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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2722/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2722/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 24-9-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
- P. IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Antonio
LA C.F.( ) e CA LA C.F._1
C.F.( ), elettivamente domiciliati presso lo C.F._2 studio dei detti difensori in Nocera Inferiore, via F. Dentice
D'Accadia, 31
APPELLANTE
E
, (con sede legale in Torre del EC alla via Controparte_1
Marconi n. 66, C.F. e P. IVA n° ), in persona del P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso – anche disgiuntamente - dagli avvocati
ED CC (C.F. e GI CO C.F._3 (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti con C.F._4 firma autenticata per TA (Repertorio n° 6393 Persona_1 del 30 luglio 2020), domiciliato, per la carica – unitamente ai sottoscritti procuratori – presso la sede dell'Ente, in Torre del
EC alla via Guglielmo Marconi 66.
APPELLATA
FATTO E DIRITTO Cont
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha nel giudizio di primo grado proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
168/2018, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, col quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della odierna appellante della complessiva somma di € 17.460,04, oltre interessi e spese, quale somma dovuta per erogate prestazioni riabilitative – terapia fisica nel mese di luglio 2016 in favore degli assistiti della predetta Cont
giuste fatture nn. 135 e 136 del 31/08/2016. Cont L'opponente a sostegno della spiegata opposizione eccepiva che la somma richiesta non era dovuta, in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il centro, che deduceva il difetto di prova da parte Cont della del superamento del tetto di spesa nonché quanto Cont segue: “Occorre evidenziare che l'importo indicato dall' (€
72.455,00) è da considerarsi al netto dell'iva all'aliquota del 5% e, pertanto l'importo sarebbe dovuto essere ricalcolato in complessivi
€ 76.077,75 (€ 72.455,00 + € 3.622,75) in considerazione che al centro ricorrente si applica l'iva come per legge, come da disposizioni previste nella L. 208/2015 (legge di stabilità) che al comma 960 precisa: “… le prestazioni di cui ai numeri 18), 19),
20), 21) e 27-ter) dell'art.10 primo comma, rese in favore dei soggetti (anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”. Infatti, la legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto l'aliquota iva pari al 5% a partire dal 1° gennaio 2016 per determinate prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative, rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, a favore di specifiche categorie di soggetti.
La norma, quindi si applica, alle:
“prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.
“prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da compresa la Pt_2 somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”.
Tale nuova norma, si applica ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, nonché alle proroghe successive a tale data anche se riferite a contratti conclusi anteriormente.
Inoltre, in virtù di tale previsione normativa, e dell'incertezza mostrata da varie AA.SS.LL. insistenti nel territorio, circa il riconoscimento dell'iva, la Regione Campania con nota prot. 7570 del 28/12/2016, avente ad oggetto: “limiti di spesa delle prestazioni sociosanitarie erogate da strutture private accreditate soggette all'applicazione dell'iva” ha chiarito che: “… i limiti di spesa in oggetto sono stati determinati dal DCA n. 85/2016 sulla Cont base del fabbisogno di prestazioni sociosanitarie, si invitano le a considerare tali limiti come non comprensivi di iva”.
“Poiché il Centro ricorrente è una società cooperativa (sociale), giusta verbale di assemblea del 15/12/2006 che si allega nonché visura camerale, e per le stesse, al loro fatturato si applica l'iva al
5% in conformità alla L. 208/2015, giuste fatture a corredo del monitorio opposto, anche l'importo di cui al contratto deve essere considerato oltre iva nella misura del 5% in adeguamento alle disposizioni di legge.
Quindi al centro ricorrente andrebbero riconosciuti ulteriori €
3.622,75 a titolo di integrazione iva, che sommati all'importo di €
4.328,87 renderebbe allo stato per riconosciuto l'importo di € Cont 7.951,62 che in ogni caso contrasta con quanto affermato dall' che: “nulla risulta dovuto al centro ricorrente”.
Con sentenza n. 955/2020 il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva nel merito: “Accoglie l'opposizione e, previa revoca del d.i. n. 168/2018 del 2.2.2018 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata- Sez. II, dichiara non dovuta, da parte del
[...]
