Sentenza 9 novembre 2021
Massime • 1
Le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2021, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 004 10-22 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1882/2021 -Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI UP 09/11/2021 - Relatore- EUGENIA SERRAO R.G.N. 302/2021 UGO BELLINI GABRIELLA CAPPELLO FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MU AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso 毋 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, revocando la subordinazione della sospensione dell'esecuzione della pena al pagamento della provvisionale nei confronti di ZZ UA (non ricorrente), la pronuncia di condanna, confermata nel resto, emessa dal Tribunale di Marsala il 12 settembre 2018, a seguito di rito abbreviato, nei confronti di ZZ UA e MU AL, imputati del reato previsto dagli artt. 110 e 589 cod. pen. perché, in concorso tra loro, per colpa consistita nel vendere a IS AN RA RI della verdura a mazzetti come commestibile, laddove, in realtà, si trattava di una pianta tossica (mandragora), ne avevano cagionato il decesso per arresto cardio-respiratorio in seguito a intossicazione da atropina in Marsala il 12 novembre 2015. 2. Il fatto è stato così ricostruito nelle sentenze di merito: nella tarda mattinata del 10 novembre 2015 IS AN RA RI e la IG avevano acquistato due diversi tipi di verdura, venduta in mazzetti, da due ambulanti che stazionavano, tenendo la merce nel portabagagli aperto di una Fiat UN, nei pressi di un supermercato;
solo una delle erbe era conosciuta dalle donne, mentre l'altra era stata descritta dai venditori ambulanti quale verdura locale molto più dolce e molto buona;
la vittima ne aveva acquistati due mazzetti e ne aveva dato uno alla IG;
la sera dello stesso giorno, IS AN RA RI aveva telefonato alla IG comunicandole di sentirsi male, per cui la IG e il genero avevano provveduto a farla trasportare in ambulanza presso l'ospedale di Marsala;
l'anestesista del nosocomio aveva riconosciuto la verdura, portatagli dalla IG e dal marito della vittima, come mandragora;
era stato, pertanto, reperito presso il centro antiveleni dell'ospedale Ingrassia di Palermo l'antidoto all'atropina, sostanza tossica presente in tale erba;
la somministrazione aveva determinato un parziale miglioramento delle condizioni della donna che, tuttavia, era deceduta nel corso della notte successiva;
l'autopsia aveva accertato la presenza nel sangue di atropina in misura pari a 60,2 ng/ml e i consulenti tecnici avevano esposto che la sintomatologia era del tutto coerente con l'assunzione di mandragora, un vegetale contenente atropina, concludendo che il decesso, in assenza di altre cause capaci di spiegare la morte, fosse da attribuire ad intossicazione acuta da atropina in soggetto con preesistenti significative patologie cardiache;
la sostanza vegetale era stata repertata, ma non era stato possibile analizzarla perché il reperto era stato messo a disposizione del 2 consulente tecnico solo nel novembre del 2017, quando le sue condizioni non ne consentivano l'analisi; la IG della vittima aveva fornito la descrizione dei due ambulanti e ne aveva eseguito positivamente il riconoscimento fotografico.
3. La Corte di appello, con specifico riguardo al relativo motivo di appello, ha ritenuto che la causa del decesso di IS AN RA RI fosse da individuare con certezza nell'assunzione di atropina, desumendo tale certezza dai sintomi gravi e univoci, dal miglioramento delle condizioni generali conseguito alla somministrazione di fisostigmina, l'antidoto all'atropina, dalla relazione autoptica, nella quale era indicata la presenza nel sangue di atropina.
3.1. Con riguardo alla identificazione della verdura venduta dagli imputati come mandragora, la Corte ha ritenuto attendibile quanto dichiarato dall'anestesista dell'ospedale di Marsala, sia perché tale teste aveva dichiarato di vivere in campagna, sia perché i sintomi da lui rilevati erano compatibili con l'intossicazione da atropina, sostanza presente nella mandragora, sia perché la somministrazione dell'antidoto aveva inizialmente determinato un miglioramento delle condizioni generali della paziente.
3.2. La Corte ha, inoltre, ritenuto generiche le contestazioni mosse dagli appellanti in merito alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla IG e dal genero della vittima, a fronte della piena capacità dimostrativa che il codice di rito attribuisce alle dichiarazioni rese dalle persone offese, corroborate dalle condizioni della vittima al momento del ricovero e dalle cause della morte, oltreché dal fatto che IA IN aveva riferito gli accadimenti nell'immediatezza del fatto e aveva riconosciuto gli imputati tra 18 fotografie.
