella comparsa conclusionale depositata in appello, che la era stata dichiarata fallita circa quattro anni prima, in CP_4
data 1° marzo 2010 (e dunque in pendenza del gravame), sicché, a seguito di tale dichiarazione, la stessa Corte aveva dichiarato l'interruzione del processo con ordinanza del 22 luglio 2014.
La riassunzione della banca, avvenuta con ricorso del 17 settembre 2014, doveva considerarsi tardiva, in quanto essa aveva avuto conoscenza dell'intervenuto fallimento allorchè il curatore fallimentare, in data 8 marzo 2010, le aveva inviato la comunicazione ex art. 92 l. fall., sicché essendo avvenuta l'interruzione automatica del giudizio, il dies a quo per la riassunzione doveva essere individuato nella data di ricezione della comunicazione in oggetto che, nel caso di specie, era avvenuta diversi anni prima.
La dichiarazione di estinzione del giudizio, poi, secondo la Corte, non poteva non riguardare anche i fideiussori, in quanto, se è vero che l'instaurazione del giudizio nei confronti di un coobbligato solidale passivo è facoltativa, tale facoltatività riguarda solo la fase dell'introduzione del giudizio, ma, una volta instaurato il processo nei riguardi di tutti i condebitori, insorge un litisconsorzio processuale che diviene necessario nei gradi di impugnazione;
vertendosi, dunque, in caso di inscindibilità della causa in fase di appello, la declaratoria di estinzione non poteva che riguardare il giudizio di impugnazione nella sua interezza.
Avverso tale sentenza la propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, illustrati CP_5
da successiva memoria. Resiste la curatela mediante controricorso. Anche i fideiussori resistono
2 mediante controricorso, In data 16 gennaio 2017 la ha dichiarato di aver sottoscritto una CP_5 transazione con il fallimento e pertanto di rinunciare al giudizio nei confronti della curatela”.
Nella ordinanza di rinvio, dunque, la Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo (e
Cont ritenuti infondato il primo ed assorbiti il secondo ed il terzo) del ricorso proposto dalla , ha osservato :
“… Erroneamente, allora, la Corte ha individuato il dies a quo della riassunzione nella data di ricezione, da parte dell'istituto, della comunicazione inviata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 92, l.fall. conseguentemente giudicando tardiva la riassunzione, dovendo al contrario tale termine, a seguito dell'interruzione automatica del giudizio cagionata dalla dichiarazione di fallimento, decorrere, conformemente a quanto precisato dalle Sezioni Unite, solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa viene conosciuta dalla parte interessata”.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza ed ha rinviato alla medesima
Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, perché provveda sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti ed alla regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Riassumendo il procedimento, la quale nuova Controparte_6 denominazione di cessionaria dell'originario credito del Banco di Napoli, in CP_5
applicazione nella fattispecie del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, conclude come segue :
1-. riformare integralmente la sentenza n. 113/08 resa dal Tribunale di Bari – sez. distaccata di
Rutigliano, in persona del Giudice Unico Onorario. Avv. PI TR in data 29.10.2008
e, per l'effetto;
a) in via preliminare, rigettare tutte le domande attrici per intervenuta prescrizione e decadenza;
b) nel merito, ed in via subordinata, rigettare tutte le domande attrici formulate con atto di citazione notificato in data 17.4.2001 per essere le stesse del tutto infondate in fatto e diritto, oltre che per essere sfornite di prova;
c) condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condannare gli appellati alla restituzione di quanto corrisposto al
C.T.U., nonché l'avv. ANTONIO TANZA in proprio, nella qualità di procuratore distrattario, alla restituzione delle spese di giudizio corrisposte nella misura di 1/3 in esecuzione spontanea della sentenza impugnata;
2.- rinnovare integralmente la CTU redatta nel primo grado di giudizio per le motivazioni in atti;
3 3.- liquidare le spese del giudizio di legittimità e condannare le controparti al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi gli accessori di legge.
Il tutto con la precisazione che alcuna conclusione veniva formulata nei confronti della curatela e della , cui la riassunzione veniva notificata solo Controparte_7 Controparte_8
nella qualità di partecipanti ai precedenti gradi di giudizio.
I resistenti , e l'avv. Antonio Parte_2 CP_2 Controparte_3
Tanza, si costituivano in giudizio, eccependo, in primo luogo, la carenza di interesse di Pt_1
per essere stato il creditore ipotecario integralmente soddisfatto nella procedura concorsuale nei confronti della CP_4
Nel merito, riproponevano le questioni concernenti le invalidità dei contratti di conto corrente e di mutuo rilevate in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 3 – 4 novembre 2023, questa Sezione della Corte d'Appello rimetteva la causa
(già riservata una prima volta per la decisione all'udienza del 23 giugno 2023) sul ruolo istruttorio, al fine di disporre una ctu allo scopo di rispondere ai seguenti quesiti “verifichi preliminarmente la completezza della documentazione, con particolare riferimento ai contratti di conto corrente e agli estratti conto relativi all'intero rapporto;
quindi, sulla base dei documenti in atti ritualmente acquisiti al processo, accerti il consulente i rapporti dare/avere fra le parti sulla base dei seguenti criteri:
Interessi ultra-legali
1) in mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, o in presenza di clausola interessi “uso piazza”, il tasso di interessi è quello legale per i contratti stipulati prima del 9 luglio 1992, mentre per quelli stipulati dopo tale data è il tasso indicato dall'art. 117 comma settimo lett. a) T.U.B. (alle operazioni attive per la banca - saldi debitori per il correntista - si applicherà il tasso nominale minimo dei BOT o altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ed alle operazioni passive per la banca
- saldi creditori per il correntista - si applicherà il tasso nominale massimo dei BOT o altri titoli similari;
ciò sino alla chiusura del conto, dopo di che si applicherà il tasso ex art. 1284 cod. civ.;
Interessi usurari
2.1) in presenza di determinazione per iscritto degli interessi corrispettivi superiori alla misura legale, il tasso convenzionale non è esigibile in misura superiore al tasso soglia di cui alla l.
