Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/05/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 5541/2020 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
Mariarosaria Budetta Presidente
Francesca Falla Trella Consigliera
Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5541/2020, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 23 gennaio 2025, vertente
Tra
(c.f. ), rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cecilia Filippucci, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
- appellante -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
Carlo Sportelli e Matteo Mungari, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
- appellante -
E
- appellata -
E romana (p.iva Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari, presso il P.IVA_3 cui studio elettivamente è domiciliata.
- appellata -
Fatto e diritto
Il procedimento di primo grado.
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e la chiedendo l'accertamento CP_1 Controparte_4
di responsabilità e conseguente condanna della Controparte_4
di tutti i danni subiti a seguito del sinistro, avvenuto in data
[...]
27.01.2014 in Largo di Torre Argentina, da liquidarsi in € CP_1
108.825,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda, l'attrice aveva esposto che il giorno 27.01.2014, alle 12:30 circa, in mentre percorreva a piedi il CP_1 marciapiedi di Largo di Torre Argentina, precisamente davanti all'edicola ivi presente, perdeva l'equilibrio e cadeva in terra a causa di un lastrone di porfido della pavimentazione stradale che, perfettamente allineato al resto della pavimentazione, risultava basculante se vi si applicava una pressione;
immediatamente veniva soccorsa dal compagno , dal Persona_1 gestore dell'edicola, , e dalla guardia giurata Controparte_5 Per_2
in servizio presso l'istituto bancario davanti l'edicola e
[...] quest'ultimo provvedeva a chiamare l'ambulanza.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva e richiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa appaltatrice e della compagnia Controparte_4 per essere Controparte_6
manlevata in caso di soccombenza. Contestava inoltre gli assunti attorei, in quanto ritenuti infondati e non provati, deducendo l'esclusiva responsabilità della stessa attrice nell'occorso ed altresì contestando il quantum della pretesa, la parte concludeva quindi concludeva per il rigetto delle domande. In subordine, concludeva per la condanna CP_1
delle terze chiamate a manlevarla e garantirla.
Si costituiva anche eccependo Controparte_7
l'inammissibilità dell'azione diretta dell'attrice nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2051 c.c., altresì, contestava gli assunti attorei, in quanto infondati e non provati, rilevando l'eventuale responsabilità di quale CP_1
custode dei luoghi ed infine contestava anche il quantum della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della domanda.
Si costituivano le Assicurazioni di – CP_1 Controparte_6
preliminarmente eccependo la nullità della domanda per omesso petitum, in quanto la aveva citato in giudizio omettendo Parte_1 CP_1
di indicare una idonea domanda, altresì contestando nel merito gli assunti attorei, assumendo la totale assenza di prove del fatto e della sua modalità di verificazione, richiamando in ogni caso il principio di autoresponsabilità; contestava, infine il quantum della pretesa attorea concludendo per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ed instandone, nel merito, per il rigetto. In subordine, rilevava l'inammissibilità della domanda contro di lei avanzata da e comunque, per il suo coinvolgimento, nei soli CP_1
limiti contrattualmente pattuiti.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda, ritenendo fondata l'eccezione sollevata dalle in merito alla mancata CP_3 CP_3
domanda nei confronti di e considerando l'integrazione” CP_1
della domanda nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. non una emendatio libelli, bensì una vera e propria mutatio libelli, pertanto inammissibile.
Inoltre, osservava il giudice di prime cure, che parte attrice non aveva provato il rapporto di custodia in capo all'impresa Controparte_4
e, tra l'altro, all'esito dell'istruttoria e delle risultanze probatorie acquisite in atti, non emergeva un'adeguata prova che la caduta di Parte_1
fosse dipesa dalla presenza di irregolarità sul marciapiede del Largo di
Torre Argentina. Infine, si configurava anche il difetto di prova in ordine al quantum debeatur, poichè la signora non aveva depositato in atti Parte_1
il certificato di pronto soccorso ed ulteriore documentazione medica.
Tanto precisato, il tribunale così statuiva “- dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
- dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da CP_1
nei confronti della e di Controparte_4 [...]
; - rigetta la domanda proposta da Controparte_8 [...]
nei confronti della - Parte_1 Controparte_4
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute e terze chiamate, che liquida in favore di in € CP_1
60,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge e in favore di Parte_2
, in € 40,00 per spese
[...] Controparte_6 ed € 2.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, per ciascuna parte.”