4. Ha proposto ricorso il solo imputato MU AL deducendo, con un primo motivo, mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione della prova decisiva scaturente dall'esame autoptico. La difesa deduce che, a seguito dell'esame autoptico, era stata accertata, oltre la presenza di atropina, anche quella di vincamina e scopolamina, alcaloidi tropanici che, al pari dell'atropina, possono condurre alla morte presentando i medesimi sintomi dell'atropina. La vincamina, associata ad alcol etilico, può condurre a situazioni nefaste e dall'esame autoptico risultava la presenza di alcol etilico nel sangue della vittima. I giudici di merito hanno totalmente omesso di valutare tale circostanza, pur sollecitata nell'atto di appello.
4.1. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione della prova decisiva costituita dalle dichiarazioni del teste ispettore Francesco 3 NO. Tale teste aveva reso dichiarazione assolutamente antitetica rispetto a quelle rese da tutti gli altri testi. Aveva riferito, infatti, che il 12 novembre 2015 lui e la consorte sarebbero usciti di casa per recarsi al locale nosocomio, ove trovavasi ancora il corpo della defunta, e che, percorrendo la via IN Orlando, verso le 9:30, avrebbe notato la Fiat UN, nonché gli imputati, riconosciuti su indicazione della moglie che si trovava in quel momento in auto con lui. Tali dichiarazioni stridono con quanto riferito da IN IA, la quale aveva negato di averli rivisti. Il medesimo teste aveva dichiarato che il 12 novembre 2015 si sarebbe avvicinato all'autovettura degli imputati e avrebbe visto all'interno del cofano frutta e verdura che venivano vendute ai passanti, in contrasto con la dichiarazione resa dai colleghi Quinci e Gancitano, i quali avevano riferito che gli imputati non avevano verdura o altri alimenti in auto e che il portellone posteriore era chiuso.
4.2. Con un terzo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento al travisamento delle prove in merito alla conclusione che la verdura presuntivamente venduta dall'imputato a IS RA AN RI fosse della specie mandragora. Il consulente tecnico del pubblico ministero ha riferito di non aver potuto analizzare la sostanza di natura vegetale repertata il 12 novembre 2015 a causa del pessimo stato di conservazione;
d'altro canto, l'anestesista dell'ospedale di Marsala aveva ammesso di non essere un esperto agronomo e di non poter affermare con certezza che la sostanza da lui visionata nell'immediatezza del fatto fosse mandragora o che la donna fosse certamente morta per avvelenamento da mandragora. Il giudice di primo grado ha travisato tale prova ritenendo che la verdura fosse stata riconosciuta dai medici come mandragora, sebbene la sostanza fosse rimasta di fatto non identificata.
4.3. Con un quarto motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione della prova decisiva inerente alla causa della morte. La sostanza repertata presso l'abitazione della IG della vittima è rimasta priva di individuazione chimica e morfologica, le derrate alimentari presenti nell'abitazione della donna al momento del decesso non sono state repertate, l'atropina non è contenuta solo nella mandragora ma può essere contenuta anche in altri generi alimentari, per cui la donna potrebbe aver ingerito un altro alimento contenente tale sostanza. L'atropina è contenuta anche in alcuni farmaci e, inoltre, non è stata valutata la circostanza che a seguito dell'esame autoptico, nel corpo della donna fossero state trovate anche altre sostanze quali la vincamina e la scopolamina, alcaloidi tropanici che, come l'atropina, possono condurre alla morte. 4 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Con memoria del 26 ottobre 2021 il difensore del ricorrente ha concluso per l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, essendo tutti inerenti al vizio di motivazione concernente il punto della decisione avente ad oggetto le cause del decesso di IS AN RA RI. Sono dedotti l'omesso esame di prove decisive (esiti dell'esame autoptico con sostanze rilevate nel sangue della vittima, dichiarazioni del teste Francesco NO, omessa analisi delle derrate alimentari presenti nell'abitazione della vittima) e il travisamento della prova (testimonianza del dott. Pipitone, anestesista e rianimatore dell'ospedale di Marsala).