108/1996 (alla determinazione del tasso effettivo globale medio concorre la commissione massimo scoperto a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con decreto ministeriale in
4 attuazione dell'art. 2 bis d. l. n. 185/2008 convertito con l. n. 2/2009, e sulla base delle
“Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate nell'agosto 2009); 2.2) non potrà tenersi conto, ai fini del calcolo del
TEG e, dunque, ai fini della verifica del superamento o meno dei c.d. tassi soglia, del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori;
2.3) il superamento va valutato sempre e soltanto al momento della pattuizione, ancorché per effetto di un abbassamento del tasso soglia, quello convenzionale si trovi a superarlo (c.d. usura sopravvenuta); 2.4) nel caso di superamento della soglia gli interessi non sono dovuti affatto;
2.5) anche la pattuizione di interessi moratori va verificata in ordine al superamento della sogli anti-usura, che, in assenza di una specifica previsione normativa, deve essere individuata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nella sua nota di chiarimenti del 3 luglio 2013 in materia di applicazione della legge antiusura;
2.6) con riferimento ai conti correnti, devono considerarsi nuovi accordi ai fini della verifica di usurarietà degli interessi tutte le ipotesi di legittimo esercizio del jus variandi;
Anatocismo
3.1) le clausole anatocistiche precedenti al 1° luglio 2000 (che non prevedevano medesima periodicità tra interessi creditori e debitori) e sino a tale data sono nulle e non producono alcuna capitalizzazione, né trimestrale né annuale;
3.2) per l'eventuale periodo di svolgimento del rapporto a decorrere dal 1 luglio 2000, stante quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, va applicata la capitalizzazione ove risulti l'adeguamento alle disposizioni della delibera medesima mediante specifico accordo scritto con il correntista: 3.3) se il contratto risulta stipulato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della delibera in discorso, deve risultare la specifica approvazione per iscritto della clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori;
Commissione massimo scoperto
4.1) La commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del
2008, art.
2- bis, deve ritenersi illegittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM;
4.2) il CTU provvederà pertanto alla sua determinazione ed espunzione;
4.3) per il periodo successivo alla L. n. 2 del 2009, verificherà il consulente la conformità della clausola alla detta normativa.
5 Valute
5) applicazione dell'art. 120 primo comma T.U.B. per la decorrenza delle valute;
Prescrizione
6) ove risulti eccepita dalla banca la prescrizione decennale, il CTU dovrà eseguire un doppio calcolo : 6.1) un primo calcolo computando solo le operazioni annotate sul conto corrente nel decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque l'atto di interruzione della prescrizione), ed un secondo calcolo senza il limite delle operazioni annotate nel decennio in discorso ma escludendo gli eventuali versamenti eseguiti dal cliente oltre il decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque l'atto di interruzione della prescrizione) su conto corrente “scoperto”, ovvero su conto in cui il passivo abbia superato la soglia dell'eventuale affidamento concesso al cliente (in questi due casi il versamento non è meramente ripristinatorio della provvista ma costituisce pagamento in senso tecnico); lacune nella documentazione
7) nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, laddove la lacuna non sia tale da rendere impossibile l'operazione e ferma la valutazione del
Tribunale in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulle parti, operi il
C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del rapporto partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente;
nel caso, invece, in cui il primo estratto conto disponibile presenti un saldo a debito per il cliente, il C.T.U. opererà una duplice ricostruzione del conto corrente, la prima partendo dal saldo negativo del primo estratto conto disponibile, la seconda partendo dal saldo “zero”; nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino degli estratti conto successivi, effettui il C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del conto corrente soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili”.
Eseguita la disposta consulenza d'ufficio, all'udienza del 29 novembre 2024, la causa veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione degli ordinari termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
°°°°°°°
In via preliminare, va esclusa la necessità che il fascicolo sia rimesso ad altra sezione di questa
Corte, dal momento che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. II, 29 gennaio 2021, n. 2114), l'alterità del giudice che deve decidere il giudizio rescissorio – disposta con la formula “rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione” - è garantita laddove il collegio non sia composto da alcuno dei giudici che avevano pronunciato la sentenza cassata, rimanendo irrilevante che la sezione sia la medesima.
6 Poiché, nel caso, presente nessuno dei componenti del collegio decidente ha fatto parte del collegio che ha pronunciato la sentenza cassata, il requisito dell'alterità è rispettato.
