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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8659/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8659/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Menin Federico e Parte_1 dell'avvocato Esposito Sandra
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Dona' Francesca Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento volontario di con il patrocinio dell'avvocato Menin Federico e dell'avvocato Esposito Controparte_2
Sandra
Parte intervenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Padova, rigettata ogni contraria istanza,
Nel merito, accertato e dichiarato lo spoglio operato dal GN , reintegrare la Controparte_1 ricorrente nell'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio e di servizi in precedenza esistente sul mappale 330 foglio 13 in Massanzago (PD) con classamento “seminativo arboreo” CL 3, e per l'effetto (confermando il provvedimento del Giudice del Reclamo), ordinare al GN l'eliminazione di catene e lucchetti che impediscono l'apertura del cancello Controparte_1
pagina 1 di 16 carraio e pedonale (di cui alla documentazione fotografica) o la consegna delle chiavi che lo aprano, cancello posto sul nastro di asfalto che dalla Via Cornara Carega percorrendo i mappali 231, 222 e
330 dà accesso al mappale 137 Fg. 13 del Comune di Massanzago (PD) in proprietà alla ricorrente ed in uso anche alla interveniente;
sempre nel merito: accertato e dichiarato lo spoglio operato dal GN , ordinare, Controparte_1
altresì l'eliminazione della ulteriore recinzione posta a separazione ed a confine dei mappali 137 e
330, ovvero ordinare che la stessa recinzione possa facilmente aprirsi per il passaggio degli auto- articolati e di ogni altro mezzo e, comunque, ordinare l'eliminazione di tutti gli ostacoli che impediscono o riducono l'utilizzo di detto passaggio anche in funzione dell'accesso per la ispezione e manutenzione alle vasche anti-incendio a servizio dei capannoni industriali.
Ancora nel merito: condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente e dalla intervenuta, a causa dello spoglio, da liquidarsi nella misura che verrà provata in corso di giudizio, secondo giustizia o in via equitativa.
2) in ordine alle istanze istruttorie, per tuziorismo difensivo, qui si richiamano e si intendono integralmente trascritte tutte le istanze a prova diretta formulate con la memoria 183 Vi co cpc n. 2 datata 24.12.2021 e registrata in deposito il 03.01.2022, delle quali tutte, in limine, si chiede
l'ammissione. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione di tutte le prove formulate nella memoria 183 Vi co cpc n. 2 dalla parte , in quanto inammissibili per tutte le ragioni Controparte_1
dedotte nella nostra memoria ex art. 183 VI Co cpc n. 3 datata 22.01.2022 e depositata in data
24.01.2022 e, nella denegata ipotesi di una loro ammissione, si ribadisce la richiesta di abilitazione alla prova contraria con tutti i testi indicati a prova diretta.
Si riafferma, peraltro, la dedotta inattendibilità e finanche incapacità a testimoniare della teste Tes_1
per le ragioni dedotte negli atti istruttori.
[...]
Sempre in via istruttoria si ribadisce la tardiva produzione del doc. 16) da parte di e Controparte_1 ci si oppone all'ammissione in quanto ormai già intervenuta colpevole decadenza dal diritto.
In ordine alle istanze istruttorie orali introdotte con la memoria n. 183 Vi co. Cpc n. 3 dalla parte
, ci si oppone fermamente ad ogni loro ammissione in quanto nessuno dei capitoli di Controparte_1
prova ivi formulati (dal n. 87 al 94) risulta essere realmente dedotto a “prova contraria” rispetto alle circostanze formulate nelle istanze istruttorie orali richieste dai ricorrenti ed anzi, quei capitoli, sono volti ad introdurre ulteriori circostanze che, se pertinenti, dovevano essere fatte oggetto di prova orale diretta e non possono essere introdotte tardivamente nella terza memoria istruttoria. Tali istanze,
pagina 2 di 16 irrituali e/o tardive, devono essere rigettate. Infine, la produzione documentale di cui alla terza memoria di controparte non risulta affatto formulata a prova contraria tant'è che essa è del tutto tardiva e inammissibile, oltre che del tutto irrilevante ai fini del decidere. Pertanto, si chiede che il
Giudice dichiari inammissibili le prove orali e la produzione documentale dedotte/allegate tardivamente/irritualmente nella terza memoria istruttoria dalla parte . E solo per Controparte_1
estremo rigore difensivo, nella denegata ipotesi di una loro ammissione, stante la irritualità della formulazione, si chiede abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. Con vittoria di compensi e spese per il giudizio da liquidare ex DM 55/2014 e ss.mm.
Per parte convenuta:
“in via preliminare: - dichiararsi nullo e/o inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire in capo alla ditta Boscavenezia di Stella Eurosia e per carenza di legittimazione attiva in capo a
Controparte_2
nel merito: - rigettarsi le domande formulate dalle parti ricorrenti e Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui ai precedenti scritti Controparte_2
difensivi; - con vittoria di competenze, diritti ed accessori di legge.
In via istruttoria, il sig. inoltre, insiste per: - l'ammissione del documento n. 16, CP_1
tempestivamente prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., ma non acquisito al fascicolo telematico a causa di un errore di natura tecnica, dovuto al formato (.eml) del medesimo, come da istanza già depositata, su cui il Giudice non si è ancora espresso;
- l'ammissione della prova testimoniale su tutti i capitoli di prova formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, nn.
2 e 3, c.p.c.; - l'ammissione dell'interrogatorio formale della sig.ra , sulla base dei Parte_1 capitoli formulati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.”.”
Per parte intervenuta:
“Voglia il Tribunale di Padova, rigettata ogni contraria istanza,
Nel merito, accertato e dichiarato lo spoglio operato dal GN , reintegrare la Controparte_1 ricorrente nell'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio e di servizi in precedenza esistente sul mappale 330 foglio 13 in Massanzago (PD) con classamento “seminativo arboreo” CL 3, e per l'effetto (confermando il provvedimento del Giudice del Reclamo), ordinare al GN l'eliminazione di catene e lucchetti che impediscono l'apertura del cancello Controparte_1
carraio e pedonale (di cui alla documentazione fotografica) o la consegna delle chiavi che lo aprano , cancello posto sul nastro di asfalto che dalla Via Cornara Carega percorrendo i mappali 231, 222 e
pagina 3 di 16 330 dà accesso al mappale 137 Fg. 13 del Comune di Massanzago (PD) in proprietà alla ricorrente ed in uso anche alla interveniente;
sempre nel merito: accertato e dichiarato lo spoglio operato dal GN , ordinare, Controparte_1
altresì l'eliminazione della ulteriore recinzione posta a separazione ed a confine dei mappali 137 e
330, ovvero ordinare che la stessa recinzione possa facilmente aprirsi per il passaggio degli auto- articolati e di ogni altro mezzo e, comunque, ordinare l'eliminazione di tutti gli ostacoli che impediscono o riducono l'utilizzo di detto passaggio anche in funzione dell'accesso per la ispezione e manutenzione alle vasche anti-incendio a servizio dei capannoni industriali.
Ancora nel merito: condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente e dalla intervenuta, a causa dello spoglio, da liquidarsi nella misura che verrà provata in corso di giudizio, secondo giustizia o in via equitativa.
2) in ordine alle istanze istruttorie, per tuziorismo difensivo, qui si richiamano e si intendono integralmente trascritte tutte le istanze a prova diretta formulate con la memoria 183 Vi co cpc n. 2 datata 24.12.2021 e registrata in deposito il 03.01.2022, delle quali tutte, in limine, si chiede
l'ammissione. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione di tutte le prove formulate nella memoria 183 Vi co cpc n. 2 dalla parte , in quanto inammissibili per tutte le ragioni Controparte_1
dedotte nella nostra memoria ex art. 183 VI Co cpc n. 3 datata 22.01.2022 e depositata in data
24.01.2022 e, nella denegata ipotesi di una loro ammissione, si ribadisce la richiesta di abilitazione alla prova contraria con tutti i testi indicati a prova diretta.
Si riafferma, peraltro, la dedotta inattendibilità e finanche incapacità a testimoniare della teste Tes_1
per le ragioni dedotte negli atti istruttori.
[...]
Sempre in via istruttoria si ribadisce la tardiva produzione del doc. 16) da parte di e Controparte_1 ci si oppone all'ammissione in quanto ormai già intervenuta colpevole decadenza dal diritto.