, in persona del direttore generale Controparte_2
p.t., in favore del Controparte_3
, in pers. del legale rapp.te p.t., la somma di euro
[...]
17.460,04”.
La Parte_1 proponeva appello avverso la suindicata sentenza, chiedendo: “In riforma della sentenza di primo grado n. 955/2020 si chiede Cont all'ecc.ma Corte di Appello di Napoli, condannare al Pt_3 pagamento complessivo di € 8.036.62 oltre interessi ex d.lgs.
231/02 con decorrenza dal 61° gg. dalla fattura fino al soddisfo, in favore dell'appellante. Dichiarare non dovuta la restante somma di
€ 9.423.42. Solo in via subordinata in caso in cui non si condivide la contestazione riferita all'IVA e quindi rientrante nel budget di spesa di cui al contratto condannare in favore della Parte_4 struttura sanitaria alla minor somma di € 4.373.87 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 con decorrenza dal 61° gg. dalla fattura fino al soddisfo”. Cont Si costituiva la appellata che concludeva per il rigetto dell'appello.
Indi, con ordinanza del 27-6-2025 il Collegio, “rilevato che il centro appellante ha chiesto col ricorso monitorio il pagamento della somma di euro 17.460,04 per prestazioni di riabilitazione FKT ex art. 44 legge 833/78, come da fatture allegate;
rilevato che il contratto allegato agli atti si riferisce, invece, a prestazioni afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della legge
833/78; che le parti non hanno rilevato quanto sopra;
ritenuta la necessità di rimettere al contraddittorio delle parti il suesposto rilievo”, rimetteva la causa sul ruolo ai fini di cui sopra.
Con note scritte del 24-9-2025, la parte appellante produceva contratto per prestazioni di riabilitazione FKT ex art. 44 legge
833/78.
All'udienza del 24-9-25 la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.. Con Con la sentenza appellata il Tribunale ha affermato che: “l' ha versato in atti copia della nota del Responsabile dell'UOC
Riabilitazione Area A n. 109 del 2.3.2018 in cui si contestava al
Centro opposto, relativamente all'anno 2016, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa;
. tutto ciò premesso, non può non rilevarsi allora, come nel caso che ci occupa, vengano del tutto meno, relativamente alla somma contestata, i presupposti per il riconoscimento di un diritto di credito in capo al Controparte_3
. L'avvenuto sforamento, dunque, da parte del
[...] [...]
, relativamente Controparte_3 all'anno 2016, del limite massimo annuale di spesa sostenibile, senza, peraltro, che detto Centro abbia fornito nel presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso, con conseguente revoca dell'opposto D.I.”.
Col primo motivo di appello il centro deduce che il Tribunale non avrebbe specificato il riscontro probatorio sulla base del quale la Cont suddetta nota Responsabile dell'UOC Riabilitazione Area A n.
109 del 2.3.2018 ha accertato il superamento del tetto di spesa;
inoltre, deduce che “occorre valutare con serietà la valenza della nota interna, la sua contestazione, la dimostrazione da parte Cont dell' sulla prova dell'effettivo pagamento a raggiungimento del budget di spesa. Invero occorre rilavare che, l'appellante con la comparsa di costituzione provvedeva a contestare la valenza e il contenuto della nota interna 109/2018 ai fini della dimostrazione del pagamento al raggiungimento del budget di spesa, tanto è vero che dalla stessa nota non viene indicato neppure il pagamento a raggiungimento di detto limite, residuando l'importo Cont da pagare di € 4.328.87; è la stessa ad ammettere e dichiarare nella nota interna che l'appellante è tutt'oggi creditrice Cont della somma di € 4.328.87, imputando l' con un documento interno il predetto importo ad una fattura di maggio, che non trova corrispondenza ed errando anche nel saldo che viceversa doveva essere di € 4.373.87 ( tetto di spesa – importo pagato)”.
Il motivo è nel merito infondato.
Occorre premettere che nel caso di specie è stato sottoscritto fra le parti un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 44 legge n. 833/1978, contratto che prevede la fissazione di un determinato limite di spesa di euro
72.455,00 al netto del ticket e della quote ricetta regionale e ricetta nazionale e quindi di un tetto di spesa di struttura. Cont Nel caso in esame, si rileva che la suddetta nota l' aveva comunicato al centro quanto segue: “Premesso che il Legale rappresentante dcl Centro e il legale rappresentante dell CP_4
hanno sottoscritto un regolare contratto che Regolava la
[...]