Passando al merito, è noto come, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Giacché la sentenza della Corte d'Appello cassata non si era pronunciata sul merito della domanda, proposta in primo grado dagli attori, ma aveva soltanto dichiarato l'estinzione del giudizio per non essere stato lo stesso riassunto nei termini a seguito dell'interruzione dovuta alla dichiarazione di fallimento della e la cassazione della stessa è stata motivata dalla CP_4
Suprema Corte proprio dalla erroneità di tale valutazione, essendo stata, al contrario, la riassunzione, a seguito di interruzione, tempestiva e non tardiva, in applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione, questo giudice deve evidentemente pronunciarsi sul merito delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, e proprio in tale prospettiva è stata disposta ed eseguita una nuova consulenza tecnica d'ufficio, che si è giovata di tutti i più recenti orientamenti in subiecta materia, essendo la ctu espletata in primo grado troppo risalente ed inutilizzabile.
Prima di passare al merito, va, peraltro, rigettata l'eccezione di carenza di interesse della Pt_1
alla prosecuzione del giudizio.
Secondo i resistenti in riassunzione, infatti, la quale creditore ipotecario, sarebbe stato Pt_1 integralmente soddisfatto nel proprio diritto di credito nell'ambito del fallimento Versa srl, nel quale si era insinuata, come attestato dal curatore fallimentare.
A fronte di tale eccezione, la ha dedotto la persistenza del proprio interesse Pt_1
giuridicamente tutelato ex art. 100 c.p.c. alla pronuncia rinvenibile nella circostanza che il rapporto creditorio con la società dichiarata fallita, era stato definito con una transazione CP_4
(dalla quale i fideiussori, odierne controparti, erano stati espressamente esclusi) sicché residuava l'interesse della ricorrente, da una parte, a contrastare le domande di accertamento negativo del credito e di ripetizione formulate in primo grado, sia ad ottenere un accertamento in proprio favore finalizzato al recupero delle somme ulteriori rispetto alla transazione raggiunta con il fallimento.
L'argomento dei ricorrenti, non espressamente ed efficacemente contestato dalle controparti, è convincente, in quanto il soddisfacimento da parte del fallimento non è stato integrale, ma è
7 avvenuto nei limiti dell'accordo transattivo, dal quale i fideiussori erano esclusi (e del quale, peraltro, essi non hanno dichiarato di voler profittare), sicché permane l'interesse della Pt_1 all'odierna pronuncia ex art. 100 c.p.c.
Passando al merito, deve osservarsi che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di rinvio ha consentito di ricostruire in modo completo e secondo i più recenti e condivisi orientamenti giurisprudenziali il rapporto bancario in contestazione.
In particolare, l'analisi condotta dal consulente dott. comm. sul conto corrente Persona_1
ordinario n. 27/1985 – avvalendosi della documentazione completa a far tempo dalla data di apertura del 15 gennaio 1988 (saldo iniziale zero) e sino al passaggio a sofferenza del 31 marzo
1993 di lire 424.919.240 (€. 219.452,47) – nonché sui mutui del 1988 e del 1989, ha consentito di verificare, con argomentazioni che la Corte condivide e che hanno resistito alle osservazioni del consulente di parte resistente, che – esclusa l'usurarietà degli interessi, per essersi conclusi tutti i rapporti ed accordi prima della entrata in vigore della l. n. 108/96 ed eliminata la capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendosi conclusi i rapporti prima della delibera
CICR 9 febbraio 2000 – il saldo a debito della garantito dai fideiussori ammontava ad CP_4
€. 125.481,36, con applicazione della prescrizione sul saldo rettificato.
Soltanto con la comparsa conclusionale, la ha formulato osservazioni alla ctu, la cui Pt_1
proposizione non appare tardiva alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità1.
Nel merito, tuttavia, le dette osservazioni non conducono ad una revisione delle conclusioni del ctu.
Infatti, quanto all'applicazione degli interessi ultralegali previsti per iscritto, va considerato che il consulente tecnico d'ufficio, nell'elaborare il ricalcolo delle somme dovute non solo ha dato atto nel corpo della relazione2 della previsione per iscritto dei tassi di interesse ultra legali, ma nello sviluppo del ricalcolo – v. tabella allegato 6 alla ctu – ha tenuto contro esattamente dei tassi contrattualmente previsti, sia pure superiori a quelli di legge.
Segue che sul punto le conclusioni del ctu vadano confermate.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, la ricorrente non formula osservazioni Pt_1
rispetto alla risposta offerta dal ctu al quesito della Corte – confermando che il dott. Persona_1
ha eliminato le commissioni di massimo scoperto correttamente rispondendo al quesito postogli
– ma si duole del quesito stesso, assumendo che la Corte non avrebbe dovuto chiedere al consulente l'eliminazione tout court della c.m.s. sino al 2009, bensì l'eliminazione della clausola solo qualora non conforme ai parametri richiesti dalla giurisprudenza e, nel caso di specie, sussistenti.
Infatti, secondo la poiché, secondo la Suprema Corte “la clausola di commissione di Pt_1
massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata” (Cass. 15 gennaio 2024, n. 1373), nel caso di specie, la clausola nella quale le parti avevano espressamente indicato la c.m.s. sia nel contratto di apertura di c/c n. 27/1845 del
10.2.1988 [tasso debitore nella misura del 14,25% + 1/8;] sia nel contratto di elevazione di fido del 9.8.1988 [tasso del 15,25% + 1/8], era indubbia la legittimità della detta commissione, che non andava espunta.