In ordine alle istanze istruttorie orali introdotte con la memoria n. 183 Vi co. Cpc n. 3 dalla parte
, ci si oppone fermamente ad ogni loro ammissione in quanto nessuno dei capitoli di Controparte_1 prova ivi formulati (dal n. 87 al 94) risulta essere realmente dedotto a “prova contraria” rispetto alle circostanze formulate nelle istanze istruttorie orali richieste dai ricorrenti ed anzi, quei capitoli, sono volti ad introdurre ulteriori circostanze che, se pertinenti, dovevano essere fatte oggetto di prova orale diretta e non possono essere introdotte tardivamente nella terza memoria istruttoria. Tali istanze, irrituali e/o tardive, devono essere rigettate. Infine, la produzione documentale di cui alla terza memoria di controparte non risulta affatto formulata a prova contraria tant'è che essa è del tutto
pagina 4 di 16 tardiva e inammissibile, oltre che del tutto irrilevante ai fini del decidere. Pertanto, si chiede che il
Giudice dichiari inammissibili le prove orali e la produzione documentale dedotte/allegate tardivamente/irritualmente nella terza memoria istruttoria dalla parte . E solo per Controparte_1
estremo rigore difensivo, nella denegata ipotesi di una loro ammissione, stante la irritualità della formulazione, si chiede abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. Con vittoria di compensi e spese per il giudizio da liquidare ex DM 55/2014 e ss.mm.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.12.2019 , quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
Boscavenezia di Stella Eurosia, lamentava lo spoglio del possesso di servitù di passaggio su di un nastro di asfalto ricadente sui mappali 231, 222 e 330 Fg. 13 del Comune di Massanzago (PD), di proprietà di , che dà accesso al mappale 137 di proprietà di parte attrice. Controparte_1
Allegava, a fondamento della domanda di reintegrazione nel possesso, che: la ricorrente aveva acquistato un lotto immobiliare costituito da fabbricati e terreni adiacenti con decreto di trasferimento del 15.11.2016 rep.424/16, nell'ambito della procedura fallimentare della società Bosca Arredi s.r.l.; nell'ambito della stessa procedura fallimentare era stato messo in vendita un ulteriore lotto (terreno), da sempre in proprietà alla Bosca Arredi s.r.l., sul cui sedime era stata costruita una strada di accesso alle unità produttive industriali, era stato costruito un cancello di larga sezione ed erano state interrate delle vasche per la protezione incendi del complesso industriale;
la ricorrente dal mese di novembre del 2016 aveva avuto il possesso non solo del sito industriale acquistato con il suddette decreto di trasferimento, ma anche del terreno sul quale sono affondate le vasche anti-incendio, del terreno antistante le stesse, del cancello con i relativi pilastri, nonché della strada di accesso al sito industriale che era stata costruita dalla Bosca Arredi s.r.l. per permettere l'ingresso nelle aree scoperte degli immobili non solo ad auto e camion ma anche agli autoarticolati;
il secondo lotto era stato trasferito in proprietà a
[...]
, il quale nel settembre 2019 aveva ottenuto l'immissione nel possesso anche delle suddette CP_1
aree, che la in realtà utilizzava fin dal 2016 per la propria attività industriale;
lo stesso CP_2
aveva recintato in modo totalmente occlusivo il terreno acquisito all'asta e aveva Controparte_1 chiuso con catena e lucchetto l'esistente cancello sottraendo, con doppio impedimento, non solo il sedime delle vasche anti-incendio, ma anche e soprattutto l'accesso carraio al sito industriale.
Si costituiva , eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire di Controparte_1
, in quanto la stessa risultava inattiva dal 2017 e chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda, allegando che: successivamente al decreto di trasferimento con cui aveva acquistato il pagina 5 di 16 lotto 1 (consistente nel mappale 32, 222, 231 e 330 foglio 13 del Comune di Massanzago), nel corso dei rilievi affidati a tecnici di fiducia, nell'aprile/maggio 2019, era emersa l'esistenza di una rilevante porzione di mq 265, appartenente all'area artigianale del mappale 330, confinante a nord ovest con il mappale 137 e con il mappale 332, e delimitata da una recinzione e da un cancello scorrevole chiuso con un lucchetto;
con provvedimento reso in data 10.7.2019, il giudice delegato aveva incaricato al curatore di immettere l'aggiudicatario nel possesso dell'intero lotto n. 1, cosa che era Controparte_1
avvenuta in data in data 12 settembre 2019, mediante rimozione del lucchetto apposto sul cancello verde;
parte ricorrente, essendo inattiva dal 2017, non poteva aver esercitato il possesso;
non si era verificato alcuno spoglio violento e clandestino, giacché dal momento in cui è Controparte_1
diventato proprietario del terreno de quo, aveva mantenuto chiuso con un lucchetto il cancello verde
(così come era chiuso al momento dell'acquisto) e aveva esercitato il suo pieno diritto di delimitare il confine della sua proprietà, dando la piena disponibilità alla ricorrente di accedere alle vasche antincendio;
nel resistente mancava l'animus spoliandi.
All'udienza del 6.2.2020 la difesa di parte ricorrente evidenziava che quest'ultima possedeva direttamente il passaggio in questione anche attraverso il detentore società Boscavenezia s.r.l, della quale è socia di maggioranza e che svolge la propria attività nell'immobile acquistato Parte_1
con decreto di trasferimento.
Con ordinanza 1.4.2020, il Giudice ammetteva tre informatori per parte in ordine all'esercizio del possesso da parte della ricorrente e rinviava all'udienza del 18.11.2020 per l'assunzione.
In data 17.11.2020, depositava atto di intervento ex art.105 c.p.c., nel quale allegava Controparte_2 di avere la detenzione dell'intero compendio immobiliare di proprietà dell'impresa individuale
Boscavenezia di Stella Eurosia, dichiarando di intervenire a sostegno delle ragioni della ricorrente, avendo interesse al ripristino dello stato di possesso del passaggio.
All'udienza del 18.11.2020 aveva luogo l'assunzione degli informatori e il Giudice assegnava a parte resistente un termine per il deposito di brevi note in merito all'atto di intervento di Controparte_2 riservando all'esito ogni ulteriore decisione.
Con ordinanza datata 17.12.2020, il Giudice rigettava il ricorso;
il reclamo, proposto avverso tale ordinanza dalla difesa della ricorrente, veniva accolto dal Collegio con conseguente ordine a
[...]
di reintegrare la ricorrente nel possesso della servitù di passaggio. CP_1
Il giudizio proseguiva nella fase di merito, su istanza del convenuto depositata in data 4.6.2021.
pagina 6 di 16 Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., con ordinanza dell'11.8.2022, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
1.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
2.
In primo luogo, occorre valutare le eccezioni preliminari di parte convenuta, relative alla carenza di interesse ad agire in capo all'impresa e alla carenza di legittimazione Parte_1
attiva in capo a Controparte_2
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, onde appartiene al merito della causa l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 14177/2011; n.11284/2010; n.2326/2004).
Parimenti, l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata, sul presupposto che quanto dichiarato dall'attore non corrisponda al vero, attenendo questo alle valutazioni di merito (cfr. Cass. Civ. n. 11554/2008) e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile se non mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine sulla sua sussistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi (cfr.
Cass. Civ. n. 19152/2005).
Sulla base delle mere allegazioni della ricorrente sin dalla fase interdittale, e comunque da ritenersi tempestive in quanto formulate entro il termine preclusivo per l'attività assertiva (cfr. art 183 comma 1
c.p.c.), l'impresa individuale Bosca Venezia di Stella Eurosia possedeva la servitù di passaggio sui mappali 231, 222 e 330 del foglio 13 N.C.E.U. Comune di Massanzago sin dal 2016, mentre a pagina 7 di 16 decorrere dal 2017, la stessa ha iniziato a esercitare il possesso per mezzo della società CP_2
che svolge sui beni oggetto di causa l'attività industriale.
[...]
Tali allegazioni sono sufficienti per ritenere sussistenti, da un lato, la legittimazione ad agire di perché indicata quale detentore qualificato e dall'altro lato l'interesse ad agire Controparte_2 dell'impresa ricorrente, avendo la stessa dedotto di aver posseduto (dapprima direttamente, poi per mezzo della s.r.l.) la servitù di passaggio, chiedendo di essere reintegrata nel possesso a seguito dello spoglio messo in atto da . Controparte_1
L'effettiva titolarità del rapporto controverso costituisce, invece, questione di merito e verrà in quanto tale esaminata unitamente agli altri fatti di causa, per come emersi dall'istruttoria esperita.
3.
L'azione di spoglio promossa dalla ricorrente è fondata.
In punto di procedura va osservato che, per effetto della struttura c.d. bifasica eventuale del procedimento possessorio introdotta con la Legge n. 80/2005, la sentenza che definisce il giudizio di merito a cognizione piena “può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice” (cfr. Cass. Civ. n. 1386/2009).
Nel caso di specie, l'istruttoria esperita nella fase interdittale, mediante l'audizione degli informatori - che hanno prestato il giuramento di rito - volta ad accertare l'effettivo esercizio del potere di fatto, corrispondente alla servitù di passaggio, da parte della ricorrente, ha fornito elementi sufficienti ai fini della decisione, anche tenendo conto che le parti hanno formulato per la fase di merito capitoli di prova inammissibili, richiamandosi anche in punto di motivazione l'ordinanza istruttoria dell'11.8.2022.
Le allegazioni di cui al ricorso hanno infatti trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni degli informatori, essendo emersa chiaramente la sussistenza della situazione di fatto relativa al passaggio esercitato sui mappali 231, 222 e 330 di parte convenuta.