Con modalità e la quantità delle prestazioni che avrebbe acquistate dal Centro per L'anno 2016, per un importo complessivo di £. 72.455,00; che con le fatture di maggio 2016 il centro già aveva superamento detto tetto di spesa così come si evince nella tabella sotto riportato;
che il legale rappresentante dcl
Centro nel D. I. richiede la liquidazione delle fatture nn. 135 e 136 del 3l/08/2016 riferite a prestazioni rese di FKT nel mese di luglio 2016 per un importo complessivo di E. 1 7 .460,04, riferite a prestazione di cui alla L. 833/78 cx art. 44, rese nel mese di luglio
2016. Da un riscontro effettuato risulta che si tratta di prestazioni eccedenti il tetto di spesa assegnato al centro per l'anno 2016. Di seguito viene riportato l'elenco mensile delle fatture presentate dal centro e tutto quanto dovuto e liquidato. Lo stesso prospetto fu inviato al Direttore del distretto sanitario n. 53 per la richiesto delle note di credito in quanto si trattava di prestazioni eccedenti il tetti per le quali il centro, a seguito detto contratto sottoscritto non avrebbe dovuto emettere fatture”.
Di seguito la nota riporta un prospetto nel quale sono indicati per ciascun mese del 2016 e per ciascuna rispettiva fattura i relativi importi, quelli già liquidati e quelli contestati.
In particolare, in relazione alla fattura n. 84 del mese di maggio
2016 di euro 18.913,87, viene contestato un importo di 14.585,00
e viene indicato un importo residuo da liquidare pari a 4.328,87.
Successivamente dalla fattura numero 85 di maggio 2016 fino alle successive fatture fino a dicembre sono indicati come contestati tutti i relativi importi. Con Orbene, si rileva che la richiamata nota e tabella della Na 3, relative alla fatturazione in eccesso rispetto al tetto di spesa di struttura come fissato in contratto, non sono state oggetto di alcuno specifico disconoscimento e contestazione ad opera del
Centro opposto, avendo il centro formulato soltanto una contestazione generica del contenuto della nota de qua, nel senso che il Centro non ha contestato specificamente il contenuto delle Cont dette fatture e i relativi importi individuati dall come complessivamente incidenti sul tetto di spesa di struttura.
Dunque, poiché dopo l'esaurimento del tetto di spesa le eventuali prestazioni erogate dall'operatore sanitario sono extracontrattuali, esse sono escluse dalla possibilità di ottenere alcuna remunerazione, posto che, per disposizione imperativa dettata dall'art. 8 quater, d.lgs. n. 502 del 1992, non può essere posto a carico del Servizio Sanitario il pagamento di prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali, nonostante la qualità di soggetto accreditato (cfr n. 34/2014). Parte_5
In merito, poi, alla deduzione relativa all'importo asseritamente Cont riconosciuto dall' per euro € 4.328.87, essa deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto il centro appellante non formula una specifica censura alla motivazione della gravata sentenza anche eventualmente sotto il profilo della omessa pronuncia, avendo il centro medesimo soltanto riformulato con appello in esame le medesima.
Peraltro, si rivela la genericità della contestazione relativa alla Cont asserita erronea imputazione da parte dell' del predetto importo ad una fattura di maggio, avendo meramente dedotto il centro che essa “non trova corrispondenza”, senza precisare, in base al principio di vicinanza della prova, i precisi termini contabili di tale asserita non corrispondenza sulla base del proprio fatturato.