1.1. Giova, in primo luogo, mettere in luce che i giudici di entrambi i gradi di merito hanno fornito ampia motivazione in merito alla intrinseca attendibilità e alla soggettiva credibilità della dichiarante IN IA, IG della vittima presente al momento dell'acquisto della verdura, sia pure erroneamente qualificandola come persona offesa, indicando anche elementi di riscontro esterno, acquisiti al rito abbreviato per il tramite della consulenza tecnica e delle sommarie informazioni svolti nel corso delle indagini preliminari nonché per il tramite dell'attività di integrazione probatoria, definita «copiosa» dai giudici di appello, svolta dal giudice di primo grado mediante esame di diversi testi. Tra le fonti di prova elencate, assumono dunque un ruolo centrale, nel costrutto della sentenza, il contenuto della querela (meglio definibile come denuncia) e le dichiarazioni rese dalla IG della vittima, IA IN, in ragione della contiguità di tale dichiarante alla vicenda oggetto di accertamento. La testimonianza della donna risulta, infatti, essere stata il filo conduttore che lega gli elementi indiziari sui quali si basa l'affermazione di responsabilità degli imputati.
1.2. L'unica censura che attinge giudizio di attendibilità di IA IN concerne l'asserito omesso esame della testimonianza del coniuge Francesco NO. La valutazione di tale testimonianza, si assume, avrebbe condotto il collegio giudicante ad assolvere l'imputato. Trattasi, tuttavia, di censura che difetta di specificità, sia perché omette di confrontarsi con quanto indicato in proposito a pag.14 della sentenza di primo grado, sia perchè, secondo quanto evidenziato dalla stessa difesa, le dichiarazioni rese dal teste NO, ovec 5 ritenute di tale precisione e attendibilità da confutare quelle della moglie, dovrebbero al contempo sconfessare anche la contrastante versione resa, in merito a circostanze favorevoli all'imputato (l'assenza di frutta e verdura nel bagagliaio dell'auto), dagli altri agenti di polizia giudiziaria intervenuti per identificare gli ambulanti.
1.3. Non è, poi, inutile ricordare che la qualifica di persona offesa dal reato spetta a colui che subisce il danno criminale, che si concreta nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma, mentre il danneggiato è colui che ha subito il danno civile, patrimoniale o non patrimoniale, e che ha per tale motivo la legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale. Mentre la persona offesa gode della tutela di natura pubblicistica correlata all'interesse pubblico alla repressione del reato, il danneggiato è portatore di un interesse privato di cui il pubblico ministero non si fa carico, salva l'eccezionale ipotesi di cui all'art. 77, comma 4, cod. proc. pen., ed è pertanto tenuto ad esercitare l'azione secondo le forme della domanda giudiziale civile, rimanendo soggetto ai relativi criteri dell'onere probatorio. Sebbene normalmente persona offesa e danneggiato coincidano, la distinzione è fondamentale per riconoscere i differenti poteri riconosciuti a tali soggetti nell'ambito del processo penale, basati fondamentalmente sulla funzione di accusa privata riconosciuta alla persona offesa dal reato che, in virtù di tale funzione, sola può opporsi alla richiesta di archiviazione (art.410 cod. proc. pen.), ovvero presentare memorie finalizzate alla valutazione delle prove ed all'interpretazione delle norme in senso eminentemente rafforzativo dell'accusa pubblica (art.90 cod. proc. pen.). Dal punto di vista della legittimazione processuale, la distinzione tra persona offesa e danneggiato civile si apprezza chiaramente dal raffronto tra i criteri di scelta del rappresentante del minore nell'esercizio delle facoltá e dei diritti riconosciuti alla persona offesa nel processo penale (art.90, comma 2, cod. proc. pen.) e le regole che disciplinano la rappresentanza del minore nell'esercizio dell'azione civile (art.77 cod. proc. pen.), modellate sul paradigma della rappresentanza dell'incapace nel processo civile, oltre che dal fatto che neppure in caso di urgenza al pubblico ministero è consentito esercitare i diritti della persona offesa, non rinvenendosi nel codice norma analoga a quella posta dall'art. 77, comma 4, cod. proc. pen. con riguardo al danneggiato. La persona offesa dal reato, la vittima del cosiddetto danno criminale, viene comunque messa in condizione di esercitare l'azione civile (artt.419, comma 1, 429, comma 4, 456, commi 3 e 4, cod.proc.pen.) laddove sia anche persona lesa civilmente, ossia abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale civilmente apprezzabile, dunque risarcibile, mantenendo altrimenti le prerogative proprie della persona offesa dal reato che non sia anche danneggiato civile. 6 1.4. L'eventualità che persona offesa e danneggiato dal reato non coincidano può rilevare sul piano dei criteri di valutazione della prova, giacchè, se per principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, a condizione che più rigoroso sia il controllo, opportunamente corroborato dall'indicazione di riscontri nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, al quale sottoporre tali dichiarazioni rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), a fortiori deve ritenersi soggetto a rigoroso controllo il narrato del danneggiato dal reato costituito parte civile, quale è il congiunto della vittima nel delitto di omicidio, in ragione del precipuo interesse sotteso alla sua partecipazione al processo penale. Tale criterio vale sia in ipotesi nelle quali il danneggiato dal reato di omicidio sia testimone di dichiarazioni rese dalla vittima, sia nel caso in cui renda testimonianza su fatti oggetto di diretta percezione.