In primo luogo, va osservato che la valutazione in ordine all'attendibilità dei testi deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, afferendo alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità delle dichiarazioni in relazione alle qualità
pagina 8 di 16 personali, ai rapporti con le parti e ad un eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr.
Cass. Civ. n, 16529 del 21.8.2004).
Nel caso di specie, si ravvisa l'attendibilità degli informatori di parte ricorrente, soprattutto a fronte di una lettura complessiva di tutte le prove orali esperite, che sono apparse tra loro coerenti e prive di significative contraddizioni.
La teste , che vive in un luogo confinante a quelli di cui è causa, ha riferito di aver visto Testimone_2 passare mezzi pesanti dal 2015 fino a prima dell'estate del 2020 (quando il cancello è stato chiuso)
“attraverso la stradina contrassegnata nella planimetria dei mappali 231, 222” di cui al doc. 2 di parte ricorrente “e anche attraverso il cancello raffigurato nella foto che mi viene mostrata di cui al doc. 3 fascicolo parte ricorrente. Tali mezzi passavano di là per entrare in ditta”.
, che si è qualificato quale operaio dipendente dell'impresa di Testimone_3 CP_2 Pt_1
dal 2017 ad oggi, ha riportato che “attualmente il nostro camion passa attraverso il mappale
[...]
n. 16 per entrare in ditta, prima che il cancello di cui alla foto (doc. 3…) fosse chiuso, passava attraverso detto cancello e per il passaggio indicato nei mappali 231 e 222, con curva ad angolo di cui alla planimetria che mi viene esibita (doc. 2…). … anche prima della chiusura del cancello il nostro camion, che è di piccole dimensioni, passava sia attraverso il mappale 16, sia attraverso il tragitto sopra indicato… i mezzi pesanti dei nostri clienti solitamente passano attraverso il tragitto ad angolo in quanto sarebbero troppo grandi per il passaggio di cui al mappale 16. Non ricordo bene l'ultima volta in cui ho visto passare un mezzo pesante, posso dire certamente l'anno scorso ma non ricordo se in estate o primavera, ricordo che nell'inverno dell'anno scorso i proprietari hanno chiuso il cancello
e pertanto non sono più passati mezzi pesanti. … attraverso quel cancello a volte uscivo a piedi o con il muletto, è successo anche l'anno scorso quando la mia azienda collaborava con la falegnameria sita nel mappale 273. Quando passavo, prendevo le chiavi del lucchetto apposto sul cancello presenti in ditta che c'è sempre stato a chiusura del cancello”.
che pure ha riferito di essere dipendente dell'impresa individuate con Testimone_4 CP_2
Per_ mansioni di commerciale, ha riferito che l'azienda ha un mezzo pesante, attualmente “guidato da amministratore della società e figlio di e prima da altro dipendente. Il camion ora passa Parte_1
per il mappale 320 e prima passava anche attraverso il cancello posto nel mappale 137 e faceva il tragitto ad angolo indicato nella planimetria che mi viene esibita… il nostro camion è passato per detto tragitto prima della chiusura del cancello. Nel 2019 il camion passava di là prima dell'estate ed anche i clienti che caricavano la merce con i loro camion. Posso dire che tali passaggi risalgono
pagina 9 di 16 anche al 2015 ed al 2016. … Preciso che io stesso aprivo il cancello che era chiuso con un lucchetto messo da noi del quale avevamo le chiavi”.
Quanto ai testi di parte convenuta, architetto, ha riferito di aver svolto sui luoghi di Testimone_5
causa dei rilievi al fine di delimitare i confini relativi alla proprietà del sig. e di essere stato nei CP_1
luoghi di causa una mezza giornata nel maggio 2019, poi a fine 2019 e a gennaio 2020, trovando il cancello chiuso con una catena e senza veder passare nessuno.
, che ha un'attività che si svolge su un capannone in via Corcara Carega n. 17/b, Testimone_6 confinante con la proprietà dal 2017, ha riferito, dapprima, di non aver “mai visto passare CP_1 nessuno per detto cancello”, per poi precisare di aver lavorato per l'azienda che gli CP_2 commissionava dei lavori e che “per la consegna venivano con il camion davanti ai portoni del mio capannone, suonavano al cancello che si trova alla fine della curva ad angolo e che consente l'accesso al mio mappale nella planimetria che mi viene esibita (cfr. doc. 2 fascicolo parte ricorrente)”.
Quanto riportato sin qui è sufficiente per ritenere confermata la situazione di possesso allegata dalla ricorrente, risultando che quantomeno dal 2016 l'impresa ricorrente avesse esercitato un potere di fatto corrispondente a servitù di passaggio sui mappali di proprietà del convenuto;
si può infatti affermare che sia i mezzi della ditta, sia quelli dei clienti, transitassero attraverso la strada con curva ad angolo sui mappali 231 e 222 (testi e , quest'ultimo peraltro di Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_6
parte convenuta) e che tale passaggio venisse esercitato anche a piedi dai dipendenti (cfr. testi e Tes_3
. Testimone_4
In particolare, l'esercizio del passaggio avveniva attraverso il cancello di cui al doc. 3 di parte ricorrente, utilizzando le chiavi a disposizione dell'azienda; da quando il cancello è stato chiuso, il passaggio non è più stato possibile con le stesse modalità di prima e i mezzi hanno dovuto necessariamente transitare su altri mappali.
Si rileva che, nel giudizio possessorio, non si deve accertare un possesso che abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso e, altresì, che il transito sia stato dal ricorrente effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 2367 del 17.2.2012).
Venendo alle questioni relative al concreto esercizio del potere di fatto da parte della ricorrente e alla detenzione qualificata, si osserva quanto segue.
pagina 10 di 16 È evidente che i testi di parte ricorrente, dichiarandosi nel 2020 ancora dipendenti di Parte_1
, hanno confuso l'impresa individuale, di cui pure erano dipendenti e che risulta aver
[...] cessato l'attività nel 2017 (cfr. doc. 8 parte convenuta), con la sorta nello stesso Controparte_2
anno.
Nondimeno, la circostanza che vi sia una coincidenza tra i dipendenti delle due imprese, unitamente ad ulteriori indici presuntivi che si ricavano dagli atti di causa, inducono a ritenere confermata la ricostruzione della ricorrente, circa l'esercizio del proprio possesso attraverso la a Controparte_2
decorrere dal 2017.
Ed infatti , titolare dell'impresa individuale (che ha cessato l'attività, ma che ancora Parte_1
esiste ed è proprietaria degli immobili oggetto di causa) è socia al 90% della società Controparte_2
che ha il medesimo oggetto della ditta individuale (produzione e commercio di serramenti, di infissi e di mobili e di complementi di arredo, in metallo e/o legno e attività affini) e che ha stabilito la propria unità locale in Massanzago (PD), via Cornara Carega 17, cioè sulla proprietà della ricorrente oggetto di causa (cfr. atto costitutivo e visura sub docc. 1 e 2 atto di intervento). Controparte_2
È dunque chiara l'alterità tra i due soggetti in questione, che hanno svolto nella sostanza le medesime attività senza soluzione di continuità dal 2016 ad oggi ed è evidente che la da Controparte_2
quando è sorta, ha iniziato ad esercitare materialmente il potere di fatto sui medesimi beni oggetto di causa, con l'intenzione di detenerli a disposizione nel proprio interesse (l'attività industriale e commerciale) e per l'esercizio di un proprio diritto, ciò che configura una detenzione qualificata.
La sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le due imprese, a fondamento della detenzione qualificata da parte della s.r.l., si desume dall'individuazione dell'unità locale di quest'ultima sulla proprietà dell'impresa ricorrente, anche a prescindere dal contratto di comodato prodotto al doc. 9 di parte CP_ ricorrente;
gli elementi sopra valorizzati (coincidenza tra dipendenti, quote della al 90% in capo a
, medesimo oggetto dell'attività e luogo dell'unità locale) costituiscono infatti indizi Parte_1
gravi, precisi e concordanti nel senso che, dal 2017, la abbia continuato Controparte_3
ad esercitare il possesso attraverso la che esercitava il potere materiale sugli stessi Controparte_2
immobili nel proprio interesse, sebbene non uti dominus.
Deve pertanto ritenersi accertata la situazione di possesso corrispondente a servitù di passaggio, pedonale e carraio, sulla strada oggetto di causa, esercitata senza soluzione di continuità dall'impresa ricorrente dapprima in via diretta, poi attraverso la quale detentrice qualificata. Controparte_2
pagina 11 di 16 Venendo allo spoglio, si rileva che il convenuto non ha contestato di aver compiuto le attività materiali descritte dalla ricorrente (recinzione del terreno acquisito e chiusura con catena del lucchetto sul cancello di cui è causa), ma ha eccepito l'insussistenza dello spoglio in quanto il sig. una volta CP_1 divenuto proprietario del terreno de quo, ha “semplicemente mantenuto chiuso con un lucchetto il cancello verde di cui alle foto allegate da controparte, per la sicurezza della sua proprietà (così come era chiuso al momento dell'acquisto) ed ha apposto delle reti provvisorie” e “in sostanza, ha esercitato il suo pieno diritto di delimitare il confine della sua proprietà”.