Col secondo motivo, la parte appellante censura la decisione impugnata per non essersi il Tribunale pronunciato in ordine alla deduzione difensiva (come sopra riportata) formulata dalla stessa in primo grado relativamente all'applicabilità dell'iva alle Cont prestazioni nella misura del 5%, “ritenuta dall' all'interno del budget contrattuale, ove il contratto precisava al netto della ricetta e senza precisare al lordo. Ragion per cui non prevedendo il contratto anche l'imposta sul valore aggiunto, la stessa non doveva considerarsi comprensiva, così come veniva precisato dalla regione Campania con nota 7570 del 28/12/2012. Quindi, il centro Con aveva contestato quanto l' aveva affermato nella detta nota in Cont riferimento all'importo di € 3.662.75, poiché imputati dall' a pagamento di Iva, nonostante la precisazione dell'ente regionale Cont di non imputarli a budget di spesa. E' evidente che, l' non ha fornito la prova ex art 2697 c.c. del superamento del budget di spesa perché ha applicato al budget di spesa complessiva l'IVA di
€ 3.662.75”.
Il motivo è nel merito infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto che “non è pensabile poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità
e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame”. Le risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria costituiscono quindi un limite invalicabile non solo per l'amministrazione, ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario (cr. Corte cost. 23 luglio 1992, n. 356. Cons.
Stato, Ad. Plen., 12 aprile 2012, nn. 3 e 4).
Ora nel caso di specie, poiché vige il regime di indetraibilità dell'IVA per le operazioni rientranti nei fini istituzionali delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 19-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si deve ritenere che la determinazione del limite massimo di spesa indicato in contratto sia comprensiva anche dell'Iva calcolata sul fatturato del centro, in quanto, non Con Cont potendo detrarre la stessa, la medesima si risolve per l' in una effettiva spesa, contribuendo, quindi, alla determinazione del limite e tetto di spesa stabilito in contratto, costituente il budget massimo annuale assegnato al centro e quindi sul bilancio pubblico.
Dunque, si deve ritenere non dovuta (anche) la differenza richiesta di € 3.622,75, relativi all'IVA al 5% sull'asserito fatturato, in base all'asserito ricalcolato tetto di struttura pari ad €
76.077,75. Pertanto, i motivi di appello devono essere rigettati, con assorbimento del profilo relativo agli interessi e deve essere, quindi, confermata, sia pure con diversa motivazione, la gravata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 955/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da Parte_1 con atto notificato a , così
[...] Controparte_1 provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute.
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-12-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 2722/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2722/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 24-9-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
- P. IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Antonio
LA C.F.( ) e CA LA C.F._1
C.F.( ), elettivamente domiciliati presso lo C.F._2 studio dei detti difensori in Nocera Inferiore, via F. Dentice
D'Accadia, 31
APPELLANTE
E
, (con sede legale in Torre del EC alla via Controparte_1
Marconi n. 66, C.F. e P. IVA n° ), in persona del P.IVA_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso – anche disgiuntamente - dagli avvocati
ED CC (C.F. e GI CO C.F._3 (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti con C.F._4 firma autenticata per TA (Repertorio n° 6393 Persona_1 del 30 luglio 2020), domiciliato, per la carica – unitamente ai sottoscritti procuratori – presso la sede dell'Ente, in Torre del
EC alla via Guglielmo Marconi 66.
APPELLATA
FATTO E DIRITTO Cont
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha nel giudizio di primo grado proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
168/2018, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, col quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della odierna appellante della complessiva somma di € 17.460,04, oltre interessi e spese, quale somma dovuta per erogate prestazioni riabilitative – terapia fisica nel mese di luglio 2016 in favore degli assistiti della predetta Cont
giuste fatture nn. 135 e 136 del 31/08/2016. Cont L'opponente a sostegno della spiegata opposizione eccepiva che la somma richiesta non era dovuta, in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati e quindi non ricompresa nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il centro, che deduceva il difetto di prova da parte Cont della del superamento del tetto di spesa nonché quanto Cont segue: “Occorre evidenziare che l'importo indicato dall' (€
72.455,00) è da considerarsi al netto dell'iva all'aliquota del 5% e, pertanto l'importo sarebbe dovuto essere ricalcolato in complessivi
€ 76.077,75 (€ 72.455,00 + € 3.622,75) in considerazione che al centro ricorrente si applica l'iva come per legge, come da disposizioni previste nella L. 208/2015 (legge di stabilità) che al comma 960 precisa: “… le prestazioni di cui ai numeri 18), 19),
20), 21) e 27-ter) dell'art.10 primo comma, rese in favore dei soggetti (anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi”. Infatti, la legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto l'aliquota iva pari al 5% a partire dal 1° gennaio 2016 per determinate prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative, rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, a favore di specifiche categorie di soggetti.
