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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 27/02/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA AT, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3842/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia - Viale Giulio Richard N.5 20143 Milano MI
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lombardia@pce.finanze.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V7020230002826227 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: Rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un invito al pagamento per la regolarizzazione del pagamento del CUT in relazione al procedimento tributario RGA 2068/2023; atto emesso dal MEF, Segreteria Corte
Tributaria II Lombardia. In sintesi è stato rideterminato il valore dell'importo dovuto in conseguenza della rideterminazione del numero di atti impugnati, così chiedendosi € 1.500 ulteriori.
Il contribuente contesta la legittimità della pretesa rilevando che l'appello instaurato (e il contenzioso in questione) aveva ad oggetto un unico atto ossia una intimazione di pagamento, sicché il CUT dovuto è stato correttamente pagato.
L'Ufficio sosteneva invece che dalla stessa lettura delle conclusioni del ricorso avversario si evince come lo stesso avesse ad oggetto due atti ossia l'intimazione di pagamento e il prodromico avviso di accertamento, tanto che si chiede espressamente l'annullamento di entrambi.
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo corretta l'interpretazione del ricorrente. se il contributo unificato va determinato in base al valore del tributo, non può ipotizzarsi un ricorso cumulativo, e quindi una pluralità di atti impugnati, se unico è il tributo in contestazione. Nel caso in esame oggetto del ricorso è l'atto di intimazione avente ad oggetto un determinato tributo, e la circostanza che l'illegittimità dell'atto impugnato sia conseguenza della nullità di un atto precedente, vale a dire l'avviso di accertamento, pur comportando necessariamente il vaglio di detto atto prodromico, non può rilevare ai fini della determinazione del contributo unificato, in quanto unico è il tributo oggetto di entrambi gli atti, tra loro connessi da un rapporto di pregiudizialità, in quanto la legittimità dell'atto impugnato è condizionata e dipendente dalla legittimità dell'atto di accertamento. Spese a carico dell'ufficio per € 1.000, oltre oneri e accessori di legge.
2 Propone appello l'ufficio e chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Resiste la parte privata e chiede la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
In sintesi, la parte privata sostiene che: a nulla rileva che si chiedesse l'annullamento della intimazione di pagamento per vizio attinente la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento (quindi facendosi valere una nullità derivata); l'importo del tributo – cui deve farsi riferimento per quantificare il CUT dovuto – sarebbe sempre lo stesso anche a volere considerare un prodromico avviso di accertamento, perché si tratta di atti che fanno riferimento al medesimo tributo.
Sennonché, la stessa giurisprudenza citata dai giudici di primo grado conduce ad esiti diversi da quelli fatti propri dalla decisione di prime cure. Se è vero che, ai fini della verifica della debenza di un maggiore CUT nell'ambito di un unico contenzioso, il punto focale è la verifica dell'ampliamento o meno del thema decidendum, deve concludersi nel senso che l'interpretazione offerta dalla parte privata nel caso di specie risulta violativa dell'art. 14, comma 3 bis, D.P.R. n. 115/2002 in combinato disposto con l'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. In effetti, nel caso di specie, la parte privata non si limita a censurare la notifica dell'atto prodromico in relazione ai suoi effetti invalidanti rispetto all'atto successivo direttamente impugnato, ma estende l'oggetto del contenzioso sollevando una serie di censure e contestazioni che riguardano in modo autonomo l'atto presupposto (infondatezza della pretesa); con ciò ampliando il thema decidendum. La ratio alla base del calcolo del valore di lite ai fini del CUT con riguardo a ciascun atto impugnato (anche se in via cumulativa in un unico contenzioso) nasce dal fatto che ciascuno degli atti (come è nel caso in esame) è autonomamente impugnabile e di fatto si tratta di un ricorso cumulativo. Se si confermasse l'interpretazione offerta dalla parte privata, si arriverebbe alla conclusione irragionevole che se il contribuente impugna prima l'avviso di accertamento e dopo l'intimazione di pagamento ad esso relativa sarebbe tenuto a pagare due volte il CUT;
se invece aspetta l'intimazione di pagamento e impugna contestualmente il
3 prodromico avviso di accertamento non solo per fare valere una nullità derivata, ma contestandolo anche in modo autonomo, pagherebbe il CUT una volta sola.