Orbene, va osservato in proposito che, nel caso di specie la mera previsione scritta di una percentuale aggiunta al tasso di interesse (con la formula +1/8) senza la specificazione del montante e senza che sia neppure indicato espressamente che la maggiorazione si riferisca alla incidenza della prescrizione, cms, rende la clausola del tutto nulla, sicché il ricalcolo operato dal ctu deve essere confermato.
Quanto alla ultima osservazione concernente la necessità di una revisione anche in ordine all'incidenza della prescrizione sul saldo rettificato, essa risulta assorbita dal rigetto delle precedenti osservazioni, dal momento che non essendo necessaria alcuna variazione al saldo rettificato, neppure l'incidenza della prescrizione va ricalcolata.
In conclusione, venuta meno la domanda di ripetizione di indebito formulata in primo grado dinanzi al Tribunale di Bari dalla (poi dichiarata fallita) a seguito della transazione CP_4
raggiunta con la cessionaria residuano le domande di accertamento negativo del credito Pt_1
avanzate dai fideiussori.
Queste ultime, sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti nella presente sede di rinvio, devono essere accolte per quanto di ragione, nel senso che, con riferimento al rapporto di conto corrente, va individuato il saldo negativo a debito della correntista e dei fideiussori al 31 marzo 1993, in
€. 125.481,36, come da indicazione del ctu, mentre con riferimento ai rapporti di mutuo, non è accoglibile alcuna rideterminazione, dal momento che, per un verso, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ammortamento alla francese non determina la produzione di interessi anatocistici, e, per l'altro, i contratti sono stati stipulati in epoca abbondantemente antecedente l'entrata in vigore della legge anti usura, sicché non erano tenuti al rispetto delle soglie non ancora previste per legge;
né è possibile valutare profili di nullità del tasso sotto il profilo della indeterminatezza ovvero della assenza di forma scritta circa il tasso effettivamente
9 applicato (difforme da quello nominale) stante l'inapplicabilità della relativa norma del TUB, entrata in vigore in epoca di gran lunga successiva alla stipulazione dei contratti de quibus.
L'esito complessivo della controversia, sintetizzabile nell'accoglimento solo parziale della domanda di rideterminazione del saldo (che rimane a debito dei fideiussori, ma in misura inferiore) con riferimento al conto corrente e nel rigetto di tutte le altre domande con riferimento ai due mutui, conduce ad una regolamentazione delle spese dei diversi gradi di giudizio nel senso che le stesse debbano essere compensate nella misura di 3/4, mentre il rimanente quarto deve essere posto a carico della Pt_1
Quanto alle tariffe applicabili, secondo gli ultimi orientamenti della Cassazione “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio”. (Cass. Civ., sez.
VI, 4 luglio 2018, n.17577).
Quanto, infine, alla domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c. nei confronti dell'avv. Tanza, distrattario nelle fasi di giudizio precedenti, sussiste il diritto della alla restituzione di Pt_1
quanto effettivamente pagato in eccedenza rispetto quanto liquidato nella presente pronuncia in favore del medesimo avvocato, ugualmente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio,
a) previa declaratoria di nullità parziale delle clausole relative agli interessi del conto corrente n. 27/1845, determina il credito vantato dalla nei confronti dei fideiussori e nei limiti Pt_1 della garanzia da ciascuno prestata, alla data del 31 marzo 1993, in complessivi €.
125.481,36, oltre interessi legali dalla chiusura del conto al soddisfo;
b) rigetta tutte le ulteriori domande proposte dagli attori;
c) liquida le spese processuali, nella misura che segue : quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari, in complessivi €. 10.370,00
(di cui €. 8.562,00, per onorari ed €. 1.808,00 per diritti), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base alle tariffe 2004 in vigore all'epoca della definizione del giudizio;
10 quanto al giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, in complessivi €. 13.635,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €. 7.655,00, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
quanto al giudizio di rinvio, in complessivi €. 14.317,00, oltre esborsi, IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente in vigore, oltre alle spese delle due consulenze tecniche d'ufficio; compensando tali spese nella misura di 3/4 e ponendo il restante quarto a carico della il tutto da Pt_1 distrarsi in favore dell'avv. Tanza dichiaratosi anticipatario, previa compensazione con quanto già versato in esecuzione delle sentenze emesse a conclusione dei precedenti gradi di giudizio.
Così decisa il 16 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. Civ., sez. trib. 17 dicembre 2024 , n. 32965. 2 V. pag. 7 della relazione di ctu.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Contratti bancari”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 754 dell'anno 2022
T R A in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliata in Bari alla via
Andrea da Bari, 35, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
RICORRENTE IN RINVIO
E
avv. Angelo Giovanni, ed avv. Antonio CP_1 CP_2 Controparte_3
TANZA, nella qualità di procuratore antistatario, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sede di rinvio, dall'avv. Antonio Tanza ed elettivamente domiciliati in Bari, alla via Principe Amedeo, n. 164 (presso avv. Vincenzo Laudadio), nonché al domicilio digitale – ; Email_2 Email_3
RESISTENTI IN RINVIO
All'udienza collegiale tenutasi in data 29 novembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della sola parte resistente nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La (di seguito, per brevità, , ha Parte_1 Pt_1
riassunto, in seguito alla ordinanza di rinvio n. 5405/2022 della Corte di Cassazione del 18 febbraio 2022, il procedimento promosso dai resistenti e Parte_2 CP_2
, unitamente alla e con il patrocinio dell'avv. Antonio Tanza, Controparte_3 CP_4
dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. distaccata di Rutigliano.
