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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Marra e Parte_1
Giuliana Di Popolo
- Appellante - C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Favarò e Giovanni Lo Bue
- Appellata - Oggetto: qualificazione.
All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.08.2017 conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Palermo G.L., la riferendo di aver Controparte_1 intrattenuto con la stessa un rapporto di lavoro continuativo, dall'1.04.2011 sino al 31.12.2016, con successivi contratti “nominalmente” di lavoro autonomo e a tempo determinato, di cui “i primi della serie intitolati come di collaborazione coordinata e continuativa e i successivi (dall'aprile 2013), come di 'prestazione d'opera professionale art. 2222 e ss. c.c.' ”, nel corso dei quali aveva svolto la medesima attività lavorativa di “ 'funzionario' commerciale (anche nominalmente indicato come tale nelle comunicazioni aziendali intercorse), tipicamente propria della figura del Capo Area Vendite, nell'ambito delle zone territoriali via via affidategli”. Deduceva, tuttavia, che il rapporto intercorso successivamente al 2013 - “nei fatti di natura subordinata” o “in ragione della sua effettiva natura sostanziale” ovvero per “la mancata
1 previsione di un progetto specifico collegato ad un determinato risultato finale” – sorto in violazione degli artt. 61 e 62 d.lgs. 276/2003, dovesse essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto del disposto dell'art. 69 del medesimo decreto. Argomentava, inoltre, che dall'accertamento della natura subordinata dovesse derivare
“la nullità del termine apposto ai contratti via nominalmente susseguiti” e ciò “sia per effetto diretto della previsione di cui all'art. 69 comma 1, cit.” sia “per plurime ragioni previste dalla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato”, quali “la insussistenza e la mancata specificazione delle ragioni che potessero giustificare il termine apposto ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro, subordinato, a tempo indeterminato”, nonché “l'illegittimità del termine apposto ai contratti successivi al primo, tutti viziati da una (pretesa) 'riassunzione' a termine intervenuta senza soluzione di continuità con la scadenza del precedente, o in ogni caso a distanza di un tempo inferiore da quello minimo stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 368/01 e, da ultimo, dall'art. 21 del D.lgs. 81/2015” e, ancora, “l'illegittimità del termine in ragione del superamento della durata complessiva di 36 mesi del rapporto”. Tanto premesso, chiedeva in via principale:
“- accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti pur dopo il 15 aprile 2013 è un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e che il contratto stipulato in data 15 aprile 2013 è privo di uno specifico progetto e della indicazione del risultato finale da conseguire, nonché, occorrendo, che sono privi del progetto e del risultato finale anche i contratti successivi stipulati nel gennaio 2014 e nel gennaio 2015;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro inter partes è - e/o è convertito in - un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data del 15 aprile 2013, salva la diversa data anche antecedente che sarà accertata in corso di causa;
- dichiarare nullo e privo di effetto il termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 15 aprile 2013, e ai contratti stipulati in data successiva, per effetto della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato operata ai sensi dell'art. 69, comma 1, D.lgs. 276/03, e/o in conseguenza delle ulteriori ragioni esposte in narrativa;
- convertire e/o trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, legge 183/201 - o in ipotesi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2015 - nella misura massima di legge, o nella diversa misura compresa tra il minimo e il massimo di legge che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 riammettere al lavoro il ricorrente e a corrispondergli in ogni caso dalla data della sentenza le retribuzioni dovutegli, pari ad una retribuzione annua di € 90.000,00, al lordo delle ritenute di legge, salva la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Domandava, altresì, in via subordinata:
“- accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è di natura subordinata, in ragione delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, così come risultante dalla disciplina 2 stabilita dai contratti individuali e/o dalle effettive modalità di conduzione del rapporto, a decorrere dal 15 aprile 2013, o dalla diversa data, anche antecedente, che sarà accertata;
