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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 817/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190017694704000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190025068687000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014515703000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210019719638000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210020821583000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210035443817000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220018606954000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025664627000 VARI TRIBUTI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240015017928000 VARI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004640519000 VARI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento della cartella n.05720230025664627 e rinuncia alle al ricorso per le altre con compensazione delle spese
Resistente: chiede il rigetto con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa ricorrente impugnava l' intimazione di pagamento n.05720259004640519000, con la quale
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la provincia di AT, intimava all'opponente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 354.582,22, in virtù di 9 cartelle di pagamento e 2 avvisi di addebiti limitatamente alle 9 cartelle portanti crediti tributari chiedendo in via principale l'annullamnto dell'ingiunzione per omessa notifica degli atti prodromici;
in subordine l'annullamento per la sola cartella CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190017694704000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190025068687000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014515703000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210019719638000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210020821583000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210035443817000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220018606954000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025664627000 VARI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240015017928000 VARI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004640519000 VARI TRIBUTI relativamente al recupero di un credito di imposta già oggetto di un precedente contenzioso per cui erano state ridotte le sanzioni in sede giudiziaria;
in ulteriore subordine l'nnullamento relativamente alle sole somme dovute per interessi per difetto di motivazione.
Si costituiva l'Agente della Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso atteso che tutte le cartelle sottostanti l'intimazione erano state regolarmente notificate a mezzo pec al contribuente;
la cartella
05720230025664627000 era stata emessa già tenendo conto della riduzione delle sanzioni al 30% anzichè al 100% del Tribto evaso.
Con successive memorie parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio relativamente alla domanda prinicpale. Proponeva motivi aggiunti relativamente alla cartella 05720230025664627000 per cui insisteva per l'annullamento.
All'odierna udienza, sulle conclusioni di cui al verbale, la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con l'attuale ricorso l'intimazione di pagamento è stata impugnata solo relativamente alle 9 cartelle esattoriali e non in relazione ai due avvisi di addebito che riguardano crediti esatti per conto dell'INPS.
Deve poi tenersi conto che il ricorrente ha rinunciato agli atti , ovvero al ricorso relativamente alle cartelle
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190017694704000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190025068687000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014515703000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210019719638000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210020821583000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210035443817000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220018606954000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240015017928000 VARI TRIBUTI
Pertanto anche per i crediti tributari portati da tali cartelle la pretesa tributaria portata dall'intimazione di pagamento si è consolidata .
Quanto a quella parte di credito portato dall'intimazione e relativo al mancato pagamento della cartella
05720230025664627000 il ricorso, in relazione ai motivi aggiuntivi è fondata e deve essere annullata in quanto è venuto meno il credito tributario sottostante stante l'annullamento dei crediti con essa richiesti con la sentenza n.4040/2025 della GGT II per il Lazio con cui , in accoglimento dell'appello incidentale, era stato annullato l'atto di recupero n. TKFCR1100027 del 2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate - DP AT, contestava il credito di imposta, utilizzato negli anni 2019, 2020, 2021 a parere della stessa indebitamente compensato per un importo totale di euro 112.260,02 già parzialmente annullato relativamente all'importo delle sole sanzioni a seguito della sentenza n. 1089/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT .
Il complesso andamento della vicenda processuale giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio,
P.Q.M.
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere per rinuncia agli atti. Accoglie parzialemente il ricorso relativamente alla cartella n.05720230025664627 e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 817/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190017694704000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190025068687000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014515703000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210019719638000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210020821583000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210035443817000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220018606954000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025664627000 VARI TRIBUTI - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240015017928000 VARI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004640519000 VARI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento della cartella n.05720230025664627 e rinuncia alle al ricorso per le altre con compensazione delle spese
Resistente: chiede il rigetto con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa ricorrente impugnava l' intimazione di pagamento n.05720259004640519000, con la quale
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Concessionario della Riscossione per la provincia di AT, intimava all'opponente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 354.582,22, in virtù di 9 cartelle di pagamento e 2 avvisi di addebiti limitatamente alle 9 cartelle portanti crediti tributari chiedendo in via principale l'annullamnto dell'ingiunzione per omessa notifica degli atti prodromici;
in subordine l'annullamento per la sola cartella CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190017694704000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190025068687000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014515703000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210019719638000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210020821583000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210035443817000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220018606954000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230025664627000 VARI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240015017928000 VARI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259004640519000 VARI TRIBUTI relativamente al recupero di un credito di imposta già oggetto di un precedente contenzioso per cui erano state ridotte le sanzioni in sede giudiziaria;
in ulteriore subordine l'nnullamento relativamente alle sole somme dovute per interessi per difetto di motivazione.
Si costituiva l'Agente della Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso atteso che tutte le cartelle sottostanti l'intimazione erano state regolarmente notificate a mezzo pec al contribuente;
la cartella
05720230025664627000 era stata emessa già tenendo conto della riduzione delle sanzioni al 30% anzichè al 100% del Tribto evaso.
Con successive memorie parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio relativamente alla domanda prinicpale. Proponeva motivi aggiunti relativamente alla cartella 05720230025664627000 per cui insisteva per l'annullamento.
All'odierna udienza, sulle conclusioni di cui al verbale, la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con l'attuale ricorso l'intimazione di pagamento è stata impugnata solo relativamente alle 9 cartelle esattoriali e non in relazione ai due avvisi di addebito che riguardano crediti esatti per conto dell'INPS.
Deve poi tenersi conto che il ricorrente ha rinunciato agli atti , ovvero al ricorso relativamente alle cartelle
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190017694704000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190025068687000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200014515703000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210019719638000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210020821583000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210035443817000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220018606954000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240015017928000 VARI TRIBUTI
Pertanto anche per i crediti tributari portati da tali cartelle la pretesa tributaria portata dall'intimazione di pagamento si è consolidata .
Quanto a quella parte di credito portato dall'intimazione e relativo al mancato pagamento della cartella
05720230025664627000 il ricorso, in relazione ai motivi aggiuntivi è fondata e deve essere annullata in quanto è venuto meno il credito tributario sottostante stante l'annullamento dei crediti con essa richiesti con la sentenza n.4040/2025 della GGT II per il Lazio con cui , in accoglimento dell'appello incidentale, era stato annullato l'atto di recupero n. TKFCR1100027 del 2023 con il quale l'Agenzia delle Entrate - DP AT, contestava il credito di imposta, utilizzato negli anni 2019, 2020, 2021 a parere della stessa indebitamente compensato per un importo totale di euro 112.260,02 già parzialmente annullato relativamente all'importo delle sole sanzioni a seguito della sentenza n. 1089/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT .
Il complesso andamento della vicenda processuale giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio,
P.Q.M.
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere per rinuncia agli atti. Accoglie parzialemente il ricorso relativamente alla cartella n.05720230025664627 e compensa le spese.