Le vicende precedenti del procedimento sono così riassunte nella ordinanza di rinvio:
“con sentenza n. 977 del 2015 la Corte d'Appello di Bari dichiarava l'estinzione del giudizio di appello proposto dalla quale mandataria della , Parte_3 CP_5
avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda proposta dalla
(debitrice principale) e dai fideiussori e CP_4 Parte_2 CP_2 [...]
, volta ad ottenere la declaratoria di nullità parziale di un contratto di apertura Controparte_3 di credito, con rideterminazione del saldo attivo del conto corrente, e l'annullamento parziale di due contratti di mutuo, nonché la nullità della clausola relativa all'interesse ultralegale, con rideterminazione dei saldi dovuti in favore della banca.
Osservava la Corte che la banca appellante aveva rappresentato, nella comparsa conclusionale depositata in appello, che la era stata dichiarata fallita circa quattro anni prima, in CP_4
data 1° marzo 2010 (e dunque in pendenza del gravame), sicché, a seguito di tale dichiarazione, la stessa Corte aveva dichiarato l'interruzione del processo con ordinanza del 22 luglio 2014.
La riassunzione della banca, avvenuta con ricorso del 17 settembre 2014, doveva considerarsi tardiva, in quanto essa aveva avuto conoscenza dell'intervenuto fallimento allorchè il curatore fallimentare, in data 8 marzo 2010, le aveva inviato la comunicazione ex art. 92 l. fall., sicché essendo avvenuta l'interruzione automatica del giudizio, il dies a quo per la riassunzione doveva essere individuato nella data di ricezione della comunicazione in oggetto che, nel caso di specie, era avvenuta diversi anni prima.
La dichiarazione di estinzione del giudizio, poi, secondo la Corte, non poteva non riguardare anche i fideiussori, in quanto, se è vero che l'instaurazione del giudizio nei confronti di un coobbligato solidale passivo è facoltativa, tale facoltatività riguarda solo la fase dell'introduzione del giudizio, ma, una volta instaurato il processo nei riguardi di tutti i condebitori, insorge un litisconsorzio processuale che diviene necessario nei gradi di impugnazione;
vertendosi, dunque, in caso di inscindibilità della causa in fase di appello, la declaratoria di estinzione non poteva che riguardare il giudizio di impugnazione nella sua interezza.
Avverso tale sentenza la propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, illustrati CP_5
da successiva memoria. Resiste la curatela mediante controricorso. Anche i fideiussori resistono
2 mediante controricorso, In data 16 gennaio 2017 la ha dichiarato di aver sottoscritto una CP_5 transazione con il fallimento e pertanto di rinunciare al giudizio nei confronti della curatela”.
Nella ordinanza di rinvio, dunque, la Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo (e
Cont ritenuti infondato il primo ed assorbiti il secondo ed il terzo) del ricorso proposto dalla , ha osservato :
“… Erroneamente, allora, la Corte ha individuato il dies a quo della riassunzione nella data di ricezione, da parte dell'istituto, della comunicazione inviata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 92, l.fall. conseguentemente giudicando tardiva la riassunzione, dovendo al contrario tale termine, a seguito dell'interruzione automatica del giudizio cagionata dalla dichiarazione di fallimento, decorrere, conformemente a quanto precisato dalle Sezioni Unite, solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa viene conosciuta dalla parte interessata”.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza ed ha rinviato alla medesima
Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, perché provveda sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti ed alla regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Riassumendo il procedimento, la quale nuova Controparte_6 denominazione di cessionaria dell'originario credito del Banco di Napoli, in CP_5
applicazione nella fattispecie del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, conclude come segue :
1-. riformare integralmente la sentenza n. 113/08 resa dal Tribunale di Bari – sez. distaccata di
Rutigliano, in persona del Giudice Unico Onorario. Avv. PI TR in data 29.10.2008
e, per l'effetto;
a) in via preliminare, rigettare tutte le domande attrici per intervenuta prescrizione e decadenza;
b) nel merito, ed in via subordinata, rigettare tutte le domande attrici formulate con atto di citazione notificato in data 17.4.2001 per essere le stesse del tutto infondate in fatto e diritto, oltre che per essere sfornite di prova;
c) condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condannare gli appellati alla restituzione di quanto corrisposto al
C.T.U., nonché l'avv. ANTONIO TANZA in proprio, nella qualità di procuratore distrattario, alla restituzione delle spese di giudizio corrisposte nella misura di 1/3 in esecuzione spontanea della sentenza impugnata;
2.- rinnovare integralmente la CTU redatta nel primo grado di giudizio per le motivazioni in atti;
3 3.- liquidare le spese del giudizio di legittimità e condannare le controparti al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compresi gli accessori di legge.
Il tutto con la precisazione che alcuna conclusione veniva formulata nei confronti della curatela e della , cui la riassunzione veniva notificata solo Controparte_7 Controparte_8
nella qualità di partecipanti ai precedenti gradi di giudizio.