L'appello.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , deducendo Parte_1
in sintesi:
1. Errata valutazione in ordine alla emendatio libelli di cui alla memoria ex art 183, comma 6 , n. 1 c.p.c., errata valutazione della connessione per “alternatività” delle domande giudiziali ed errata interpretazione della domanda giudiziale, in quanto il giudice avrebbe attribuito all'integrazione operata da parte attrice nella memoria ex art. 183, c.6, n.1, c.p.c. il valore di alterazione della vicenda sostanziale sia negli elementi oggettivi che soggettivi, posto che le due domande, quella originaria e quella modificata, avrebbero ad oggetto la medesima vicenda sostanziale e sarebbero legate tra loro da una connessione per alternatività, caratterizzata dall'esistenza di un rapporto di alternatività (incompatibilità) tra rapporti obbligatori aventi elementi oggettivi identici.
2. Errata applicazione dell'art. 2051 c.c. con riferimento alla responsabilità dell'appaltatore ed errata interpretazione del titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. della ditta appaltatrice, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe correttamente interpretato che la qualità di custode in capo all'impresa appaltatrice che emergerebbe sia dai documenti in atti depositati ( all.ti n. 6 e 9 dell'atto di citazione, documenti allegati alla memoria ex art. 183 c.6 n. 2 c.p.c. dell'attrice), che dal contratto di Appalto e relativo Capitolato Speciale stipulato tra il Comune di Roma e la ( allegati Parte_3
B.C.D.E. alla comparsa di costituzione e risposta di in CP_1 data antecedente al sinistro e presupposto della legittimazione passiva della convenuta ditta appaltatrice, tanto da essere chiamata in manleva da e non risultare oggetto di contestazione alcuna da CP_1 parte di le Assicurazioni di titolare della obbligazione di CP_1 garanzia.
3. Errata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali, errata valutazione delle prove ed errata valutazione delle testimonianze rese dai testi introdotti da parte attrice, laddove il Giudicante, errando, non avrebbe attribuito alcun valore al verbale di sopralluogo poiché intervenuto a distanza di un mese e mezzo dall'evento e non nell'immediatezza del fatto;
inoltre, il tribunale, attribuirebbe, rilievo alla irregolarità del lastrone di porfido, laddove l'attrice ha attribuito la causa della sua caduta non alla irregolarità del lastrone, ma alla circostanza che lo stesso, risultava insidioso in quanto basculante e rappresentava un pericolo occulto perché non visibile.
4. Motivazione illogica e contraddittoria, errata valutazione dell'ausiliario in ordine al nesso di causalità e rilevanza della C.T.U., il giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare tutti gli elementi di accertamento sia dell'evento che degli esiti da questo derivanti e conseguentemente, avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova del nesso causale e dell'an debeatur, con il riconoscimento dell'invalidità permanente nella misura del 20%.
L'appellante ha quindi così concluso “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del gravame proposto, riformare la sentenza n. 4211/2020 emessa dal Tribunale di Roma Sez. XIII Civile in data 26.02.2020 per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto: accertare e dichiarare la totale, integrale ed esclusiva responsabilità di e della CP_1
impresa addetta alla manutenzione e Controparte_4 sorveglianza dell'area Lotto I del Municipio I di nella CP_1
quale è avvenuto il sinistro, in ordine alla produzione del sinistro in danno di , avvenuto in data 27.01.2014, in sul Parte_1 CP_1 marciapiede di Largo di Torre Argentina di fronte l'edicola ivi presente ed in prossimità della sita innanzi al civico n.4, e per l'effetto, Parte_4
condannare in solido tra loro e la CP_1 Controparte_9 di impresa alla manutenzione e sorveglianza dell'area Lotto
[...]
I del Municipio I, in persona del legale rappresentante pro tempore, al totale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da , Parte_1
con riferimento alla sua integrità fisica, anche a titolo di personalizzazione del danno biologico e quantificati nella misura non inferiore ad Euro
56.918,00= a titolo di invalidità permanente, Euro 3.615,00= a titolo di incapacità temporanea totale, Euro 3.615,00= a titolo di incapacità temporanea parziale, Euro 22.198,00= a titolo di personalizzazione del danno, Euro 21.382,00= a titolo di ulteriore aumento (ex danno morale) oltre ad Euro 1.097,00 per spese mediche documentate e così per un importo totale dovuto pari ad Euro 108.825,00= o a quell'altra che sarà ritenuta di giustizia, così come verrà accertata dal Giudice del riesame.
Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dal giorno dell'evento lesivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si è costituita - Controparte_8
chiedendo in via principale, rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto, in diritto e non provato, ed in ogni caso, accogliere le conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio, segnatamente nella comparsa di costituzione e risposta. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si è costituita chiedendo in via principale, rigettare il CP_1
gravame proposto poiché infondato in fatto, in diritto e non provato;
in via subordinata, riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di manleva nei confronti della nonché tutte le Controparte_4
eccezioni e difese formulate in primo grado, accogliere le conclusioni rassegnate da nel precedente grado di giudizio, CP_1
segnatamente nella comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa di terzo, nonché nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, nell'ambito delle quali, come precisato nella comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in primo grado,
è da intendersi espressamente rinunciata la domanda di accertamento di responsabilità de Controparte_8
in relazione ai danni subiti dal . In ogni caso, con vittoria Parte_1
di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si è altresì costituita chiedendo Controparte_7 di respingere l'impugnazione perché inammissibile e comunque illegittima e infondata;
in subordine, di respingere ogni pretesa anche a titolo di garanzia e manleva e comunque ogni domanda nei suoi confronti perché illegittima e infondata. Con vittoria di spese di giudizio.
All'esito dell'udienza cartolare del 23 gennaio 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
La decisione della Corte
L'appello è infondato e non suscettibile di accoglimento. Deve rilevarsi che che – correttamente il giudice del tribunale ha ritenuto non provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno, presupposti del riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Risulta infatti, dalle dichiarazioni rese dalla stessa attrice che lo stato dei luoghi ove è avvenuto il fatto non era affatto invisibile, tanto che il lastrone dove è inciampata risultava – sempre per ammissione dell'appellante - infossato ed irregolare rispetto al lastricato pedonale e dunque, non occulto. Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado è emerso che la
[...]
conosceva lo stato dei luoghi ove successo il fatto, avendo lavorato Pt_1 nelle vicinanze.
Va in merito richiamato l'orientamento della Suprema Corte, che più volte ha ribadito che la mera esistenza di un'insidia non è sufficiente per ottenere la condanna del custode al ristoro del danno subito, laddove “questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”” (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566; vedi anche Cass. 1/02/2018 n. 2481; Cass.
1/02/18 n. 2477; Cass. n. 17443 del 2019).
A ciò si aggiunga la mancanza di un verbale redatto dall'autorità nell'immediatezza del fatto che attesti lo stato del marciapiede e la condivisibile valutazione operata dal Tribunale sulle testimonianze rese, laddove ha ritenuto completa ed attendibile solo quella del teste
[...] che risulta essere compatibile con le risultanze oggettivamente Per_2 acquisite in atti.
Nello specifico aveva riferito di non aver visto le cause della Per_2 caduta della signora , di averla soccorsa insieme a due stranieri, Parte_1 di averla fatta sedere all'interno dell'agenzia dove lui prestava servizio e di aver poi aspettato l'ambulanza. Tale dichiarazione è coerente con quanto riportato sul certificato dell'ARES (“pz trovata seduta all'interno della banca”), mentre si discosta da quanto riferito dal teste (“mi sembra Tes_1 che … la signora fosse seduta fuori la banca”).
Ne consegue che la valutazione del Giudice di prime cure va confermata, risultando che i fatti e le risultanze processuali sono stati correttamente valutati, allorché le circostanze comprovate in atti depongano per una evitabilità e prevedibilità del dedotto evento dannoso, mediante l'attenzione, il controllo e la diligenza che ci si aspetta dagli utilizzatori della cosa stessa.
Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore rilievo ed impongono il rigetto dell'appello, il che comporta l'assorbimento anche della domanda di manleva proposta da appellata e CP_1 delle connesse questioni. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, nella misura minima in relazione alla mancanza di complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria, poiché non svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.473,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2025
La Cons. est. La
Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria
Budetta