Tali contestazioni sono, in buona sostanza, riconducibili ad eccezioni petitorie, con cui il convenuto fa valere il diritto di tenere chiuso il cancello e delimitare i confini in quanto proprietario e, così, spostando l'oggetto del contendere dalla tutela della situazione di fatto ad una questione circa la sussistenza del diritto a porre in essere una determinata condotta;
nel giudizio possessorio, invece, si controverte esclusivamente sul presupposto materiale che costituisce il contenuto proprio del possesso, rappresentato dalla relazione di fatto di un soggetto con un determinato bene, rimanendo del tutto estranea ed inconferente la questione sulla corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto
(cfr. Cass. Civ. 1795 del 29.1.2007, secondo cui l'eccezione “feci, sed iure feci”, volta ad invocare che si rilevi incidentalmente la liceità dello spoglio in quanto proveniente da un avente diritto è da ritenersi inammissibile, se il convenuto miri a fare accertare il suo diritto sul bene medesimo, non potendo la prova del possesso essere in sede di procedimento possessorio desunta dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo viceversa dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo).
Anche l'ulteriore eccezione di parte convenuta, secondo cui il ha acquistato la proprietà del CP_1
terreno a titolo originario e senza che fosse indicata alcuna menzione in merito a qualsivoglia servitù insistente sul tratto asfaltato che vorrebbe percorrere contro parte” non può essere presa in considerazione in questa sede, volta che la prova del possesso non può emergere dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, “né (può) escludersi sulla base dei titoli l'esistenza del già accertato potere di fatto” (cfr. Cass. 1795 del 29.1.2007; Cass. 1042 del 3.2.1998), il quale è invece chiaramente emerso dall'istruttoria orale esperita.
Inoltre, la circostanza che il passaggio avvenisse e possa avvenire anche attraverso altri mappali, valorizzata da parte convenuta, non è dirimente: il fatto che vi sia anche la possibilità di accedere da strade alternative non è circostanza idonea ad escludere il possesso su quella oggetto di causa, come confermata da tutti gli informatori di parte ricorrente;
l'argomentazione difensiva relativa alla pagina 12 di 16 sussistenza di un passaggio diverso che la ricorrente potrebbe utilizzare in luogo del precedente si risolve, in definitiva, nella prospettazione di un trasferimento della servitù in altro luogo per unilaterale iniziativa del fondo servente, che integrerebbe comunque (in assenza di accordo tra le parti o di ordine del giudice) gli estremi oggettivi e soggettivi dello spoglio violento, rimanendo riservate all'eventuale giudizio petitorio la valutazione delle ragioni addotte dal proprietario convenuto in possessoria circa la esistenza di un suo diritto alla trasformazione o allo spostamento del passaggio (anche se venga, in concreto, rappresentata una assenza di danno, se non addirittura un vantaggio, per il fondo dominante, cfr. Cass. Civ. n. 3031 del 7.2.2011; n. 8233 del 20.8.1998).
Ciò posto, sussistono gli estremi dello spoglio violento, dal punto di vista oggettivo e soggettivo.
Sotto il primo profilo, va rilevato che affinché si realizzi uno spoglio è necessario che vi sia una modifica alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso, idonea a compromettere in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso stesso (cfr. Cass. n. 8275/2011), dunque mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore.
Con particolare riferimento al possesso di servitù di passaggio, deve ritenersi sufficiente l'accertamento che il modo di esercizio della servitù abbia subito una modificazione tale da non poter continuare ad essere esercitata nel modo e con i mezzi con cui veniva già esercitata in precedenza, in modo tale da incidere sulle concrete modalità del possesso, rendendolo più difficile (principio che si ricava a contrario dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: nel senso che la tutela del possesso non possa essere accordata quando la servitù, a seguito della modificazione dello stato dei luoghi, non resti alterata nel modo con cui in precedenza veniva già esercitata, cfr. Cass. Civ. Sez. II,
n.643 del 2003; Cass. Civ. Sez. II, n. 5808 dell'11.6.1998).
Nel caso di specie, l'erezione della recinzione e la chiusura del cancello con una catena costituiscono oggettivamente atti idonei ad impedire l'esercizio del potere corrispondente alla servitù di passaggio o, comunque, a modificarlo in modo tale da non poter essere più esercitato come in precedenza;
dall'audizione degli informatori, è infatti emerso che prima il passaggio era garantito dalla disponibilità delle chiavi presso la sede dell'impresa ricorrente, mentre successivamente lo stesso è stato del tutto inibito.
Sussiste altresì l'elemento soggettivo dello spoglio (animus spoliandi), che “non richiede necessariamente la specifica finalità, perseguita dall'agente, di volere attentare all'altrui possesso, essendo al riguardo necessaria e sufficiente la consapevolezza di operare ledendo l'altrui GNia di fatto sul bene, seppure escluse dal convincimento di operare nell'esercizio del proprio diritto o,
pagina 13 di 16 comunque, legittimamente, essendo escluso il ricorso alla materiale autotutela, al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'ordinamento” (cfr. Cass. n 19483/2011).
Nel caso di specie, è pacifico che il cancello carraio di cui è causa fosse sempre stato chiuso, con disponibilità delle chiavi in capo all'impresa ricorrente che vi accedeva regolaemente ed è emerso che,
a seguito della consegna delle chiavi alla curatela fallimentare, il convenuto abbia apposto una catena al cancello ed eretto una recinzione idonee ad impedire il passaggio sul proprio fondo;
la necessità di ricevere le chiavi per l'apertura del cancello è sintomatica della sussistenza di un possesso altrui, che il convenuto ha dunque leso consapevolmente, a nulla rilevando – come sopra esposto – che egli avesse agito nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto.
La domanda di reintegrazione nel possesso formulata da parte ricorrente è pertanto meritevole di accoglimento.
Va chiarito che il giudizio di merito possessorio termina con una sentenza che si sovrappone e si sostituisce al provvedimento provvisorio;
sia l'una che l'altro sono muniti di efficacia esecutiva.
L'ordinanza interdittale è destinata a perdere automaticamente i propri effetti con la pronuncia della presente sentenza, che si sovrappone alla prima;
tale sostituzione non opera, invece, con riferimento alla distribuzione delle spese di lite, il cui assetto per la fase interdittale è stato definitivamente stabilito con l'ordinanza emessa in sede di reclamo (cfr. Corte Cost. n. 379/2007).
4.
La domanda di risarcimento “di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente e dalla intervenuta, a causa dello spoglio, da liquidarsi nella misura che verrà provata in corso di giudizio, secondo giustizia
o in via equitativa” è infondata, in quanto non è stata fornita alcuna allegazione e prova dei requisiti tipici del rimedio risarcitorio, occorrendo l'allegazione e dimostrazione non solo del comportamento lesivo, ma anche di un concreto pregiudizio subito e del nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio stesso.
La circostanza che sia stata chiesta la liquidazione del danno in via equitativa non muta i termini della questione: la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale;
occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui protezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed accertabile (cfr. Cass. n. 17677/2009).
pagina 14 di 16 La domanda va pertanto rigettata.
5.
Tenendo conto dell'esito complessivo della controversia (accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso e rigetto della domanda di risarcimento del danno), si ravvisa una parziale, reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; il convenuto dovrà rimborsare la restante quota di 2/3 alla ricorrente e alla parte intervenuta, patrocinate dagli stessi difensori e che hanno svolto le medesime difese.
Tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando lo scaglione tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 e i parametri medi, le spese di lite ammonterebbero a complessivi € 7.616,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
l'importo che dovrà rimborsare alle controparti ammonta pertanto ad Controparte_1
€ 5.077,33 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertato che ha spogliato di del possesso di Controparte_1 CP_2 Parte_1
servitù di passaggio pedonale e carraio, dispone la reintegrazione della ricorrente nell'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio sul mappale 330 foglio 13 in
Massanzago (PD) con classamento “seminativo arboreo” CL 3;
- per l'effetto, ordina a l'eliminazione di catene e lucchetti che impediscono Controparte_1
l'apertura del cancello carraio e pedonale posto sul nastro di asfalto che, da Via Cornara Carega percorrendo i mappali 231, 222 e 330, dà accesso al mappale 137 Fg. 13 del Comune di
Massanzago (PD), l'eliminazione della ulteriore recinzione posta a separazione e a confine dei mappali 137 e 330 e la rimozione di ogni ostacolo che impedisca o riduca l'utilizzo del passaggio;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna a rifondere Controparte_1
alla ricorrente e alla parte intervenuta la restante quota di 2/3 delle spese di lite, pari ad €
5.077,33 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
pagina 15 di 16 Così deciso in Padova, il 22 gennaio 2025.