- dichiarare nullo e privo di effetto il termine apposto al contratto di lavoro del 15 aprile 2013 e/o del gennaio 2014, in quanto privo della ragione legittimante l'apposizione del termine, e/o privo della indicazione legittimante l'apposizione del termine, ex art. 1, D.lgs. 368/2001, e priva di effetto altresì l'apposizione del termine ai contratti stipulati successivamente a quello dichiarato e/o convertito a tempo indeterminato;
- in ipotesi, dichiarare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del primo contratto a termine, ex art. 5, comma 4, D.lgs. 368/01, essendosi date due o più assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità tra l'una e le altre;
- in ulteriore ipotesi, dichiarare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato siccome tra la scadenza del primo e la stipulazione del successivo è intercorso un tempo inferiore a quello che deve intercorrere ai sensi di legge, ex art. 5, comma 3, D.lgs. 368/01, o - in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.lgs. 81/2015, con effetto a decorrere dal "secondo" contratto (ovvero quello stipulato nel gennaio 2014 e/o nel gennaio 2015 e/o nel gennaio 2016);
- in ancor più ulteriore ipotesi, trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato a far data dal superamento del limite dei trentasei mesi di rapporto di lavoro a termine con svolgimento delle medesime mansioni;
- convertire e/o trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, legge 183/201 - o in ipotesi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2015 - nella misura massima di legge, o nella diversa misura compresa tra il minimo e il massimo di legge che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 riammettere al lavoro il ricorrente e a corrispondergli in ogni caso dalla data della sentenza le retribuzioni dovutegli, pari ad una retribuzione annua di € 90.000,00, al lordo delle ritenute di legge, salva la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”
Si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'intervenuta conciliazione, sottoscritta in sede sindacale il 18.12.2013, relativa al periodo lavorativo dal 01.04.2011 al 31.03.2013, con la quale il aveva riconosciuto Parte_1 la natura di co.co.co. dei contratti sottoscritti al tempo, rinunciando espressamente ad ogni diritto ed azione ad essi correlata;
nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e chiedeva in via riconvenzionale di “compensare le somme eventualmente dovute al ricorrente per effetto dell'accoglimento del ricorso, con quelle che il ricorrente dovrà restituire come differenza tra quanto percepito, comprensivo di IVA (22%) e rivalsa (4%), e quanto dovuto in virtù dell'inquadramento CP_2 nella categoria di Quadro, livello H, del CCNL Chimica piccola e media industria Confapi”.
Il Giudice adito, nel contraddittorio delle parti, istruita la causa mediante prova testimoniale, con sentenza n.4702/2021, emessa il 10.12.2021 - respinta l'eccezione
3 preliminare della convenuta sul presupposto che le pretese del ricorrente erano circoscritte al periodo successivo al 31.03.2013, nel rispetto di quanto pattuito nel verbale di conciliazione - rigettava il ricorso, ritenendo accertata la natura di collaborazione coordinata e continuativa dell'attività professionale prestata, tanto per le modalità di espletamento delle mansioni (autonomia nell'organizzazione del lavoro, coordinamento col datore, carattere personale e continuativo della prestazione), quanto per la sussistenza di tutti i requisiti di validità previsti dal d.lgs. 276/2003, con particolare riguardo alla esistenza di un progetto specifico preordinato al raggiungimento di un risultato finale. In conseguenza dell'accertata natura parasubordinata del rapporto, non accoglieva le ulteriori domande formulate in via subordinata dal ricorrente, comprese quelle fondate sulla nullità del termine apposto ai contratti, non potendo trovare applicazione la disciplina invocata in quanto riservata ai rapporti di lavoro subordinato;
rimaneva, infine, assorbita la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello , con Parte_1 ricorso depositato l'1.06.2022, prospettando i seguenti motivi di gravame. Col primo, lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69 del D.lgs. 267/2003; errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie”, per avere il Tribunale erroneamente individuato il progetto - in realtà assente - nella mera descrizione dell'attività oggetto dell'incarico conferito, così contravvenendo alle disposizioni di cui agli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 267/2003, non potendo il progetto risolversi nella mera descrizione delle mansioni richieste al lavoratore (carattere della