La norma, quindi si applica, alle:
“prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.
“prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da compresa la Pt_2 somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”.
Tale nuova norma, si applica ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, nonché alle proroghe successive a tale data anche se riferite a contratti conclusi anteriormente.
Inoltre, in virtù di tale previsione normativa, e dell'incertezza mostrata da varie AA.SS.LL. insistenti nel territorio, circa il riconoscimento dell'iva, la Regione Campania con nota prot. 7570 del 28/12/2016, avente ad oggetto: “limiti di spesa delle prestazioni sociosanitarie erogate da strutture private accreditate soggette all'applicazione dell'iva” ha chiarito che: “… i limiti di spesa in oggetto sono stati determinati dal DCA n. 85/2016 sulla Cont base del fabbisogno di prestazioni sociosanitarie, si invitano le a considerare tali limiti come non comprensivi di iva”.
“Poiché il Centro ricorrente è una società cooperativa (sociale), giusta verbale di assemblea del 15/12/2006 che si allega nonché visura camerale, e per le stesse, al loro fatturato si applica l'iva al
5% in conformità alla L. 208/2015, giuste fatture a corredo del monitorio opposto, anche l'importo di cui al contratto deve essere considerato oltre iva nella misura del 5% in adeguamento alle disposizioni di legge.
Quindi al centro ricorrente andrebbero riconosciuti ulteriori €
3.622,75 a titolo di integrazione iva, che sommati all'importo di €
4.328,87 renderebbe allo stato per riconosciuto l'importo di € Cont 7.951,62 che in ogni caso contrasta con quanto affermato dall' che: “nulla risulta dovuto al centro ricorrente”.
Con sentenza n. 955/2020 il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva nel merito: “Accoglie l'opposizione e, previa revoca del d.i. n. 168/2018 del 2.2.2018 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata- Sez. II, dichiara non dovuta, da parte del
[...]
, in persona del direttore generale Controparte_2
p.t., in favore del Controparte_3
, in pers. del legale rapp.te p.t., la somma di euro
[...]
17.460,04”.
La Parte_1 proponeva appello avverso la suindicata sentenza, chiedendo: “In riforma della sentenza di primo grado n. 955/2020 si chiede Cont all'ecc.ma Corte di Appello di Napoli, condannare al Pt_3 pagamento complessivo di € 8.036.62 oltre interessi ex d.lgs.
231/02 con decorrenza dal 61° gg. dalla fattura fino al soddisfo, in favore dell'appellante. Dichiarare non dovuta la restante somma di
€ 9.423.42. Solo in via subordinata in caso in cui non si condivide la contestazione riferita all'IVA e quindi rientrante nel budget di spesa di cui al contratto condannare in favore della Parte_4 struttura sanitaria alla minor somma di € 4.373.87 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 con decorrenza dal 61° gg. dalla fattura fino al soddisfo”. Cont Si costituiva la appellata che concludeva per il rigetto dell'appello.
Indi, con ordinanza del 27-6-2025 il Collegio, “rilevato che il centro appellante ha chiesto col ricorso monitorio il pagamento della somma di euro 17.460,04 per prestazioni di riabilitazione FKT ex art. 44 legge 833/78, come da fatture allegate;
rilevato che il contratto allegato agli atti si riferisce, invece, a prestazioni afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 della legge
833/78; che le parti non hanno rilevato quanto sopra;
ritenuta la necessità di rimettere al contraddittorio delle parti il suesposto rilievo”, rimetteva la causa sul ruolo ai fini di cui sopra.
Con note scritte del 24-9-2025, la parte appellante produceva contratto per prestazioni di riabilitazione FKT ex art. 44 legge
833/78.
All'udienza del 24-9-25 la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.. Con Con la sentenza appellata il Tribunale ha affermato che: “l' ha versato in atti copia della nota del Responsabile dell'UOC
Riabilitazione Area A n. 109 del 2.3.2018 in cui si contestava al
Centro opposto, relativamente all'anno 2016, la impossibilità di riconoscimento dei richiesti saldi in ragione dell'avvenuto superamento del cd. budget annuale di spesa;
. tutto ciò premesso, non può non rilevarsi allora, come nel caso che ci occupa, vengano del tutto meno, relativamente alla somma contestata, i presupposti per il riconoscimento di un diritto di credito in capo al Controparte_3
. L'avvenuto sforamento, dunque, da parte del
[...] [...]
