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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 28/10/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 45/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. IS TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 15.04.2025
Da
, (c.f. ) con sede in Roma, Via Ciro Parte_1 P.IVA_1
il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Iero (c.f. e Paolo Bonetti C.F._1
(c.f. ) e in forza di procura generale alle liti in atti e con domicilio eletto presso C.F._2
l'Ufficio Legale di Trieste, Via C. Battisti 10/D; i difensori dichiarano che i rispettivi indirizzi Pt_1
di PEC sono: t t Email_1 Email_2
appellante
Contro
1 (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...] rappresentato e difeso – giusta procura ad litem allegata telematicamente al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio – dagli avvocati Marco
LL (C.F. ) e AN CO (C.F. ) del Foro di C.F._4 C.F._5
IN (i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni afferenti al presente procedimento agli indirizzi PEC e ed Email_3 Email_4
elettivamente domiciliato, anche digitalmente, presso il loro studio in IN, Piazza Garibaldi n. 4 appellato
appello avverso la sentenza n. 324/2024 ( rg. Nr. 871/2022) del tribunale di IN del 15 dicembre
2024 non notificata
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Per parte appellante: rigettare il ricorso;
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall' , Pt_1
confermando integralmente la sentenza n. 324/2024 del Tribunale di IN, sezione lavoro, pubblicata in data 15.10.2024, oggetto di gravame nel presente procedimento. Con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di IN, accogliendo il ricorso promosso in primo grado dall'odierno appellato nei confronti dell' annullava l'ordinanza ingiunzione opposta notificatogli Pt_1 il 15.11.2022 per il pagamento della sanzione amministrativa di euro 10.000,00, condannando l'ente previdenziale anche al pagamento delle spese di lite.
2 Il tribunale in particolare ritenuto che la società di cui lo SS era stato presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di concordato preventivo cui era stata ammessa in data 17.12.2015, era stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di IN di data 23 maggio 2016, rilevava che all'epoca della notifica della diffida di pagamento dei contributi omessi di data 28.09.17 lo SS non era più il legale rappresentante della società e, non essendo più in possesso dei beni della società fallita, non avrebbe potuto provvedere al pagamento della contribuzione omessa relativa al periodo dal 12/15 al 5/2016. Contribuzione che peraltro l' aveva ottenuto in data 23 marzo 2023 con il Pt_1
pagamento integrale disposto dal curatore fallimentare in sede di riparto.
Ad avviso del tribunale, per contro, se all'epoca della diffida la società si fosse trovata ancora durante la procedura di concordato preventivo il presidente del CDA SS avrebbe potuto procedere al pagamento previa autorizzazione del tribunale e quindi non avrebbe potuto invocare alcuna clausola di esclusione della punibilità.
Conseguentemente ad avviso del giudice di primo grado l'obbligato principale , alla data CP_1 della notificazione dell'intimazione di pagamento- la cui soddisfazione tempestiva, nel termine di giorni 90, avrebbe determinato l'estinzione della sanzione amministrativa per cui è causa- si era trovato nella impossibilità di adempiere non essendo più né il legale rappresentante della società, né tanto meno nella disponibilità del patrimonio sociale. Pertanto gli applicava la norma di cui all'art. 4 legge 689/81 annullando la sanzione impugnata.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l' che insisteva per la riforma della decisione. Pt_1
Si costituiva l'appellato che concludeva per la conferma della sentenza.
3. La Corte di Appello di Trieste, all'udienza del 9 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L' ha censurato la decisione con unico articolato motivo per violazione da parte del giudice Pt_1 della disposizione di cui all'art. 2 comma 1 bis DL 463/83, rilevando che lo non era stato CP_1 dichiarato fallito personalmente e l'obbligo di pagamento della contribuzione a suo carico ( e la conseguente sanzione) non era venuto meno, poichè l'obbligazione gli era stata richiesta quale persona fisica e non nella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_2
[...]
L'appellante a sostegno della censura invocava giurisprudenza di legittimità penale favorevole all' , evidenziando che sarebbe stato onere dello SS attivarsi presso il curatore Pt_1
3 fallimentare della società perché provvedesse al pagamento della contribuzione estinguendo Pt_1
così la sanzione.
In ogni caso l'appellante rilevava che sarebbe stato obbligo dello rispondere del pagamento CP_1
con il proprio patrimonio personale.
5.L'appellato si costituiva contrastando l'appello ed evidenziando che il mancato pagamento dei contributi pretesi si riferiva al periodo in cui la società si trovava in concordato preventivo ( anzi l'ultimo mese, quando la società era già fallita), e quindi sussisteva la causa di giustificazione applicata dal primo giudice.
In ogni caso evidenziava che l' non aveva provato neanche la condotta delittuosa a fronte della Pt_1
quale era legittimato a emettere la sanzione.
6. Il proposto appello va rigettato perché infondato per le assorbenti ragioni che seguono.
In sintesi nel caso di specie allo , già presidente e legale rappresentante della società CP_1
in data 28.09.17, quando la società già ammessa al concordato preventivo Parte_2
in data 17.12.15 era stata dichiarata fallita ( cfr. docc. 1, 6,7, 3 parte ricorrente in primo grado), era stata inviata, nella sua qualità di legale rappresentante della la diffida Parte_2 dell' con cui gli era stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e Pt_1
assistenziali per il periodo dal 12/15 al 5/16.
Nella comunicazione l' evidenziava che se lo avesse corrisposto le ritenute entro tre Pt_1 CP_1
mesi successivi alla notifica della diffida, non avrebbe subito alcuna sanzione amministrativa ( cfr. doc. 4 parte ricorrente in primo grado).
Decorso infruttuosamente il termine, e non essendo neppure intervenuto il pagamento della sanzione in forma ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/81, allo è stata notificata l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 000295020; provvedimento emesso nei confronti della persona fisica nella sua qualità di legale rappresentante della società, nonché ( quanto meno così risulta dalla intestazione formale dell'atto ), alla società quale obbligato solidale ex art. 3 legge 689/81. Parte_2
In giudizio l' non ha provato la notificazione dell'ordinanza ingiunzione anche al curatore Pt_1 fallimentare, né l'inoltro di comunicazione di richiesta di pagamento alla curatela ad eccezione della domanda di insinuazione al passivo che è stata soddisfatta nell'ambito del piano di riparto approvato dal tribunale del fallimento.
7. A seguito dell'esercizio dei poteri istruttori da parte del Tribunale di primo grado è risultato provato che, nel piano di riparto del fallimento della società, l'ente previdenziale, che si era insinuato al passivo per il pagamento della contribuzione per cui è causa, è stato soddisfatto nel proprio credito contributivo in anni successivi ( esattamente in data 23 marzo 2023).
4 Dai documenti dimessi dallo e dalla documentazione dimessa dall' su richiesta del CP_1 Pt_1
giudice, risulta altresì provato che anche i dipendenti della società- rispetto ai quali esisteva un debito accertato e indicato dalla società già all'epoca della richiesta di concordato preventivo ( cfr. doc. 7 parte ricorrente in primo grado)-erano stati soddisfatti come creditori privilegiati ex art. 2751 bia n.1 cc, soltanto nell'ambito della procedura fallimentare e a seguito del terzo riparto parziale ( cfr. docc.
Esibita da in primo grado pagg. 8). Pt_1
8. A fronte di ciò l'impugnazione promossa dall' è infondata. Pt_1
Infatti il termine assegnato allo per il pagamento della contribuzione e l'estinzione del CP_1 potere sanzionatorio in capo all' è cominciato a decorrere ed è maturato quando la società era già Pt_1
stata dichiarata fallita dal Tribunale. Dalla sentenza di fallimento del 23 maggio 2016 lo SS non rivestiva più la posizione di legale rappresentante della società né poteva in alcun modo disporre del patrimonio sociale.
La circostanza che il pagamento della contribuzione in favore dell' sia stato realizzato dal Pt_1
curatore soltanto nel 2023, è elemento valorizzabile al fine di ritenere provato che la situazione patrimoniale della società fosse tale da impedire pagamenti antecedenti ovvero nel corso del concordato preventivo ( il cui piano era stata presentato soltanto ad aprile 2016).
Conseguentemente anche l'onere di sollecitare il curatore al fine di operare il tempestivo pagamento, allegato dall' quale obbligo esigibile in capo allo , è irrilevante essendo evidente che Pt_1 CP_1 la situazione patrimoniale della società e l'esistenza di creditori privilegiati che non potevano essere pretermessi, non avrebbe consentito alcun pagamento immediato o anticipato rispetto alla ripartizione realizzata successivamente sotto l'egida giudiziale.
9. In ogni caso questo Collegio non ritiene fondata la tesi dell'appellante secondo cui lo CP_1
avrebbe dovuto rispondere del versamento delle ritenute previdenziali oggetto della diffida con il proprio patrimonio personale, poichè dalla lettura della proposta di concordato depositata in data
19.04.16, emerge la prova che anche i lavoratori rimasti in servizio nel periodo anteriore al fallimento
( 2 soli alla data del dicembre 2015), al pari degli altri dipendenti già licenziati, non avevano percepito le retribuzioni relative al periodo in contestazione. Pertanto non esistono in giudizio elementi per ritenere che la società abbia posto in essere la condotta delittuosa che costituisce il presupposto della sanzione amministrativa per cui è causa, nel senso che non è stato provato che la società , CP_1
nel periodo dal dicembre 2015 al maggio 2016 ( quindi anche dopo il fallimento), avrebbe trattenuto indebitamente sulle retribuzioni dei lavoratori le somme destinate all'AR e all' . Pt_1
L'ente appellante dunque non ha provato che la società aveva realizzato la condotta delittuosa necessaria ai fini della applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 comma 1 bis Dl
463/1983 contestata dall'ente previdenziale.
5 9.1. Né è condivisibile l'assunto dell' secondo cui a fronte della mancata contestazione da parte Pt_1 dell'opponente in primo grado, della circostanza dell'omesso versamento delle ritenute trattenute indebitamente, per ciò solo la condotta contestata doveva essere ritenuta provato in giudizio.
Infatti trattandosi di sanzione amministrativa prevista dalla legge – in luogo di una sanzione penale- per l'ipotesi di violazione previdenziale ( cfr. art. 35 legge 689/81), l'onere di provare l'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie sanzionatoria gravava integralmente sull' Pt_1
Il giudice dell'opposizione in ragione della natura afflittiva della sanzione, è tenuto ad annullare la sanzione in ipotesi di carenza degli elementi necessari ai fini della configurazione delle fattispecie delittuosa che l'ente pubblico è tenuto a dimostrare.
10. Inoltre, per quanto esposto nei punti motivazionali che precedono, la richiesta di pagamento della contribuzione era pervenuta allo nella sua qualità di legale rappresentante della società, in CP_1 un periodo temporale in cui l'interessato aveva definitivamente perduto questa qualità.
Ne consegue che l'appellato non poteva essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento avendo perduto ogni capacità rappresentativa della società ( in tema con riferimento al concetto di “ spossessamento dei beni” e di adempimenti gravanti esclusivamente sul curatore fallimentare anche rispetto agli obblighi fiscali e la rilevanza della sopravvenienza del fallimento ai fini del perfezionamento della fattispecie penale, cfr. Cass. Penale 7 marzo 2025 n. 13135).
Pertanto, anche a volere ritenere provata, in ipotesi, la condotta contestata di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in ogni caso, lo si era trovato CP_1
nella condizione di non punibilità che imponeva l'annullamento della sanzione, non potendo più operare per conto della società, nè potendo porre in essere condotte che avrebbero pregiudicato la par condicio creditorum.
11. L'impugnazione proposta va quindi rigettata con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate in ragione del valore della domanda ( sanzione ridotta dall' in corso Pt_1
di causa ad euro 9876,68), seguono la soccombenza e sono calcolate secondo i parametri delle cause di appello senza istruttoria di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Nei confronti dell' deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio Pt_1 del versamento del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello;
- Condanna l' a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in complessivi euro Pt_1
6 3900,00 per compenso, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
IS TA
Il Presidente
Lucio Benvegnù
7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Marina Vitulli Consigliere
Dr. IS TA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 15.04.2025
Da
, (c.f. ) con sede in Roma, Via Ciro Parte_1 P.IVA_1
il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luca Iero (c.f. e Paolo Bonetti C.F._1
(c.f. ) e in forza di procura generale alle liti in atti e con domicilio eletto presso C.F._2
l'Ufficio Legale di Trieste, Via C. Battisti 10/D; i difensori dichiarano che i rispettivi indirizzi Pt_1
di PEC sono: t t Email_1 Email_2
appellante
Contro
1 (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...] rappresentato e difeso – giusta procura ad litem allegata telematicamente al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio – dagli avvocati Marco
LL (C.F. ) e AN CO (C.F. ) del Foro di C.F._4 C.F._5
IN (i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni afferenti al presente procedimento agli indirizzi PEC e ed Email_3 Email_4
elettivamente domiciliato, anche digitalmente, presso il loro studio in IN, Piazza Garibaldi n. 4 appellato
appello avverso la sentenza n. 324/2024 ( rg. Nr. 871/2022) del tribunale di IN del 15 dicembre
2024 non notificata
In punto: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Per parte appellante: rigettare il ricorso;
Spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall' , Pt_1
confermando integralmente la sentenza n. 324/2024 del Tribunale di IN, sezione lavoro, pubblicata in data 15.10.2024, oggetto di gravame nel presente procedimento. Con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di IN, accogliendo il ricorso promosso in primo grado dall'odierno appellato nei confronti dell' annullava l'ordinanza ingiunzione opposta notificatogli Pt_1 il 15.11.2022 per il pagamento della sanzione amministrativa di euro 10.000,00, condannando l'ente previdenziale anche al pagamento delle spese di lite.
2 Il tribunale in particolare ritenuto che la società di cui lo SS era stato presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di concordato preventivo cui era stata ammessa in data 17.12.2015, era stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di IN di data 23 maggio 2016, rilevava che all'epoca della notifica della diffida di pagamento dei contributi omessi di data 28.09.17 lo SS non era più il legale rappresentante della società e, non essendo più in possesso dei beni della società fallita, non avrebbe potuto provvedere al pagamento della contribuzione omessa relativa al periodo dal 12/15 al 5/2016. Contribuzione che peraltro l' aveva ottenuto in data 23 marzo 2023 con il Pt_1
pagamento integrale disposto dal curatore fallimentare in sede di riparto.
Ad avviso del tribunale, per contro, se all'epoca della diffida la società si fosse trovata ancora durante la procedura di concordato preventivo il presidente del CDA SS avrebbe potuto procedere al pagamento previa autorizzazione del tribunale e quindi non avrebbe potuto invocare alcuna clausola di esclusione della punibilità.
Conseguentemente ad avviso del giudice di primo grado l'obbligato principale , alla data CP_1 della notificazione dell'intimazione di pagamento- la cui soddisfazione tempestiva, nel termine di giorni 90, avrebbe determinato l'estinzione della sanzione amministrativa per cui è causa- si era trovato nella impossibilità di adempiere non essendo più né il legale rappresentante della società, né tanto meno nella disponibilità del patrimonio sociale. Pertanto gli applicava la norma di cui all'art. 4 legge 689/81 annullando la sanzione impugnata.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l' che insisteva per la riforma della decisione. Pt_1
Si costituiva l'appellato che concludeva per la conferma della sentenza.
3. La Corte di Appello di Trieste, all'udienza del 9 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L' ha censurato la decisione con unico articolato motivo per violazione da parte del giudice Pt_1 della disposizione di cui all'art. 2 comma 1 bis DL 463/83, rilevando che lo non era stato CP_1 dichiarato fallito personalmente e l'obbligo di pagamento della contribuzione a suo carico ( e la conseguente sanzione) non era venuto meno, poichè l'obbligazione gli era stata richiesta quale persona fisica e non nella sua qualità di legale rappresentante della società Parte_2
[...]
L'appellante a sostegno della censura invocava giurisprudenza di legittimità penale favorevole all' , evidenziando che sarebbe stato onere dello SS attivarsi presso il curatore Pt_1
3 fallimentare della società perché provvedesse al pagamento della contribuzione estinguendo Pt_1
così la sanzione.
In ogni caso l'appellante rilevava che sarebbe stato obbligo dello rispondere del pagamento CP_1
con il proprio patrimonio personale.
5.L'appellato si costituiva contrastando l'appello ed evidenziando che il mancato pagamento dei contributi pretesi si riferiva al periodo in cui la società si trovava in concordato preventivo ( anzi l'ultimo mese, quando la società era già fallita), e quindi sussisteva la causa di giustificazione applicata dal primo giudice.
In ogni caso evidenziava che l' non aveva provato neanche la condotta delittuosa a fronte della Pt_1
quale era legittimato a emettere la sanzione.
6. Il proposto appello va rigettato perché infondato per le assorbenti ragioni che seguono.
In sintesi nel caso di specie allo , già presidente e legale rappresentante della società CP_1
in data 28.09.17, quando la società già ammessa al concordato preventivo Parte_2
in data 17.12.15 era stata dichiarata fallita ( cfr. docc. 1, 6,7, 3 parte ricorrente in primo grado), era stata inviata, nella sua qualità di legale rappresentante della la diffida Parte_2 dell' con cui gli era stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e Pt_1
assistenziali per il periodo dal 12/15 al 5/16.
Nella comunicazione l' evidenziava che se lo avesse corrisposto le ritenute entro tre Pt_1 CP_1
mesi successivi alla notifica della diffida, non avrebbe subito alcuna sanzione amministrativa ( cfr. doc. 4 parte ricorrente in primo grado).
Decorso infruttuosamente il termine, e non essendo neppure intervenuto il pagamento della sanzione in forma ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/81, allo è stata notificata l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 000295020; provvedimento emesso nei confronti della persona fisica nella sua qualità di legale rappresentante della società, nonché ( quanto meno così risulta dalla intestazione formale dell'atto ), alla società quale obbligato solidale ex art. 3 legge 689/81. Parte_2
In giudizio l' non ha provato la notificazione dell'ordinanza ingiunzione anche al curatore Pt_1 fallimentare, né l'inoltro di comunicazione di richiesta di pagamento alla curatela ad eccezione della domanda di insinuazione al passivo che è stata soddisfatta nell'ambito del piano di riparto approvato dal tribunale del fallimento.
7. A seguito dell'esercizio dei poteri istruttori da parte del Tribunale di primo grado è risultato provato che, nel piano di riparto del fallimento della società, l'ente previdenziale, che si era insinuato al passivo per il pagamento della contribuzione per cui è causa, è stato soddisfatto nel proprio credito contributivo in anni successivi ( esattamente in data 23 marzo 2023).
4 Dai documenti dimessi dallo e dalla documentazione dimessa dall' su richiesta del CP_1 Pt_1
giudice, risulta altresì provato che anche i dipendenti della società- rispetto ai quali esisteva un debito accertato e indicato dalla società già all'epoca della richiesta di concordato preventivo ( cfr. doc. 7 parte ricorrente in primo grado)-erano stati soddisfatti come creditori privilegiati ex art. 2751 bia n.1 cc, soltanto nell'ambito della procedura fallimentare e a seguito del terzo riparto parziale ( cfr. docc.
Esibita da in primo grado pagg. 8). Pt_1
8. A fronte di ciò l'impugnazione promossa dall' è infondata. Pt_1
Infatti il termine assegnato allo per il pagamento della contribuzione e l'estinzione del CP_1 potere sanzionatorio in capo all' è cominciato a decorrere ed è maturato quando la società era già Pt_1
stata dichiarata fallita dal Tribunale. Dalla sentenza di fallimento del 23 maggio 2016 lo SS non rivestiva più la posizione di legale rappresentante della società né poteva in alcun modo disporre del patrimonio sociale.
La circostanza che il pagamento della contribuzione in favore dell' sia stato realizzato dal Pt_1
curatore soltanto nel 2023, è elemento valorizzabile al fine di ritenere provato che la situazione patrimoniale della società fosse tale da impedire pagamenti antecedenti ovvero nel corso del concordato preventivo ( il cui piano era stata presentato soltanto ad aprile 2016).
Conseguentemente anche l'onere di sollecitare il curatore al fine di operare il tempestivo pagamento, allegato dall' quale obbligo esigibile in capo allo , è irrilevante essendo evidente che Pt_1 CP_1 la situazione patrimoniale della società e l'esistenza di creditori privilegiati che non potevano essere pretermessi, non avrebbe consentito alcun pagamento immediato o anticipato rispetto alla ripartizione realizzata successivamente sotto l'egida giudiziale.
9. In ogni caso questo Collegio non ritiene fondata la tesi dell'appellante secondo cui lo CP_1
avrebbe dovuto rispondere del versamento delle ritenute previdenziali oggetto della diffida con il proprio patrimonio personale, poichè dalla lettura della proposta di concordato depositata in data
19.04.16, emerge la prova che anche i lavoratori rimasti in servizio nel periodo anteriore al fallimento
( 2 soli alla data del dicembre 2015), al pari degli altri dipendenti già licenziati, non avevano percepito le retribuzioni relative al periodo in contestazione. Pertanto non esistono in giudizio elementi per ritenere che la società abbia posto in essere la condotta delittuosa che costituisce il presupposto della sanzione amministrativa per cui è causa, nel senso che non è stato provato che la società , CP_1
nel periodo dal dicembre 2015 al maggio 2016 ( quindi anche dopo il fallimento), avrebbe trattenuto indebitamente sulle retribuzioni dei lavoratori le somme destinate all'AR e all' . Pt_1
L'ente appellante dunque non ha provato che la società aveva realizzato la condotta delittuosa necessaria ai fini della applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 comma 1 bis Dl
463/1983 contestata dall'ente previdenziale.
5 9.1. Né è condivisibile l'assunto dell' secondo cui a fronte della mancata contestazione da parte Pt_1 dell'opponente in primo grado, della circostanza dell'omesso versamento delle ritenute trattenute indebitamente, per ciò solo la condotta contestata doveva essere ritenuta provato in giudizio.
Infatti trattandosi di sanzione amministrativa prevista dalla legge – in luogo di una sanzione penale- per l'ipotesi di violazione previdenziale ( cfr. art. 35 legge 689/81), l'onere di provare l'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie sanzionatoria gravava integralmente sull' Pt_1
Il giudice dell'opposizione in ragione della natura afflittiva della sanzione, è tenuto ad annullare la sanzione in ipotesi di carenza degli elementi necessari ai fini della configurazione delle fattispecie delittuosa che l'ente pubblico è tenuto a dimostrare.
10. Inoltre, per quanto esposto nei punti motivazionali che precedono, la richiesta di pagamento della contribuzione era pervenuta allo nella sua qualità di legale rappresentante della società, in CP_1 un periodo temporale in cui l'interessato aveva definitivamente perduto questa qualità.
Ne consegue che l'appellato non poteva essere ritenuto responsabile per il mancato pagamento avendo perduto ogni capacità rappresentativa della società ( in tema con riferimento al concetto di “ spossessamento dei beni” e di adempimenti gravanti esclusivamente sul curatore fallimentare anche rispetto agli obblighi fiscali e la rilevanza della sopravvenienza del fallimento ai fini del perfezionamento della fattispecie penale, cfr. Cass. Penale 7 marzo 2025 n. 13135).
Pertanto, anche a volere ritenere provata, in ipotesi, la condotta contestata di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in ogni caso, lo si era trovato CP_1
nella condizione di non punibilità che imponeva l'annullamento della sanzione, non potendo più operare per conto della società, nè potendo porre in essere condotte che avrebbero pregiudicato la par condicio creditorum.
11. L'impugnazione proposta va quindi rigettata con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate in ragione del valore della domanda ( sanzione ridotta dall' in corso Pt_1
di causa ad euro 9876,68), seguono la soccombenza e sono calcolate secondo i parametri delle cause di appello senza istruttoria di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Nei confronti dell' deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio Pt_1 del versamento del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello;
- Condanna l' a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in complessivi euro Pt_1
6 3900,00 per compenso, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
IS TA
Il Presidente
Lucio Benvegnù
7