La natura della controversia e la tipologia della questione interpretativa posta giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio e riforma la sentenza di primo grado. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 9 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
AN ED VA BR
4
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LA AT, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore MERRA VITO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3842/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia - Viale Giulio Richard N.5 20143 Milano MI
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lombardia@pce.finanze.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V7020230002826227 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: Rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un invito al pagamento per la regolarizzazione del pagamento del CUT in relazione al procedimento tributario RGA 2068/2023; atto emesso dal MEF, Segreteria Corte
Tributaria II Lombardia. In sintesi è stato rideterminato il valore dell'importo dovuto in conseguenza della rideterminazione del numero di atti impugnati, così chiedendosi € 1.500 ulteriori.
Il contribuente contesta la legittimità della pretesa rilevando che l'appello instaurato (e il contenzioso in questione) aveva ad oggetto un unico atto ossia una intimazione di pagamento, sicché il CUT dovuto è stato correttamente pagato.
L'Ufficio sosteneva invece che dalla stessa lettura delle conclusioni del ricorso avversario si evince come lo stesso avesse ad oggetto due atti ossia l'intimazione di pagamento e il prodromico avviso di accertamento, tanto che si chiede espressamente l'annullamento di entrambi.
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo corretta l'interpretazione del ricorrente. se il contributo unificato va determinato in base al valore del tributo, non può ipotizzarsi un ricorso cumulativo, e quindi una pluralità di atti impugnati, se unico è il tributo in contestazione. Nel caso in esame oggetto del ricorso è l'atto di intimazione avente ad oggetto un determinato tributo, e la circostanza che l'illegittimità dell'atto impugnato sia conseguenza della nullità di un atto precedente, vale a dire l'avviso di accertamento, pur comportando necessariamente il vaglio di detto atto prodromico, non può rilevare ai fini della determinazione del contributo unificato, in quanto unico è il tributo oggetto di entrambi gli atti, tra loro connessi da un rapporto di pregiudizialità, in quanto la legittimità dell'atto impugnato è condizionata e dipendente dalla legittimità dell'atto di accertamento. Spese a carico dell'ufficio per € 1.000, oltre oneri e accessori di legge.
2 Propone appello l'ufficio e chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Resiste la parte privata e chiede la conferma della decisione di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
In sintesi, la parte privata sostiene che: a nulla rileva che si chiedesse l'annullamento della intimazione di pagamento per vizio attinente la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento (quindi facendosi valere una nullità derivata); l'importo del tributo – cui deve farsi riferimento per quantificare il CUT dovuto – sarebbe sempre lo stesso anche a volere considerare un prodromico avviso di accertamento, perché si tratta di atti che fanno riferimento al medesimo tributo.
Sennonché, la stessa giurisprudenza citata dai giudici di primo grado conduce ad esiti diversi da quelli fatti propri dalla decisione di prime cure. Se è vero che, ai fini della verifica della debenza di un maggiore CUT nell'ambito di un unico contenzioso, il punto focale è la verifica dell'ampliamento o meno del thema decidendum, deve concludersi nel senso che l'interpretazione offerta dalla parte privata nel caso di specie risulta violativa dell'art. 14, comma 3 bis, D.P.R. n. 115/2002 in combinato disposto con l'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. In effetti, nel caso di specie, la parte privata non si limita a censurare la notifica dell'atto prodromico in relazione ai suoi effetti invalidanti rispetto all'atto successivo direttamente impugnato, ma estende l'oggetto del contenzioso sollevando una serie di censure e contestazioni che riguardano in modo autonomo l'atto presupposto (infondatezza della pretesa); con ciò ampliando il thema decidendum. La ratio alla base del calcolo del valore di lite ai fini del CUT con riguardo a ciascun atto impugnato (anche se in via cumulativa in un unico contenzioso) nasce dal fatto che ciascuno degli atti (come è nel caso in esame) è autonomamente impugnabile e di fatto si tratta di un ricorso cumulativo. Se si confermasse l'interpretazione offerta dalla parte privata, si arriverebbe alla conclusione irragionevole che se il contribuente impugna prima l'avviso di accertamento e dopo l'intimazione di pagamento ad esso relativa sarebbe tenuto a pagare due volte il CUT;
se invece aspetta l'intimazione di pagamento e impugna contestualmente il
3 prodromico avviso di accertamento non solo per fare valere una nullità derivata, ma contestandolo anche in modo autonomo, pagherebbe il CUT una volta sola.
La natura della controversia e la tipologia della questione interpretativa posta giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio e riforma la sentenza di primo grado. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 9 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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