Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00464/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00946/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2025, proposto da
RM RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Fedele Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Comune di Agropoli, in persona del sindaco p.t. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. MIC|MIC_SABAP-SA_UO12|28/03/2025|0007322-P, inviato a mezzo p.e.c. recante il rigetto dell'istanza volta a conseguire il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al Capo II del D.P.R. N. 31/2017 per le opere di manutenzione straordinaria da eseguire al piano mansardato del fabbricato sito alla Via Verga del comune di Agropoli (SA), per la realizzazione di N. 3 abbaini, di cui due sulla falda prospiciente il lungomare (lato nord-ovest) ed uno sulla falda opposta (lato nord-est) rivolta verso la collina; - e del precedente atto di preavviso di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 del 13/03/2025, avente ad oggetto "Comune di Agropoli (SA) - Via Verga - N.C.E.U. Fg. 15, P.lle 142 e 170. Istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. N. 31/2017 e dell'art. 146 del D. Lgs. 42 del 22/01/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i. per: Lavori di ristrutturazione edilizia e opere di manutenzione straordinaria. Pratica pervenuta in data 24/02/25 prot. N. 5393-A. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - art. 10 bis." - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NI FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato al Ministero della cultura, alla Soprintendenza provinciale al paesaggio e al Comune di Agropoli il 27 maggio 2025 e depositato il 14 giugno 2025, la ricorrente impugna il provvedimento negativo del 28 marzo 2025, adottato dalla Soprintendenza provinciale al paesaggio per l’autorizzazione paesaggistica semplificata per lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria, da eseguire sul fabbricato di proprietà della ricorrente.
Il Ministero della cultura si costituisce in giudizio il 16 giugno 2025 per resistere al ricorso e ne eccepisce l’infondatezza con memoria del 23 gennaio 2026.
Il ricorso è trattato, nel merito, all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
La ricorrente ha presentato, in data 4 aprile 2024, una segnalazione certificata di inizio attività per lavori di ristrutturazione edilizia e opere di manutenzione straordinaria, al fine della realizzazione, sul piano mansardato dell’edificio di proprietà, di tre abbaini.
Il Comune di Agropoli ha chiesto alla Soprintendenza al paesaggio, con nota del 24 febbraio 2025, il parere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del d.p.r. numero 31 del 2017 e dell’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, dando contestualmente comunicazione all’interessata dell’avvio del procedimento.
Con nota del 13 marzo 2025, la Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi, concedendo il termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo.
In data 28 marzo 2025 la Soprintendenza, considerato che non erano pervenute osservazioni da parte dell’interessata, ha adottato il provvedimento negativo impugnato.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente impugna il provvedimento finale per violazione dell’articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo. Il provvedimento impugnato, infatti, sarebbe stato notificato prima della scadenza del termine di 15 giorni assegnati nel preavviso di rigetto per la presentazione di memorie difensive e documenti. Nel caso di specie, le osservazioni sarebbero state presentate dall’interessata lo stesso giorno, 28 marzo 2025, in cui è stato adottato il parere contrario. Di conseguenza non sarebbe stato possibile, per la Soprintendenza, esaminare la documentazione inviata dalla parte privata destinataria del preavviso di rigetto.
Il primo motivo è fondato e assorbente.
È pacificamente accertato che il provvedimento negativo impugnato è stato adottato prima della scadenza del termine di 15 giorni assegnato dall’autorità paesaggistica alla parte privata interessata dal preavviso di rigetto per la presentazione delle proprie osservazioni e della documentazione rilevante al riguardo.
Infatti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono stati comunicati il 13 marzo 2025, per cui il termine di 15 giorni per la presentazione delle osservazioni sarebbe scaduto il 28 marzo 2025.
Prima della scadenza del suddetto termine, l’interessata ha presentato le proprie osservazioni a mezzo posta elettronica certificata in data 28 marzo 2025.
Il provvedimento impugnato è pervenuto all’interessata lo stesso giorno in cui la stessa ha trasmesso le proprie osservazioni.
In tal modo è stata violata la norma, recata dall’articolo 10 bis della legge 241 del 1990, che consente al privato interessato di partecipare al procedimento amministrativo, presentando le proprie osservazioni e obbligando la pubblica amministrazione a tenerne conto nella determinazione finale.
Si tratta di una norma procedimentale che assume particolare rilevanza nel caso di procedimenti caratterizzati da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, come quello condotto dall’autorità paesaggistica, essendo correlativamente limitato il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni finali della pubblica amministrazione. Proprio per questo, la pienezza del contraddittorio interno al procedimento costituisce la garanzia principale per il privato che intenda spiegare alla pubblica amministrazione le proprie ragioni.
Coerentemente con i principi del diritto amministrativo, l’articolo 21 octies della legge sul procedimento amministrativo, al comma 2, esclude la annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento nel caso di attività vincolata oppure dal contenuto palesemente corrispondente a quello in concreto adottato, ma deroga alla norma generale e non consente alla pubblica amministrazione di dimostrare in giudizio, nel caso di attività discrezionale o tecnico-discrezionale, che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, qualora sia stata violata la norma procedimentale recata dall’articolo 10 bis ossia qualora il provvedimento negativo sia stato adottato in esito a una valutazione tecnico-discrezionale e non sia stata rispettata la disciplina dell’istituto del preavviso di rigetto.
Nel caso controverso, il provvedimento negativo impugnato è stato adottato prima della scadenza del termine, assegnato dalla stessa pubblica amministrazione, per il normale espletamento del contraddittorio interno al procedimento, in tal modo ignorando le osservazioni di parte e vanificando la “ratio” del preavviso di rigetto.
Non compete al giudice amministrativo valutare la rilevanza delle osservazioni e dei documenti che la parte interessata ha presentato, essendo decisivo constatare che, di fatto, è stata violata una garanzia fondamentale per la corretta conduzione del procedimento amministrativo.
In conclusione, assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento negativo impugnato.
Di conseguenza la pubblica amministrazione dovrà riesercitare il potere sollecitato dalla parte privata e determinarsi definitivamente al riguardo dopo aver preso in esame le osservazioni di parte ricorrente.
Le spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della pubblica amministrazione che ha adottato il provvedimento illegittimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la pubblica amministrazione statale resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 1500,00 oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR ZA, Presidente
NI FI, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI FI | OR ZA |
IL SEGRETARIO