, relativamente Controparte_3 all'anno 2016, del limite massimo annuale di spesa sostenibile, senza, peraltro, che detto Centro abbia fornito nel presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso, con conseguente revoca dell'opposto D.I.”.
Col primo motivo di appello il centro deduce che il Tribunale non avrebbe specificato il riscontro probatorio sulla base del quale la Cont suddetta nota Responsabile dell'UOC Riabilitazione Area A n.
109 del 2.3.2018 ha accertato il superamento del tetto di spesa;
inoltre, deduce che “occorre valutare con serietà la valenza della nota interna, la sua contestazione, la dimostrazione da parte Cont dell' sulla prova dell'effettivo pagamento a raggiungimento del budget di spesa. Invero occorre rilavare che, l'appellante con la comparsa di costituzione provvedeva a contestare la valenza e il contenuto della nota interna 109/2018 ai fini della dimostrazione del pagamento al raggiungimento del budget di spesa, tanto è vero che dalla stessa nota non viene indicato neppure il pagamento a raggiungimento di detto limite, residuando l'importo Cont da pagare di € 4.328.87; è la stessa ad ammettere e dichiarare nella nota interna che l'appellante è tutt'oggi creditrice Cont della somma di € 4.328.87, imputando l' con un documento interno il predetto importo ad una fattura di maggio, che non trova corrispondenza ed errando anche nel saldo che viceversa doveva essere di € 4.373.87 ( tetto di spesa – importo pagato)”.
Il motivo è nel merito infondato.
Occorre premettere che nel caso di specie è stato sottoscritto fra le parti un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 44 legge n. 833/1978, contratto che prevede la fissazione di un determinato limite di spesa di euro
72.455,00 al netto del ticket e della quote ricetta regionale e ricetta nazionale e quindi di un tetto di spesa di struttura. Cont Nel caso in esame, si rileva che la suddetta nota l' aveva comunicato al centro quanto segue: “Premesso che il Legale rappresentante dcl Centro e il legale rappresentante dell CP_4
hanno sottoscritto un regolare contratto che Regolava la
[...]
Con modalità e la quantità delle prestazioni che avrebbe acquistate dal Centro per L'anno 2016, per un importo complessivo di £. 72.455,00; che con le fatture di maggio 2016 il centro già aveva superamento detto tetto di spesa così come si evince nella tabella sotto riportato;
che il legale rappresentante dcl
Centro nel D. I. richiede la liquidazione delle fatture nn. 135 e 136 del 3l/08/2016 riferite a prestazioni rese di FKT nel mese di luglio 2016 per un importo complessivo di E. 1 7 .460,04, riferite a prestazione di cui alla L. 833/78 cx art. 44, rese nel mese di luglio
2016. Da un riscontro effettuato risulta che si tratta di prestazioni eccedenti il tetto di spesa assegnato al centro per l'anno 2016. Di seguito viene riportato l'elenco mensile delle fatture presentate dal centro e tutto quanto dovuto e liquidato. Lo stesso prospetto fu inviato al Direttore del distretto sanitario n. 53 per la richiesto delle note di credito in quanto si trattava di prestazioni eccedenti il tetti per le quali il centro, a seguito detto contratto sottoscritto non avrebbe dovuto emettere fatture”.
Di seguito la nota riporta un prospetto nel quale sono indicati per ciascun mese del 2016 e per ciascuna rispettiva fattura i relativi importi, quelli già liquidati e quelli contestati.
In particolare, in relazione alla fattura n. 84 del mese di maggio
2016 di euro 18.913,87, viene contestato un importo di 14.585,00
e viene indicato un importo residuo da liquidare pari a 4.328,87.