Il Giudice
Federica Di Paolo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8659/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Menin Federico e Parte_1 dell'avvocato Esposito Sandra
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Dona' Francesca Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento volontario di con il patrocinio dell'avvocato Menin Federico e dell'avvocato Esposito Controparte_2
Sandra
Parte intervenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Padova, rigettata ogni contraria istanza,
Nel merito, accertato e dichiarato lo spoglio operato dal GN , reintegrare la Controparte_1 ricorrente nell'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio e di servizi in precedenza esistente sul mappale 330 foglio 13 in Massanzago (PD) con classamento “seminativo arboreo” CL 3, e per l'effetto (confermando il provvedimento del Giudice del Reclamo), ordinare al GN l'eliminazione di catene e lucchetti che impediscono l'apertura del cancello Controparte_1
pagina 1 di 16 carraio e pedonale (di cui alla documentazione fotografica) o la consegna delle chiavi che lo aprano, cancello posto sul nastro di asfalto che dalla Via Cornara Carega percorrendo i mappali 231, 222 e
330 dà accesso al mappale 137 Fg. 13 del Comune di Massanzago (PD) in proprietà alla ricorrente ed in uso anche alla interveniente;
sempre nel merito: accertato e dichiarato lo spoglio operato dal GN , ordinare, Controparte_1
altresì l'eliminazione della ulteriore recinzione posta a separazione ed a confine dei mappali 137 e
330, ovvero ordinare che la stessa recinzione possa facilmente aprirsi per il passaggio degli auto- articolati e di ogni altro mezzo e, comunque, ordinare l'eliminazione di tutti gli ostacoli che impediscono o riducono l'utilizzo di detto passaggio anche in funzione dell'accesso per la ispezione e manutenzione alle vasche anti-incendio a servizio dei capannoni industriali.
Ancora nel merito: condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente e dalla intervenuta, a causa dello spoglio, da liquidarsi nella misura che verrà provata in corso di giudizio, secondo giustizia o in via equitativa.
2) in ordine alle istanze istruttorie, per tuziorismo difensivo, qui si richiamano e si intendono integralmente trascritte tutte le istanze a prova diretta formulate con la memoria 183 Vi co cpc n. 2 datata 24.12.2021 e registrata in deposito il 03.01.2022, delle quali tutte, in limine, si chiede
l'ammissione. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione di tutte le prove formulate nella memoria 183 Vi co cpc n. 2 dalla parte , in quanto inammissibili per tutte le ragioni Controparte_1
dedotte nella nostra memoria ex art. 183 VI Co cpc n. 3 datata 22.01.2022 e depositata in data
24.01.2022 e, nella denegata ipotesi di una loro ammissione, si ribadisce la richiesta di abilitazione alla prova contraria con tutti i testi indicati a prova diretta.
Si riafferma, peraltro, la dedotta inattendibilità e finanche incapacità a testimoniare della teste Tes_1
per le ragioni dedotte negli atti istruttori.
[...]
Sempre in via istruttoria si ribadisce la tardiva produzione del doc. 16) da parte di e Controparte_1 ci si oppone all'ammissione in quanto ormai già intervenuta colpevole decadenza dal diritto.
In ordine alle istanze istruttorie orali introdotte con la memoria n. 183 Vi co. Cpc n. 3 dalla parte
, ci si oppone fermamente ad ogni loro ammissione in quanto nessuno dei capitoli di Controparte_1
prova ivi formulati (dal n. 87 al 94) risulta essere realmente dedotto a “prova contraria” rispetto alle circostanze formulate nelle istanze istruttorie orali richieste dai ricorrenti ed anzi, quei capitoli, sono volti ad introdurre ulteriori circostanze che, se pertinenti, dovevano essere fatte oggetto di prova orale diretta e non possono essere introdotte tardivamente nella terza memoria istruttoria. Tali istanze,
pagina 2 di 16 irrituali e/o tardive, devono essere rigettate. Infine, la produzione documentale di cui alla terza memoria di controparte non risulta affatto formulata a prova contraria tant'è che essa è del tutto tardiva e inammissibile, oltre che del tutto irrilevante ai fini del decidere. Pertanto, si chiede che il
Giudice dichiari inammissibili le prove orali e la produzione documentale dedotte/allegate tardivamente/irritualmente nella terza memoria istruttoria dalla parte . E solo per Controparte_1
estremo rigore difensivo, nella denegata ipotesi di una loro ammissione, stante la irritualità della formulazione, si chiede abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. Con vittoria di compensi e spese per il giudizio da liquidare ex DM 55/2014 e ss.mm.
Per parte convenuta:
“in via preliminare: - dichiararsi nullo e/o inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire in capo alla ditta Boscavenezia di Stella Eurosia e per carenza di legittimazione attiva in capo a
Controparte_2
nel merito: - rigettarsi le domande formulate dalle parti ricorrenti e Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui ai precedenti scritti Controparte_2
difensivi; - con vittoria di competenze, diritti ed accessori di legge.
In via istruttoria, il sig. inoltre, insiste per: - l'ammissione del documento n. 16, CP_1
tempestivamente prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., ma non acquisito al fascicolo telematico a causa di un errore di natura tecnica, dovuto al formato (.eml) del medesimo, come da istanza già depositata, su cui il Giudice non si è ancora espresso;
- l'ammissione della prova testimoniale su tutti i capitoli di prova formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, nn.
2 e 3, c.p.c.; - l'ammissione dell'interrogatorio formale della sig.ra , sulla base dei Parte_1 capitoli formulati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.”.”
Per parte intervenuta:
“Voglia il Tribunale di Padova, rigettata ogni contraria istanza,
Nel merito, accertato e dichiarato lo spoglio operato dal GN , reintegrare la Controparte_1 ricorrente nell'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio e di servizi in precedenza esistente sul mappale 330 foglio 13 in Massanzago (PD) con classamento “seminativo arboreo” CL 3, e per l'effetto (confermando il provvedimento del Giudice del Reclamo), ordinare al GN l'eliminazione di catene e lucchetti che impediscono l'apertura del cancello Controparte_1
carraio e pedonale (di cui alla documentazione fotografica) o la consegna delle chiavi che lo aprano , cancello posto sul nastro di asfalto che dalla Via Cornara Carega percorrendo i mappali 231, 222 e
pagina 3 di 16 330 dà accesso al mappale 137 Fg. 13 del Comune di Massanzago (PD) in proprietà alla ricorrente ed in uso anche alla interveniente;
sempre nel merito: accertato e dichiarato lo spoglio operato dal GN , ordinare, Controparte_1
altresì l'eliminazione della ulteriore recinzione posta a separazione ed a confine dei mappali 137 e
330, ovvero ordinare che la stessa recinzione possa facilmente aprirsi per il passaggio degli auto- articolati e di ogni altro mezzo e, comunque, ordinare l'eliminazione di tutti gli ostacoli che impediscono o riducono l'utilizzo di detto passaggio anche in funzione dell'accesso per la ispezione e manutenzione alle vasche anti-incendio a servizio dei capannoni industriali.
Ancora nel merito: condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente e dalla intervenuta, a causa dello spoglio, da liquidarsi nella misura che verrà provata in corso di giudizio, secondo giustizia o in via equitativa.
2) in ordine alle istanze istruttorie, per tuziorismo difensivo, qui si richiamano e si intendono integralmente trascritte tutte le istanze a prova diretta formulate con la memoria 183 Vi co cpc n. 2 datata 24.12.2021 e registrata in deposito il 03.01.2022, delle quali tutte, in limine, si chiede
l'ammissione. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione di tutte le prove formulate nella memoria 183 Vi co cpc n. 2 dalla parte , in quanto inammissibili per tutte le ragioni Controparte_1
dedotte nella nostra memoria ex art. 183 VI Co cpc n. 3 datata 22.01.2022 e depositata in data
24.01.2022 e, nella denegata ipotesi di una loro ammissione, si ribadisce la richiesta di abilitazione alla prova contraria con tutti i testi indicati a prova diretta.
Si riafferma, peraltro, la dedotta inattendibilità e finanche incapacità a testimoniare della teste Tes_1
per le ragioni dedotte negli atti istruttori.
[...]
Sempre in via istruttoria si ribadisce la tardiva produzione del doc. 16) da parte di e Controparte_1 ci si oppone all'ammissione in quanto ormai già intervenuta colpevole decadenza dal diritto.
