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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6113 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in viale F. Redi n. 25 presso lo studio C.F._1 dell'avv.to BARBOLINI FRANCESCA dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
, Piazza della Signoria n. 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCA PALAGI CP_1
e CHIARA CANUTI;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 15/05/2025 Pt_1
ha convenuto in giudizio al fine di di ottenere una pronuncia
[...] Controparte_1 che retrodatasse al 02.03.2021 la data di iscrizione anagrafica del ricorrente nelle liste del comune convenuto.
In particolare ha esposto che sin dall'arrivo a far data dal 02.03.2021 era residente nel territorio Fiorentino.. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Costituitosi in giudizio il convenuto pur non contestando specificamente i CP_1 fatti addotti dal ricorrente ha sostenuto che le norme in tema di iscrizione anagrafica non consentono la retrodatazione.
In particolare ha sostenuto il convenuto che la registrazione anagrafica può CP_1
avvenire a norma dell'art. 13 DPR 223/1989 solo su richiesta dell'interessato che nel caso di specie è avvenuta il 04.10.2021.
Ritenuta la causa meramente documentale la stessa è stata chiamata all'udienza del
14.10.2025 ove è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
Orbene al fine di ricostruire l'oggetto della presente controversia occorre premettere che la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n. 25726/2011).
La residenza è presuntivamente determinabile, fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche (Cass. n. 662/2000; da ultimo S.U. n. 5830/2023).
Proprio per questo in virtù dell'art. 2 l. n. 1228/1954 (ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), infatti, sulla persona fisica grava l'obbligo di richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune in cui dimora abitualmente (ossia dove ha la residenza).
Ciò premesso però occorre considerare che dalla violazione di detto obbligo – che nel caso di specie il ricorrente non ha adempiuto avendo presentato la richiesta dopo diversi anni dall'aver situato il proprio centro di interessi in – non discende automaticamente la CP_1 perdita del diritto al riconoscimento della residenza in un dato posto.
Giova infatti considerare che la scelta della sede della persona fisica è espressione della libertà fondamentale di cui all'art. 16 Cost., cioè la libertà di soggiorno e circolazione.
In questo senso quindi non può dirsi insussistente un limite all'accertamento della residenza in un dato Comune, che può svolgersi anche in via giudiziale.
Di contro però occorre osservare che l'iscrizione anagrafica è comunque un qualcosa di parzialmente diverso dal concetto civilistico di residenza. Si tratta infatti di un
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
procedimento ad istanza di parte ove un soggetto chiede di essere iscritto nella lista deisoggetti residenti in un dato comune.
E ciò è diverso dalla semplice residenza perché da detta manifestazione di volontà discendono tutta una serie di conseguenze giuridiche connesse all'iscrizione nella lista (come ad esempio il diritto di elettorato attivo in ipotesi).
Sicchè nell'ambito del presente giudizio occorre distinguere le pretese del ricorrente.
Da un lato vi è l'accertamento di fatto da svolgersi nei riguardi del comune di avente CP_1 ad oggetto la residenza avuta dal ricorrente dal 2021 a oggi.
Ed in tal senso la copiosità dei documenti ( Vaccinazioni Covid nonché le dichiarazioni della dimostra come il ricorrente sia sempre stato residente a CP_2 CP_1 sin dal 20.09.2021.
Tuttavia non può accogliersi la richiesta di rettificazione anagrafica. Infatti poiché è pacifico che il ricorrente ha fatto domanda di iscrizione solo in data 09.04.2025è pacifico che la sua iscrizione anagrafica possa decorrere solo da detta data.