specificità), né coincidere con l'ordinaria attività aziendale (carattere dell'autonomia), reiterando sul punto le argomentazioni già formulate in prime cure. Col secondo motivo, si duole della “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c.; omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie”, per avere il Tribunale errato nel negare la natura subordinata del rapporto, non avendo adeguatamente considerato i seguenti elementi: l'esistenza della propria figura lavorativa all'interno del CCNL di riferimento (“Capo Aree di Vendita o Capo Area”); l'inserimento nell'organizzazione aziendale per l'uso di strumenti messi a disposizione dal datore (quali tablet e cellulare) e per la partecipazione alle riunioni;
la programmazione e la direzione della propria attività da parte della società, in ragione dell'invio da parte di quest'ultima, con cadenza mensile o bisettimanale, di tabulati contenenti l'area in cui l'appellante avrebbe operato, gli agenti a disposizione, il cliente e il relativo fatturato, nonché in considerazione dell'obbligo di relazionare periodicamente il lavoro svolto;
infine, la facoltà del datore di disporre del lavoratore assegnandolo all'una o all'altra sede con “dovere di obbedienza”. Sicché, sulla scorta dei superiori elementi deduce di aver svolto prestazioni di elevata professionalità, con assoggettamento alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore, con coordinamento della propria attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo
4 aziendale, nel quale sostiene di essere stabilmente inserito con il dovere di osservare e far rispettare, in qualità di “soggetto sovraordinato ad altri nell'organizzazione gerarchica dell'impresa”, le direttive aziendali nell'interesse datoriale. Col terzo motivo insiste circa “la trasformazione ope legis del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e/o della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro”, reiterando sul punto le argomentazioni già sviluppate in prime cure.
Ha resistito al gravame, con memoria del 10.05.2024, la Controparte_1 variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.01.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non merita accoglimento. Ragioni di ordine sistematico inducono ad esaminare in via prioritaria la problematica legata alla qualificazione del rapporto lavorativo oggetto di causa, deducendo la difesa del anche in sede di gravame, la natura “nei fatti” subordinata dello stesso, per Parte_1 effetto delle concrete modalità di espletamento delle mansioni ovvero per la sollecitata conversione dei simulati contratti a progetto già impugnati. Vale richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, ai fini della predetta qualificazione, il nomen iuris adottato dalle parti, pur essendo un elemento necessario di valutazione, non costituisce fattore assorbente, in quanto può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non concludenza degli altri elementi di valutazione, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 35687 del 19/11/2021 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 1717 del 23/01/2009). Tanto premesso, deve convenirsi col Tribunale, nel ritenere che il rapporto intercorso tra le parti in causa debba essere inquadrato nell'alveo della collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, punto 3), c.p.c. (norma che, al tempo dei fatti oggetto di causa, disponeva l'applicazione delle disposizioni sulle controversie individuali di lavoro relativamente anche ai “3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” e che, da ultimo modificato dalla L. 22 maggio 2017, n. 81, reca in aggiunta l'inciso per cui “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”). Segnatamente, esso è ascrivibile alla fattispecie contrattuale del lavoro a progetto, introdotta dagli artt. 61 e ss. d.lgs. 276/2003 (disciplina espunta dall'art. 52 d.lgs. 81/2015, che ha abrogato gli artt. da 61 a 69-bis del d.lgs. 276/2003, e che opera nel caso di specie
5 ratione temporis per i contratti stipulati il 15.04.2013 e il 18.12.2014), che rappresenta lo schema negoziale prediletto per l'acquisizione di prestazione lavorative connotate - come nel caso de quo - dai requisiti della cd. parasubordinazione, ossia dalla continuità (che ricorre allorquando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo imponendo un impegno costante del prestatore a favore del committente, cfr. Cass. n.23879/2004), dalla coordinazione (intesa come connessione e collegamento funzionale con l'attività del preponente, cfr. Cass. n.8598/2004) e dalla natura prevalentemente personale della prestazione svolta. In particolare, muovendo dal dato testuale, dalla disamina del contenuto delle stipulate convenzioni emergono quali elementi testualmente caratterizzanti i contratti a progetto:
“a) carattere intellettuale della prestazione;
b) assenza di un vincolo di subordinazione;
c) irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione dell'incarico” (art. 3), nonché la natura personale della prestazione resa (art. 4). Elementi ai quali si accompagna l'obbligo del professionista di coordinare la propria attività con la direzione Commerciale al fine di fornire tutti i suggerimenti idonei ad assolvere al meglio le mansioni affidatagli, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, correttezza e buona fede, assumendo il il rischio Parte_1 connesso all'esecuzione dei predetti contratti, unitamente all'impegno di non svolgere per conto proprio o di terzi alcuna attività che possa risultare in palese concorrenza con quella del committente. Inoltre, lo svolgimento di quanto dedotto nel contratto “non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali e assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di lavoro subordinato. La presente clausola costituisce parte essenziale del contratto e ciò per espressa volontà degli stipulanti” (art. 3). Quanto espressamente concordato dalle parti (“Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 del presente contratto e di approvarli specificatamente” – doc. 1, p. 6; doc. 12, p. 6; doc. 22, p. 7) trova riscontro nel materiale probatorio raccolto in prime cure, che ha consentito l'accertamento delle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché la loro estraneità al modello della subordinazione e la riconducibilità, invece, a quello della parasubordinazione. Infatti, numerose circostanze emerse all'esito della complessiva attività istruttoria inducono a ravvisare nel rapporto intercorso fra gli odierni contendenti i connotati della parasubordinazione (in particolare la coordinazione e continuità della prestazione lavorativa) ma non i requisiti della subordinazione. Nel dettaglio:
- la ricezione, con cadenza mensile o bisettimanale, da parte del ricorrente dei “tabulati” inviati dalla società, contenenti l'area in cui avrebbe operato il ricorrente, il nome degli agenti disponibili in quella zona, i nominativi e il fatturato dei clienti degli agenti (cfr. concordi dichiarazioni sul punto rese dai testi escussi all'udienza del 6.10.2021); 6 ― la comunicazione ad iniziativa del ricorrente alla società delle proprie scelte logistico-organizzative (compresi i mezzi di trasporto che avrebbe adoperato e gli orari delle tratte fruite, cfr. documenti 5, 11, 13 di parte appellante), in particolare circa gli agenti che avrebbe affiancato, le località dell'area assegnata presso cui si sarebbe recato, quali clienti avrebbe incontrato e in quali giorni;
disponendo, tuttavia egli di ampia autonomia e libertà nella gestione del proprio tempo e della propria attività lavorativa (cfr. copiose e-mail depositate da entrambe le parti: all. 16 di parte appellata e docc. 2-10, 14-21, 23-33 di parte appellante) in un'ottica di collaborazione con la committente (cfr. verbale udienza 06.10.2021 e in particolare la deposizione del teste , addetto alla segreteria della direzione Testimone_1 commerciale, “Ricordo che il ricorrente aveva totale autonomia nello stabilire i propri giorni e orari di lavoro, nel senso che decideva autonomamente il giorno e il luogo degli appuntamenti. Posso riferire i ordine a questa circostanza in quanto ero solito interfacciarmi con il ricorrente sia per la prenotazione dei biglietti aerei e degli alberghi che per fissare eventuali appuntamenti con la direzione commerciale che lo stesso richiedeva” e “Capitava qualche volta che la direzione aziendale richiedesse l'intervento del ricorrente nella visita ai clienti, ma non si trattava di un obbligo non essendo ricollegata alcuna conseguenza nel caso in cui il ricorrente non avesse ottemperato alla richiesta”, del teste direttore commerciale, “il ricorrente stabiliva Testimone_2 quali agenti affiancare, in base all'andamento economico dei clienti indicato nel tabulato, e decideva autonomamente i propri giorni ed orari di lavoro” e del teste agente di vendita, Tes_3
“Escludo che la direzione aziendale della società convenuta gli imponesse o gli indicasse gli agenti da affiancare, era solito affiancare maggiormente gli agenti nuovi in relazione ad aree con un minor fatturato”);