I resistenti , e l'avv. Antonio Parte_2 CP_2 Controparte_3
Tanza, si costituivano in giudizio, eccependo, in primo luogo, la carenza di interesse di Pt_1
per essere stato il creditore ipotecario integralmente soddisfatto nella procedura concorsuale nei confronti della CP_4
Nel merito, riproponevano le questioni concernenti le invalidità dei contratti di conto corrente e di mutuo rilevate in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 3 – 4 novembre 2023, questa Sezione della Corte d'Appello rimetteva la causa
(già riservata una prima volta per la decisione all'udienza del 23 giugno 2023) sul ruolo istruttorio, al fine di disporre una ctu allo scopo di rispondere ai seguenti quesiti “verifichi preliminarmente la completezza della documentazione, con particolare riferimento ai contratti di conto corrente e agli estratti conto relativi all'intero rapporto;
quindi, sulla base dei documenti in atti ritualmente acquisiti al processo, accerti il consulente i rapporti dare/avere fra le parti sulla base dei seguenti criteri:
Interessi ultra-legali
1) in mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, o in presenza di clausola interessi “uso piazza”, il tasso di interessi è quello legale per i contratti stipulati prima del 9 luglio 1992, mentre per quelli stipulati dopo tale data è il tasso indicato dall'art. 117 comma settimo lett. a) T.U.B. (alle operazioni attive per la banca - saldi debitori per il correntista - si applicherà il tasso nominale minimo dei BOT o altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ed alle operazioni passive per la banca
- saldi creditori per il correntista - si applicherà il tasso nominale massimo dei BOT o altri titoli similari;
ciò sino alla chiusura del conto, dopo di che si applicherà il tasso ex art. 1284 cod. civ.;
Interessi usurari
2.1) in presenza di determinazione per iscritto degli interessi corrispettivi superiori alla misura legale, il tasso convenzionale non è esigibile in misura superiore al tasso soglia di cui alla l.
108/1996 (alla determinazione del tasso effettivo globale medio concorre la commissione massimo scoperto a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con decreto ministeriale in
4 attuazione dell'art. 2 bis d. l. n. 185/2008 convertito con l. n. 2/2009, e sulla base delle
“Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate nell'agosto 2009); 2.2) non potrà tenersi conto, ai fini del calcolo del
TEG e, dunque, ai fini della verifica del superamento o meno dei c.d. tassi soglia, del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori;
2.3) il superamento va valutato sempre e soltanto al momento della pattuizione, ancorché per effetto di un abbassamento del tasso soglia, quello convenzionale si trovi a superarlo (c.d. usura sopravvenuta); 2.4) nel caso di superamento della soglia gli interessi non sono dovuti affatto;
2.5) anche la pattuizione di interessi moratori va verificata in ordine al superamento della sogli anti-usura, che, in assenza di una specifica previsione normativa, deve essere individuata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nella sua nota di chiarimenti del 3 luglio 2013 in materia di applicazione della legge antiusura;
2.6) con riferimento ai conti correnti, devono considerarsi nuovi accordi ai fini della verifica di usurarietà degli interessi tutte le ipotesi di legittimo esercizio del jus variandi;
Anatocismo
3.1) le clausole anatocistiche precedenti al 1° luglio 2000 (che non prevedevano medesima periodicità tra interessi creditori e debitori) e sino a tale data sono nulle e non producono alcuna capitalizzazione, né trimestrale né annuale;
3.2) per l'eventuale periodo di svolgimento del rapporto a decorrere dal 1 luglio 2000, stante quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, va applicata la capitalizzazione ove risulti l'adeguamento alle disposizioni della delibera medesima mediante specifico accordo scritto con il correntista: 3.3) se il contratto risulta stipulato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della delibera in discorso, deve risultare la specifica approvazione per iscritto della clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori;
Commissione massimo scoperto
4.1) La commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del
2008, art.
2- bis, deve ritenersi illegittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM;
4.2) il CTU provvederà pertanto alla sua determinazione ed espunzione;
4.3) per il periodo successivo alla L. n. 2 del 2009, verificherà il consulente la conformità della clausola alla detta normativa.
5 Valute
5) applicazione dell'art. 120 primo comma T.U.B. per la decorrenza delle valute;
Prescrizione
6) ove risulti eccepita dalla banca la prescrizione decennale, il CTU dovrà eseguire un doppio calcolo : 6.1) un primo calcolo computando solo le operazioni annotate sul conto corrente nel decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque l'atto di interruzione della prescrizione), ed un secondo calcolo senza il limite delle operazioni annotate nel decennio in discorso ma escludendo gli eventuali versamenti eseguiti dal cliente oltre il decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque l'atto di interruzione della prescrizione) su conto corrente “scoperto”, ovvero su conto in cui il passivo abbia superato la soglia dell'eventuale affidamento concesso al cliente (in questi due casi il versamento non è meramente ripristinatorio della provvista ma costituisce pagamento in senso tecnico); lacune nella documentazione
7) nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, laddove la lacuna non sia tale da rendere impossibile l'operazione e ferma la valutazione del
Tribunale in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulle parti, operi il
C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del rapporto partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente;
nel caso, invece, in cui il primo estratto conto disponibile presenti un saldo a debito per il cliente, il C.T.U. opererà una duplice ricostruzione del conto corrente, la prima partendo dal saldo negativo del primo estratto conto disponibile, la seconda partendo dal saldo “zero”; nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino degli estratti conto successivi, effettui il C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del conto corrente soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili”.