In ordine alle istanze istruttorie orali introdotte con la memoria n. 183 Vi co. Cpc n. 3 dalla parte
, ci si oppone fermamente ad ogni loro ammissione in quanto nessuno dei capitoli di Controparte_1 prova ivi formulati (dal n. 87 al 94) risulta essere realmente dedotto a “prova contraria” rispetto alle circostanze formulate nelle istanze istruttorie orali richieste dai ricorrenti ed anzi, quei capitoli, sono volti ad introdurre ulteriori circostanze che, se pertinenti, dovevano essere fatte oggetto di prova orale diretta e non possono essere introdotte tardivamente nella terza memoria istruttoria. Tali istanze, irrituali e/o tardive, devono essere rigettate. Infine, la produzione documentale di cui alla terza memoria di controparte non risulta affatto formulata a prova contraria tant'è che essa è del tutto
pagina 4 di 16 tardiva e inammissibile, oltre che del tutto irrilevante ai fini del decidere. Pertanto, si chiede che il
Giudice dichiari inammissibili le prove orali e la produzione documentale dedotte/allegate tardivamente/irritualmente nella terza memoria istruttoria dalla parte . E solo per Controparte_1
estremo rigore difensivo, nella denegata ipotesi di una loro ammissione, stante la irritualità della formulazione, si chiede abilitazione alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. Con vittoria di compensi e spese per il giudizio da liquidare ex DM 55/2014 e ss.mm.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.12.2019 , quale titolare dell'impresa individuale Parte_1
Boscavenezia di Stella Eurosia, lamentava lo spoglio del possesso di servitù di passaggio su di un nastro di asfalto ricadente sui mappali 231, 222 e 330 Fg. 13 del Comune di Massanzago (PD), di proprietà di , che dà accesso al mappale 137 di proprietà di parte attrice. Controparte_1
Allegava, a fondamento della domanda di reintegrazione nel possesso, che: la ricorrente aveva acquistato un lotto immobiliare costituito da fabbricati e terreni adiacenti con decreto di trasferimento del 15.11.2016 rep.424/16, nell'ambito della procedura fallimentare della società Bosca Arredi s.r.l.; nell'ambito della stessa procedura fallimentare era stato messo in vendita un ulteriore lotto (terreno), da sempre in proprietà alla Bosca Arredi s.r.l., sul cui sedime era stata costruita una strada di accesso alle unità produttive industriali, era stato costruito un cancello di larga sezione ed erano state interrate delle vasche per la protezione incendi del complesso industriale;
la ricorrente dal mese di novembre del 2016 aveva avuto il possesso non solo del sito industriale acquistato con il suddette decreto di trasferimento, ma anche del terreno sul quale sono affondate le vasche anti-incendio, del terreno antistante le stesse, del cancello con i relativi pilastri, nonché della strada di accesso al sito industriale che era stata costruita dalla Bosca Arredi s.r.l. per permettere l'ingresso nelle aree scoperte degli immobili non solo ad auto e camion ma anche agli autoarticolati;
il secondo lotto era stato trasferito in proprietà a
[...]
, il quale nel settembre 2019 aveva ottenuto l'immissione nel possesso anche delle suddette CP_1
aree, che la in realtà utilizzava fin dal 2016 per la propria attività industriale;
lo stesso CP_2
aveva recintato in modo totalmente occlusivo il terreno acquisito all'asta e aveva Controparte_1 chiuso con catena e lucchetto l'esistente cancello sottraendo, con doppio impedimento, non solo il sedime delle vasche anti-incendio, ma anche e soprattutto l'accesso carraio al sito industriale.
Si costituiva , eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire di Controparte_1
, in quanto la stessa risultava inattiva dal 2017 e chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda, allegando che: successivamente al decreto di trasferimento con cui aveva acquistato il pagina 5 di 16 lotto 1 (consistente nel mappale 32, 222, 231 e 330 foglio 13 del Comune di Massanzago), nel corso dei rilievi affidati a tecnici di fiducia, nell'aprile/maggio 2019, era emersa l'esistenza di una rilevante porzione di mq 265, appartenente all'area artigianale del mappale 330, confinante a nord ovest con il mappale 137 e con il mappale 332, e delimitata da una recinzione e da un cancello scorrevole chiuso con un lucchetto;
con provvedimento reso in data 10.7.2019, il giudice delegato aveva incaricato al curatore di immettere l'aggiudicatario nel possesso dell'intero lotto n. 1, cosa che era Controparte_1
avvenuta in data in data 12 settembre 2019, mediante rimozione del lucchetto apposto sul cancello verde;
parte ricorrente, essendo inattiva dal 2017, non poteva aver esercitato il possesso;
non si era verificato alcuno spoglio violento e clandestino, giacché dal momento in cui è Controparte_1
diventato proprietario del terreno de quo, aveva mantenuto chiuso con un lucchetto il cancello verde
(così come era chiuso al momento dell'acquisto) e aveva esercitato il suo pieno diritto di delimitare il confine della sua proprietà, dando la piena disponibilità alla ricorrente di accedere alle vasche antincendio;
nel resistente mancava l'animus spoliandi.
All'udienza del 6.2.2020 la difesa di parte ricorrente evidenziava che quest'ultima possedeva direttamente il passaggio in questione anche attraverso il detentore società Boscavenezia s.r.l, della quale è socia di maggioranza e che svolge la propria attività nell'immobile acquistato Parte_1
con decreto di trasferimento.
Con ordinanza 1.4.2020, il Giudice ammetteva tre informatori per parte in ordine all'esercizio del possesso da parte della ricorrente e rinviava all'udienza del 18.11.2020 per l'assunzione.
In data 17.11.2020, depositava atto di intervento ex art.105 c.p.c., nel quale allegava Controparte_2 di avere la detenzione dell'intero compendio immobiliare di proprietà dell'impresa individuale
Boscavenezia di Stella Eurosia, dichiarando di intervenire a sostegno delle ragioni della ricorrente, avendo interesse al ripristino dello stato di possesso del passaggio.
All'udienza del 18.11.2020 aveva luogo l'assunzione degli informatori e il Giudice assegnava a parte resistente un termine per il deposito di brevi note in merito all'atto di intervento di Controparte_2 riservando all'esito ogni ulteriore decisione.
Con ordinanza datata 17.12.2020, il Giudice rigettava il ricorso;
il reclamo, proposto avverso tale ordinanza dalla difesa della ricorrente, veniva accolto dal Collegio con conseguente ordine a
[...]
di reintegrare la ricorrente nel possesso della servitù di passaggio. CP_1
Il giudizio proseguiva nella fase di merito, su istanza del convenuto depositata in data 4.6.2021.
pagina 6 di 16 Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., con ordinanza dell'11.8.2022, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
1.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
2.
In primo luogo, occorre valutare le eccezioni preliminari di parte convenuta, relative alla carenza di interesse ad agire in capo all'impresa e alla carenza di legittimazione Parte_1
attiva in capo a Controparte_2
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, onde appartiene al merito della causa l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 14177/2011; n.11284/2010; n.2326/2004).
Parimenti, l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata, sul presupposto che quanto dichiarato dall'attore non corrisponda al vero, attenendo questo alle valutazioni di merito (cfr. Cass. Civ. n. 11554/2008) e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile se non mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine sulla sua sussistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi (cfr.
Cass. Civ. n. 19152/2005).
Sulla base delle mere allegazioni della ricorrente sin dalla fase interdittale, e comunque da ritenersi tempestive in quanto formulate entro il termine preclusivo per l'attività assertiva (cfr. art 183 comma 1
c.p.c.), l'impresa individuale Bosca Venezia di Stella Eurosia possedeva la servitù di passaggio sui mappali 231, 222 e 330 del foglio 13 N.C.E.U. Comune di Massanzago sin dal 2016, mentre a pagina 7 di 16 decorrere dal 2017, la stessa ha iniziato a esercitare il possesso per mezzo della società CP_2
che svolge sui beni oggetto di causa l'attività industriale.
[...]
Tali allegazioni sono sufficienti per ritenere sussistenti, da un lato, la legittimazione ad agire di perché indicata quale detentore qualificato e dall'altro lato l'interesse ad agire Controparte_2 dell'impresa ricorrente, avendo la stessa dedotto di aver posseduto (dapprima direttamente, poi per mezzo della s.r.l.) la servitù di passaggio, chiedendo di essere reintegrata nel possesso a seguito dello spoglio messo in atto da . Controparte_1
L'effettiva titolarità del rapporto controverso costituisce, invece, questione di merito e verrà in quanto tale esaminata unitamente agli altri fatti di causa, per come emersi dall'istruttoria esperita.
3.
L'azione di spoglio promossa dalla ricorrente è fondata.
In punto di procedura va osservato che, per effetto della struttura c.d. bifasica eventuale del procedimento possessorio introdotta con la Legge n. 80/2005, la sentenza che definisce il giudizio di merito a cognizione piena “può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice” (cfr. Cass. Civ. n. 1386/2009).
Nel caso di specie, l'istruttoria esperita nella fase interdittale, mediante l'audizione degli informatori - che hanno prestato il giuramento di rito - volta ad accertare l'effettivo esercizio del potere di fatto, corrispondente alla servitù di passaggio, da parte della ricorrente, ha fornito elementi sufficienti ai fini della decisione, anche tenendo conto che le parti hanno formulato per la fase di merito capitoli di prova inammissibili, richiamandosi anche in punto di motivazione l'ordinanza istruttoria dell'11.8.2022.
Le allegazioni di cui al ricorso hanno infatti trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni degli informatori, essendo emersa chiaramente la sussistenza della situazione di fatto relativa al passaggio esercitato sui mappali 231, 222 e 330 di parte convenuta.