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione della novità della controversia ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di C.T.U. e del giudizio cautelare infra causam.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
1. Accerta che è residente nel COMUNE DI esidente nel Parte_1 CP_1
comune di a far data dal 20.09.2021 CP_1
2. Rigetta per le motivazioni di cui in parte narrativa la richiesta di rettificazione anagrafica;
3. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Così deciso in Firenze, lì 09/12/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
4
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6113 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in viale F. Redi n. 25 presso lo studio C.F._1 dell'avv.to BARBOLINI FRANCESCA dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
, Piazza della Signoria n. 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCESCA PALAGI CP_1
e CHIARA CANUTI;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 15/05/2025 Pt_1
ha convenuto in giudizio al fine di di ottenere una pronuncia
[...] Controparte_1 che retrodatasse al 02.03.2021 la data di iscrizione anagrafica del ricorrente nelle liste del comune convenuto.
In particolare ha esposto che sin dall'arrivo a far data dal 02.03.2021 era residente nel territorio Fiorentino.. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Costituitosi in giudizio il convenuto pur non contestando specificamente i CP_1 fatti addotti dal ricorrente ha sostenuto che le norme in tema di iscrizione anagrafica non consentono la retrodatazione.
In particolare ha sostenuto il convenuto che la registrazione anagrafica può CP_1
avvenire a norma dell'art. 13 DPR 223/1989 solo su richiesta dell'interessato che nel caso di specie è avvenuta il 04.10.2021.
Ritenuta la causa meramente documentale la stessa è stata chiamata all'udienza del
14.10.2025 ove è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale.
Orbene al fine di ricostruire l'oggetto della presente controversia occorre premettere che la residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43, è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. n. 25726/2011).
La residenza è presuntivamente determinabile, fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche (Cass. n. 662/2000; da ultimo S.U. n. 5830/2023).
Proprio per questo in virtù dell'art. 2 l. n. 1228/1954 (ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), infatti, sulla persona fisica grava l'obbligo di richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune in cui dimora abitualmente (ossia dove ha la residenza).
Ciò premesso però occorre considerare che dalla violazione di detto obbligo – che nel caso di specie il ricorrente non ha adempiuto avendo presentato la richiesta dopo diversi anni dall'aver situato il proprio centro di interessi in – non discende automaticamente la CP_1 perdita del diritto al riconoscimento della residenza in un dato posto.
Giova infatti considerare che la scelta della sede della persona fisica è espressione della libertà fondamentale di cui all'art. 16 Cost., cioè la libertà di soggiorno e circolazione.
In questo senso quindi non può dirsi insussistente un limite all'accertamento della residenza in un dato Comune, che può svolgersi anche in via giudiziale.
Di contro però occorre osservare che l'iscrizione anagrafica è comunque un qualcosa di parzialmente diverso dal concetto civilistico di residenza. Si tratta infatti di un
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
procedimento ad istanza di parte ove un soggetto chiede di essere iscritto nella lista deisoggetti residenti in un dato comune.
E ciò è diverso dalla semplice residenza perché da detta manifestazione di volontà discendono tutta una serie di conseguenze giuridiche connesse all'iscrizione nella lista (come ad esempio il diritto di elettorato attivo in ipotesi).
Sicchè nell'ambito del presente giudizio occorre distinguere le pretese del ricorrente.
Da un lato vi è l'accertamento di fatto da svolgersi nei riguardi del comune di avente CP_1 ad oggetto la residenza avuta dal ricorrente dal 2021 a oggi.
Ed in tal senso la copiosità dei documenti ( Vaccinazioni Covid nonché le dichiarazioni della dimostra come il ricorrente sia sempre stato residente a CP_2 CP_1 sin dal 20.09.2021.
Tuttavia non può accogliersi la richiesta di rettificazione anagrafica. Infatti poiché è pacifico che il ricorrente ha fatto domanda di iscrizione solo in data 09.04.2025è pacifico che la sua iscrizione anagrafica possa decorrere solo da detta data.
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione della novità della controversia ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di C.T.U. e del giudizio cautelare infra causam.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 Controparte_1
1. Accerta che è residente nel COMUNE DI esidente nel Parte_1 CP_1
comune di a far data dal 20.09.2021 CP_1
2. Rigetta per le motivazioni di cui in parte narrativa la richiesta di rettificazione anagrafica;
3. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Così deciso in Firenze, lì 09/12/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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