Eseguita la disposta consulenza d'ufficio, all'udienza del 29 novembre 2024, la causa veniva riservata per la decisione, con l'assegnazione degli ordinari termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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In via preliminare, va esclusa la necessità che il fascicolo sia rimesso ad altra sezione di questa
Corte, dal momento che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. II, 29 gennaio 2021, n. 2114), l'alterità del giudice che deve decidere il giudizio rescissorio – disposta con la formula “rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione” - è garantita laddove il collegio non sia composto da alcuno dei giudici che avevano pronunciato la sentenza cassata, rimanendo irrilevante che la sezione sia la medesima.
6 Poiché, nel caso, presente nessuno dei componenti del collegio decidente ha fatto parte del collegio che ha pronunciato la sentenza cassata, il requisito dell'alterità è rispettato.
Passando al merito, è noto come, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Giacché la sentenza della Corte d'Appello cassata non si era pronunciata sul merito della domanda, proposta in primo grado dagli attori, ma aveva soltanto dichiarato l'estinzione del giudizio per non essere stato lo stesso riassunto nei termini a seguito dell'interruzione dovuta alla dichiarazione di fallimento della e la cassazione della stessa è stata motivata dalla CP_4
Suprema Corte proprio dalla erroneità di tale valutazione, essendo stata, al contrario, la riassunzione, a seguito di interruzione, tempestiva e non tardiva, in applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione, questo giudice deve evidentemente pronunciarsi sul merito delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, e proprio in tale prospettiva è stata disposta ed eseguita una nuova consulenza tecnica d'ufficio, che si è giovata di tutti i più recenti orientamenti in subiecta materia, essendo la ctu espletata in primo grado troppo risalente ed inutilizzabile.
Prima di passare al merito, va, peraltro, rigettata l'eccezione di carenza di interesse della Pt_1
alla prosecuzione del giudizio.
Secondo i resistenti in riassunzione, infatti, la quale creditore ipotecario, sarebbe stato Pt_1 integralmente soddisfatto nel proprio diritto di credito nell'ambito del fallimento Versa srl, nel quale si era insinuata, come attestato dal curatore fallimentare.
A fronte di tale eccezione, la ha dedotto la persistenza del proprio interesse Pt_1
giuridicamente tutelato ex art. 100 c.p.c. alla pronuncia rinvenibile nella circostanza che il rapporto creditorio con la società dichiarata fallita, era stato definito con una transazione CP_4
(dalla quale i fideiussori, odierne controparti, erano stati espressamente esclusi) sicché residuava l'interesse della ricorrente, da una parte, a contrastare le domande di accertamento negativo del credito e di ripetizione formulate in primo grado, sia ad ottenere un accertamento in proprio favore finalizzato al recupero delle somme ulteriori rispetto alla transazione raggiunta con il fallimento.
L'argomento dei ricorrenti, non espressamente ed efficacemente contestato dalle controparti, è convincente, in quanto il soddisfacimento da parte del fallimento non è stato integrale, ma è
7 avvenuto nei limiti dell'accordo transattivo, dal quale i fideiussori erano esclusi (e del quale, peraltro, essi non hanno dichiarato di voler profittare), sicché permane l'interesse della Pt_1 all'odierna pronuncia ex art. 100 c.p.c.
Passando al merito, deve osservarsi che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di rinvio ha consentito di ricostruire in modo completo e secondo i più recenti e condivisi orientamenti giurisprudenziali il rapporto bancario in contestazione.
In particolare, l'analisi condotta dal consulente dott. comm. sul conto corrente Persona_1
ordinario n. 27/1985 – avvalendosi della documentazione completa a far tempo dalla data di apertura del 15 gennaio 1988 (saldo iniziale zero) e sino al passaggio a sofferenza del 31 marzo
1993 di lire 424.919.240 (€. 219.452,47) – nonché sui mutui del 1988 e del 1989, ha consentito di verificare, con argomentazioni che la Corte condivide e che hanno resistito alle osservazioni del consulente di parte resistente, che – esclusa l'usurarietà degli interessi, per essersi conclusi tutti i rapporti ed accordi prima della entrata in vigore della l. n. 108/96 ed eliminata la capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendosi conclusi i rapporti prima della delibera
CICR 9 febbraio 2000 – il saldo a debito della garantito dai fideiussori ammontava ad CP_4
€. 125.481,36, con applicazione della prescrizione sul saldo rettificato.
Soltanto con la comparsa conclusionale, la ha formulato osservazioni alla ctu, la cui Pt_1
proposizione non appare tardiva alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità1.
Nel merito, tuttavia, le dette osservazioni non conducono ad una revisione delle conclusioni del ctu.
Infatti, quanto all'applicazione degli interessi ultralegali previsti per iscritto, va considerato che il consulente tecnico d'ufficio, nell'elaborare il ricalcolo delle somme dovute non solo ha dato atto nel corpo della relazione2 della previsione per iscritto dei tassi di interesse ultra legali, ma nello sviluppo del ricalcolo – v. tabella allegato 6 alla ctu – ha tenuto contro esattamente dei tassi contrattualmente previsti, sia pure superiori a quelli di legge.
Segue che sul punto le conclusioni del ctu vadano confermate.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, la ricorrente non formula osservazioni Pt_1
rispetto alla risposta offerta dal ctu al quesito della Corte – confermando che il dott. Persona_1
ha eliminato le commissioni di massimo scoperto correttamente rispondendo al quesito postogli
– ma si duole del quesito stesso, assumendo che la Corte non avrebbe dovuto chiedere al consulente l'eliminazione tout court della c.m.s. sino al 2009, bensì l'eliminazione della clausola solo qualora non conforme ai parametri richiesti dalla giurisprudenza e, nel caso di specie, sussistenti.