Successivamente dalla fattura numero 85 di maggio 2016 fino alle successive fatture fino a dicembre sono indicati come contestati tutti i relativi importi. Con Orbene, si rileva che la richiamata nota e tabella della Na 3, relative alla fatturazione in eccesso rispetto al tetto di spesa di struttura come fissato in contratto, non sono state oggetto di alcuno specifico disconoscimento e contestazione ad opera del
Centro opposto, avendo il centro formulato soltanto una contestazione generica del contenuto della nota de qua, nel senso che il Centro non ha contestato specificamente il contenuto delle Cont dette fatture e i relativi importi individuati dall come complessivamente incidenti sul tetto di spesa di struttura.
Dunque, poiché dopo l'esaurimento del tetto di spesa le eventuali prestazioni erogate dall'operatore sanitario sono extracontrattuali, esse sono escluse dalla possibilità di ottenere alcuna remunerazione, posto che, per disposizione imperativa dettata dall'art. 8 quater, d.lgs. n. 502 del 1992, non può essere posto a carico del Servizio Sanitario il pagamento di prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali, nonostante la qualità di soggetto accreditato (cfr n. 34/2014). Parte_5
In merito, poi, alla deduzione relativa all'importo asseritamente Cont riconosciuto dall' per euro € 4.328.87, essa deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto il centro appellante non formula una specifica censura alla motivazione della gravata sentenza anche eventualmente sotto il profilo della omessa pronuncia, avendo il centro medesimo soltanto riformulato con appello in esame le medesima.
Peraltro, si rivela la genericità della contestazione relativa alla Cont asserita erronea imputazione da parte dell' del predetto importo ad una fattura di maggio, avendo meramente dedotto il centro che essa “non trova corrispondenza”, senza precisare, in base al principio di vicinanza della prova, i precisi termini contabili di tale asserita non corrispondenza sulla base del proprio fatturato.
Col secondo motivo, la parte appellante censura la decisione impugnata per non essersi il Tribunale pronunciato in ordine alla deduzione difensiva (come sopra riportata) formulata dalla stessa in primo grado relativamente all'applicabilità dell'iva alle Cont prestazioni nella misura del 5%, “ritenuta dall' all'interno del budget contrattuale, ove il contratto precisava al netto della ricetta e senza precisare al lordo. Ragion per cui non prevedendo il contratto anche l'imposta sul valore aggiunto, la stessa non doveva considerarsi comprensiva, così come veniva precisato dalla regione Campania con nota 7570 del 28/12/2012. Quindi, il centro Con aveva contestato quanto l' aveva affermato nella detta nota in Cont riferimento all'importo di € 3.662.75, poiché imputati dall' a pagamento di Iva, nonostante la precisazione dell'ente regionale Cont di non imputarli a budget di spesa. E' evidente che, l' non ha fornito la prova ex art 2697 c.c. del superamento del budget di spesa perché ha applicato al budget di spesa complessiva l'IVA di
€ 3.662.75”.
Il motivo è nel merito infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto che “non è pensabile poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità
e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame”. Le risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria costituiscono quindi un limite invalicabile non solo per l'amministrazione, ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario (cr. Corte cost. 23 luglio 1992, n. 356. Cons.
Stato, Ad. Plen., 12 aprile 2012, nn. 3 e 4).
Ora nel caso di specie, poiché vige il regime di indetraibilità dell'IVA per le operazioni rientranti nei fini istituzionali delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 19-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si deve ritenere che la determinazione del limite massimo di spesa indicato in contratto sia comprensiva anche dell'Iva calcolata sul fatturato del centro, in quanto, non Con Cont potendo detrarre la stessa, la medesima si risolve per l' in una effettiva spesa, contribuendo, quindi, alla determinazione del limite e tetto di spesa stabilito in contratto, costituente il budget massimo annuale assegnato al centro e quindi sul bilancio pubblico.
Dunque, si deve ritenere non dovuta (anche) la differenza richiesta di € 3.622,75, relativi all'IVA al 5% sull'asserito fatturato, in base all'asserito ricalcolato tetto di struttura pari ad €
76.077,75. Pertanto, i motivi di appello devono essere rigettati, con assorbimento del profilo relativo agli interessi e deve essere, quindi, confermata, sia pure con diversa motivazione, la gravata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 955/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da Parte_1 con atto notificato a , così
[...] Controparte_1 provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute.
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 17-12-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo