Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 15.1.2025 nella causa civile pendente innanzi al Tribunale di Trani tra e contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
(n.3673/2020 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Emanuela Gallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3673/2020 r.g., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ex art. 316
bis c.c., proposta
DA
e , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_2 Controparte_1
alle liti, dall'avv. Giovanni Stella, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Trani, Viale
Germania n. 1;
-attori-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Loconte, giusta procura alle liti, ed CP_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trani, Corso Italia n. 8;
-convenuta-
Conclusioni delle parti come da note del 7.1.2025 e da verbale d'udienza.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
emesso dal Presidente del Tribunale, che, decidendo sul ricorso ex art. 316 bis c.c. (ex art. 148 c.c.)
proposto da , li ha onerati, nella qualità di ascendenti, di corrispondere alla stessa a CP_2
titolo di mantenimento dei minori, e la somma mensile di € 207,00 (€103,50 Pt_1 Per_1
ciascuno) con decorrenza da dicembre 2005, in ragione dell'inadempimento del padre, Parte_3
dal quale all'epoca la convenuta era separata. A fondamento dell'azione hanno dedotto
[...]
che, successivamente, con sentenza di divorzio n. 119/2013, a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione, i coniugi – hanno raggiunto un accordo secondo Parte_1 CP_2
il quale il avrebbe corrisposto alla la somma di € 750,00 mensili ( di cui 260,00 Parte_1 CP_2
per ciascun figlio e 230,00 € per quest'ultima); che, con decreto n. 4542/2018 del 06.10.2016, il
Tribunale di Trani ha revocato il mantenimento disposto a carico del padre in favore del figlio primogenito, , nipote degli attori, avendo egli trasferito la propria residenza Parte_1
presso questi ultimi;
che la è verosimilmente percettrice del c.d. reddito di cittadinanza. Tutto CP_2
quanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto disporsi la revoca del decreto n. 59/06, dichiarando non dovuto alcun contributo ex 316 bis c.c. da parte loro in favore di . CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.12.2020 si è costituita , allegando che, CP_2
contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha mai trasferito la Parte_1
propria residenza presso l' abitazione dei nonni, ivi recandosi solo per dormirci, trascorrendo, per il resto, le giornate presso il domicilio materno;
che, peraltro, da qualche tempo è all' estero, Pt_1
pur continuando a risiedere in Trani;
che, ad ogni buon conto, gli attori non hanno mai corrisposto quanto dovuto non solo in suo favore ma neppure in favore dei nipoti. Per tali ragioni, la convenuta ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., espletata la prova orale, rinviata più volte la causa per esigenze di ruolo, acquisita la documentazione richiesta dall' la causa è stata quindi Pt_4
sottoposta per la prima volta all'attenzione di questo giudice, giusto decreto presidenziale n.15 del è stata rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione di un termine per il deposito di brevi note.
Con note scritte del 7.1.2025, entrambe le parti hanno depositato l'accordo da esse raggiunto e all'udienza odierna hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Motivi della decisione
Avendo le parti nel corso del giudizio raggiunto un'intesa transattiva, deve essere adottata statuizione di cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la dichiarazione di cessazione della materia del contendere
è, in sostanza, un rigetto per sopravvenuta infondatezza della domanda e/o per sopravvenuta carenza di interesse che, essendo una condizione dell'azione, deve sussistere al momento di adozione della pronuncia.
Tale dichiarazione si adotta, quindi, quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti nel corso del processo eventi estintivi della controversia (Cass. 3690/1988)
oppure quando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990), come nei casi in cui vi sia stata una transazione, il riconoscimento della pretesa, la rinuncia all'azione, la morte della parte in azioni intrasmissibili o - come nel caso in esame - la soddisfazione della pretesa.
Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo delle parti,
con revoca del decreto presidenziale n.59/2006, come d'accordo tra le parti.
Tanto premesso, venendo alle spese di lite, ne va disposta l'integrale compensazione tra gli attori e la convenuta come da loro richiesta e da accordo da essi raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da e nei confronti di , disattesa ogni altra Parte_1 Controparte_1 CP_2 istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere alle condizioni di cui all'accordo in atti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Trani, così deciso il 15.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 del 19.7.24, all'udienza del 25.9.2024. In tale udienza, lette le note di trattazione scritta, la causa