2. Premessa, dunque, l'inammissibilità dell'unico profilo di censura che ha attinto la credibilità della danneggiata dal reato IA IN, occorre valutare la fondatezza delle doglianze inerenti al vizio di motivazione derivante dall'omessa valutazione di prove decisive e dal travisamento della testimonianza del dott. Pipitone.
2.1. Ma tali doglianze non superano il vaglio di ammissibilità. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale 婆 incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n.10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n.45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 7 2.2. E, nel caso in esame, l'inammissibilità delle doglianze risiede nella inidoneità delle prove asseritamente omesse o travisate a destrutturare la tenuta logica della sentenza, in quanto nelle conformi sentenze dei due gradi di merito i giudici hanno elencato una serie di prove, ossia di elementi che dimostrano con certezza il fatto storico oggetto di accertamento (per richiamarne alcuni: la vendita di due mazzetti di erba alla IS da parte dell'MU la mattina del 10 novembre 2015; il ricovero tramite 118 della donna, in stato di coma, presso l'ospedale di Marsala la sera del medesimo giorno;
il decesso della donna il 12 novembre 2015 con diagnosi di «sospetta ingestione di mandragora»; il risveglio della donna dal coma profondo in seguito alla somministrazione di antidoto all'atropina; il rinvenimento mediante esame autoptico nel sangue della donna di una concentrazione altamente tossica di atropina (60,2 ng/ml) e di scopolamina, sostanze contenute nella mandragora), e una serie di indizi, ossia di elementi che isolatamente valutati non forniscono certezza in merito al fatto storico ma che devono essere singolarmente vagliati onde inserirli nel percorso logico- argomentativo che ne dovrà evidenziare la pregnanza in relazione al fatto da accertare (come, ad esempio, nel caso in esame, l'essersi verificato l'evento in periodo di raccolta della mandragora;
la sintomatologia riscontrata dai medici, compatibile con avvelenamento;
il giudizio espresso dall'anestesista circa il tipo di verdura mostratogli dalla IG della IS nell'immediatezza del fatto;
l'indisponibilità da parte della IS di farmaci contenenti atropina o alcaloidi tropanici).
2.3. La verifica che spetta alla Corte di Cassazione con riferimento alla prova indiziaria concerne, oltre che la non manifesta illogicità del percorso-logico- argomentativo, la corrispondenza degli indizi a dati di fatto certi, in quanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, la loro gravità, ossia l'idoneità a esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, la loro precisione, intesa come non equivocità, e infine la loro complessiva convergenza verso un identico risultato (Sez.5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721). I giudici di merito non hanno, peraltro, trascurato di esaminare i dati istruttori asseritamente omessi (pag.10 sentenza di primo grado;
pag.4 sentenza di appello), pervenendo tuttavia, con motivazione non manifestamente illogica, ad escluderne la decisività.
2.4. Il ricorrente, nel caso concreto, non contesta la verità degli indizi o la loro gravità; allega, piuttosto, l'omessa valorizzazione della plausibilità di ipotesi alternative a quella sposata nella sentenza, dunque la precisione degli indizi. Ad avviso del Collegio, tuttavia, il giudizio svolto dalla Corte territoriale risulta, conforme ai criteri legali dettati dall'art. 192 cod. pen. in relazione alla regola di cui all'art.533 cod. proc. pen. in quanto, nel caso in esame, una parte rilevante 8 del discorso giustificativo si fonda su prove, gli indizi singolarmente valutati corrispondono a fatti storicamente accertati, la loro valutazione complessiva ne evidenzia la concordanza, sia intrinseca che relativa alle prove acquisite. Non risulta sottoposta all'esame del giudice di merito, né è presente nel ricorso, alcuna plausibile valutazione alternativa, volta a sostenere l'equivocità del compendio indiziario, sulla quale la Corte territoriale avrebbe potuto fondare un giudizio di mancato superamento del ragionevole dubbio.
5. Tali sono le ragioni del rigetto del ricorso, al quale segue a norma dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Eugenia Francesco RI Ciampi DEPOSITATO 21 CANCELLERIA 1 1 GEN. 2022 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 9