― le periodiche relazioni inviate alla società circa l'attività già svolta e quella oggetto di suo futuro impegno, senza che, tuttavia, da ciò derivasse alcun obbligo disciplinarmente rilevante in caso di inottemperanza a tale trasmissione di informazioni, né che tale adempimento fosse oggetto di un controllo pregnante da parte della (cfr. all. 16(2014, prodotto dall'appellata, “mi Controparte_1 sembra opportuno fare un punto sull'andamento dell'area alla fine del primo trimestre e soprattutto sulle prospettive che dovrebbero concretizzarsi” p. 7, “Alla fine del primo semestre 2014, ritengo opportuno fare un punto dello stato dell'opera commerciale e specificare eventuali minacce ed opportunità”; all. 16, sempre prodotto dall'appellata. “non mancherò di relazionare in merito”, p. 2), come confermato, all'udienza 06.10.2021, dai testi Tes_1
“Ricordo inoltre che il ricorrente talvolta, al termine dell'attività svolta, inviava una
[...] relazione sull'attività svolta alla direzione commerciale, non so dire se sussistesse in capo al ricorrente un obbligo di redazione della suddetta relazione o meno” e “il ricorrente non era tenuto ad informare la società convenuta del proprio lavoro o di eventuali ritardi del proprio lavoro” e
“Normalmente il venerdì di ogni settimana ci sentivamo anche Testimone_2 telefonicamente e in quell'occasione mi comunicava sia gli agenti che avrebbe affiancato la settimana 7 successiva sia come era andata la settimana precedente;
poteva capitare che fossi io ad indicargli un particolare agente da affiancare a seconda delle necessità. Il ricorrente mi relazionava l'attività svolta o per telefono o per iscritto con una cadenza che poteva variare. Nel caso di criticità dell'attività svolta ci confrontavamo, ma non erogavo alcuna sanzione”);
― l'autonoma e unilaterale fissazione degli obiettivi da realizzare da parte del ricorrente (cfr. all. 16 della produzione dell'appellata “l'obiettivo che mi ero posto all'inizio della gestione della zona era quello di tamponare la perdita e cercare di convertire le vendite che erano limitate”);
― la partecipazione, con cadenza non fissa, alle riunioni aziendali in occasioni di festività (come Natale o Pasqua) o per specifiche esigenze di presentazione di nuovi prodotti o della spiegazione di innovativi programmi di sviluppo, senza che dalla mancata partecipazione, tuttavia, derivasse alcuna sanzione, né rimprovero (cfr. verbale di udienza 06.10.2021, dichiarazioni dei teste “il Testimone_1 ricorrente partecipava ogni anno alle riunioni di Pasqua e di Natale cui partecipavano tutti gli agenti e i dipendenti della società per lo scambio degli auguri;
è capitato che partecipasse alle altre riunioni non so dire con che frequenza, posso solo dire che non c'era alcun obbligo di partecipazione in tal senso”; teste ex Capo Area, “Ricordo che all'incirca ogni Testimone_4 due mesi e mezzo la direzione convocava i capi area per discutere dell'andamento delle aree assegnate o di eventuali questioni da risolvere;
eravamo tenuti a parteciparvi anche se non so se fosse ricollegata qualche sanzione disciplinare in caso di assenza alle riunioni, posto che non mi è mai capitato”; “Con una cadenza non fissa venivano convocate delle Testimone_2 riunioni dei capi area relative alla presentazione di nuovi prodotti o alla spiegazione di nuovi programmi di sviluppo. Nel caso di mancata partecipazione del capo area non veniva erogata alcuna sanzione”);
― l'utilizzo di tablet e cellulari forniti dall'azienda (circostanza mai accompagnata, tuttavia, dalla predisposizione di una postazione lavorativa fissa nei locali aziendali), da ritenersi meramente strumentali ad un ordinario scambio di informazioni tra collaboratore e committente. A non diversa determinazione può indurre la circostanza che l'area di competenza del fosse decisa dalla società, trattandosi, invero, di una scelta meramente Parte_1 funzionale all'esperimento all'incarico conferito, come espressamente pattuito tra le parti (“L'incarico, come sopra descritto, verrà espletato dal Sig. nell'ambito territoriale del centro-nord Pt_1
d'Italia, ed in particolare nelle seguenti regioni: Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige;
ferma restano la disponibilità manifestata dal sig. Pt_1 ad espletare la propria attività, seppur per brevi periodi, anche in zone diverse, che venissero segnalate dalla Committente in caso di esigenze di carattere eccezionale” cfr. doc. 1, 12 appellante;
il doc. 22 condivide la stessa dicitura con la differenza che l'area di riferimento è il centro Italia); facoltà rispetto alla quale residuavano, in ogni caso, ampi margini di autonomia organizzativa per il secondo le considerazioni poc'anzi svolte (libertà di scegliere Pt_1
8 quando e in quali località della zona assegnata recarsi, quale mezzi di trasporto adoperare, quali clienti visitare), non potendo per ciò ritenersi sussistente un'ingerenza datoriale finalizzata a ravvisare un assoggettamento del ricorrente alle direttive della
[...]
CP_1
È evidente che la prestazione lavorativa così delineata non rientri né nella nozione di subordinazione – connotata “dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 07.10.2004 n. 20002, cfr. anche ex multis Cass. 20002/2004, Cass. 20791/2007, Cass. n.29646/2018, Cass n.2371/2015) – né in quella di contratto d'opera ex art. 2222 c.c., essendo manifesta la sussistenza del connotato (ad esso estraneo) di coordinazione e collaborazione nell'espletamento della prestazione lavorativa. Tanto chiarito, l'accertata parasubordinazione determina per ragioni di consequenzialità logica, il rigetto del secondo e del terzo motivo di gravame, perché entrambi fondati su di un presupposto – la natura subordinata del rapporto lavorativo in parola – indimostrato all'esito della complessiva attività istruttoria. Per quanto riguarda l'asserita nullità degli impugnati contratti a progetto ritiene questa Corte che non colgano nel segno le doglianze dell'appellante circa l'inesistenza di un progetto valido ai sensi degli artt. 61 e 62 d.lgs. 276/2003. Basti a tal fine osservare che:
- il rapporto di collaborazione in oggetto è riconducibile ad un progetto specifico determinato dal committente (preordinato, si legge nei contratti in atti, allo “sviluppo ed il potenziamento dell'area commerciale e di vendita del marchio “GDM” nelle Regioni del centro e del nord d'Italia nonché ai fini del consolidamento della propria posizione nell'ambito del settore di appartenenza”) e gestito autonomamente dal collaboratore (il era libero di organizzare il Parte_1 proprio impegno lavorativo, scegliendo quotidianamente in quale località della zona assegnatagli operare, quando ivi recarsi, quali mezzi di trasporto adoperare, quali clienti visitare);
- il progetto è funzionalmente collegato a un determinato risultato finale (“sviluppo ed il potenziamento dell'area commerciale e di vendita del marchio “GDM” nelle Regioni del centro e del nord d'Italia”) e non consiste in una mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente (la era società che operava nel diverso “settore chimico, quale Controparte_1 industria manifatturiera nella produzione di vernici”);
- il progetto non comportava lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, risultando anzi le incombenze del riconducibili ad attività di Parte_1 concetto (“
1.1 Pianificazione ed analisi dei dati commerciali e di vendite:
1.1. Analizzare gli obiettivi, 9 le proposte di strategie di vendita, i piani commerciali e di intervento, assieme alla Direzione Commerciale;
1.2. Analizzare il mercato e le tendenze, valutare i prodotti della concorrenza interpretando la situazione economica generale e formulando suggerimenti pertinenti”; “
2. Predisposizione delle linee guida per la ricerca e lo sviluppo della rete di vendita … 3. Definizione delle politiche di marketing e delle iniziative promozionali …
4. Ampliamento del fatturato e del portafoglio clienti: …
5. Valutazione delle performance degli agenti di vendita e controllo dei risultati”);
- il contratto di progetto era redatto in forma scritta e conteneva l'indicazione della durata della prestazione di lavoro (“dal 15/04/2023 e fino al 31/12/2023”) della descrizione del progetto (come innanzi esposto), del corrispettivo e dei criteri per la sua determinazione (“un compenso lordo di importo complessivo pari a €71.250,00”), dei tempi e delle modalità di pagamento (“Il compenso verrà corrisposto tramite acconti, ciascuno a valere sul compenso totale, da liquidarsi dietro presentazione di regolare avviso di parcella, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Professionista”), delle forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa (cfr. punti 2.2., 2.3., 3.2. 4.2. dell'art.2 del contratto a progetto sottoscritto inter partes il 15.04.2013): La esaustiva realizzazione del programma contrattuale, così come formalmente concordato tra le parti, trova, poi, ampio e concreto riscontro nella copiosa documentazione prodotta dagli odierni contendenti.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n,4702/2021, resa dal Tribunale di Palermo G.L. il 10 dicembre 2021. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in euro 3.206,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 23 gennaio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo
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