In primo luogo, va osservato che la valutazione in ordine all'attendibilità dei testi deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, afferendo alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo (la credibilità delle dichiarazioni in relazione alle qualità
pagina 8 di 16 personali, ai rapporti con le parti e ad un eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr.
Cass. Civ. n, 16529 del 21.8.2004).
Nel caso di specie, si ravvisa l'attendibilità degli informatori di parte ricorrente, soprattutto a fronte di una lettura complessiva di tutte le prove orali esperite, che sono apparse tra loro coerenti e prive di significative contraddizioni.
La teste , che vive in un luogo confinante a quelli di cui è causa, ha riferito di aver visto Testimone_2 passare mezzi pesanti dal 2015 fino a prima dell'estate del 2020 (quando il cancello è stato chiuso)
“attraverso la stradina contrassegnata nella planimetria dei mappali 231, 222” di cui al doc. 2 di parte ricorrente “e anche attraverso il cancello raffigurato nella foto che mi viene mostrata di cui al doc. 3 fascicolo parte ricorrente. Tali mezzi passavano di là per entrare in ditta”.
, che si è qualificato quale operaio dipendente dell'impresa di Testimone_3 CP_2 Pt_1
dal 2017 ad oggi, ha riportato che “attualmente il nostro camion passa attraverso il mappale
[...]
n. 16 per entrare in ditta, prima che il cancello di cui alla foto (doc. 3…) fosse chiuso, passava attraverso detto cancello e per il passaggio indicato nei mappali 231 e 222, con curva ad angolo di cui alla planimetria che mi viene esibita (doc. 2…). … anche prima della chiusura del cancello il nostro camion, che è di piccole dimensioni, passava sia attraverso il mappale 16, sia attraverso il tragitto sopra indicato… i mezzi pesanti dei nostri clienti solitamente passano attraverso il tragitto ad angolo in quanto sarebbero troppo grandi per il passaggio di cui al mappale 16. Non ricordo bene l'ultima volta in cui ho visto passare un mezzo pesante, posso dire certamente l'anno scorso ma non ricordo se in estate o primavera, ricordo che nell'inverno dell'anno scorso i proprietari hanno chiuso il cancello
e pertanto non sono più passati mezzi pesanti. … attraverso quel cancello a volte uscivo a piedi o con il muletto, è successo anche l'anno scorso quando la mia azienda collaborava con la falegnameria sita nel mappale 273. Quando passavo, prendevo le chiavi del lucchetto apposto sul cancello presenti in ditta che c'è sempre stato a chiusura del cancello”.
che pure ha riferito di essere dipendente dell'impresa individuate con Testimone_4 CP_2
Per_ mansioni di commerciale, ha riferito che l'azienda ha un mezzo pesante, attualmente “guidato da amministratore della società e figlio di e prima da altro dipendente. Il camion ora passa Parte_1
per il mappale 320 e prima passava anche attraverso il cancello posto nel mappale 137 e faceva il tragitto ad angolo indicato nella planimetria che mi viene esibita… il nostro camion è passato per detto tragitto prima della chiusura del cancello. Nel 2019 il camion passava di là prima dell'estate ed anche i clienti che caricavano la merce con i loro camion. Posso dire che tali passaggi risalgono
pagina 9 di 16 anche al 2015 ed al 2016. … Preciso che io stesso aprivo il cancello che era chiuso con un lucchetto messo da noi del quale avevamo le chiavi”.
Quanto ai testi di parte convenuta, architetto, ha riferito di aver svolto sui luoghi di Testimone_5
causa dei rilievi al fine di delimitare i confini relativi alla proprietà del sig. e di essere stato nei CP_1
luoghi di causa una mezza giornata nel maggio 2019, poi a fine 2019 e a gennaio 2020, trovando il cancello chiuso con una catena e senza veder passare nessuno.
, che ha un'attività che si svolge su un capannone in via Corcara Carega n. 17/b, Testimone_6 confinante con la proprietà dal 2017, ha riferito, dapprima, di non aver “mai visto passare CP_1 nessuno per detto cancello”, per poi precisare di aver lavorato per l'azienda che gli CP_2 commissionava dei lavori e che “per la consegna venivano con il camion davanti ai portoni del mio capannone, suonavano al cancello che si trova alla fine della curva ad angolo e che consente l'accesso al mio mappale nella planimetria che mi viene esibita (cfr. doc. 2 fascicolo parte ricorrente)”.
Quanto riportato sin qui è sufficiente per ritenere confermata la situazione di possesso allegata dalla ricorrente, risultando che quantomeno dal 2016 l'impresa ricorrente avesse esercitato un potere di fatto corrispondente a servitù di passaggio sui mappali di proprietà del convenuto;
si può infatti affermare che sia i mezzi della ditta, sia quelli dei clienti, transitassero attraverso la strada con curva ad angolo sui mappali 231 e 222 (testi e , quest'ultimo peraltro di Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_6
parte convenuta) e che tale passaggio venisse esercitato anche a piedi dai dipendenti (cfr. testi e Tes_3
. Testimone_4
In particolare, l'esercizio del passaggio avveniva attraverso il cancello di cui al doc. 3 di parte ricorrente, utilizzando le chiavi a disposizione dell'azienda; da quando il cancello è stato chiuso, il passaggio non è più stato possibile con le stesse modalità di prima e i mezzi hanno dovuto necessariamente transitare su altri mappali.
Si rileva che, nel giudizio possessorio, non si deve accertare un possesso che abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso e, altresì, che il transito sia stato dal ricorrente effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 2367 del 17.2.2012).
Venendo alle questioni relative al concreto esercizio del potere di fatto da parte della ricorrente e alla detenzione qualificata, si osserva quanto segue.
pagina 10 di 16 È evidente che i testi di parte ricorrente, dichiarandosi nel 2020 ancora dipendenti di Parte_1
, hanno confuso l'impresa individuale, di cui pure erano dipendenti e che risulta aver
[...] cessato l'attività nel 2017 (cfr. doc. 8 parte convenuta), con la sorta nello stesso Controparte_2
anno.
Nondimeno, la circostanza che vi sia una coincidenza tra i dipendenti delle due imprese, unitamente ad ulteriori indici presuntivi che si ricavano dagli atti di causa, inducono a ritenere confermata la ricostruzione della ricorrente, circa l'esercizio del proprio possesso attraverso la a Controparte_2
decorrere dal 2017.
Ed infatti , titolare dell'impresa individuale (che ha cessato l'attività, ma che ancora Parte_1
esiste ed è proprietaria degli immobili oggetto di causa) è socia al 90% della società Controparte_2
che ha il medesimo oggetto della ditta individuale (produzione e commercio di serramenti, di infissi e di mobili e di complementi di arredo, in metallo e/o legno e attività affini) e che ha stabilito la propria unità locale in Massanzago (PD), via Cornara Carega 17, cioè sulla proprietà della ricorrente oggetto di causa (cfr. atto costitutivo e visura sub docc. 1 e 2 atto di intervento). Controparte_2
È dunque chiara l'alterità tra i due soggetti in questione, che hanno svolto nella sostanza le medesime attività senza soluzione di continuità dal 2016 ad oggi ed è evidente che la da Controparte_2
quando è sorta, ha iniziato ad esercitare materialmente il potere di fatto sui medesimi beni oggetto di causa, con l'intenzione di detenerli a disposizione nel proprio interesse (l'attività industriale e commerciale) e per l'esercizio di un proprio diritto, ciò che configura una detenzione qualificata.
La sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le due imprese, a fondamento della detenzione qualificata da parte della s.r.l., si desume dall'individuazione dell'unità locale di quest'ultima sulla proprietà dell'impresa ricorrente, anche a prescindere dal contratto di comodato prodotto al doc. 9 di parte CP_ ricorrente;
gli elementi sopra valorizzati (coincidenza tra dipendenti, quote della al 90% in capo a
, medesimo oggetto dell'attività e luogo dell'unità locale) costituiscono infatti indizi Parte_1
gravi, precisi e concordanti nel senso che, dal 2017, la abbia continuato Controparte_3
ad esercitare il possesso attraverso la che esercitava il potere materiale sugli stessi Controparte_2
immobili nel proprio interesse, sebbene non uti dominus.
Deve pertanto ritenersi accertata la situazione di possesso corrispondente a servitù di passaggio, pedonale e carraio, sulla strada oggetto di causa, esercitata senza soluzione di continuità dall'impresa ricorrente dapprima in via diretta, poi attraverso la quale detentrice qualificata. Controparte_2
pagina 11 di 16 Venendo allo spoglio, si rileva che il convenuto non ha contestato di aver compiuto le attività materiali descritte dalla ricorrente (recinzione del terreno acquisito e chiusura con catena del lucchetto sul cancello di cui è causa), ma ha eccepito l'insussistenza dello spoglio in quanto il sig. una volta CP_1 divenuto proprietario del terreno de quo, ha “semplicemente mantenuto chiuso con un lucchetto il cancello verde di cui alle foto allegate da controparte, per la sicurezza della sua proprietà (così come era chiuso al momento dell'acquisto) ed ha apposto delle reti provvisorie” e “in sostanza, ha esercitato il suo pieno diritto di delimitare il confine della sua proprietà”.
Tali contestazioni sono, in buona sostanza, riconducibili ad eccezioni petitorie, con cui il convenuto fa valere il diritto di tenere chiuso il cancello e delimitare i confini in quanto proprietario e, così, spostando l'oggetto del contendere dalla tutela della situazione di fatto ad una questione circa la sussistenza del diritto a porre in essere una determinata condotta;
nel giudizio possessorio, invece, si controverte esclusivamente sul presupposto materiale che costituisce il contenuto proprio del possesso, rappresentato dalla relazione di fatto di un soggetto con un determinato bene, rimanendo del tutto estranea ed inconferente la questione sulla corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto
(cfr. Cass. Civ. 1795 del 29.1.2007, secondo cui l'eccezione “feci, sed iure feci”, volta ad invocare che si rilevi incidentalmente la liceità dello spoglio in quanto proveniente da un avente diritto è da ritenersi inammissibile, se il convenuto miri a fare accertare il suo diritto sul bene medesimo, non potendo la prova del possesso essere in sede di procedimento possessorio desunta dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo viceversa dimostrare l'esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo).
Anche l'ulteriore eccezione di parte convenuta, secondo cui il ha acquistato la proprietà del CP_1
terreno a titolo originario e senza che fosse indicata alcuna menzione in merito a qualsivoglia servitù insistente sul tratto asfaltato che vorrebbe percorrere contro parte” non può essere presa in considerazione in questa sede, volta che la prova del possesso non può emergere dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, “né (può) escludersi sulla base dei titoli l'esistenza del già accertato potere di fatto” (cfr. Cass. 1795 del 29.1.2007; Cass. 1042 del 3.2.1998), il quale è invece chiaramente emerso dall'istruttoria orale esperita.
Inoltre, la circostanza che il passaggio avvenisse e possa avvenire anche attraverso altri mappali, valorizzata da parte convenuta, non è dirimente: il fatto che vi sia anche la possibilità di accedere da strade alternative non è circostanza idonea ad escludere il possesso su quella oggetto di causa, come confermata da tutti gli informatori di parte ricorrente;
l'argomentazione difensiva relativa alla pagina 12 di 16 sussistenza di un passaggio diverso che la ricorrente potrebbe utilizzare in luogo del precedente si risolve, in definitiva, nella prospettazione di un trasferimento della servitù in altro luogo per unilaterale iniziativa del fondo servente, che integrerebbe comunque (in assenza di accordo tra le parti o di ordine del giudice) gli estremi oggettivi e soggettivi dello spoglio violento, rimanendo riservate all'eventuale giudizio petitorio la valutazione delle ragioni addotte dal proprietario convenuto in possessoria circa la esistenza di un suo diritto alla trasformazione o allo spostamento del passaggio (anche se venga, in concreto, rappresentata una assenza di danno, se non addirittura un vantaggio, per il fondo dominante, cfr. Cass. Civ. n. 3031 del 7.2.2011; n. 8233 del 20.8.1998).
Ciò posto, sussistono gli estremi dello spoglio violento, dal punto di vista oggettivo e soggettivo.
Sotto il primo profilo, va rilevato che affinché si realizzi uno spoglio è necessario che vi sia una modifica alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso, idonea a compromettere in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso stesso (cfr. Cass. n. 8275/2011), dunque mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore.
Con particolare riferimento al possesso di servitù di passaggio, deve ritenersi sufficiente l'accertamento che il modo di esercizio della servitù abbia subito una modificazione tale da non poter continuare ad essere esercitata nel modo e con i mezzi con cui veniva già esercitata in precedenza, in modo tale da incidere sulle concrete modalità del possesso, rendendolo più difficile (principio che si ricava a contrario dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: nel senso che la tutela del possesso non possa essere accordata quando la servitù, a seguito della modificazione dello stato dei luoghi, non resti alterata nel modo con cui in precedenza veniva già esercitata, cfr. Cass. Civ. Sez. II,
n.643 del 2003; Cass. Civ. Sez. II, n. 5808 dell'11.6.1998).
Nel caso di specie, l'erezione della recinzione e la chiusura del cancello con una catena costituiscono oggettivamente atti idonei ad impedire l'esercizio del potere corrispondente alla servitù di passaggio o, comunque, a modificarlo in modo tale da non poter essere più esercitato come in precedenza;
dall'audizione degli informatori, è infatti emerso che prima il passaggio era garantito dalla disponibilità delle chiavi presso la sede dell'impresa ricorrente, mentre successivamente lo stesso è stato del tutto inibito.
Sussiste altresì l'elemento soggettivo dello spoglio (animus spoliandi), che “non richiede necessariamente la specifica finalità, perseguita dall'agente, di volere attentare all'altrui possesso, essendo al riguardo necessaria e sufficiente la consapevolezza di operare ledendo l'altrui GNia di fatto sul bene, seppure escluse dal convincimento di operare nell'esercizio del proprio diritto o,
pagina 13 di 16 comunque, legittimamente, essendo escluso il ricorso alla materiale autotutela, al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'ordinamento” (cfr. Cass. n 19483/2011).
Nel caso di specie, è pacifico che il cancello carraio di cui è causa fosse sempre stato chiuso, con disponibilità delle chiavi in capo all'impresa ricorrente che vi accedeva regolaemente ed è emerso che,
a seguito della consegna delle chiavi alla curatela fallimentare, il convenuto abbia apposto una catena al cancello ed eretto una recinzione idonee ad impedire il passaggio sul proprio fondo;
la necessità di ricevere le chiavi per l'apertura del cancello è sintomatica della sussistenza di un possesso altrui, che il convenuto ha dunque leso consapevolmente, a nulla rilevando – come sopra esposto – che egli avesse agito nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto.
La domanda di reintegrazione nel possesso formulata da parte ricorrente è pertanto meritevole di accoglimento.
Va chiarito che il giudizio di merito possessorio termina con una sentenza che si sovrappone e si sostituisce al provvedimento provvisorio;
sia l'una che l'altro sono muniti di efficacia esecutiva.
L'ordinanza interdittale è destinata a perdere automaticamente i propri effetti con la pronuncia della presente sentenza, che si sovrappone alla prima;
tale sostituzione non opera, invece, con riferimento alla distribuzione delle spese di lite, il cui assetto per la fase interdittale è stato definitivamente stabilito con l'ordinanza emessa in sede di reclamo (cfr. Corte Cost. n. 379/2007).
4.
La domanda di risarcimento “di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente e dalla intervenuta, a causa dello spoglio, da liquidarsi nella misura che verrà provata in corso di giudizio, secondo giustizia
o in via equitativa” è infondata, in quanto non è stata fornita alcuna allegazione e prova dei requisiti tipici del rimedio risarcitorio, occorrendo l'allegazione e dimostrazione non solo del comportamento lesivo, ma anche di un concreto pregiudizio subito e del nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio stesso.
La circostanza che sia stata chiesta la liquidazione del danno in via equitativa non muta i termini della questione: la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale;
occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui protezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed accertabile (cfr. Cass. n. 17677/2009).
pagina 14 di 16 La domanda va pertanto rigettata.
5.
Tenendo conto dell'esito complessivo della controversia (accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso e rigetto della domanda di risarcimento del danno), si ravvisa una parziale, reciproca soccombenza che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; il convenuto dovrà rimborsare la restante quota di 2/3 alla ricorrente e alla parte intervenuta, patrocinate dagli stessi difensori e che hanno svolto le medesime difese.
Tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando lo scaglione tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 e i parametri medi, le spese di lite ammonterebbero a complessivi € 7.616,00 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
l'importo che dovrà rimborsare alle controparti ammonta pertanto ad Controparte_1
€ 5.077,33 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertato che ha spogliato di del possesso di Controparte_1 CP_2 Parte_1
servitù di passaggio pedonale e carraio, dispone la reintegrazione della ricorrente nell'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio sul mappale 330 foglio 13 in
Massanzago (PD) con classamento “seminativo arboreo” CL 3;
- per l'effetto, ordina a l'eliminazione di catene e lucchetti che impediscono Controparte_1
l'apertura del cancello carraio e pedonale posto sul nastro di asfalto che, da Via Cornara Carega percorrendo i mappali 231, 222 e 330, dà accesso al mappale 137 Fg. 13 del Comune di
Massanzago (PD), l'eliminazione della ulteriore recinzione posta a separazione e a confine dei mappali 137 e 330 e la rimozione di ogni ostacolo che impedisca o riduca l'utilizzo del passaggio;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e condanna a rifondere Controparte_1
alla ricorrente e alla parte intervenuta la restante quota di 2/3 delle spese di lite, pari ad €
5.077,33 per compenso professionale oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
pagina 15 di 16 Così deciso in Padova, il 22 gennaio 2025.
Il Giudice
Federica Di Paolo
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