Infatti, secondo la poiché, secondo la Suprema Corte “la clausola di commissione di Pt_1
massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata” (Cass. 15 gennaio 2024, n. 1373), nel caso di specie, la clausola nella quale le parti avevano espressamente indicato la c.m.s. sia nel contratto di apertura di c/c n. 27/1845 del
10.2.1988 [tasso debitore nella misura del 14,25% + 1/8;] sia nel contratto di elevazione di fido del 9.8.1988 [tasso del 15,25% + 1/8], era indubbia la legittimità della detta commissione, che non andava espunta.
Orbene, va osservato in proposito che, nel caso di specie la mera previsione scritta di una percentuale aggiunta al tasso di interesse (con la formula +1/8) senza la specificazione del montante e senza che sia neppure indicato espressamente che la maggiorazione si riferisca alla incidenza della prescrizione, cms, rende la clausola del tutto nulla, sicché il ricalcolo operato dal ctu deve essere confermato.
Quanto alla ultima osservazione concernente la necessità di una revisione anche in ordine all'incidenza della prescrizione sul saldo rettificato, essa risulta assorbita dal rigetto delle precedenti osservazioni, dal momento che non essendo necessaria alcuna variazione al saldo rettificato, neppure l'incidenza della prescrizione va ricalcolata.
In conclusione, venuta meno la domanda di ripetizione di indebito formulata in primo grado dinanzi al Tribunale di Bari dalla (poi dichiarata fallita) a seguito della transazione CP_4
raggiunta con la cessionaria residuano le domande di accertamento negativo del credito Pt_1
avanzate dai fideiussori.
Queste ultime, sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti nella presente sede di rinvio, devono essere accolte per quanto di ragione, nel senso che, con riferimento al rapporto di conto corrente, va individuato il saldo negativo a debito della correntista e dei fideiussori al 31 marzo 1993, in
€. 125.481,36, come da indicazione del ctu, mentre con riferimento ai rapporti di mutuo, non è accoglibile alcuna rideterminazione, dal momento che, per un verso, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ammortamento alla francese non determina la produzione di interessi anatocistici, e, per l'altro, i contratti sono stati stipulati in epoca abbondantemente antecedente l'entrata in vigore della legge anti usura, sicché non erano tenuti al rispetto delle soglie non ancora previste per legge;
né è possibile valutare profili di nullità del tasso sotto il profilo della indeterminatezza ovvero della assenza di forma scritta circa il tasso effettivamente
9 applicato (difforme da quello nominale) stante l'inapplicabilità della relativa norma del TUB, entrata in vigore in epoca di gran lunga successiva alla stipulazione dei contratti de quibus.
L'esito complessivo della controversia, sintetizzabile nell'accoglimento solo parziale della domanda di rideterminazione del saldo (che rimane a debito dei fideiussori, ma in misura inferiore) con riferimento al conto corrente e nel rigetto di tutte le altre domande con riferimento ai due mutui, conduce ad una regolamentazione delle spese dei diversi gradi di giudizio nel senso che le stesse debbano essere compensate nella misura di 3/4, mentre il rimanente quarto deve essere posto a carico della Pt_1
Quanto alle tariffe applicabili, secondo gli ultimi orientamenti della Cassazione “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio”. (Cass. Civ., sez.
VI, 4 luglio 2018, n.17577).
Quanto, infine, alla domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c. nei confronti dell'avv. Tanza, distrattario nelle fasi di giudizio precedenti, sussiste il diritto della alla restituzione di Pt_1
quanto effettivamente pagato in eccedenza rispetto quanto liquidato nella presente pronuncia in favore del medesimo avvocato, ugualmente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio,
a) previa declaratoria di nullità parziale delle clausole relative agli interessi del conto corrente n. 27/1845, determina il credito vantato dalla nei confronti dei fideiussori e nei limiti Pt_1 della garanzia da ciascuno prestata, alla data del 31 marzo 1993, in complessivi €.
125.481,36, oltre interessi legali dalla chiusura del conto al soddisfo;
b) rigetta tutte le ulteriori domande proposte dagli attori;
c) liquida le spese processuali, nella misura che segue : quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari, in complessivi €. 10.370,00
(di cui €. 8.562,00, per onorari ed €. 1.808,00 per diritti), oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base alle tariffe 2004 in vigore all'epoca della definizione del giudizio;
10 quanto al giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, in complessivi €. 13.635,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €. 7.655,00, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
quanto al giudizio di rinvio, in complessivi €. 14.317,00, oltre esborsi, IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente in vigore, oltre alle spese delle due consulenze tecniche d'ufficio; compensando tali spese nella misura di 3/4 e ponendo il restante quarto a carico della il tutto da Pt_1 distrarsi in favore dell'avv. Tanza dichiaratosi anticipatario, previa compensazione con quanto già versato in esecuzione delle sentenze emesse a conclusione dei precedenti gradi di giudizio.
Così decisa il 16 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. Civ., sez. trib. 17 dicembre 2024 , n. 32965. 2 V. pag. 7 della relazione di ctu.
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